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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DECRETO 2 maggio 2006
Disciplina per l'esecuzione del monitoraggio della spesa e altre iniziative informative e conoscitive in campo ambientale, ai sensi dell'articolo 55, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Gazzetta Ufficiale N. 107 del 10 Maggio 2006

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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in
particolare, l'art. 55, commi 4 e 5;
Visto l'art. 1, comma 557, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Considerato che entrambe le disposizioni richiamate demandano al
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio il compito di
definire con proprio decreto i criteri e le modalita' di esercizio
delle predette attivita';
Considerato che entrambe le disposizioni richiamate prevedono che
per l'attuazione delle suddette finalita' venga annualmente destinato
un contributo forfetario da parte del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio a favore dell'ANCI - Associazione nazionale dei
comuni italiani, da determinarsi nel suo ammontare con le modalita'
ed i criteri definiti con il presente decreto;
Ritenuta la necessita' di assicurare il coordinamento delle due
diverse fonti normative al fine di incrementare l'efficacia e la
qualita' delle attivita' demandate all'ANCI - Associazione nazionale
dei comuni italiani;
Visto l'Accordo quadro stipulato in data 24 luglio 2003 tra il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'ANCI -
Associazione nazionale dei comuni italiani per una piu' organica
collaborazione in tema di politica ambientale;
Vista la convenzione sottoscritta in data 22 dicembre 2004 tra il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'ANCI -
Associazione nazionale dei comuni italiani, approvata con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio prot. n.
DEC/DSA/2004/01278 del 22 dicembre 2004, avente ad oggetto, in
attuazione dell'art. 6 dell'Accordo quadro stipulato in data
24 luglio 2003, il monitoraggio della spesa in materia di
investimenti in campo ambientale, effettuata od intrapresa da
regioni, province, comuni ed altri enti istituzionali;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio prot. n. GAB/DEC/104/2004 in data 22 ottobre 2004 con il
quale, in attuazione dell'art. 3, comma 2, della predetta
convenzione, si e' provveduto alla nomina del Comitato di indirizzo e
di vigilanza per le attivita' ad esso convenzionalmente demandate;
Vista la nota del 2 marzo 2006 prot. n. 132/TAPI/SS/dr con la quale
l'ANCI - Associazione nazionale dei comuni italiani, in attuazione
dell'art. 3, comma 12, della predetta convenzione, ha ottemperato
all'obbligo di comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio la natura, la composizione e la consistenza della
struttura attuativa costituita ai sensi del medesimo art. 3,
comma 12, della convenzione;
Ritenuto che, al fine di garantire la sollecita prosecuzione delle
prestazioni gia' in corso in forza della richiamata convenzione del
22 dicembre 2004 e di salvaguardare il mantenimento dei livelli
qualitativi sinora assicurati, e' necessario confermare tutti gli
atti ed i provvedimenti attuativi della convenzione medesima, ivi
compresi quelli costitutivi del Comitato di indirizzo e di vigilanza
e della struttura attuativa, nonche' i documenti prodotti, ivi
compreso il Programma operativo pluriennale per il periodo 2005-2010,
gia' ritenuto meritevole di attuazione;
Preso atto del capitolato sottoscritto dall'ANCI con il quale detta
associazione si e' gia' conformata, accettandoli incondizionatamente,
al contenuto, agli indirizzi ed alle prescrizioni dettati con il
presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Finalita'

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e dell'art. 55, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, il presente decreto disciplina la prosecuzione, senza
alcuna soluzione di continuita', delle attivita' di monitoraggio
della spesa ambientale gia' assicurate dall'ANCI - Associazione
nazionale dei comuni italiani in forza della convenzione sottoscritta
in data 22 dicembre 2004 tra il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e l'ANCI medesima, approvata con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio prot. n.
DEC/DSA/2004/01278 del 22 dicembre 2004.
2. Il presente decreto disciplina, inoltre, l'esecuzione delle
attivita' di raccolta ed elaborazione dei dati occorrenti e tutte
quelle finalizzate ad elaborare e mantenere aggiornata, precisa,
disponibile e confrontabile l'informazione ambientale di cui agli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195,
nonche' le attivita' conoscitive di cui all'art. 55 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2.

