Cass. Sez. III n. 50432 13 dicembre 2019 (CC 15 ott 2019)
Pres. Aceto Est. Scarcella Ric. De Rosa
Rifiuti.Rifiuto liquido di acque reflue

Quando da un'azienda o da una abitazione privata il liquame prodotto non viene preventivamente e legittimamente incanalato in uno "scarico", e, cioè, quando sulla base dell'art. 185 T.U. non si è attuata la legittima e reale trasformazione del "rifiuto liquido" iniziale (industriale o domestico) in una "acqua reflua di scarico", il riversamento in una vasca, cisterna o qualunque altro contenitore che poi dovrà essere svuotato (come, nel caso di specie, trattandosi di un “pozzo nero”), comporta che il liquame resta giuridicamente un "rifiuto liquido di acque reflue". E, dunque, lo stesso è definitivamente soggetto alla disciplina della parte quarta del D. lgs. n. 152/06. È venuto infatti ormai a mancare - in primo luogo - uno dei presupposti essenziali per lo "scarico": la convogliabilità diretta verso un corpo ricettore legale. Ed è pacifico che lo "scarico indiretto" non è più riconosciuto nella normativa ambientale


RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza 18.04.2019, il tribunale del riesame di Napoli confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP/tribunale di Napoli in data 20.03.2019, avente ad oggetto un locale adibito ad autofficina e relative attrezzature in relazione al reato di cui all’art. 137, comma primo, d. lgs. n. 152 del 2006 (scarico abusivo nel sottosuolo e nelle acque sotterranee).
 
2. Contro la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, iscritto all’Albo speciale previsto dall’art. 613, cod. proc. pen., articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto infondata la linea difensiva avallata da perizia asseverata, motivando in modo carente la presunta irrilevanza della documentazione allegata rispetto alla dimostrazione dell’inesistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.
In sintesi, la difesa lamenta il fatto che il Tribunale, nel rigettare la richiesta di dissequestro, si limita a sottolineare che la perizia tecnica presentata dalla difesa non è sufficiente a contrastare quanto constatato dalla p.g. Infatti il giudice osserva che l’edificio sequestrato fa parte di un condominio, che la documentazione attestante lo smaltimento fa parte riguarda il condominio e che risale al 1988. Il Tribunale erra, in primo luogo, perché non considera che la perizia aveva lo scopo di dimostrare che la zona è priva di fogne e pertanto non può esservi uno sversamento dei rifiuti e, in secondo luogo, perché la documentazione non è del 1988, ma l’ultimo spurgo risale al 19 marzo 2019. Il Tribunale si è limitato a far riferimento al contratto che ha il mero scopo di dimostrare l’inesistenza della fogna e che risale al 1988. La motivazione è poi carente con riferimento al condominio. Ed invero il Tribunale sottolinea che la documentazione riguarda gli altri immobili e non il garage/autofficina e non si comprende la ragione dell’esclusione di quest’ultimo che insiste sulla stessa particella. Inoltre, la difesa si lamenta del fatto che il riesame è stato discusso in data 18 aprile 2019, momento in cui all’imputato era già stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari in cui veniva contestato il reato in esame senza ulteriore attività investigativa. Risulta quindi evidente che il Tribunale ha tenuto conto solo di quell’attività, senza compararla con quella addotta dalla difesa che ha chiarito e motivato circostanze non dimostrabili solo dalle foto allegate. Al contrario, la difesa sottolinea che il Tribunale avrebbe dovuto motivare le ragioni per cui le foto avrebbero un valore probatorio maggiore rispetto ad una perizia tecnica asseverata. La difesa ha infatti evidenziato che la p.g. non aveva avuto conoscenza diretta o tecnica e non poteva dimostrare se le griglie trovate nel piazzale confluissero in una fogna o in un pozzo nero.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, violazione di legge e correlato vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui l’ordinanza ha ritenuto sussistente la fattispecie ex articolo 137 d.lgs. 152/2006 stante l’inesistenza di una fogna o vasca biologica in cui c’è lo sversamento di rifiuti liquidi.
In sintesi, la difesa si duole della carenza di motivazione circa le doglianze avanzate in sede di riesame sulla mancanza degli elementi essenziali del reato di cui all’articolo 137 d.lgs. 152/2006. Invero, tale norma fa riferimento ad aperture o a scarichi senza autorizzazione e definisce questi ultimi come immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore, in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria indipendentemente dalla loro natura inquinante anche se sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Dalle motivazioni del Tribunale del resto non risulta integrato il reato contestato, dal momento che non è possibile uno sversamento nel sottosuolo non essendoci un’immissione di rifiuti nel ciclo di produzione e depurazione delle acque, ma essendo presente un contenitore, il pozzo nero, che viene periodicamente svuotato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso dev’essere accolto per le ragioni di seguito esposte.

