Cass. Sez. III n. 1635 del 18 gennaio 2016 (Cc 18 nov 2015)
Pres. Franco Est. Di Nicola Ric. Cifaldi
Rifiuti.Trasporto e modifica dell'iscrizione
Tutti gli atti o i fatti che comportano una modificazione dell'iscrizione vanno comunicati entro trenta giorni e, nel frattempo, le imprese che effettuano le variazioni contemplate nell'art. 18 D.M. 120 del 2014, "continuano ad operare sulla base del provvedimento d'iscrizione in loro possesso fino alla delibera di variazione della sezione regionale" (art. 18, comma 5).Perciò il secondo comma dell'art. 18 prevede un'eccezione, consentendo l'immediata utilizzazione del veicolo in incremento, a condizione che alla comunicazione di variazione, effettuata entro trenta giorni, sia allegata una dichiarazione sostitutiva, che dunque costituisce una condizione di efficacia del fatto nuovo sopravvenuto, i cui effetti possono, di regola, prodursi solo a seguito della delibera, che ha natura costitutiva, di variazione emessa dalla sezione regionale e, limitatamente alla variazione in incremento dei veicoli, immediatamente se la comunicazione è accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva. Quest'ultima dunque assolve alla funzione, tutt'altro che secondaria, di vincolare i legali rappresentanti delle imprese e degli enti a dichiarare, sotto la propria responsabilità anche penale e con decadenza dai benefici eventualmente ottenuti, che il veicolo è in regola con la vigente normativa in materia di autotrasporto di cose ed è tecnicamente idoneo al trasporto dei rifiuti già autorizzati nella categoria e rispetta le prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione.
RITENUTO IN FATTO
1. Lorenzo Cifaldi ed Antonio Marseglia ricorrono per cassazione impugnando l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il tribunale della libertà di Foggia ha respinto l'appello cautelare proposto dai ricorrenti avverso l'ordinanza del 24 aprile 2015 con la quale il giudice per le indagini del tribunale di Foggia rigettava la richiesta di revoca di sequestro preventivo di un'area sulla quale veniva svolto, in assenza di autorizzazione, il servizio di stoccaggio di rifiuti e di un automezzo con contenitore ribaltabile utilizzato per la raccolta dei rifiuti stessi per violazione dell'articolo 256, comma 1, lettera a), decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza, i ricorrenti, tramite il difensore, articolano i due seguenti motivi di gravame.
2.1. Con il primo motivo lamentano l'erronea applicazione della legge penale e la conseguente inapplicabilità al caso di specie dell'articolo 259, comma 2, decreto legislativo n. 152 del 2006 (articolo 606, comma 1, lettera b), codice di procedura penale).
Assumono come l'intervenuta "formalizzazione" dell'iscrizione del mezzo sequestrato nell'albo dei gestori ambientali ha senza dubbio inciso sull'esistenza stessa del fumus commissi delicti (oltre che all'inesistenza del periculum in mora). Nel caso in esame la disponibilità del mezzo targato EW960NZ è stata acquisita dal consorzio Cornea con "un contratto di fornitura di servizi di noleggio automezzi a termine" dell'l marzo 2015, sicché alla data del sequestro (4 marzo 2015) non era ancora decorso il termine (di 30 giorni) per la comunicazione della "variazione" del parco mezzi aziendali prevista dall'articolo 18 del decreto ministeriale del 3 giugno 2014, n. 120. La comunicazione di variazione è stata effettuata quindi nei termini di legge (precisamente il 9 marzo 2015) e ad essa è seguita la relativa iscrizione del mezzo nell'Albo nazionale gestori ambientali, regolarmente attestata dalla certificazione del 25 marzo 2015. Pertanto la predetta iscrizione non può ritenersi "sopravvenuta", ma regolarmente effettuata nei termini imposti dalla legge; ne deriva che l'utilizzo del mezzo al momento del sequestro non poteva e non può ritenersi illegittimo e che esso non può essere oggetto di confisca.
2.2. Con il secondo motivo di gravame i ricorrenti denunciano l'inosservanza della legge penale e di quella processuale nonché l'assoluta mancanza di motivazione su un punto decisivo del tema cautelare (articolo 606, comma 1, lettere b), e) ed e), codice di procedura penale in relazione agli articoli 125,310 e 322 bis stesso codice).