Monitoraggio della spesa ed altre iniziative informative e
conoscitive in campo ambientale

1. Al fine di disporre di dati ed informazioni organiche sulle
azioni e sugli interventi in campo ambientale realizzati dai vari
livelli istituzionali competenti, necessari per una piu' efficace ed
efficiente programmazione e pianificazione degli interventi stessi,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale
dell'ANCI - Associazione nazionale dei comuni italiani per lo
svolgimento delle attivita' di monitoraggio delle spese per
investimenti in campo ambientale effettuate o intraprese da regioni,
province, comuni e altri enti istituzionali.
2. L'attivita' di monitoraggio si attua, in conformita' al
Programma operativo pluriennale di cui al successivo art. 6,
principalmente mediante il reperimento coordinato e la raccolta,
anche su base informatizzata, di dati e notizie sugli investimenti
ambientali, ivi compresa la normativa di riferimento, i quali, una
volta aggregati e sistematizzati, saranno messi a disposizione del
Ministero per le proprie finalita' istituzionali.
3. L'attivita' di raccolta, conservazione ed elaborazione dei dati
riguarda le spese in conto capitale sostenute dalle Amministrazioni
dello Stato, dalle regioni a statuto ordinario e speciale e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, dalle province, dai comuni,
dalle comunita' montane e dagli altri organismi di diritto pubblico
per interventi nei seguenti settori:
a) inquinamento dell'aria;
b) inquinamento delle acque, riqualificazione fluviale e ciclo
idrico integrato;
c) inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso;
d) tutela del territorio;
e) sviluppo sostenibile;
f) ciclo integrato dei rifiuti;
g) energie da fonti energetiche rinnovabili;
h) parchi ed aree protette.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si
avvale, altresi', dell'ANCI - Associazione nazionale dei comuni
italiani per l'assolvimento di tutte le attivita' occorrenti, anche
mediante l'ottimizzazione dei dati di cui ai commi precedenti, per
elaborare e mantenere aggiornata, precisa, disponibile e
confrontabile l'informazione ambientale di cui agli articoli 8 e 9
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, nonche' di quelle
finalizzate agli obiettivi conoscitivi di cui all'art. 55 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Le attivita' attribuite all'ANCI non attengono a compiti di
controllo sulle funzioni e prerogative costituzionalmente o
legislativamente garantite delle regioni e degli altri enti
istituzionali.

Art. 3.

Articolazione delle attivita'

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
l'ANCI - Associazione nazionale dei comuni italiani assicurano,
nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, l'individuazione degli
indirizzi strategici delle attivita' come definite all'art. 2 del
presente decreto.
2. Ai fini di cui al comma precedente, nell'ambito del principio di
leale collaborazione tra enti istituzionali, viene istituito un
organo paritetico denominato «Comitato di indirizzo e di vigilanza»,
con le funzioni ed i compiti di cui al successivo art. 4.
3. Al fine di garantire la piena funzionalita' delle attivita' e di
conseguire obiettivi di efficienza, efficacia e qualita' del
servizio, viene individuata una «Struttura attuativa» che, sotto il
coordinamento e la piena responsabilita' dell'ANCI ed in diretto
collegamento con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, assicura stabilmente lo svolgimento delle attivita' di
cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Comitato di indirizzo e di vigilanza

