Relazioni Penali della Corte di Cassazione n. 1071-2003
SANITA\' PUBBLICA - IN GENERE -
Scarti di macellazione - Normativa generale sui rifiuti di cui al D.L.vo n. 22 del 1997 - Applicabilita\' o meno - Contrasto di giurisprudenza.
Testo del Documento
Rel. n. 71/03
Roma, 9 ottobre 2003
OGGETTO: 614001 - Sanita\' pubblica - In genere - Scarti di
macellazione - Normativa generale sui rifiuti di cui al D. L.vo n.
22 del 1997 - Applicabilita\' o meno - Contrasto di giurisprudenza.
RIF. NORM.: D. L.vo 5 febbraio 1997 n. 22; D. L.vo 14 dicembre 1992
n. 508.
Con decisione assunta nella camera di consiglio del 11 giugno 2003
(n. 1112) e depositata il 11 luglio 2003 (n. 29236) rv. 225419, la
Sez. III penale di questa Corte, in proc. Miccoli P, ha affermato il
principio di diritto cosi\' massimato da questo Ufficio:
"La materia dei rifiuti di origine animale trova una propria
particolare disciplina nel decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.
508 (attuativo della Direttiva 90/667/CEE), cosi\' che le attivita\'
di smaltimento e trasporto dei cd. scarti di macellazione sono
sottratte alla disciplina di cui al decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22 in virtu\' del principio di specialita\' rispetto alla
disciplina generale in tema di rifiuti".
Tale posizione si pone in contrasto con quanto affermato dalla
stessa Terza Sezione con decisione 16 gennaio 2002, dep. 4 marzo
2002,n. 8520, Leuci E., rv. 221273, per la quale "In tema di
gestione dei rifiuti, configura l\'ipotesi di reato di cui agli artt.
30 e 51 del D. L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 lo svolgimento
dell\'attivita\' di raccolta, trasporto e stoccaggio di scarti animali
non trattati in assenza della iscrizione all\'albo nazionale delle
imprese esercenti la gestione dei rifiuti, atteso che la esclusione
dal regime generale dei rifiuti prevista dall\'art. 8, comma 1, del
citato decreto n. 22 per le carogne ed altri rifiuti agricoli
specificamente indicati, non puo\' estendersi agli scarti animali in
quanto le esclusioni dall\'ambito di una normativa devono essere
oggetto di interpretazione restrittiva". Nell\'occasione la Corte
aveva ulteriormente precisato come "il D. L.vo n. 508 regoli
esclusivamente i profili sanitari e di polizia veterinaria della
fase di trasformazione dei rifiuti di origine animale, con
esclusione dei profili di gestione per i quali rimane la
operativita\' del decreto n. 22 del 1997".
Va ricordato in proposito come i precedenti giurisprudenziali
richiamati nella decisione Miccoli risultano emessi nella vigenza
delle pregresse disposizioni in materia di rifiuti dettate dal D.
P.R. 10 settembre 1982 n. 915, con fattispecie in parte diversa e
relativa alla riutilizzazione dei residui. Ed infatti Sez. III 12
dicembre 1995, dep. 9 febbraio 1996, n. 1605, Gabba, rv. 204384,
aveva affermato come " nella speciale materia di riutilizzo dei
residui, avente una propria disciplina (D.L. 8 novembre 1996 n.
463), non si applicano le generali disposizioni di cui al d.p.r. n.
915 del 1982, sempre che i residui siano destinati in modo effettivo
ed oggettivo al riutilizzo".
La problematica in questione puo\' trovare maggiori motivi di
chiarificazione ricordando come nel nostro Paese le caratteristiche
che, in ambito comunitario, individuano la nozione di "rifiuto" sono
riprodotte nell\'art. 6, comma 1 - lett. a), del D.Lgs. 5.2.1997, n.
22 (che ha recepito le modifiche del 1991 alle due direttive
comunitarie sui rifiuti) secondo cui "e\' rifiuto qualsiasi sostanza
od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell\'Allegato A e
di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l\'obbligo di
disfarsi".
Il primo elemento essenziale della nozione di "rifiuto", nel nostro
ordinamento, e\' costituito, pertanto, dall\'appartenenza ad una delle
categorie di materiali e sostanze individuate nel citato Allegato
A), ma l\'elenco delle 16 categorie di rifiuti in esso contenuto non
e\' esaustivo ed ha un valore puramente indicativo, poiche\' lo stesso
Allegato A) - Parte 1 comprende due voci residuali capaci di
includere qualsiasi sostanza od oggetto, da qualunque attivita\'
prodotti.
Tali tre diverse previsioni del concetto di "disfarsi" hanno trovato
recente "interpretazione autentica" nell\'art. 14 del D.L. 8.7.2002,
n. 138, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale e
convertito nella legge 8.8.2002, n. 178, secondo il quale per:
a) "si disfi" deve intendersi: qualsiasi comportamento attraverso il
quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un
bene sono avviati o sottoposti ad attivita\' di smaltimento o di
recupero, secondo gli allegati B) e C) del D.Lgs. n. 22/1997;
b) "abbia deciso di disfarsi" deve intendersi: la volonta\' di
destinare sostanze, materiali o beni ad operazioni di smaltimento e
di recupero, secondo gli allegati B) e C) del D.Lgs. n. 22/1997;
c) "abbia l\'obbligo di disfarsi" deve intendersi: l\'obbligo di
avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di
recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o
da un provvedimento delle pubbliche autorita\' o imposto dalla natura
stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i
medesimi siano compresi nell\'elenco dei rifiuti pericolosi di cui
all\'Allegato D) del D.Lgs. n. 22/1997 (che riproduce la lista di
rifiuti che, a norma della direttiva n. 91/689/CEE, sono
classificati come pericolosi)
La stessa normativa prevede, introducendo una doppia deroga alla
nozione generale di rifiuto, che le fattispecie di cui alle lettere
b) e c) non ricorrono - per beni o sostanze e materiali residuali di
produzione o di consumo - ove sussista una delle seguenti condizioni:
1) gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente
riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o
di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento
e senza recare pregiudizio all\'ambiente;
2) gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente
riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o
di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo, senza che si
renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle
individuate nell\'Allegato C) del D.Lgs. n. 22/1997.
Inoltre l\'art. 8 del D. L.vo n. 22 del 1997 (rubrica Esclusioni)
prevede, al comma 1, lett. c), che siano esclusi dal campo di
applicazione del decreto in questione "le carogne", mentre all\'art.
1 dispone che il decreto disciplini "la gestione dei rifiuti...fatte
salve disposizioni specifiche o complementari conformi ai principi
del presente decreto, adottate in attuazione di direttive
comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di
rifiuti".
Redattore: Alfredo Montagna
Il vice direttore
(Giovanni Canzio)