TAR Lombardia (MI) Sez. IV n. 2254 del 7 settembre 2012
Rifiuti. Illegittimità ordinanza rimozione rifiuti senza accertamenti e contraddittorio con il proprietario dell’area.
E’ illegittima l’Ordinanza con la quale il Sindaco dispone il recupero e l’allontanamento dei rifiuti speciali pericolosi e non, depositati da ignoti su area privata, non preceduta da alcuna indagine per stabilire se fosse imputabile al proprietario dell’area il predetto abbandono. Ciò anche a causa dell’assenza di un momento partecipativo attraverso il quale il privato avrebbe potuto interloquire con l’Amministrazione e dimostrare la sua posizione. L’articolo 192 del D. Lgs. n. 152 del 2006, al comma 3 stabilisce che “chiunque violi di doveri di cui ai commi 1 e 2, ovvero abbandoni di rifiuti o compia attività simili, è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente tali accertamenti sono necessari e non possono essere omessi (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 02254/2012 REG.PROV.COLL.
N. 03020/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3020 del 2011, proposto da:
- Ecoitalia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni Mangialardi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Via Matteo Bandello n. 5;
contro
- il Comune di Casei Gerola, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Martino Colucci, e domiciliato in Milano, Via Corridoni n. 39, presso la Segreteria del T.A.R.;
per l’annullamento
- dell’ordinanza sindacale n. 36/2011, datata 24 settembre 2011, con la quale il Sindaco del Comune di Casei Gerola ha ordinato a Ecoitalia s.r.l. “il recupero e l’allontanamento dei rifiuti speciali pericolosi e non, depositati da ignoti sulla proprietà recintata” della predetta società;
- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Casei Gerola;
Vista l’ordinanza n. 1748/2011 con cui è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato e fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il primo referendario Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza pubblica del 2 luglio 2012, i procuratori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 18 ottobre 2011 e depositato il 9 novembre successivo, la ricorrente ha impugnato l’ordinanza sindacale n. 36/2011, datata 24 settembre 2011, con la quale il Sindaco del Comune di Casei Gerola ha ordinato alla stessa ricorrente “il recupero e l’allontanamento dei rifiuti speciali pericolosi e non, depositati da ignoti sulla proprietà recintata” della predetta società.
A sostegno del ricorso vengono dedotte le censure di violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, degli artt. 3, 6 e 7 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 192 del D. Lgs. n. 152 del 2006, di eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, genericità, violazione del principio di proporzionalità, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti e contraddittorietà.
Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per violazione del disposto di cui all’art. 192 del Testo unico ambientale, secondo il quale per imporre la rimozione dei rifiuti sarebbe necessaria almeno la colpa in capo al proprietario dell’immobile, non essendo invece sufficiente il solo titolo giuridico afferente alla proprietà del bene. A tal proposito il Comune non avrebbe svolto alcuna indagine per stabilire se alla ricorrente fosse imputabile il predetto abbandono ed anzi nel provvedimento si affermerebbe che i rifiuti sarebbero stati abbandonati da ignoti. Sarebbe poi mancato un momento partecipativo attraverso il quale la ricorrente avrebbe potuto interloquire con l’Amministrazione e dimostrare la sua posizione. In ogni caso, il punto di abbandono dei rifiuti, pur essendo di proprietà di Ecoitalia, non sarebbe recintato, in quanto soggetto ad uso pubblico e quindi a controllo dello stesso Comune. Infine, sarebbe stato ordinato alla ricorrente di porre in essere un’attività di natura diversa e più penetrante che quella relativa alla semplice rimozione dei rifiuti abbandonati.
Si è costituito in giudizio il Comune di Casei Gerola, che ha chiesto il rigetto del ricorso, previa confutazione degli assunti attorei.
Con ordinanza n. 1748/2011 è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato e fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia.
In prossimità dell’udienza di merito, le parti hanno prodotto delle memorie a sostegno delle rispettive posizioni.