1. Al «Comitato di indirizzo e vigilanza» vengono attribuiti tutti
i compiti di indirizzo programmatico e metodologico, coordinamento e
controllo delle attivita' svolte in attuazione del presente decreto.
Il Comitato svolge altresi' funzioni di raccordo tra il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, l'ANCI e la struttura
attuativa. Per i compiti ricadenti sull'organizzazione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, il Comitato di cui al
presente decreto e' inserito nell'ambito della Direzione generale per
la salvaguarda ambientale.
2. Ai fini di cui al comma precedente, al Comitato di indirizzo e
vigilanza vengono demandati i seguenti specifici compiti:
a) trasmettere alla struttura attuativa, entro il 30 settembre di
ciascun anno, le linee di indirizzo strategico del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'ANCI in relazione
alle attivita' di cui al presente decreto, elaborando altresi' le
linee guida alle quali la struttura attuativa dovra' attenersi al
fine di determinare gli specifici obiettivi delle attivita' da
inserire negli strumenti di programmazione per l'anno successivo;
b) approvare il Programma operativo pluriennale ed i relativi
aggiornamenti di cui all'art. 6 del presente decreto presentati dalla
struttura attuativa, valutandone preventivamente la coerenza con gli
obiettivi strategici conseguiti anche in relazione a quelli posti e
la validita' dei risultati attesi;
c) verificare, sulla base del rapporto di attuazione semestrale,
la qualita' delle attivita' svolte dalla struttura attuativa,
analizzando gli eventuali scostamenti tra gli obiettivi posti, le
scelte operative effettuate ed i risultati conseguiti,
identificandone le cause ed i fattori ostativi ed i possibili rimedi
per il raggiungimento degli obiettivi programmati;
d) relazionare il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio sull'andamento delle attivita' e sui risultati conseguiti,
sui programmi operativi approvati ed i relativi aggiornamenti,
nonche' sui rapporto di attuazione semestrale.
Per meglio esplicare i propri compiti, il Comitato puo' disporre
l'audizione dei responsabili della struttura attuativa per esaminare
eventuali questioni specifiche ed adottare le necessarie e
conseguenti decisioni.
3. Il Comitato e' composto da un numero di membri pari a sette o
nove, compreso il presidente, dei quali la meta', oltre il
presidente, nominati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e l'altra meta' dall'ANCI, i quali durano in carica cinque
anni. In sede di prima applicazione del presente decreto, e'
confermato nell'attuale composizione dei suoi membri, per la durata
di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Comitato di indirizzo e vigilanza gia' nominato
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
prot. n. GAB/DEC/104/2004 in data 22 ottobre 2004, il quale prosegue
in tutte le attivita' previste nel presente decreto senza necessita'
di ratifica o conferma.
4. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, viene coordinato dal Presidente e nomina tra i
propri membri un Segretario. Per il collegamento con la Struttura
attuativa il Comitato si avvale di una Segreteria
tecnico-amministrativa coordinata dal Segretario e costituita da
risorse umane e tecniche messe a disposizione dall'ANCI a valere sul
contributo di cui al successivo art. 7.
5. Il Comitato regolamenta, con proprio atto interno approvato a
maggioranza dei due terzi dei suoi membri, il proprio funzionamento.
Sino a quando non sia adottato un nuovo atto di regolamentazione
continuano ad applicarsi le norme interne di funzionamento gia'
adottate dal Comitato di indirizzo e vigilanza nominato con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio prot. n.
GAB/DEC/104/2004 in data 22 ottobre 2004.
6. Al fine di assicurare in via stabile e continuativa il
funzionamento del Comitato ed in ragione dell'impegno prevedibile,
viene riconosciuta al Presidente e al Segretario un'indennita'
forfetaria annuale pari ad euro 15.000,00 (quindicimilaeuro) ed a
ciascuno degli altri suoi componenti un'indennita' forfetaria annuale
pari ad euro 12.000,00 (dodicimilaeuro). Tali indennita' sono a
carico del contributo di cui al successivo art. 7 e sono erogate
dall'ANCI.

Art. 5.

Struttura attuativa

1. La Struttura attuativa rappresenta lo strumento che, sotto il
coordinamento e la piena responsabilita' dell'ANCI, assicura
stabilmente lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2 del
presente decreto in diretto collegamento con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Lo specifico dettaglio delle attivita' che la Struttura
attuativa dovra' assicurare e' definito dal Programma operativo
pluriennale e dai suoi successivi aggiornamenti annuali di cui
all'art. 6 del presente decreto.
3. La Struttura attuativa viene individuata nella struttura gia'
costituita dall'ANCI in attuazione dell'art. 3, comma 12, della
Convenzione sottoscritta in data 22 dicembre 2004 tra il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e l'ANCI stessa, nella
composizione comunicata con nota ANCI del 2 marzo 2006 prot. n.
332/TAPI/SS/dr.
4. In attuazione del presente decreto tutti gli atti ed i
provvedimenti gia' posti in essere tra l'ANCI e la Struttura
attuativa si intendono conformati alla disciplina dettata dal
presente decreto.
5. Al fine di dare piena attuazione alle finalita' di cui al
presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio rende disponibili alla Struttura attuativa i dati e i
documenti, anche non definitivi, di qualsiasi natura e specie che
risultino in possesso, stabile od occasionale, del medesimo Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e che siano pertinenti
alle attivita' di cui all'art. 2, fermo restando che le concrete
modalita' di raccolta dei predetti dati e documenti sono definite
dallo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in
relazione alle specificita' dei dati richiesti e che i dati e
documenti di carattere riservato e con tale veste conferiti alla
Struttura attuativa non potranno in alcun modo essere divulgati senza
la preventiva autorizzazione del Ministero stesso.
6. Al medesimo fine, e' fatto obbligo alle Amministrazioni locali
nonche' a tutti gli enti pubblici e privati che saranno interpellati
dalla Struttura attuativa nell'esercizio dei compiti ad essa affidati
di mettere a disposizione della medesima dati e documenti che siano
pertinenti alle attivita' di cui all'art. 2 del presente decreto,
fermo restando che i dati e documenti di carattere riservato e con
tale veste conferiti alla Struttura attuativa non potranno in alcun
modo essere divulgati senza la preventiva autorizzazione dell'ente
conferente.
7. L'omissione o il ritardo nel conferimento dei dati e documenti
predetti e' oggetto di specifica segnalazione al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e costituira' elemento di
valutazione per l'erogazione dei contributi pubblici in materia
ambientale.

Art. 6.

Programmazione delle attivita'

1. Lo svolgimento delle attivita' di cui al presente decreto da
parte della Struttura attuativa avviene sulla base di un Programma
operativo pluriennale quinquennale, a scorrimento e con articolazione
annuale, contenente, anche con riferimento ai settori di cui al
precedente art. 2, comma 3:
a) gli eventuali studi preliminari che si dovessero ravvisare
necessari al fine di definire le linee e le modalita' di attuazione
degli indirizzi programmatici ricevuti, oltre quelli necessari a dare
attuazione all'art. 2, comma 4, del presente decreto;
b) le azioni previste e le relative modalita' attuative che si
intendono seguire nell'esecuzione delle attivita' affidate;
c) il cronoprogramma di ciascuna attivita' prevista e dell'intero
Programma, con l'indicazione delle priorita' e degli eventuali
obiettivi intermedi.
2. Ai fini di cui al comma precedente, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Struttura
attuativa provvedera' ad apportare al Programma operativo pluriennale
le modifiche necessarie per tener conto degli ulteriori obiettivi
strategici e delle ulteriori attivita' e modalita' di attuazione
stabiliti con il presente decreto.
3. Entro il 30 ottobre di ciascun anno, sulla base delle linee di
indirizzo programmatico indicate dal Comitato di indirizzo e
vigilanza, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), la Struttura
attuativa provvedera' ad aggiornare a scorrimento il Programma
operativo pluriennale in relazione agli obiettivi conseguiti, ai
nuovi obiettivi programmatici e/o alle nuove priorita' eventualmente
indicate dal Comitato ed a quant'altro si rendesse necessario per il
miglior raggiungimento delle finalita' di cui al presente decreto. Il
Programma operativo pluriennale di cui al presente articolo ed i suoi
successivi aggiornamenti annuali a scorrimento saranno trasmessi al
Comitato di indirizzo e vigilanza che, verificatane la coerenza con
gli obiettivi strategici conseguiti anche in relazione a quelli posti
e la validita' dei risultati attesi, provvedera' alla loro
approvazione entro i successivi trenta giorni decorrenti dalla data
di ricezione, ovvero a richiedere alla Struttura attuativa, entro lo
stesso termine, le modifiche ritenute opportune per il miglior
raggiungimento degli obiettivi programmatici previsti, fermo restando
che nel caso in cui lo stesso Comitato di indirizzo e vigilanza non
esprima rilievi entro il suddetto termine, il Programma operativo
pluriennale si intendera' approvato.
4. In corso di esecuzione delle attivita' annuali, il Comitato di
indirizzo e vigilanza e la Struttura attuativa potranno esaminare e
valutare congiuntamente eventuali proposte di modifica al Programma
operativo pluriennale approvato che siano ritenute necessarie od
opportune per il miglior conseguimento degli obiettivi programmati o
per la piu' efficace ed efficiente gestione delle attivita', purche'
dette modifiche non comportino la necessita' di risorse finanziarie
aggiuntive rispetto all'ammontare del contributo forfetario di cui
all'art. 7. L'introduzione di eventuali varianti che comportino la
necessita' di risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle di cui
al successivo art. 7 e' rimessa in via esclusiva al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio.
5. Nel corso dell'esecuzione delle attivita', la Struttura
attuativa redigera' con cadenza semestrale un Rapporto di attuazione
inteso a rappresentare lo stato di attuazione delle attivita'
previste ed i risultati conseguiti.
6. I Rapporti di attuazione semestrali saranno trasmessi al
Comitato di indirizzo e vigilanza che, verificatane la rispondenza e
completezza in relazione agli obiettivi programmati di cui al
Programma operativo pluriennale approvato, relazionera' al Ministro
ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera d).

