Cass.Sez. III n. 12783 del 4 aprile 2012 (Cc 29 feb. 2012)
Pres.Mannino Est.Franco Ric.Crisalli
Rifiuti.Emergenza rifiuti nella Regione Campania e confisca del veicolo
La confisca del veicolo prevista dalla normativa per la gestione emergenziale dei rifiuti nella Regione Campania (art. 6 comma primo bis del D.L. 6 novembre 2008, n. 171, conv. con mod. in L. 30 dicembre 2008, n. 210) consegue obbligatoriamente ad una sentenza di condanna e non anche di patteggiamento, salva l'ipotesi prevista espressamente per il reato di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, sicchè, il giudice che decida la misura, deve motivare l'esercizio del suo potere discrezionale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 29/02/2012
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 530
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 31073/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Crisalli Salvatore Claudio, nato a Reggio Calabria il 29.3.1970;
avverso la sentenza emessa l'11 luglio 2011 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Reggio Calabria;
udita nella camera di consiglio del 29 febbraio 2012 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
lette le conclusioni del Procuratore generale con le quali chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Reggio Calabria applicò a Crisalli Salvatore Claudio la pena concordata tra le parti di giorni venti di reclusione in relazione al reato di cui alla L. n. 210 del 2008, art. 6, comma 1, lett. d), per avere trasportato senza autorizzazione 3 metri cubi di inerti da demolizione, ossia rifiuti speciali non pericolosi. Il Gip dispose altresì la confisca dell'autocarro sequestrato in quanto obbligatoria.
L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 240 cod. pen. e L. n. 210 del 2008, art. 6, comma 1, lett. d), e vizio di motivazione. Osserva che il giudice avrebbe dovuto motivare sulle ragioni per le quali ha applicato la confisca dell'autocarro di proprietà del ricorrente nonostante la condotta materiale fosse attribuita ad altro soggetto. Inoltre, nell'accordo ex art. 444 cod. proc. pen. vi era anche la richiesta di dissequestro dell'autocarro. Osserva ancora che la confisca prevista dal D.L. 6 novembre 2008, n. 172, art. 6, comma 1 bis, convertito, con modificazioni, in L. 30 dicembre 2008, n. 210, è obbligatoria quando consegue ad una sentenza di condanna e non quando è disposta in una sentenza di patteggiamento (salvo il caso di realizzazione di discarica abusiva) sicché l'esercizio da parte del giudice del potere di disporre la confisca deve essere motivato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio, conformemente alle richieste del Procuratore generale, che il ricorso debba essere accolto con conseguente annullamento della sentenza impugnata.
L'annullamento, tuttavia, deve essere disposto con rinvio e non senza rinvio e deve essere limitato al solo capo della sentenza con il quale viene disposta la confisca dell'autocarro in sequestro, in quanto con la caducazione di tale statuizione non viene meno l'intero accordo intercorso tra le parti.
E difatti, la richiesta di patteggiamento era subordinata espressamente ed esclusivamente alla applicazione della sospensione condizionale della pena e non anche al dissequestro dell'autocarro;
dissequestro che invece formava oggetto di una specifica ed autonoma istanza, del tutto scollegata dalla richiesta di patteggiamento. Il patteggiamento, quindi, non era affatto condizionato all'accoglimento della istanza di dissequestro.
