TAR Lombradia (MI) Sez. III n. 2150 del 12 novembre 2020
Rumore.Rilievi fonometrici

La circostanza che i rilievi fonometrici siano stati effettuati in due giornate differenti non è, di per sè, sintomo di inattendibilità dell’accertamento eseguito. Invero il punto 12 dell’allegato A al DM del 16 marzo 1998 prevede che il rumore residuo debba essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici. La disposizione non prevede che la misurazione debba avvenire nella medesima giornata, richiedendosi piuttosto una identica strumentazione, ovvero una stessa impostazione dei parametri e del punto di misurazione.


Pubblicato il 12/11/2020

N. 02150/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00147/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 147 del 2015, proposto da
Csa Centro Servizi Aziendali di Nivastro Fiorella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Gennari e Emilia Claudia Cornalba, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR Lombardia in Milano, via Corridoni, n. 39;

contro

Comune di Melegnano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Fossati, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, c.so Porta Vittoria, n. 28;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;

per l'annullamento

- dell'ordinanza del Comune di Melegnano n. 213 del 21.10.2014, notificata il 24.10.2014, con cui l'Amministrazione comunale ha ordinato alla CSA Centro Servizi Aziendali di Nicastro Fiorella, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica, di adottare gli opportuni accorgimenti per l'eliminazione dell'inquinamento acustico in atto, nel periodo notturno ed, eventualmente, di presentare un piano di bonifica acustica, nonché di effettuare entro 15 giorni dal termine dei lavori dì insonorizzazione l'esecuzione di misurazioni fonometriche accompagnate da apposita relazione;

- della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge 241/1990 del Comune di Melegnano, protocollo generale 025334 del 10.10.2014, notificato il 16.10.2014;

- della notificazione della violazione al D.P.C.M. 14.11.1997 ex art. 10 Legge 447/95 da parte di ARPA Lombardia, UO Monitoraggi Ambientali, protocollo arpa_mi.2014.0123668 del 19.09.2014 nonché dell'allegato verbale di accertamento n. 18/14 del 1.09.2014 sempre di ARPA Lombardia, atti notificati il 26.09.2014;

- nonché di ogni altro atto a questi annesso, connesso, presupposto e consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Melegnano;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2020 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

In data 25 luglio 2014 il Comune di Melegnano faceva richiesta all'ARPA Lombardia di effettuare degli accertamenti per la verifica dei livelli sonori generati nei locali della CSA di Nicastro Fiorella, ubicati in Melegnano, Via Castellini, 24, al secondo piano, a seguito della segnalazione di un cittadino residente al medesimo civico e nella medesima via, al piano superiore. La sorgente di indagine era costituita dall'impianto di aria condizionata della CSA di Nicastro Fiorella.

In data 31 luglio 2014, dalle ore 21.35 alle ore 22.15 circa, l'ARPA eseguiva un primo sopralluogo presso lo stabile ove è ubicato l'ufficio della CSA per effettuare i rilievi fonometrici volti a verificare i livelli di rumore ambientale immessi nell'appartamento del reclamante dall’impianto di condizionamento, tenuto acceso durante il sopralluogo.

In data 27 agosto 2014, dalle ore 22.00 alle 22.20, l'ARPA effettuava il secondo sopralluogo nel quale venivano rilevati i livelli di rumore residuo con gli impianti oggetto d'indagine totalmente spenti.

Veniva quindi rilevato il superamento del valore limite differenziale di +2,0 dB per il periodo di riferimento notturno stabilito dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.

In data 26 settembre 2014 veniva notificato il verbale di accertamento 18/14 del 1° settembre 2014 relativo all'indagine fonometrica eseguita nelle date del 31 luglio 2014 e del 27 agosto 2014.

In data 16 ottobre 2014, conseguentemente all'accertamento di cui sopra, il Comune di Melegnano notificava all'odierna ricorrente l'avviso di avvio del procedimento.

In data 24 ottobre 2014 il Comune notificava l'ordinanza n. 213 del 21 ottobre 2014 con la quale veniva ordinato, entro il termine perentorio di 20 giorni dal suo ricevimento, l'adozione degli opportuni accorgimenti per l'eliminazione dell'inquinamento acustico in atto nel periodo notturno, nonché l'esecuzione delle misurazioni fonometriche, accompagnate da apposita relazione.

In pari data la ricorrente faceva pervenire al Comune e all'ARPA una memoria difensiva cui facevano seguito, in data 19 novembre 2014, le controdeduzioni dell'ARPA.