Art. 7.

Impegno finanziario

1. Al fine di assicurare la migliore esecuzione di tutte le
attivita' necessarie per dare attuazione a quanto previsto nel
presente decreto il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio riconosce all'ANCI - Associazione nazionale dei comuni
italiani un contributo forfetario annuo calcolato sul valore minimo
previsto dall'art. 55, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, con impegno a carico di un apposito capitolo di
Bilancio nello stato di previsione della spesa del Ministero stesso.
2. L'erogazione del contributo all'ANCI da parte del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio avviene in due quote
semestrali anticipate di pari importo.

Art. 8.
Principio di collaborazione

1. In ossequio al principio di leale collaborazione tra enti
istituzionali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e l'Associazione nazionale dei comuni italiani si
impegnano, ciascuno nel proprio ordinamento, a dare piena attuazione
al presente decreto anche al fine di garantire l'ottimale
utilizzazione delle risorse assegnate.

Art. 9.

Disposizioni finali e transitorie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, la Convenzione sottoscritta in data 22 dicembre 2004 tra il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'ANCI -
Associazione nazionale dei comuni italiani, approvata con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio prot. n.
DEC/DSA/2004/01278 del 22 dicembre 2004, cessa di avere effetto e
viene sostituita dal presente decreto e dal capitolato sottoscritto
dall'ANCI indicato nelle premesse. Sono fatti salvi tutti gli atti ed
i provvedimenti adottati nonche' le obbligazioni insorte in forza
della predetta Convenzione, ivi compresi quelli costitutivi del
Comitato di indirizzo e di vigilanza e della Struttura attuativa.
2. Come prima annualita' di riferimento del presente decreto si
intende il periodo di nove mesi a decorrere dal 1° aprile 2006 al
31 dicembre 2006.
3. Ai fini dell'allineamento dell'annualita' prevista nel Programma
operativo pluriennale con decorrenza 1° aprile 2006/31 marzo 2007,
approvata dal Comitato in data 29 marzo 2006, con la cadenza
temporale prevista al precedente comma 2 e con la nuova disciplina
del rapporto con l'ANCI, la cadenza della predetta annualita'
1° aprile 2006/31 marzo 2007 viene ridotta da 12 mesi a 9 mesi.
Pertanto le conseguenti variazioni nelle attivita', disposte anche ai
sensi dell'art. 6 del presente decreto, terranno conto anche della
relativa riduzione temporale.
4. Fatte salve le attivita' in corso di esecuzione, anche ai sensi
della nota GAB/2006/2104/A06 in data 8 marzo 2006, e ferme restando
le risorse finanziarie gia' pianificate per l'esercizio finanziario
2006, la Struttura attuativa e' impegnata a ripianificare, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le attivita' previste nel predetto Programma operativo
pluriennale al fine di uniformare all'anno finanziario la durata
delle singole annualita' e di inserire nei predetti strumenti di
programmazione gli obiettivi ridefiniti con il presente decreto.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, la Struttura attuativa e' impegnata a produrre uno studio
volto a verificare la fattibilita' di eventuali forme di raccordo con
altri soggetti istituzionali, a livello internazionale, nazionale e
regionale, per la realizzazione di piu' estese forme di monitoraggio
della spesa in campo ambientale, definendone il modello
organizzativo. Nello stesso termine la medesima Struttura attuativa
provvede ad elaborare uno studio volto ad individuare un modello di
attuazione, interrelazione e raccordo tra le diverse attivita'
previste nell'art. 2 del presente decreto.
5. Per l'esercizio finanziario 2006, agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente decreto si provvede, cosi' come previsto
dalla Convenzione 22 dicembre 2004, nella misura prevista dal
Programma operativo pluriennale di cui al comma 2 del presente
articolo, a valere sul Fondo per la difesa del suolo e la tutela
ambientale, tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 7,
comma 2, del presente decreto.
6. Il presente decreto e' inviato per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale
www.comdel.it

Roma, 2 maggio 2006

Il Ministro: Matteoli