Cass. Sez. III n. 5342 del 4 febbraio 2008 (Ud. 19 dic. 2007)
Pres. Grassi Est. Gentile Ric. Tanzarella e altro.
Rifiuti. Trasporto con mezzo diverso
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Gestione dei rifiuti - Trasporto - Effettuato con mezzi diversi da quelli comunicati - Reato di cui all\'art. 51 D.Lgs. n.22 del 1997 - Configurabilità.
Il trasporto di rifiuti effettuato con mezzi diversi da quelli originariamente comunicati, in sede d\'iscrizione all\'Albo nazionale delle imprese che esercitano l\'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, configura il reato di cui all\'art. 51, comma quarto, del D.Lgs. n. 22 del 1997, in quanto svolto in violazione dei requisiti e delle condizioni richiesti per l\'iscrizione e delle prescrizioni richiamate nell\'atto abilitativo.
Pres. Grassi Est. Gentile Ric. Tanzarella e altro.
Rifiuti. Trasporto con mezzo diverso
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Gestione dei rifiuti - Trasporto - Effettuato con mezzi diversi da quelli comunicati - Reato di cui all\'art. 51 D.Lgs. n.22 del 1997 - Configurabilità.
Il trasporto di rifiuti effettuato con mezzi diversi da quelli originariamente comunicati, in sede d\'iscrizione all\'Albo nazionale delle imprese che esercitano l\'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, configura il reato di cui all\'art. 51, comma quarto, del D.Lgs. n. 22 del 1997, in quanto svolto in violazione dei requisiti e delle condizioni richiesti per l\'iscrizione e delle prescrizioni richiamate nell\'atto abilitativo.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Taranto, con sentenza emessa il 16 gennaio 2007, dichiarava Tanzarella Sergio e Russo Mirella colpevoli del reato di cui all’art. 51, 4° comma D.L.vo 22/97 (come ritenuto in sentenza) e li condannava alla pena di € 2.000,00 di ammenda, ciascuno. Tanzarella Sergio e Russo Mirella proponevano distinti ricorsi per Cassazione, deducendo violazione dell’art. 606, lett. b) ed e) cpp.
In particolare, la ricorrente Russo Mirella esponeva:
1. che nella fattispecie mancava l’elemento soggettivo del reato de quo, poiché la stessa non aveva mai autorizzato l’uso dei due automezzi in questione per il trasporto dei rifiuti provenienti dalla fresatura di tratti di asfalto;
2. che era stata condannata per un reato diverso (ossia art. 51, comma 4°, D.P.R. 22/97) da quello contestato nel decreto penale di condanna (art. 51, comma 1° lett. a), D.L.vo 22/97), in ordine al quale era stata proposta opposizione.
Il ricorrente Tanzarella Sergio, a sua volta, esponeva che non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato in esame, poiché l’imputato aveva provveduto allo smaltimento di rifiuti propri (derivanti dalla sua attività di bitumazione del manto stradale) e non di rifiuti prodotti da terzi.
Tanto dedotto, entrambi i ricorrenti chiedevano l’annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 19 dicembre 2007, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso del Tanzarella; l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla sospensione condizionale della pena, quanto alla Russo.
Motivi della decisione
Il ricorso di Tanzarella Sergio è inammissibile.
Il ricorso di Russo Mirella è infondato.
Il giudice del merito ha accertato che Tanzarella Sergio, quale responsabile del cantiere della ditta “Sardella F.” e Russo Mirella quale rappresentante legale della ditta subappaltatrice di lavori affidati alla ditta “Sardella - Sardella F.” - nelle condizioni di tempo e di luogo, come individuate in atti - avevano provveduto al trasporto e smaltimento dei rifiuti non pericolosi, derivanti dall’attività di rifacimento del manto stradale, mediante autocarri diversi da quelli indicati nell’autorizzazione.
La condotta degli imputati, pertanto, integra il reato di cui di cui all’art. 51 comma 4° D.L.vo 22/97 (ora art. 256comma 4° D.L.vo 152/06); poiché il trasporto di rifiuti effettuato con mezzi diversi da quelli originariamente comunicati, in sede di iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che esercitano l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti, deve ritenersi svolta in violazione dei requisiti e delle condizioni richieste per l’iscrizione e delle prescrizioni richiamate nell’atto abilitativo [conforme Cass. Sez. III Sent. n. 12374 dell’1 aprile 2005 rv 231078].
Per contro le censure dedotte nel ricorso sono infondate ed errate in diritto.
In particolare, per quanto attiene alla impugnazione proposta da Tanzarella Sergio, si rileva che la doglianza ivi esposta è palesemente errata in diritto.
Invero - a seguito della modifica normativa di cui all’art, 6, comma 7° D.L.vo 8 novembre 1977 n. 389, che ha eliminato dal 1° comma dell’art. 51 D.L.vo 22/97 (ora art. 256, 1° comma, D.L.vo 152/06) il requisito “della produzione dei rifiuti da parte di terzi” ai fini della configurabilità del reato in esame - va affermato che anche il trasporto illecito di rifiuti propri integri la fattispecie criminosa di cui all’art. 51, commi 1- 4°, citato D.L.vo.
Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Tanzarella Sergio, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, determinata in € 1.000,00.
Per quanto attiene alla impugnazione della Russo, va disattesa in primo luogo l’eccezione ex art. 522 cpp.
Invero il fatto contestato all’imputata - ossia l’aver trasportato i rifiuti in esame, mediante autocarri non indicati nell’autorizzazione; fatti già individuati con precisione nella comunicazione della notizia di reato effettuata dal Corpo Forestale dello Stato di Taranto a seguito di accertamento del 6 agosto 2003 - nella sua struttura materiale ed ontologica è rimasto immutato, per cui l’imputata è stata posta nelle condizioni di esercitare il diritto di difesa nella sua interezza e per l’intera durata del processo.
La circostanza, poi, che il giudice, all’esito del giudizio di primo grado, ha ritenuto di applicare la fattispecie criminosa più lieve di cui all’art. 51, 4° comma D.L.vo 22/97 (ora art. 256, 4° comma, D.L.vo 152/06] rispetto all’originaria contestazione [art. 51, comma 1° lett. a) D.L.vo 22/97; ora art. 256, 1° comma, lett. a) D.L.vo 152/06] attiene alla qualificazione giuridica del fatto e non costituisce immutazione del fatto contestato.
In ordine, poi, all’ulteriore assunto difensivo, secondo cui la Russo non era a conoscenza del trasporto illegale effettuato con gli automezzi non autorizzati, lo stesso costituisce eccezione in punto di fatto non consentita in sede di legittimità. La ricorrente, invero, tende ad una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla propria tesi difensiva; il tutto in violazione della disciplina di cui all’art. 606 cpp.
Ancora, in sede di giudizio di 1° grado, l’imputata - diversamente da quanto sostenuto nel ricorso - non ha chiesto l’applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Consegue che il giudice non aveva l’onere di motivare sulla mancata concessione di detto beneficio.
Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da Mirella Russo con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali.
Il Tribunale di Taranto, con sentenza emessa il 16 gennaio 2007, dichiarava Tanzarella Sergio e Russo Mirella colpevoli del reato di cui all’art. 51, 4° comma D.L.vo 22/97 (come ritenuto in sentenza) e li condannava alla pena di € 2.000,00 di ammenda, ciascuno. Tanzarella Sergio e Russo Mirella proponevano distinti ricorsi per Cassazione, deducendo violazione dell’art. 606, lett. b) ed e) cpp.
In particolare, la ricorrente Russo Mirella esponeva:
1. che nella fattispecie mancava l’elemento soggettivo del reato de quo, poiché la stessa non aveva mai autorizzato l’uso dei due automezzi in questione per il trasporto dei rifiuti provenienti dalla fresatura di tratti di asfalto;
2. che era stata condannata per un reato diverso (ossia art. 51, comma 4°, D.P.R. 22/97) da quello contestato nel decreto penale di condanna (art. 51, comma 1° lett. a), D.L.vo 22/97), in ordine al quale era stata proposta opposizione.
Il ricorrente Tanzarella Sergio, a sua volta, esponeva che non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato in esame, poiché l’imputato aveva provveduto allo smaltimento di rifiuti propri (derivanti dalla sua attività di bitumazione del manto stradale) e non di rifiuti prodotti da terzi.
