Cass. Sez. III n. 15931 del 4 maggio 2026 (UP 22 apr 2026)
Pres. Ramacci Rel. Galanti Ric. Haniaj
Rifiuti. Spedizione transfrontaliera, nozione oggettiva di rifiuto e onere della prova per le discipline in deroga

La qualifica di rifiuto deve essere dedotta da dati obiettivi, quali l’eterogeneità dei materiali, le loro condizioni di detenzione e le modalità di dismissione, restando irrilevante la valutazione soggettiva del detentore circa l'utilità o il valore economico residuo dei beni. In tema di spedizione transfrontaliera, la prova della sussistenza dei requisiti per l'applicazione di discipline di favore che derogano ai principi generali sui rifiuti (quali i "sottoprodotti" o l'"End of waste") grava interamente su colui che le invoca. Il reato di spedizione illecita di rifiuti di cui all'art. 259 d.lgs. 152/2006 si perfeziona con l'accettazione della bolletta doganale e il nulla osta alla spedizione, non rilevando l'eventuale natura contravvenzionale della fattispecie ratione temporis ai fini dell'applicabilità del tentativo, ove non espressamente previsto

RITENUTO IN FATTO

    Con sentenza del 27/11/2025, la Corte d’appello de L’Aquila confermava la sentenza del Tribunale di Pescara del 17/07/2023, che aveva condannato Haniaj Gerti alla pena di mesi otto di arresto ed euro 3.300,00 di ammenda in ordine ai reati di cui agli articoli 256, comma 1, lettere a) e b), 259 d. lgs. 152/2006.
    Avverso tale provvedimento ricorre l’imputato per il tramite del difensore di fiducia.

2.1. Con un primo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione dei beni in rubrica come «rifiuti» ai sensi dell’articolo 183, lettera a), d.lgs. 152/2006, alla luce della comprovata destinazione commerciale dei beni stessi. La sentenza trascura di valutare in modo completo sia l’accertamento tecnico prodotto dalla difesa che le testimonianze a discarico, da cui emergeva la piena riutilizzabilità e funzionalità degli stessi beni, omettendo di spiegare perché le dichiarazioni dell’agente doganale dovrebbero prevalere su quelle dei testi e dei consulenti della difesa.
2.2. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione in ordine alla omessa valutazione della consulenza tecnica di parte dell’Ing. Vincenti su aspetti decisivi della qualificazione giuridica dei beni, quali lo stato di usura degli pneumatici e la funzionalità degli elettrodomestici.
2.3. Con il terzo motivo, lamenta violazione di legge in relazione all’articolo 259 d.lgs. 152/2006, per avere ritenuto consumata e non tentata la fattispecie incriminatrice.
2.4. Con il quarto motivo, lamenta violazione di legge in relazione all’articolo 131-bis cod. pen.. Il fatto doveva ritenersi di particolare tenuità alla luce del quantitativo di beni, della loro funzionalità e della loro riutilizzabilità, elementi tali da dimostrare l’esiguità del danno o del pericolo.
2.5. Con un quinto motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della pena sospesa, denegato in base a un mero automatismo.
CONSIDERATO IN DIRITTO

    Il ricorso è inammissibile. Prima di procedere all’esame dei motivi di doglianza, il Collegio evidenzia come, nel caso di specie, ci si trovi di fronte ad una c.d. «doppia conforme» di merito. Ed infatti il secondo giudice, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, ha «riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunto alla medesima conclusione» (v., ex multis, Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina, Rv. 236130 – 01, Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636 - 01). In questo caso, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01), ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi – a pena di inammissibilità - in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze (v. Sez. 1, n. 8868 dell’8/8/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145).
    Tanto premesso, il primo motivo è inammissibile in quanto meramente reiterativo di analoga doglianza formulata nei precedenti gradi di giudizio, motivatamente disattesa dai giudici del merito. Come costantemente ribadito da questa Corte, è infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217).

