Cass. Sez. III n. 35841 del 15 dicembre 2020 (CC 6 nov 2020)
Pres. Rosi Est. Cerroni Ric. Nunnari  
Rifiuti.Raccolta e trasporto di rifiuti metallici esercitate in forma ambulante

Il reato di cui all’art. 256 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è configurabile anche in relazione alle condotte non autorizzate di raccolta e trasporto di rifiuti metallici esercitate in forma ambulante, pur se poste in essere prima dell’entrata in vigore del comma 1-bis dell’art. 188 del predetto d.lgs., introdotto dalla legge n. 221 del 2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 20 luglio 2020 il Tribunale di Messina, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da Antonino Nunnari, indagato per il reato di cui all’art. 256, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nei confronti dell’ordinanza del 20 giugno 2020, in forza della quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina aveva convalidato il sequestro d’urgenza operato dalla Polizia municipale di Messina, altresì disponendo il sequestro preventivo dell’autocarro Fiat OM di proprietà dell’indagato.
2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione.
2.1. In particolare, col primo motivo il ricorrente ha osservato che non era previsto in alcuna sede che, oltre al possesso del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività ambulante ed alla circostanza che i rifiuti formassero oggetto del commercio così autorizzato, fosse necessario fornire la prova della disponibilità di ulteriore documentazione attestante la regolarità formale di esercizio del commercio.
In specie l’autorizzazione amministrativa concessa al ricorrente aveva ad oggetto la raccolta ed il trasporto del materiale ferroso, tant’è che il ricorrente era stato appunto fermato mentre trasportava rottami metallici, e non nell’atto di acquistarli ovvero di venderli. Né poteva sostenersi che l’accertato trasporto fosse prodromico ad una successiva vendita, piuttosto che al conferimento in discarica.
2.2. Col secondo motivo sono state richiamate le questioni già proposte in tema di insussistenza del fumus e particolare tenuità del fatto.  
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è infondato.
4.1. In relazione al primo motivo di ricorso, l’ordinanza impugnata ha dato conto che il ricorrente aveva dedotto, quanto ai rottami metallici oggetto di trasporto, l’operatività del regime derogatorio di cui all’art. 266, comma 1 n. 5 d.lgs. 152 cit., in considerazione dell’attività lavorativa autorizzata svolta dall’istante nelle forme del commercio ambulante.
Al riguardo, il provvedimento impugnato ha inteso osservare che la disciplina derogatoria poteva applicarsi solamente a coloro che effettivamente acquistavano e vendevano al dettaglio in forma itinerante rottami metallici, ma non a chi effettuava un’attività di smaltimento di rifiuti non autorizzata. In definitiva doveva considerarsi assoggettata al regime derogatorio sostanzialmente l’attività del mero robivecchi. Mentre in specie non vi era prova dell’effettivo esercizio di attività di raccolta e vendita al dettaglio dei rottami metallici, alcuna documentazione era stata dimessa al riguardo e il mero rilascio dell’autorizzazione comunale, prodromica all’esercizio di attività di compravendita, non era idonea a comprovarne lo svolgimento e a consentire lo svolgimento di diversa attività di smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti, da sottoporre invece alla generale disciplina ambientale.
4.1.1. Ciò posto, i fatti – con sequestro d’urgenza, successiva convalida ed emissione di sequestro preventivo del mezzo che trasportava notevole quantità di materiale ferroso oltre che rifiuti di potatura e scerbatura – risalgono al 19 giugno 2020. Del pari, l’odierno ricorrente era risultato titolare di autorizzazione all’esercizio di commercio in forma itinerante quanto alla raccolta e al trasporto di materiali ferrosi.
4.1.2. Al riguardo, è stato decisivamente osservato, con rilievo invero assorbente ai presenti fini cautelari, che il reato di cui all’art. 256 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è configurabile anche in relazione alle condotte non autorizzate di raccolta e trasporto di rifiuti metallici esercitate in forma ambulante, pur se poste in essere prima dell’entrata in vigore del comma 1-bis dell’art. 188 del predetto d.lgs., introdotto dalla legge n. 221 del 2015 (è stato così precisato che a seguito di tale modifica normativa - che ha escluso l’applicabilità, per le attività ambulanti di raccolta e trasporto di rifiuti metallici, dell’esenzione dagli ordinari obblighi gravanti sui gestori ambientali, prevista dall’art. 266, comma quinto, d.lgs. n. 152 - la valutazione della rilevanza penale delle condotte anteriori alla novella richiede tuttora l’accertamento dell’esistenza e validità del titolo abilitativo al commercio e della riconducibilità del rifiuto all’attività autorizzata, mentre tale verifica non occorre per le condotte successive, avuto riguardo all’inapplicabilità tout court della deroga di cui al citato comma quinto dell’art. 266)(Sez. 3, n. 23908 del 19/04/2016, Butera e altri, Rv. 267019; Sez. 3, n. 19209 del 16/03/2017, Tutone e altri, Rv. 270226).
4.1.3. Venuta pertanto meno in sede normativa l’invocata deroga alle generali disposizioni in tema di gestione ambientale, tenuto invero conto dell’oggetto dell’attività dichiarata di raccolta e trasporto di materiali ferrosi, non possono esservi dubbi quanto al fumus della cautela (unico profilo contestato), ancorché con motivazione che si discosta da quanto somministrato dal provvedimento impugnato (v. supra).
5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, pertanto, ed in ragione dell’intervenuta rettifica della motivazione, l’impugnazione va comunque disattesa, col conseguente rigetto del ricorso.
Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 06/11/2020