Con nota prot. 0031849 del 12 dicembre 2014 il Comune di Melegnano in risposta alla memoria difensiva dell'odierna ricorrente, sentito anche il parere tecnico di ARPA, confermava il contenuto dell’ordinanza 213 del 21 ottobre 2014, ma sospendeva temporaneamente i termini di scadenza degli adempimenti in attesa della ripresa del funzionamento dell’impianto di condizionamento, onde dare corso ad ulteriori verifiche strumentali ad ARPA.

Avverso l’ordinanza n. 213/2014 e gli altri atti indicati in epigrafe l’interessata proponeva ricorso, chiedendo l’annullamento degli stessi.

Si costituiva in giudizio il Comune di Melegnano, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.

In vista della trattazione nel merito le parti depositavano scritti difensivi, insistendo nelle rispettive conclusioni.

Indi all’udienza pubblica del 6 ottobre 2020 la causa veniva chiamata e trattenuta per la decisione.

Il ricorso proposto è affidato ai motivi di gravame di seguiti sintetizzati:

1) eccesso di potere per totale carenza di motivazione dell'ordinanza n. 213 del 21 ottobre 2014: la motivazione dell’ordinanza impugnata sarebbe espressa solo per relationem mediante il riferimento ad altri atti espressamente richiamati, non conosciuti dalla ricorrente, in particolate alla relazione tecnica di ARPA prot. arpa_mi.2014.0121535 del 16 settembre 2014. Tuttavia tale relazione sarebbe estranea alla realtà della ricorrente, riferendosi a soggetti e circostanze diversi;

2) eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto, manifesta irragionevolezza e contraddittorietà dell'azione amministrativa, carenza di istruttoria e motivazione insufficiente, in relazione all'erroneità delle modalità di effettuazione dell'accertamento da parte dell'ARPA: le specifiche modalità con cui sono stati effettuati i rilievi dell'ARPA sarebbero idonee ad inficiarne l'attendibilità tecnica, non consentendo, quindi, di ritenere superati i limiti differenziali.

In particolare, l'organo tecnico, nella fattispecie in questione, non avrebbe rilevato contemporaneamente e contestualmente il rumore ambientale provocato dall'impianto di aria condizionata a servizio dell'ufficio della CSA e il rumore residuo dell'ambiente circostante, ma avrebbe effettuato i rilievi relativi ai due valori in giorni ed in orari diversi, rendendo, quindi, impossibile conoscere il reale livello differenziale e, di conseguenza, il superamento o meno dei limiti imposti dalla legge.

A prescindere dalle vicende successive all’instaurazione del giudizio, il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Il primo mezzo di gravame è infondato.

L’ordinanza impugnata dà conto che dalla relazione tecnica dell’ARPA datata 16 settembre 2014 si evince che nello studio professionale della ricorrente l’impianto di condizionamento determina uno stato di inquinamento acustico nel periodo notturno.

L’ordinanza pertanto si fonda su una motivazione chiara, che, oltre a far riferimento alla relazione tecnica di ARPA, dà conto del relativo contenuto.

Il dedotto difetto di motivazione dell’ordinanza, pertanto, non sussiste. Il provvedimento impugnato reca infatti una espressa motivazione, da sola sufficiente a far comprendere le ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione assunta.

Nel caso di specie poi, prima della data di notificazione dell’ordinanza impugnata, ARPA ha notificato all’interessata il verbale di accertamento 18/14 del 1° settembre 2014 relativo all'indagine fonometrica eseguita nelle date del 31 luglio 2014 e del 27 agosto 2014, indagine su cui si fonda il provvedimento gravato. La ricorrente ha quindi avuto a disposizione tutta la documentazione utile a comprendere le ragioni della determinazione del Comune.

Anche il secondo mezzo di gravame non è suscettibile di accoglimento.

La circostanza che i rilievi fonometrici siano stati effettuati in due giornate differenti non è, di per sè, sintomo di inattendibilità dell’accertamento eseguito. Invero il punto 12 dell’allegato A al DM del 16 marzo 1998 prevede che il rumore residuo debba essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici. La disposizione non prevede che la misurazione debba avvenire nella medesima giornata, richiedendosi piuttosto una identica strumentazione, ovvero una stessa impostazione dei parametri e del punto di misurazione.

Sotto il profilo dedotto pertanto l’attività di accertamento tecnico da parte dell’ARPA non si presta ad essere censurata, e così l’ordinanza che su cui tale accertamento si fonda.

Per le ragioni che precedono il ricorso va quindi rigettato.

Considerata la particolarità della questione, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Consigliere

Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore