Cass. Sez. III n. 22005 del 9 giugno 2010 (Ud. 13 apr. 2010)
Pres. Onorato Est. Squassoni Ric. Marcoz
Rifiuti. Reflui zootecnici

I reflui zootecnici restano esclusi dalla disciplina sui rifiuti, a sensi 185 c. l sub e D.L.vo 152/2006 solo se utilizzati nella attività agricola (tale uso, nella fattispecie, è stato escluso per la circostanza, non messa in discussione nei motivi di ricorso, che i reflui erano tracimati e confluiti in acque superficiali con violazione dell’espresso divieto di abbandono contenuto nell‘art. 192 c. I e sanzionato dal successivo art.256 D.L.vo 152\06. La corte ha osservato che l’imputato, nel caso in cui i rifiuti fossero stati in esubero rispetto alle necessità del fondo, avrebbe dovuto stoccarli in attesa del loro spandimento sul suolo o affidarli per lo smaltimento ad una impresa specializzata ed autorizzata e non disfarsene convogliandoli nelle acque).

UDIENZA del 13/04/20010

SENTENZA N. 698

REG. GENERALE N. 11857/2009


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill. mi Signori:


- dott. PIERLUIGI ONORATO                         Presidente
- dott. ALFREDO TERES                              Consigliere
- dott. CLAUDIA SQUASSONI                       Rel. Consigliere
- dott. GUICLA IMMACOLATA MULLIRI          Consigliere
- dott. GIULIO SARNO                                  Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


- sul ricorso proposto da:
1) MARCOZ ENZO N. IL 00/00/0000
- avverso la sentenza n. 62/2007 TRIBUNALE di AOSTA, del 12/10/2007 visti gli atti, la sentenza e il ricorso
- udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI.

- Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Montagne Alfredo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Boli Massimo


MOTIVI DELLA DECISIONE


Con sentenza 12 ottobre 2007, il Tribunale di Aosta ha ritenuto Marcoz Enzo responsabile del reato previsto dall'art 256 c.2 DLvo 152/2006 (per avere abbandonato, quale legale rappresentante dell'omonima ditta individuale e senza la prescritta autorizzazione, rifiuti zootecnici immettendoli nelle acque di un canale) e lo ha condannato alla pena di giustizia. Per giungere a tale conclusione, il Tribunale ha escluso che il materiale potesse essere utilizzato per la concimazione del terreno e che la attività per cui è processo potesse essere stata posta in essere da soggetti diversi dallo attuale imputato. Costui ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge rilevando:
- che i testi escussi hanno riferito che il materiale era riutilizzato nella filiera dell'attività agricola;
- che è stato condannato a titolo di responsabilità oggettiva non essendo stato identificato l'autore materiale della condotta.


Le deduzioni non sono meritevoli di accoglimento.


Deve puntualizzarsi, anche se la problematica non è espressamente introdotta nei motivi di ricorso, che è stata correttamente contestata (per il reato accertato in data 8 settembre 2006 sotto la vigenza del D.L.vo n.152/2006 ) la violazione alla disciplina sui rifiuti in quanto l'ambito di applicazione di quella sullo inquinamento delle acque è ristretta agli scarichi diretti tramite condotta o, comunque, canalizzazione stabile; in tale senso, si era espressa la giurisprudenza di legittimità (utilizzando i criteri elaborati durante la abrogata normativa) anche prima della modifica dell'art. 185 D. L.vo n. 4/2008.


Tanto premesso, si rileva come i reflui zootecnici restano esclusi dalla disciplina sui rifiuti, a sensi 185 c.1 sub e D.L.vo n.152/2006 solo se utilizzati nella attività agricola; tale uso, nella ipotesi concreta, è da escludersi per la circostanza (non messa in discussione nei motivi di ricorso) che i reflui sono tracimati e confluiti in acque superficiali con violazione dell'espresso divieto di abbandono contenuto nell'art.192 c.1 e sanzionato dal successivo art.256 D. L.vo citato.


L'imputato, nel caso in cui i rifiuti fossero stati in esubero rispetto alle necessità del fondo, avrebbe dovuto stoccarli in attesa del loro spandimento sul suolo (o affidarli per lo smaltimento ad una impresa specializzata ed autorizzata) e non disfarsene convogliandoli nelle acque.


Non è idonea ad escludere l'elemento psicologico del reato la tesi prospettata dal ricorrente (tra l'altro priva della necessaria concretezza e di elementi che la rendano credibile) secondo il quale la condotta per cui è processo è addebitabile ad un suo dipendente; anche in questa evenienza, il Marcoz deve rispondere della contravvenzione per culpa vigilando, cioè, per non avere dato le necessarie direttive al suo collaboratore ed avere controllato che venissero eseguite.


PQM


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Roma, 13 aprile 2010

DEPOSITATA IN CANCELLERIA il  9 GIU. 2010