Ciò posto, si osserva che nella specie si tratta di confisca del veicolo prevista dalla normativa speciale per la gestione emergenziale dei rifiuti nella Regione Campania, di cui al D.L. 6 novembre 2008, n. 171, art. 6 comma 1 bis conv. con modd. in L. 30 dicembre 2008, n. 210. Il Collegio ritiene di dover aderire all'orientamento prevalente, che va quindi qui confermato, secondo cui la suddetta confisca consegue obbligatoriamente ad una sentenza di condanna e non anche di patteggiamento, salva l'ipotesi prevista espressamente per il reato di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata. E difatti, l'art. 6, comma 1 bis - introdotto dalla legge di conversione n. 210 del 2008 - dispone (ampliando alcune previsioni già poste dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 259, u.c.) che "Per tutte la fattispecie penali di cui al presente articolo, poste in essere con l'uso di un veicolo, si procede, nel corso delle indagini preliminari, al sequestro preventivo del medesimo veicolo. Alla sentenza di condanna consegue la confisca del veicolo". La norma stabilisce, dunque, un'ipotesi di confisca obbligatoria dei veicoli serviti a commettere qualunque tra i reati previsti dallo stesso art. 6, ma limita la obbligatorietà della misura ai soli casi in cui sia stata pronunciata "sentenza di condanna". Il testo legislativo non estende, invece, detta disposizione speciale ai casi di "sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen." diversamente da quanto la lettera e) dello stesso art. 6, comma 1, testualmente prevede per il delitto di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (Sez. 3^, 29.9.2009, n. 40203, Grimaldi, m. 244955; conf. Sez. 3^, 12.1.2011, n. 14039, Marchetti, m. 250052; Sez. 3^, 6.4.2011, n. 18520, Crisafulli). Il Collegio ritiene di non dover seguire il diverso orientamento (Sez. 3^, 18.5.2011, n. 36292, Asella, m. 251078) perché la norma applicata nella specie dal giudice a quo è quella di cui al D.L. n. 172 del 2008, art. 6, comma 1, lett. d), n. 2, e comma 1 bis, convertito nella L. n. 210 del 2008, che costituisce una norma speciale rispetto a quella generale di cui agli artt. 256 e 259. Non può quindi essere estesa alla fattispecie disciplinata integralmente dalla norma speciale la misura di sicurezza prevista dalla norma generale per le fattispecie da essa disciplinate, perché ciò comporterebbe una inammissibile applicazione analogica in malam partem di una norma penale. D'altra parte, se la norma di cui al D.L. n. 172 del 2008, art. 6, coincide in gran parte con quella ricavabile dagli artt. 256 e 259 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ma se ne discosta proprio nel limitare (a differenza del caso di discarica abusiva) la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto al solo caso di sentenza di condanna e nel non estenderla al caso di sentenza di patteggiamento, stante la materia in cui si verte, non può che applicarsi il criterio interpretativo dell'argumentum a contrario e concludere che il legislatore, per la speciale fattispecie di cui all'art. 6, comma 1, lett. d), n. 2, cit., ha escluso la confisca obbligatoria in caso di sentenza di patteggiamento. Del resto, alla diversità di disciplina non corrisponde una identità di situazioni, perché per i reati di cui all'art. 6, comma 1, lett. d), cit., il responsabile è già punito a titolo di delitto mentre per i corrispondenti reati di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 1, è punito a titolo di contravvenzione.
Da quanto rilevato, consegue che nell'ipotesi di definizione del procedimento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. non è applicabile la disposizione di cui al D.L. 6 novembre 2008, n. 172, art. 6, comma 1, bis, bensì quella generale in materia di misure di sicurezza patrimoniali di cui all'art. 240 cod. pen. e, specificamente, trattandosi del mezzo adoperato per commettere il reato, la confisca facoltativa di cui al comma primo. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti - in seguito alla novella apportata all'art. 445 cod. proc. pen. dalla L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 2, che ha espunto dal testo della norma il richiamo al solo art. 240 cod. pen., comma 2 - non è più vietato sottoporre a confisca anche la cosa servita o destinata alla commissione del reato. Il giudice, però, allorquando la confisca non sia obbligatoria, è tenuto a motivare l'esercizio del suo potere discrezionale, evidenziando i presupposti della disposta misura (Sez. 5^, 24.1.2007 n. 8440, Viglianesi, m. 236623; Sez. 6^, 30.10.2008 n. 43816, Tidli, m. 241920).
La sentenza impugnata è invece totalmente carente di motivazione sul punto della disposta confisca del veicolo. La stessa deve pertanto essere annullata limitatamente al punto citato con rinvio al tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio al tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 29 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2012