Cass. Sez. III n. 16990 del 8 maggio 2012 (Cc. 13 apr. 2012)
Pres. Squassoni Est. Lombardi Ric. Coppola
Rifiuti. Sequestro e confisca mezzo di trasporto
E' legittimo il sequestro preventivo dei mezzi utilizzati, con finalizzazione al provvedimento di confisca degli stessi, ma non degli ulteriori strumenti di lavoro (quali pale meccaniche ed escavatori) che non abbiano la qualità di mezzi di trasporto, non essendo consentita una interpretazione in "maIam partern" della previsione normativa che prevede I'obbligatorietà della confisca dei mezzi in caso di condanna per trasporto illecito di rifiuti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 13/04/2012
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 868
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 44588/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Coppola Domenico, nato a Cava Dè Tirreni il 01/01/1964;
avverso l'ordinanza in data 01/07/2011 del Tribunale di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VOLPE Giuseppe, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza limitatamente al sequestra della pala gommata; rigetto nel resto;
udito per l'imputato l'avv. Salerno Marco, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Salerno ha rigettato l'appello proposto da Coppola Domenico avverso l'ordinanza del G.I.P. del medesimo Tribunale in data 21.5.2011, con la quale era stata respinta la richiesta di restituzione di una pala gommata tipo JCB Mod. 411 telaio SIP4HAL3E0757789, nonché di una macchina operatrice semovente targata AGK301 con cassone ribaltabile. Il G.I.P. aveva respinto al richiesta di restituzione del predetti mezzi meccanici in base al rilievo che non era intervenuta alcuna circostanza nuova tale da modificare il quadro Indiziario e che il vincolo doveva essere mantenuto, stante la confiscabilità dei predetti mezzi.
Il Tribunale, nel rigettare i motivi di impugnazione avverso tale provvedimento, ha osservato che i mezzi meccanici erano in movimento al momento degli accertamenti e che, pertanto, sussiste sia la necessità di evitare la reiterazione del reato, sia la suscettibilità di confisca degli stessi, in particolare, applicandosi ai fatti cui alla contestazione le disposizioni di cui al D.L. n. 172 del 2008, art. 6 convertito in L. n. 210 del 2008, con la conseguente obbligatorietà del sequestro dei veicoli adoperati e della confisca in caso di condanna.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'indagato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia violazione dell'art. 321 c.p.p., comma 1, in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, e vizi di motivazione dell'ordinanza.
Si denuncia carenza assoluta di motivazione in relazione alle argomentazioni con le quali era stata dedotta la impossibilità di reiterare il reato per essere stata restituita all'avente diritto la macchina trituratrice adoperata per i rifiuti. Gli strumenti meccanici dei quali è stata chiesta la restituzione non sono legati da un vincolo di pertinenzialità necessaria con il reato oggetto di indagine e sono normalmente utilizzati dall'indagato per lo svolgimento della sua attività di commercializzazione di materiali per l'edilizia.
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia l'errata applicazione del D.L. n. 172 del 2008, art. 6, comma 1 bis, convertio in L. n. 210 del 2008 e dell'art. 321 c.p.p..
Con l'appello il Coppola aveva dedotto che il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260 richiamato nell'imputazione provvisoria, non prevede espressamente la confisca del mezzo di trasporto dei rifiuti. Si contesta, poi, che i materiali di cui all'imputazione fossero qualificabili come rifiuti, in quanto si tratta di materiali ai quali sono applicabili le procedure semplificate di recupero, potendo rientrare tra quelli indicati nel D.M. 5 febbraio 1998 e, pertanto, non più sottoposti al regime dei rifiuti. Per il loro trasporto non esiste più l'obbligo di compilazione del formulario di identificazione. Sui punto si osserva che l'identificazione dei rifiuti, in attesa di un futuro decreto interministeriale, era demandata dall'art. 184, comma 4, all'allegato D della parte quarta D.Lgs. n. 152 del 2006, che a sua volta rinviava alla Direttiva del Ministro dell'Ambiente 9 aprile 2002, che adottava la classificazione europea. Il citato allegato, però, è stato abrogato dal D.Lgs. n. 205 del 2010, art. 39, comma 6. Il trasporto effettuato dal Coppola, pertanto, doveva ritenersi pienamente legittimo. Si contesta, poi, l'applicabilità, nel caso in esame, del D.L. n. 172 del 2008, art. 6 sanzionando la disposizione citata esclusivamente le attività di abbandono, scarico e deposito sul suolo o nel sottosuolo dei rifiuti. In ogni caso la pala gommata tipo JCB mod. 411 non può essere qualificata veicolo ai sensi delle disposizioni citate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito vengono precisati. Le varie deduzioni del ricorrente in ordine alla insussistenza del reato oggetto di incolpazione provvisoria ed alla non confiscabilità dei veicoli adoperati per il trasporto dei rifiuti sono infondate. Tra le varie ipotesi di reato previste dal D.L. n. 172 del 2008, art. 6 convertito in L. n. 210 del 2008 rientrano anche le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, etc. di rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni, comunicazioni prescritte dalla normativa vigente (comma 1, lett. d) e, quindi anche le attività di trattamento di rifiuti il cui recupero può essere effettuato tramite le procedure semplificate.
Inoltre il comma 1-bis del citato art. 6 dispone che alla sentenza di condanna consegue la confisca del veicolo adoperato per il trasporto dei rifiuti.
Anche ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 259, comma 2 deve essere obbligatoriamente disposta la confisca del mezzo adoperato per il trasporto dei rifiuti, da disporsi con fa sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con riferimento alla fattispecie del trasporto illecito previsto dall'art. 256 del medesimo Testo Unico sull'Ambiente.
Quanto alla non classificabilità come rifiuti dei materiali di cui all'imputazione lo stesso ricorrente riconosce che non vi è stata una specifica analisi dei materiali sequestrati per accertare la categoria in base alla quale devono essere ciassificati come rifiuti. Inoltre l'allegato D. del D.Lgs. n. 152 del 2006 non è stato affatto abrogato dal D.Lgs. n. 205 del 2010, ma solo sostituito dal corrispondente allegato D al medesimo D.Lgs. ai sensi dell'art. 39, comma 5.
In base a detto allegato i materiali derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione sono qualificati rifiuti con il codice CER 17, come in precedenza.
È stato, però precisato da questa Corte in ordine al sequestro finalizzato alla confisca del mezzo di trasporto dei rifiuti che è legittimo il sequestro preventivo dei mezzi utilizzati, con finalizzazione al provvedimento di confisca degli stessi, ma non degli ulteriori strumenti di lavoro (quali pale meccaniche ed escavatori) che non abbiano la qualità di mezzi di trasporto, non essendo consentita una interpretazione in "malam partem" della previsione normativa che prevede l'obbligatorietà della confisca dei mezzi in caso di condanna per trasporto illecito di rifiuti, (sez. 3^, 8.4.2003 n. 23945, Bonavita ed altro, RV 225309). Orbene, il Tribunale non ha esaminato i mezzi in sequestro sotto il citato profilo della necessaria distinzione tra veicoli adoperati per il trasporto dei rifiuti e gli ulteriori strumenti di lavoro che non abbiano la qualità di mezzi di trasporto e dei quali non è consentita la confisca.
Un ulteriore riesame di merito della vicenda si palesa anche necessario ai fini della valutazione del pericolo di reiterazione del reato che costituisce affermazione meramente apodittica. L'ordinanza deve essere, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale per nuovo esame sui predetti punti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno. Così deciso in Roma, il 13 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2012