Tanto dedotto, entrambi i ricorrenti chiedevano l’annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 19 dicembre 2007, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso del Tanzarella; l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla sospensione condizionale della pena, quanto alla Russo.
Motivi della decisione
Il ricorso di Tanzarella Sergio è inammissibile.
Il ricorso di Russo Mirella è infondato.
Il giudice del merito ha accertato che Tanzarella Sergio, quale responsabile del cantiere della ditta “Sardella F.” e Russo Mirella quale rappresentante legale della ditta subappaltatrice di lavori affidati alla ditta “Sardella - Sardella F.” - nelle condizioni di tempo e di luogo, come individuate in atti - avevano provveduto al trasporto e smaltimento dei rifiuti non pericolosi, derivanti dall’attività di rifacimento del manto stradale, mediante autocarri diversi da quelli indicati nell’autorizzazione.
La condotta degli imputati, pertanto, integra il reato di cui di cui all’art. 51 comma 4° D.L.vo 22/97 (ora art. 256comma 4° D.L.vo 152/06); poiché il trasporto di rifiuti effettuato con mezzi diversi da quelli originariamente comunicati, in sede di iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che esercitano l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti, deve ritenersi svolta in violazione dei requisiti e delle condizioni richieste per l’iscrizione e delle prescrizioni richiamate nell’atto abilitativo [conforme Cass. Sez. III Sent. n. 12374 dell’1 aprile 2005 rv 231078].
Per contro le censure dedotte nel ricorso sono infondate ed errate in diritto.
In particolare, per quanto attiene alla impugnazione proposta da Tanzarella Sergio, si rileva che la doglianza ivi esposta è palesemente errata in diritto.
Invero - a seguito della modifica normativa di cui all’art, 6, comma 7° D.L.vo 8 novembre 1977 n. 389, che ha eliminato dal 1° comma dell’art. 51 D.L.vo 22/97 (ora art. 256, 1° comma, D.L.vo 152/06) il requisito “della produzione dei rifiuti da parte di terzi” ai fini della configurabilità del reato in esame - va affermato che anche il trasporto illecito di rifiuti propri integri la fattispecie criminosa di cui all’art. 51, commi 1- 4°, citato D.L.vo.
Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Tanzarella Sergio, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, determinata in € 1.000,00.
Per quanto attiene alla impugnazione della Russo, va disattesa in primo luogo l’eccezione ex art. 522 cpp.
Invero il fatto contestato all’imputata - ossia l’aver trasportato i rifiuti in esame, mediante autocarri non indicati nell’autorizzazione; fatti già individuati con precisione nella comunicazione della notizia di reato effettuata dal Corpo Forestale dello Stato di Taranto a seguito di accertamento del 6 agosto 2003 - nella sua struttura materiale ed ontologica è rimasto immutato, per cui l’imputata è stata posta nelle condizioni di esercitare il diritto di difesa nella sua interezza e per l’intera durata del processo.
La circostanza, poi, che il giudice, all’esito del giudizio di primo grado, ha ritenuto di applicare la fattispecie criminosa più lieve di cui all’art. 51, 4° comma D.L.vo 22/97 (ora art. 256, 4° comma, D.L.vo 152/06] rispetto all’originaria contestazione [art. 51, comma 1° lett. a) D.L.vo 22/97; ora art. 256, 1° comma, lett. a) D.L.vo 152/06] attiene alla qualificazione giuridica del fatto e non costituisce immutazione del fatto contestato.
In ordine, poi, all’ulteriore assunto difensivo, secondo cui la Russo non era a conoscenza del trasporto illegale effettuato con gli automezzi non autorizzati, lo stesso costituisce eccezione in punto di fatto non consentita in sede di legittimità. La ricorrente, invero, tende ad una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla propria tesi difensiva; il tutto in violazione della disciplina di cui all’art. 606 cpp.
Ancora, in sede di giudizio di 1° grado, l’imputata - diversamente da quanto sostenuto nel ricorso - non ha chiesto l’applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Consegue che il giudice non aveva l’onere di motivare sulla mancata concessione di detto beneficio.
Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da Mirella Russo con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali.