Cass. Sez. III n. 29975 del 14 luglio 2016 (Ud 23 mar.2016)
Pres. Grillo Est. Di Nicola Ric. Bottazzi
Rifiuti.Trasporto illecito ed occasionalità della condotta
Per la configurabilità dell'illecito trasporto di rifiuti, è necessario accertare che l'attività di gestione dei rifiuti, indipendentemente dalla qualifica giuridica soggettiva posseduta dall'agente o dalla accertata ripetitività delle condotte, sia svolta non occasionalmente con modalità diverse da quelle autorizzate, con la conseguenza che il tratto della "non occasionalità" rappresenta l'autentica cifra di riconoscimento della fattispecie di reato. Per converso, soltanto il trasporto « occasionale », inteso nel senso rigoroso di operazione oggettivamente isolata e del tutto priva di collegamento rispetto ad una stabile o, anche solo, continuativa attività di gestione di rifiuti o comunque scollegata da una fonte stabile di produzione del rifiuto stesso, fuoriesce dall'ambito di operatività della norma incriminatrice.
RITENUTO IN FATTO
1. B.A. ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale il tribunale di Alessandria o ha condannato alla pena, condizionalmente sospesa e con il beneficio della non menzione, di Euro 1.734,00 di ammenda per il reato di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 1, lett. a), perche' effettuava attivita' di gestione (raccolta e trasporto) non autorizzata di rifiuti ferrosi non pericolosi (nella fattispecie, utilizzando l'autocarro targato (OMISSIS), di sua proprieta', ed effettuando l'attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti ferrosi vari). In (OMISSIS).
2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza il ricorrente solleva, tramite il difensore, due motivi di impugnazione, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a) (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)).
Osserva che il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, sanziona chi effettui un'attivita' di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento di rifiuti, con la conseguenza che il riferimento al concetto di attivita' rende palese che la condotta debba avere ad oggetto lo svolgimento di un complesso unitario di atti di gestione di rifiuti e non singole operazioni, laddove il tribunale ha ritenuto integrata la fattispecie incriminatrice anche nel caso in cui, come nella specie, si sia al cospetto della realizzazione di un unico trasporto abusivo di rifiuti, anche se occasionale.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancanza, la contraddittorieta' o la manifesta illogicita' della motivazione su punti decisivi per il giudizio (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)).
Rileva che il procedimento argomentativo seguito dal Tribunale di Alessandria e' risultato palesemente carente e comunque illogico per avere trascurato elementi di pacifica rilevanza acquisiti agli atti, non avendo preso posizione in ordine alla contestata attivita' di raccolta non autorizzata di rifiuti ferrosi non pericolosi, la quale attivita' si configura allorche' e' realizzato il prelievo, la cernita ed il raggruppamento per il trasporto di rifiuti. Tale circostanza non si sarebbe verificata nel caso in esame se si considera che lo stesso Tribunale ha ritenuto pacifico che, in data (OMISSIS), il ricorrente stesse trasportando sul suo furgone con cassone aperto, e quindi visibili a chiunque, vari rifiuti ferrosi e del legno provenienti da un rustico in ristrutturazione svuotato dai proprietari per la prima volta dopo alcuni anni dall'acquisto, in occasione dei lavori. In altri termini, il tribunale ha omesso prendere posizione, con riferimento alla preliminare attivita' di raccolta, confezionando una motivazione carente su un punto decisivo per l'affermazione della responsabilita'.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e' fondato.
2. I motivi, essendo tra loro connessi, vanno congiuntamente esaminati.
Va premesso che il Tribunale ha ritenuto pacifico che, in data (OMISSIS), il ricorrente stesse trasportando sul suo furgone con cassone aperto, e quindi visibili a chiunque, vari rifiuti ferrosi e in legno, speciali ed urbani, di diversa tipologia (sedie, banchi da lavoro, trafilati, un' impastatrice per cemento, pali ed altro) provenienti dal rustico in ristrutturazione dei C., i quali lo avevano svuotato per la prima volta dopo alcuni anni dall'acquisto, in occasione dei lavori. Secondo la ricostruzione del giudice del merito, i C. avevano chiesto, a titolo di piacere personale, al B. (loro amico e che aveva un'azienda agricola e non si era mai occupato di trasporto di rifiuti) di trasportare con il suo furgoncino il materiale sopra indicato nella discarica di (OMISSIS).
Il ricorrente si era reso disponibile ed aveva anche collaborato nel caricare il materiale, sicche' il Tribunale ha ritenuto provato che egli avesse effettuato il trasporto di rifiuti, anche ferrosi per conto terzi, in mancanza di qualsivoglia autorizzazione e di iscrizione all'apposito albo, integrando cosi' il fatto di reato contestato e a nulla rilevando che non rivestisse la qualita' di imprenditore, posto che la legge punisce chiunque effettua un'attivita' di trasporto di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, comunicazione o iscrizione, ed essendo sufficiente per la consumazione anche un unico trasporto abusivo di rifiuti, quantunque occasionale.
3. Va detto che l'approdo cui e' giunto il Tribunale risulta in linea con l'orientamento piu' volte espresso dalla giurisprudenza di legittimita' secondo il quale il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti si configura anche in presenza di una condotta occasionale, in cio' differenziandosi dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 260, che sanziona la continuita' della attivita' illecita (per tutte, Sez. 3, n. 24428 del 25 maggio 2011, D'Andrea, Rv. 250674).
Tuttavia, piu' recentemente, il precedente orientamento e' stato rivisitato dalla giurisprudenza della Corte che ha inaugurato un diverso indirizzo, che il Collegio maggiormente condivide, secondo il quale, ai fini della configurabilita' del reato di gestione abusiva di rifiuti, non rileva la qualifica soggettiva del soggetto agente bensi' la concreta attivita' posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi, che puo' essere svolta anche di fatto o in modo secondario, purche' non sia caratterizzata da assoluta occasionalita' (Sez. 3, n. 5716 del 7 gennaio 2016, Isoardi, Rv. 265836).
E' stato infatti chiarito che, per la configurabilita' del reato, e' sufficiente, trattandosi di illecito istantaneo, anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, purche' costituisca un'attivita' di gestione di rifiuti e non sia quindi assolutamente occasionale (Sez. 3, n. 8193 del 11 febbraio 2016, Revello, Rv. 266305).
Ne consegue che, per la configurabilita' dell'illecito, e' necessario accertare che l'attivita' di gestione dei rifiuti, indipendentemente dalla qualifica giuridica soggettiva posseduta dall'agente o dalla accertata ripetitivita' delle condotte, sia svolta non occasionalmente con modalita' diverse da quelle autorizzate, con la conseguenza che il tratto della non occasionalita' rappresenta l'autentica cifra di riconoscimento della fattispecie di reato.
Per converso, come e' stato condivisibilmente affermato, soltanto il trasporto occasionale, inteso nel senso rigoroso di operazione oggettivamente isolata e del tutto priva di collegamento rispetto ad una stabile o, anche solo, continuativa attivita' di gestione di rifiuti o comunque scollegata da una fonte stabile di produzione del rifiuto stesso, fuoriesce dall'ambito di operativita' della norma incriminatrice.
4. Nel caso di specie, dal testo della sentenza impugnata, emerge come il Tribunale abbia ritenuto del tutto occasionale il trasporto dei rifiuti, eseguito dal ricorrente per spirito di amicizia, con la conseguenza di aver erroneamente affermato la configurabilita' del reato.
5. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio perche', accertata la occasionalita' del trasporto dei rifiuti, il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2016