2.1. In punto di diritto, il Collegio osserva che, quanto alla nozione di «rifiuto», l’articolo 183 del TUA definisce come rifiuti «le sostanze o gli oggetti che derivano da attività umane o da cicli naturali, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi». La giurisprudenza di legittimità è chiaramente orientata a privilegiare una nozione «oggettiva» del termine rifiuto, a scapito di quella «soggettiva», avendo affermato (Sez. 3, n. 48316 dell’11/10/2016, Lombardo, non massimata) che «debba ritenersi inaccettabile ogni valutazione soggettiva della natura dei materiali da classificare o meno quali rifiuti, poiché è rifiuto non ciò che non è più di nessuna utilità per il detentore in base ad una sua personale scelta ma, piuttosto, ciò che è qualificabile come tale sulla scorta di dati obiettivi che definiscano la condotta del detentore o un obbligo al quale lo stesso è comunque tenuto, quello, appunto, di disfarsi del suddetto materiale». Anche Sez. 3, n. 3299 del 19/07/2017, dep. 2018, Masi, ha ribadito che «la qualifica di rifiuto (art. 183 del D.L.vo 152/2006) deve essere dedotta da dati obiettivi, non dalla scelta personale del detentore che decide che quel bene non gli è più di nessuna utilità. Sono elementi obiettivi, ad esempio, l’oggettività dei materiali in questione, la loro eterogeneità, non rispondente a ragionevoli criteri merceologici, e le condizioni in cui gli stessi sono detenuti, così come le circostanze e le modalità con le quali l’originario produttore se ne era disfatto. Non rileva, poi, il fatto che un bene sia ancora cedibile a titolo oneroso, poiché tale evenienza non esclude comunque la natura di rifiuto». Secondo questa Corte, poi, è irrilevante anche l’eventuale «utilità» del bene, sostenuta dal produttore per sostenere la qualifica di «non rifiuto». Sul punto, si rinvia a Sez. 3, n. 25548 del 26/03/2019, Schepis, Rv. 276009, in motivazione, secondo cui «in tema di rifiuti, la definizione dell’art. 183, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, a termini della quale costituisce rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione ovvero l'obbligo di disfarsi, esige - in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale impone di interpretare l'azione di disfarsi alla luce della finalità della normativa europea, volta ad assicurare un elevato livello di tutela della salute umana e dell'ambiente secondo i principi di precauzione e prevenzione - che la qualificazione alla stregua di rifiuti dei materiali di cui l'agente si disfa consegua a dati obiettivi connaturanti la condotta tipica, anche in rapporto a specifici obblighi di eliminazione, con conseguente esclusione della rilevanza di valutazioni soggettivamente incentrate sulla mancanza di utilità, per il medesimo, dei predetti materiali (Sez. 3, n. 19206 del 16/03/2017, Costantino, Rv. 269912)». Analogamente, come sottolineato dall’ultima pronuncia citata, la corte di Giustizia dell’Unione europea ha sottolineato (Sez. 2, 14 ottobre 2020, Sent. n. C629/19) che l’espressione «disfarsi» va interpretata alla luce dell’obiettivo della direttiva 2008/98 che, ai sensi del suo considerando 6, consiste nel «ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e l’ambiente», nonché dell’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, a tenore del quale la politica dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela ed «è fondata, in particolare, sui principi della precauzione e dell’azione preventiva». Per la corte di Giustizia UE, pertanto, la nozione di rifiuto (waste), ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della Direttiva 2008/98, va intesa in modo ampio e non restrittivo, sì da non pregiudicare gli obiettivi di riduzione dei rifiuti e del loro impatto sulla salute e sull’ambiente. Ne consegue che l’esistenza di un «rifiuto», ai sensi della direttiva 2008/98, va accertata alla luce del complesso delle circostanze, tenendo conto dell’obiettivo di tale direttiva e in modo da non pregiudicarne l’efficacia. Inoltre, è sostanzialmente irrilevante l’eventuale sussistenza di un valore economico residuo del bene. É stato infatti affermato che «acquisita la qualità di “rifiuto” di sostanze e materiali in base ad elementi positivi (il fatto che si tratti di beni residuo di produzione di cui il detentore vuole disfarsi) e negativi (che non abbiano i requisiti del sottoprodotto), la stessa non viene meno in ragione di un accordo di cessione a terzi, né del valore economico dei beni stessi riconosciuto nel medesimo accordo, occorrendo fare riferimento alla condotta e volontà del cedente di disfarsi dei beni, e non all'utilità che potrebbe ritrarne il cessionario» (Sez. 3, n. 5442 del 15/12/2016, dep. 2017, Zantonello, Rv. 269249 - 01).
2.2. Nel caso in esame, le due pronunce di merito hanno inferito la natura di rifiuti dei beni in parola sulla base dei seguenti elementi di fatto: la circostanza che i medesimi fossero accompagnati da una dichiarazione di esportazione presso l’Ufficio delle Dogane di Pescara per 180 pezzi di mobilio, descrizione inconferente rispetto al reale contenuto del carico (pag. 3 prima sentenza); il fatto che il camion fosse caricato «a tappo», ossia stipato all’inverosimile, con gli oggetti caricati alla rinfusa (ad eccezione delle luce a LED); la circostanza che il prezzo degli pneumatici fosse incongruo rispetto al loro numero (200 euro a fronte di 330 pneumatici); il fatto che i RAEE e gli elettrodomestici non fossero accompagnati da alcun DDT. Trattasi di elementi ad alto valore indiziante univocamente convergenti, il cui valore probatorio è stato - non irragionevolmente - ritenuto tale da integrare quella gravità, precisione e concordanza richieste dall’articolo 192 cod. proc. pen.. Il Collegio in proposito rammenta che «l'accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto ai sensi dell'art. 183 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 costituisce una quaestio facti, come tale demandata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici» (Sez. 3, n. 25548 del 26/03/2019, Schepis, cit., Rv. 276009 – 02). La doglianza, che si limita a riproporre pedissequamente il motivo di appello, è quindi inammissibile.
2.3. Non può, del resto, farsi appiglio al principio secondo cui la colpevolezza va provata «oltre ogni ragionevole dubbio», posto che, a fronte della dimostrata natura di rifiuto dei beni in parola, la loro eventuale successiva esclusione della disciplina dei rifiuti per l’attrazione in quella dei «sottoprodotti» o degli «End of waste» (ex artt. 184-bis e 184-ter d. lgs. 152/2006) dipende da una serie di requisiti, la prova della cui positiva sussistenza è posta a carico di colui che invoca la disciplina di favor (v., ex multis, v. Sez. 3^, n. 20410 del 08/02/2018 Rv. 273221 - 01 Boccaccio ; Sez. 3, n. 38950 del 26/06/2017, Roncada, n.m.; Sez. 3, n. 56066 del 19/09/2017, Sacco, Rv. 272428 – 01; Sez. 3, n. 16078 del 10/03/2015, Fortunato, Rv. 263336 – 01; Sez. 3, n. 3202 del 02/10/2014, Giaccari, Rv. 262129 – 01; Sez. 3, n. 17453 del 17/04/2012, Busè, Rv. 252385 - 01; Sez. 3, n. 16727 del 13/04/2011, Spinello, n.m.; Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008, Castellano, Rv. 241504 – 01; tutte pronunce che costituiscono applicazione dell’indirizzo consolidato secondo cui «il principio di inversione dell’onere della prova «specificamente riferito al deposito tem­poraneo, è peraltro applicabile in tutti i casi in cui venga invocata, in tema di rifiuti, l’applicazione di disposizioni di favore che derogano ai principi generali»). Il motivo di ricorso è pertanto inammissibile anche sotto tale profilo.