4. Il primo motivo è inammissibile.

4.1. La difesa solleva infatti censure di vizio di motivazione. Deve, tuttavia, essere ribadito che in tema di misure cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge e non possono essere dedotte come motivo a sostegno del medesimo la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, specificamente previste come vizi di motivazione dall'art.606, comma 1, lett. e) c.p.p. (Sul tema Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6360 del 12/11/1997). Del resto, nel concetto di violazione di legge, di cui agli artt.111 Cost. e 606, lett.b) e c), cod. proc. pen., non possono ricomprendersi la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, che sono separatamente previste ex art.606 lett. E) come motivi di ricorso distinti e autonomi. (sul tema Cass., Sez. 5, sentenza n. 2879 del 08/05/1998; Cass., Sez. 6, sentenza n. 24250 del 04/04/2003), Nella nozione di violazione di legge si devono quindi ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (in questo senso: Cass., Sez. U, sentenza n. 25932 del 29/05/2008). In altre parole, il ricorso per cassazione avverso una misura cautelare è consentito unicamente per violazione di legge, sicché può essere dedotta con tale mezzo di gravame solo la totale mancanza di motivazione e non anche la sua insufficienza, incompletezza od illogicità (così: Cass. Sez. 6, Sentenza n. 41123 del 28/10/2008).

4.2. Tale circostanza non si verifica nel caso in esame in cui il giudice del riesame ripercorre l’iter argomentativo seguito dal Tribunale e verifica l’esistenza di indizi idonei a giustificare la misura. Né, peraltro, ha pregio la censura laddove sostiene che l’ordinanza avrebbe motivato in modo carente la presunta irrilevanza della documentazione allegata rispetto alla dimostrazione dell’inesistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. Trattasi, infatti, di censura che sconta un evidente errore di impostazione giuridica, laddove opera un riferimento ai gravi indizi di colpevolezza ed alle esigenze cautelari, come se si vertesse in materia di misure cautelari personali e non reali. Deve, a tal proposito, essere ricordato che in tema di condizioni generali di applicabilità, le misure cautelari personali, vanno distinte da quelle reali, e ciò in quanto: 1) l'inviolabilità della libertà personale e la libera disponibilità dei beni sono valori di diversa essenza, sì che la legge ben può assicurarne una tutela differenziata in funzione degli interessi che vengono coinvolti; 2) più specificamente, nella misura cautelare reale è il tasso di pericolosità della cosa in sè che giustifica l'imposizione della misura stessa; 3) per questa ragione, la misura "de qua", pur raccordandosi, nel suo presupposto giustificativo, ad un fatto criminoso, può prescindere totalmente da qualsiasi profilo di colpevolezza, essendo ontologicamente legata non necessariamente all'autore del reato, bensì alla cosa, che viene riguardata dall'ordinamento come strumento, la cui libera disponibilità può rappresentare una situazione di pericolo.
Ne consegue che la verifica della legittimità del provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non dovrà mai sconfinare nel sindacato della concreta fondatezza dell'accusa, ma dovrà limitarsi all'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato (v., tra le tante: Sez. 2, n. 5472 del 15/11/1999 - dep. 21/12/1999, P.M. in proc. Coppola ed altri, Rv. 215089).

5. Il secondo motivo è invece fondato e l’ordinanza dev’essere annullata con rinvio al tribunale di Napoli per nuovo esame.

5.1. Ed invero, dall’impugnata ordinanza emerge che il Tribunale del riesame ha ritenuto esistente il fumus commissi delicti sulla base delle risultanze d’indagine in cui i carabinieri constatavano la presenza di rifiuti di vario genere derivanti dall’attività di smontaggio e di autoriparazione e la presenza di chiazze di olio sulla pavimentazione all’interno del locale e in prossimità delle griglie di raccolta. I giudici pertanto, hanno ritenuto, esistente l’illecito scarico di rifiuti liquidi industriali nel sottosuolo dato lo stato dei luoghi, le attrezzature e l’entità non modica delle lavorazioni eseguite nell’officina. Inoltre, hanno sottolineato che la documentazione attestante la presenza di un pozzo nero riguarda il condominio di via Fermi 32 e risale al 1998.
A tal proposito è opportuno sottolineare che nella valutazione del "fumus commissi delicti", quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice deve verificare la sussistenza di un concreto quadro indiziario, non potendosi limitare alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa (così: Cass., Sez. 6, sentenza n. 18183 del 23/11/2017). Il giudice nel caso di specie ha analizzato il quadro degli indizi e li ha ritenuti contrastanti con la perizia tecnica asseverata che comunque riguarda l’intero condominio di via Enrico Fermi e non l’officina meccanica dell’imputato. Il giudice di riesame ha dunque analizzato gli indizi e sottolineato che l’autorizzazione allegata alla perizia è provvisoria e finalizzata all’acquisizione dell’autorizzazione dell’albo del decreto di diniego del febbraio 1997.