Sostengono che il tribunale cautelare ha rigettato il secondo motivo di appello ritenendolo inammissibile perché nuovo rispetto alle doglianze espresse in sede di istanza di revoca del sequestro preventivo. Precisano, a tale proposito, che l'istanza di revoca del sequestro era stata proposta limitatamente al nuovo elemento (ossia alla iscrizione del mezzo all'Albo nazionale gestori ambientali) sopravvenuto rispetto al momento del sequestro stesso, senza che fosse evidenziato il proprietario del mezzo in quanto ritenuto al momento irrilevante perché superato dall'avvenuta iscrizione del mezzo de quo all'Albo. Il giudice per le indagini preliminari, nel suo provvedimento oggetto dell'impugnazione, aveva tuttavia fatto riferimento, per la prima volta in assoluto, alla confisca obbligatoria, ragione per cui soltanto in un secondo momento era divenuto rilevante sottolineare e dimostrare che il proprietario del bene sequestrato fosse soggetto diverso dall'utilizzatore di esso: circostanza che escludeva ed esclude la confiscabilità del medesimo, con la conseguenza che il tribunale cautelare non si sarebbe pronunciato sul punto, incorrendo perciò l'ordinanza impugnata nel vizio di motivazione denunciato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato
2. Quanto al primo motivo, osserva il Collegio che l'art. 18 D.M. 3 giugno 2014 , n. 120 (Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali) prevede, al comma 1, che "le imprese e gli enti sono tenuti a comunicare alla sezione regionale o provinciale competente ogni atto o fatto che comporti modifica dell'iscrizione all'Albo entro trenta giorni dal suo verificarsi. La sezione regionale o provinciale delibera sulla comunicazionedi variazione". Al comma 2, poi, l'art. 18 aggiunge che "nel caso di variazione per incremento della dotazione dei veicoli, le imprese, ai fini dell'immediata utilizzazione dei veicoli stessi, allegano alla comunicazione di variazione una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello approvato con deliberazione del Comitato nazionale".
Quindi, nel caso di variazione, come nella specie, per incremento di veicoli non è sufficiente, ai fini dell'utilizzazione immediata del veicolo, la sola comunicazione alla sezione regionale o provinciale competente del fatto, entro trenta giorni dal suo verificarsi, che ha comportato una modifica dell'iscrizione all'Albo ma è necessario che alla comunicazione di variazione sia allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello approvato con deliberazione del Comitato nazionale.
La regola è che tutti gli atti o i fatti che comportano una modificazione dell'iscrizione vanno comunicati entro trenta giorni e, nel frattempo, le imprese che effettuano le variazioni contemplate nell'art. 18 D.M. 120 del 2014, "continuano ad operare sulla base del provvedimento d'iscrizione in loro possesso fino alla delibera di variazione della sezione regionale" (art. 18, comma 5).
Perciò il secondo comma dell'art. 18 prevede un'eccezione, consentendo l'immeditata utilizzazione del veicolo in incremento, a condizione che alla comunicazione di variazione, effettuata entro trenta giorni, sia allegata una dichiarazione sostitutiva, che dunque costituisce una condizione di efficacia del fatto nuovo sopravvenuto, i cui effetti possono, di regola, prodursi solo a seguito della delibera, che ha natura costitutiva, di variazione emessa dalla sezione regionale e, limitatamente alla variazione in incremento dei veicoli,
immediatamente se la comunicazione è accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva.
Quest'ultima dunque assolve alla funzione, tutt'altro che secondaria, di vincolare i legali rappresentanti delle imprese e degli enti a dichiarare, sotto la propria responsabilità anche penale e con decadenzadai benefici eventualmente ottenuti, che il veicolo è in regola con la vigente normativa in materia di autotrasporto di cose ed è tecnicamente idoneo al trasporto dei rifiuti già autorizzati nella categoria e rispetta le prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione.
Nel caso di specie, i ricorrenti deducono di aver effettuato la sola comunicazione di variazione in incremento (peraltro successivamente all'utilizzazione del mezzo dal 01/03/2015 alla data del sequestro del 04/03/2015, posto che la comunicazionedi variazione è del 09/03/2015) e non anche di aver allegato la dichiarazione sostitutiva, che infatti non risulta dagli stessi atti allegati al ricorso, con la conseguenzache trattasi di automezzo già utilizzato illecitamente nel periodo compreso dal 01/03/2015 alla data del sequestro e regolarizzato solo in data 25/03/2015, epoca dell'iscrizione del veicolo all'Albo come da certificazione della Sezione regionale della Puglia (pag. 3 del ricorso).
Peraltro, la sopravvenuta iscrizione all'Albo gestori ambientali del titolare dell'automezzo adibito al trasporto di rifiuti non esclude la confisca del mezzo stesso, precedentemente sottoposto a sequestro preventivo per la mancanzadi detta iscrizione (Sez. 3, n. 5353 del 12/01/2011, Elisei, Rv. 249580).
Il motivo è pertanto infondato.
3. Il secondo motivo è, all'evidenza, inammissibile, essendo effettivamente nuovo.
L'elemento di novità consiste nel fatto di avere gli interessati dedotto, per la prima volta, che l'automezzo appartenesse a un terzo estraneo al reato, circostanza che doveva essere oggetto di precedente devoluzione per poter formare oggetto di appello cautelare, al cospetto di un organo, quale il tribunale del riesame, sprovvisto peraltro di poteri istruttori.
Infatti né il pubblico ministero e neppure il Gip - il quale, nel rigettare l'istanza di dissequestro, aveva richiamato il parere espresso dall'organo dell'accusa - si erano pronunciati su tale tema, essendosi esclusivamente limitati ad affermare l'obbligatorietà della confisca e tale affermazione non legittimava i ricorrenti ad estendere il tema della devoluzione, quanto piuttosto di rinnovare, sulla base di una diversa causa petendi, la richiesta di dissequestro.
I ricorsi sono pertanto infondati con conseguente condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 18/11/2015