    Del pari inammissibile è la seconda censura, poiché le due sentenze, globalmente considerate, tengono in ampia considerazione il contenuto della relazione di consulenza tecnica di parte, ma ne disattendono (motivatamente) le conclusioni. Va in proposito rammentato che,nel giudizio per cassazione,non si possono rivalutare le singole fonti di prova, in quanto tale attività è rimessa esclusivamente alla competenza dei giudici di merito. Il sindacato di legittimità va infatti sollecitato sul «prodotto dell’ingegno» e non sul puro e semplice «materiale probatorio» (e men che meno su singoli «frammenti» di esso) e, pertanto, una volta indicati gli elementi probatori, il giudice di legittimità deve chiarire la ragione e sulla base di quali elementi sia stata elaborata una determinata ipotesi costruttiva e per quale ragione ne siano state scartate altre (Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv. 276566 – 01; Sez. 5, n. 35816 del 18/06/2018, Blasi, n.m.; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774 - 01), ciò che, come visto, la Corte territoriale ha operato senza fare cattivo governo delle regole della logica nella valutazione delle prove. La doglianza, relativa alla valutazione della prova e non già alla sua pretermissione, è pertanto inammissibile in quanto rivalutativa del compendio istruttorio, non presentando – come visto - la pronuncia impugnata profili di manifesta illogicità o contradditorietà.
    Il terzo motivo è inammissibile in quanto, anch’esso pedissequmente reiterativo della doglianza motivatamente disattesa dai giudici di appello, i quali hanno chiarito che il reato di cui all’art. 259 d. lgs. 152/2006 si perfeziona con l'accettazione della bolletta doganale ed il controllo automatizzato che dava il nulla osta alla spedizione (Sez. 3, n. 20851 del 12/01/2017, Arcidiacono, n.m.). In ogni caso, all’epoca dei fatti, il reato di cui all’articolo 259 d. lgs. 152/2006 era una contravvenzione (solo con il d.l. 8 agosto 2025, n. 116, convertito in l. 3 ottobre 2025, n. 147, il reato in parola è stato trasformato in delitto), per la quale, come noto, non si prevede la commissione in forma tentata, posto che l’articolo 56 cod. pen. richiede il compimento di «atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto».
    Il quarto motivo di impugnazione, relativo all’omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., per effetto della particolare lievità dell'offesa derivante dalla sua commissione, è inammissibile per genericità. La censura si appunta sostanzialmente sulla esclusione della qualifica di rifiuto della maggior parte dei beni stipati nel camion, laddove – al contrario - la sentenza ha affermato la natura di rifiuto degli pneumatici, degli elettrodomestici e degli altri RAEE, affermando conseguentemente l’impossibilità di considerare l’offesa in termini di «particolare tenuità» in ragione della gravità della condotta. La doglianza, che non si confronta in modo realmente critico con il tenore della sentenza impugnata, risulta pertanto aspecifica.
    Il quinto motivo è manifestamente infondato. Correttamente i giudici del merito hanno ricordato che «la concessione della sospensione condizionale della pena è in ogni caso preclusa a chi abbia riportato due precedenti condanne a pena detentiva per delitto, anche quando il beneficio non è stato applicato in relazione alla prima condanna, ed indipendentemente dalla durata complessiva della reclusione come determinata per effetto del cumulo di tutte le sanzioni irrogate e da irrogare» (Sez. 5, n. 41645 del 27/06/2014, Timis, Rv. 260045 - 01). Ancora, Sez. 5, n. 38301 del 25/05/2016, Barbagallo, n.m., ha affermato che il giudice di merito, «nel valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133, c.p., ma può limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti, dovendosi ritenere esaustiva la motivazione della esclusione del beneficio fondata sul riferimento ai precedenti penali dell'imputato (cfr., ex plurimis, Cass., sez. III, 17.11.2009, n. 6641, Rv. 246184). A ciò si aggiunga che, come affermato da un condivisibile orientamento della Suprema Corte, non vi è l'obbligo di motivare il diniego della sospensione condizionale della pena quando essa non sia concedibile giusta la disposizione di cui all'art. 164, co. 2, n. 1), c.p., che esclude il beneficio alternativamente sia ai soggetti che, come il Barbagallo, abbiano riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, sia ai delinquenti o contravventori abituali o professionali. Né l'astratta applicabilità dell'art. 164, ultimo comma, c.p., che introduce una deroga al principio generale di inapplicabilità della sospensione condizionale ai recidivi, impone al giudice di specificare i motivi per cui ritiene di non concederla, essendo evidente in tal caso l'implicito giudizio negativo sulla successiva astensione dalla commissione di ulteriori reati (cfr. Cass., sez. V, 26.5.2011, n. 30410, Rv. 250583)». L'automatismo censurato dal ricorrente, pertanto, non solo non è errato, ma è anzi imposto dalla legge.
    Il ricorso, in conclusione, non può che essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonchè, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 22/04/2026