5.2. Tanto premesso, la verifica espletata dal giudice del riesame non può ritenersi corretta, alla luce della corretta qualificazione giuridica che occorre attribuire al fatto. Ed invero, la soluzione alla questione posta dal ricorrente è contenuta - in modo oggettivo - nella rigida disciplina di confine tra scarico e rifiuto liquido, e cioè tra parte terza e parte quarta del T.U. ambientale (d. lgs. n. 152 del 2006). Il rapporto tra la disciplina sui rifiuti (liquidi) e quella sugli scarichi di acque reflue è stato da sempre caratterizzato da forti dibattiti ed incertezze, alimentati dall’esigenza di chiarire le terminologie e i relativi campi di applicazione. La questione si fonda sulla definizione di scarico come desunta dal T.U.A., art 74 a seguito della modifica apportata dal “secondo decreto correttivo” (D. Lgs 16 gennaio 2008 n. 4), secondo cui «qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore di acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione». Orbene, spesso le cosiddette "case isolate" (ma anche interi condomini, come avvenuto nel caso in esame, in assenza di fognatura comunale), non sono allacciate alla rete fognaria dinamica, che consente il deflusso degli scarichi e per depositare i reflui si avvalgono di un "pozzo nero”, un serbatoio sotterraneo ove si raccolgono le acque nere e non ha dispersione a terra e che lo stesso di fatto comporta una interruzione della soluzione di continuità della condotta e, quindi, diventa un "non scarico". Pertanto, lo "scarico indiretto" come quello legato all’esistenza di un pozzo nero, e che si concretizza in pratica ogni qual volta si verifica un’interconnessione tra il condotto d’adduzione e il corpo ricettore, va semplicemente ad essere ricompreso nel comune concetto di "rifiuto liquido" e resta dunque sotto l'impianto di regolamentazione della parte IV.