Alla pubblica udienza del 2 luglio 2012, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Con l’unica articolata censura si assume l’illegittimità del provvedimento impugnato in ragione della circostanza che l’adozione del provvedimento impugnato non sarebbe stata preceduta da alcuna indagine per stabilire se alla ricorrente fosse imputabile il predetto abbandono ed a quale titolo, ciò anche a causa dell’assenza di un momento partecipativo attraverso il quale il privato avrebbe potuto interloquire con l’Amministrazione e dimostrare la sua posizione. Oltretutto il sito in cui i rifiuti sarebbero stati abbandonati, pur essendo di proprietà di Ecoitalia, non sarebbe recintato in ragione del suo uso pubblico. Infine, sarebbe stato ordinato alla ricorrente di porre in essere un’attività di natura diversa e più penetrante che quella relativa alla semplice rimozione dei rifiuti abbandonati.
2.1. La doglianza è fondata, secondo quanto di seguito specificato.
Va premesso che nessuna violazione della normativa sul procedimento è stata compita dal Comune, atteso che la ricorrente era stata già avvisata in ordine alle possibili conseguenze di una sua inerzia nell’attività di rimozione e di smaltimento dei rifiuti abbandonati sulla sua proprietà, come emerge dalle premesse del provvedimento impugnato. Pur nella ristrettezza dei tempi procedimentali, comunque giustificata dalla tipologia di intervento da effettuare, la parte privata ha potuto interloquire con l’Amministrazione e prospettare la sua posizione. Difatti secondo una recente giurisprudenza, condivisa da questo Collegio, “la comunicazione [di avvio del procedimento] è superflua – con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell’azione amministrativa – quando l’interessato sia venuto comunque a conoscenza di vicende che conducono comunque all’apertura di un procedimento con effetti lesivi nei suoi confronti” (Consiglio di Stato, IV, 15 dicembre 2011, n. 6618).
2.2. Tuttavia, proprio in ragione dei contatti intercorsi con l’odierna ricorrente, il Comune avrebbe dovuto provvedere a porre in essere una istruttoria effettiva e approfondita, attraverso la quale verificare se l’abbandono dei rifiuti nella proprietà della ricorrente fosse alla stessa imputabile a qualche titolo, oppure non vi fosse alcuna responsabilità colpevole della proprietaria nell’accumulo incontrollato dei rifiuti.
Tale indagine è assolutamente mancata e quindi il Comune ha provveduto ad ordinare alla ricorrente la rimozione dei rifiuti soltanto perché proprietaria del sito in cui si è verificato l’abbandono.
La determinazione comunale non appare legittima proprio sulla base della norma richiamata nelle premesse dell’ordinanza impugnata, ovvero l’art. 192 del D. Lgs. n. 152 del 2006, che al comma 3 stabilisce che “chiunque violi di doveri di cui ai commi 1 e 2 [ovvero abbandoni di rifiuti o compia attività simili] è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo” (Consiglio di Stato, V, 25 giugno 2010, n. 4073).
Secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente tali accertamenti sono necessari e non possono essere omessi (T.A.R. Puglia, Lecce, I, 13 aprile 2012, 642; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 7 giugno 2011, n. 1408).
Appare opportuno precisare, altresì, che ben sarebbe stato possibile che, in seguito alle predette indagini, fosse stata accertata una responsabilità dolosa o colposa, anche di tipo omissivo, in capo al proprietario, come adombrato dal Comune resistente nelle sue difese: nel caso di specie, però tale accertamento non è stato affatto effettuato e quindi l’ordine di rimozione risulta illegittimo per mancanza di responsabilità imputabile del proprietario del bene su cui i rifiuti sono stati abbandonati (Consiglio di Stato, V, 16 luglio 2010, n. 4614;).
2.3. In conclusione la fondatezza della predetta censura determina l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto con lo stesso ricorso impugnato.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto con lo stesso ricorso impugnato.
Condanna il Comune di Casei Gerola al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente nella misura di € 2.000,00 (duemila/00), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge; dispone, altresì, la rifusione del contributo unificato sempre a favore della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 2 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)