5.3. I rifiuti prelevati dai pozzi neri, fosse Imhoff e bagni mobili, sono identificati con il codice C.E.R. 20.03.04 (fanghi delle fosse settiche). Sono da considerarsi rifiuti allo stato liquido, soggetti alla disciplina dell'art. 256 D.lgs. n. 152 del 2006, i reflui stoccati in attesa di un successivo smaltimento, fuori del caso delle acque di scarico, ovvero di quelle oggetto di diretta immissione nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria mediante una condotta o un sistema stabile di collettamento (Sez. 3, n. 35138 del 18/06/2009 - dep. 10/09/2009, Bastone, Rv. 2447830).
In definitiva, dunque, quando da un'azienda o da una abitazione privata il liquame prodotto non viene preventivamente e legittimamente incanalato in uno "scarico" secondo le regole sopra citate, e, cioè, quando sulla base dell'art. 185 T.U. citato non si è attuata la legittima e reale trasformazione del "rifiuto liquido" iniziale (industriale o domestico) in una "acqua reflua di scarico", il riversamento in una vasca, cisterna o qualunque altro contenitore che poi dovrà essere svuotato (come, nel caso di specie, trattandosi di un “pozzo nero”), comporta che il liquame resta giuridicamente un "rifiuto liquido di acque reflue". E, dunque, lo stesso è definitivamente soggetto alla disciplina della parte quarta del D. lgs. n. 152/06. È venuto infatti ormai a mancare - in primo luogo - uno dei presupposti essenziali per lo "scarico": la convogliabilità diretta verso un corpo ricettore legale. Ed è pacifico che lo "scarico indiretto" non è più riconosciuto nella normativa ambientale (Sez. 3, n. 40191 del 11/10/2007 - dep. 30/10/2007, Schembri, Rv. 238057).
5.4. Nel caso di specie, quindi, corretta è la contestazione difensiva che ritiene non integrata la fattispecie di cui all’art. 137, comma 1, d. lgs. n. 152 del 2006. Ciò, peraltro, non significa che il fatto sia privo di rilevanza penale.
Ed infatti, come emerso in sede di accertamenti, i rifiuti allo stato liquido provenienti dall’attività di autofficina dell’indagato, quand’anche si volesse ritenere fondata prospettazione difensiva basata sulla c.t.p. allegata (secondo cui il complesso immobiliare di cui fa parte l’immobile sede dell’attività dell’indagato, è servito da pozzo nero a tenuta stagna, in cui vengono fatti riversare i reflui, ivi compresi quelli dell’autofficina), venivano ad essere riversati in un pozzo nero o vasca a tenuta stagna, attuandosi così uno stoccaggio di rifiuti allo stato liquido. Tale pozzo, peraltro, non risultava essere stato svuotato da ditta autorizzata dal dicembre 1998 (si noti, peraltro, che il formulario rifiuti allegato e relativo allo svuotamento della vasca a tenuta stagna, luogo di recapito condominiale, eseguito dalla ditta Espeko e che descrive il rifiuto come “fanghi delle fosse settiche”, riporta la data del 19.03.2019, quindi successiva all’accertamento di p.g.), donde è evidente che il fatto, pur non integrando gli estremi del reato di cui all’art. 137, TUA, consente di ipotizzare in astratto gli estremi del reato di cui all’art. 256, TUA, trovandosi in presenza di una gestione non autorizzata di rifiuti allo stato liquido, tenuto conto che dagli accertamenti esperiti era emerso lo smaltimento non autorizzato (come desumibile dalla presenza di chiazze d’olio tanto sulla pavimentazione all’interno del locale, quanto in prossimità delle griglie di raccolta delle acque reflue), nonché, ancora, che sul registro di carico e scarico dei rifiuti, vidimato dalla Camera di commercio di Napoli il 6.12.1998, non era inserita alcuna operazione, essendo stato altresì accertato che in merito alle acque reflue e di dilavamento, l’indagato era privo di titolo autorizzativo né aveva documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti liquidi prodotti. Per tale ragione, del resto, nella c.n.r. trasmessa all’A.G. inquirente, l’organo di polizia giudiziaria aveva correttamente qualificato il fatto inquadrandolo nella previsione dell’art. 256, TUA.

6. Spetterà poi alla competente autorità giudiziaria inquirente, cui compete esclusivamente qualsiasi valutazione in merito, appurare la complessiva legittimità dello stoccaggio delle acque reflue nella vasca a tenuta stagna, al fine di verificare se sia tutt’ora in essere la delibera di commissione straordinaria n. 462/1993 del 1.07.1993 (citata nella c.t.p. allegata), che aveva previsto che, nelle zone non servite dalla pubblica fognatura, fosse possibile realizzare pozzi a tenuta stagna, non essendo chiaro se se in tali pozzi siano recapitabili anche reflui provenienti da attività industriale e, in caso affermativo, con quali accorgimenti.

7. Quanto alla riferibilità del fatto all’indagato, infine, deve rilevarsi che il proprietario del rifiuto illecitamente smaltito e contenuto nel pozzo nero è il soggetto allacciato alla rete che sfocia nella vasca a tenuta stagna (quindi, anche l’indagato, titolare dell’autofficina), e questo secondo l’art. 183 lett. f), d. lgs. n. 152 del 2006, il quale stabilisce che è “produttore di rifiuti” il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti.

8. Trattasi, complessivamente, di un’attività di riqualificazione giuridica del fatto che questa Corte non può eseguire direttamente. Ed infatti, il potere della Corte di cassazione di attribuire una diversa qualificazione giuridica ai fatti accertati non può avvenire con atto a sorpresa e con pregiudizio del diritto di difesa, in quanto gli artt. 111, comma 3, della Costituzione e 6, comma 3, lett. a), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - come interpretato dalla Corte Europea Diritti dell'Uomo nella sentenza 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia - impongono l'instaurazione del contraddittorio tra le parti sulla relativa questione di diritto (da ultimo, v. Sez. 4, n. 2340 del 29/11/2017 - dep. 19/01/2018, D.S., Rv. 271758, relativo ad una fattispecie in cui la Corte, ritenendo doversi procedere alla riqualificazione giuridica di una circostanza aggravante contestata nell'imputazione, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a tale aggravante, con rinvio alla corte d'appello per l'instaurazione del contraddittorio in ordine al diverso inquadramento giuridico della circostanza).

9. L’impugnata ordinanza dev’essere pertanto annullata con rinvio al tribunale di Napoli per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 15 ottobre 2019