Cass. Sez. III n. 15302 del 23 aprile 2021 (UP 22 gen 2021)
Pres. Sarno Est. Galterio Ric. Passa
Rifiuti.Veicolo fuori uso quale rifiuto pericoloso

La natura di rifiuto pericoloso di un veicolo fuori uso non necessita di particolari accertamenti, quando risulti, anche soltanto per le modalità di raccolta e deposito, che lo stesso non è stato sottoposto ad alcuna operazione finalizzata alla rimozione dei liquidi o delle altre componenti pericolose. La distinzione contenuta nell’art. 184 d. lgs. 152/2006 tra rifiuti pericolosi e non pericolosi deve essere, integrata con gli allegati al medesimo decreto legislativo e segnatamente con l’allegato D che contempla tra i rifiuti pericolosi con il codice CER 16 01 04 i veicoli fuori uso in generale e tra i rifiuti non pericolosi con il codice CER 16 01 06 “i veicoli fuori uso non contenenti liquidi ne' altre componenti pericolose”. Deriva da tale distinzione che i veicoli non bonificati perché contenti liquidi, nella specie costituiti dagli olii combusti dei circuiti idraulici e frenanti (cui l’elenco di cui al citato allegato conferisce di per sé autonomo valore di rifiuto pericoloso, come a titolo esemplificativo avviene per il liquido per i freni ivi con il codice CER 16 01 13) e  componenti meccaniche, quali marmitte e motori, la cui rimozione richiede operazioni complesse e comunque l’osservanza di specifiche norme di sicurezza, costituiscono perciò rifiuti pericolosi. 

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 13.5.2019 la Corte di Appello di Lecce ha integralmente confermato la pronuncia resa all’esito del primo grado di giudizio dal Tribunale di Brindisi che ha dichiarato Luigi Ivanni Passa, in qualità di amministratore unico della Cometalf s.r.l., Francesco Lupo in qualità di dipendente della medesima società e Dario Talema, produttore di rifiuti speciali, responsabili in concorso tra loro del reato di cui all’art. 256, primo comma lett. b) d. lgs. 152/2006 per aver trasportato in data 21.5.2014 rifiuti pericolosi, costituiti da carcasse di veicoli non bonificati su un autocarro, guidato dal Lupo, provenienti da un centro di raccolta non autorizzato al loro recupero condannando il primo alla pena di sei mesi di arresto ed € 2.000,00 di ammenda, il secondo di nove mesi di arresto ed € 3.000,00 di ammenda ed il terzo di dieci mesi di arresto ed € 4.000,00 di ammenda e disponendo altresì la confisca e la distruzione di quanto in sequestro, nonché la confisca dell’autocarro.
Avverso il suddetto provvedimento tutti gli imputati hanno proposto per il tramite dei rispettivi difensori, ricorso per cassazione.
2. L’impugnativa congiuntamente presentata da Luigi Passa e Francesco Lupo si compone di quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo si contesta, invocandosi il vizio l’affermazione della responsabilità penale del Passa sottolineandosi come fosse sfuggito al giudice adito che il carico di rifiuti trasportato non era partito dalla sede della società amministrata dal Passa, ma era al contrario ivi diretto provenendo dal Talema che lo aveva consegnato al Lupo, onde non era profilabile alcuna violazione del dovere di vigilanza su un carico effettuato al di fuori delle sue direttive, in relazione quindi ad un’attività rispetto alla quale egli non poteva ritenersi compartecipe non avendo avuto alcuna conoscenza né dell’esistenza del carico diretto presso la sede della sua società, né del suo contenuto.
2.2. Con il secondo motivo si contesta la qualifica di rifiuto dei veicoli trasportati i quali intanto possono ritenersi fuori uso in quanto si tratti di mezzi a fine vita di cui il detentore si sia disfatto o abbia deciso di disfarsi, precisando l’art. 3 d. lgs. 24.6.2003 n.209 che la qualificazione di veicolo fuori uso consegue o alla consegna dello stesso ad un centro di raccolta o a specifico provvedimento dell’autorità amministrativa o al suo rinvenimento da parte di organi pubblici senza che lo stesso sia stato reclamato, ancora, al suo stato di abbandono. Deduce la difesa che al contrario le auto trasportate erano ancora funzionanti e munite di targa e che quindi, se anche la loro destinazione era la rottamazione, al compimento di tale attività non si era ancora pervenuti al momento in cui si è proceduto alla contestazione, dalla quale potevano pertanto essere sottratti.  
2.3. Con il terzo motivo si censura, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 259 d. lgs. 152/2006 e 240 cod. pen. e al vizio motivazionale, l’applicabilità della confisca dell’autocarro di proprietà della Cometalf s.r.l. in quanto non preceduta da sequestro preventivo, esigendo la norma che prevede la speciale confisca un’interpretazione costituzionalmente orientata che contempli   un elemento di responsabilità nella condotta del soggetto  nei cui confronti viene disposta una sanzione sostanzialmente penale, la quale non può conseguentemente trovare applicazione quando i beni che sono serviti a ommettere il reato o di cui siano il prodotto o il prezzo appartengano a soggetto estraneo al reato. Nel caso in esame pertanto secondo la difesa non avrebbe potuto essere applicata la confisca senza aver prima valutato la incolpevole estraneità della società al reato commesso dal legale rappresentante.
2.4. Con il quarto motivo si contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 62 bis e 133 cod. pen. e al vizio motivazionale, il trattamento sanzionatorio in quanto indebitamente non contenuto nel minimo e senza riconoscimento delle attenuanti generiche, non potendo valere l’affermazione resa dalla Corte di Appello in ordine all’assenza di elementi favorevoli agli imputati a superare la doglianza formulata nell’atto di gravame, posto che incombe sul giudicante  una valutazione globale di ogni particolarità della fattispecie sottoposta al suo esame a seguito della quale questi è chiamato ad indicare gli elementi rilevanti ai fino della concessione o del diniego del beneficio invocato, senza che possa ritenersi bastevole il riferimento ai precedenti penali dell’imputato.
3. Dario Talema ha affidato le proprie censure ad un unico motivo con il quale lamenta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione a fronte di una condotta meramente episodica posta in essere dall’imputato senza che  fosse stata accertata la finalità di lucro né la natura imprenditoriale dell’attività da costui svolta in materia di gestione di rifiuti richiesta ai fini della sua rilevanza penale. Precisa che ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 256, primo comma d. lgs. 152/2006 occorre è sufficiente anche una sola condotta purchè costituisca l’espressione di un’attività di gestione di rifiuti e non sia soltanto occasionale


CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Muovendo dalla disamina de ricorso del Passa e del Lupo, il primo ed il secondo motivo tra loro intrinsecamente connessi, devono essere esaminati congiuntamente.
Risulta pienamente accertato sin dalla sentenza di primo grado come nel caso di specie il trasporto dei veicoli qualificati come rifiuti, consegnati dal detentore, ovverosia dal Talema, al conducente del mezzo, fosse diretto alla sede della srl Cometalf, che seppur regolarmente autorizzata allo svolgimento di attività di recupero dei rifiuti, aveva ricevuto e caricato sul proprio autocarro beni non corrispondenti a quelli indicati nei FIR (formulari di identificazione dei rifiuti), trattandosi non già di rottami di veicoli  bonificati, ma di vetture in cui erano ancora presenti tutti i componenti di plastica ed elettrici nonché i contenitori con al loro interno liquidi vari tra cui olii esauriti dei circuiti idraulici e frenanti.
Non vi è dubbio che alla suddetta descrizione della merce trasportata consegua la configurabilità della fattispecie criminosa contestata, derivando dalla stessa destinazione delle carcasse delle auto all’impresa di gestione di rifiuti la loro condizione di veicoli fuori uso e dalla presenza di liquidi e componenti elettriche e meccaniche la natura di rifiuti pericolosi.
Quanto alla prima condizione va precisato che in applicazione del d. lgs. 209/2003 si intende per veicolo fuori uso o il mezzo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, o quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, anche prima della consegna ad un centro di raccolta, nonché quello che risulti in evidente stato di abbandono, ancorché giacente in area privata (Sez. 3, Sentenza n. 40747 del 2/4/2013, De Mariani, Rv. 257283; Sez. 3, n. 22035 del 13/4/2010, Brilli, Rv. 247625; Sez. 3, n. 23790 del 15/5/2007, Macciomei, Rv. 236953 ; Sez. 3, n. 33789 del 23/6/2005, Bedini, Rv. 232480; Sez. 3, n. 21963 del 4/3/2005, D'agostino, Rv. 231639. V. anche Sez. 3 n. 27074 del 20/5/2008, Nicoli, non massimata). Non rileva quindi che nella specie le auto fossero munite di targa così come sostiene la difesa, trattandosi comunque di mezzi di cui i proprietari risultavano essersi già disfatti avendoli consegnati al centro non autorizzato al loro recupero menzionato nello stesso capo di imputazione.
  Quanto alla seconda condizione, premesso che la natura di rifiuto pericoloso di un veicolo fuori uso non necessita di particolari accertamenti, quando risulti, anche soltanto per le modalità di raccolta e deposito, che lo stesso non è stato sottoposto ad alcuna operazione finalizzata alla rimozione dei liquidi o delle altre componenti pericolose (Sez. 3, Sentenza n. 11030 del 05/02/2015 - dep. 16/03/2015, Rv. 263248) deve osservarsi che la distinzione contenuta nell’art. 184 d. lgs. 152/2006 tra rifiuti pericolosi e non pericolosi debba essere, integrata con gli allegati al medesimo decreto legislativo e segnatamente con l’allegato D che contempla tra i rifiuti pericolosi con il codice CER 16 01 04 i veicoli fuori uso in generale e tra i rifiuti non pericolosi con il codice CER 16 01 06 “i veicoli fuori uso non contenenti liquidi ne' altre componenti pericolose”. Deriva da tale distinzione che i veicoli non bonificati perché contenti liquidi, nella specie costituiti dagli olii combusti dei circuiti idraulici e frenanti (cui l’elenco di cui al citato allegato conferisce di per sé autonomo valore di rifiuto pericoloso, come a titolo esemplificativo avviene per il liquido per i freni ivi con il codice CER 16 01 13) e  componenti meccaniche, quali marmitte e motori, la cui rimozione richiede operazioni complesse e comunque l’osservanza di specifiche norme di sicurezza, costituiscono perciò rifiuti pericolosi.  
Ciò detto la riconducibilità al Passa della fattispecie criminosa in contestazione non è suscettibile di censure.
Dal momento che il formulario contiene, secondo quanto prescritto dall’art. 193 d. lgs. 152/2006, l’indicazione non soltanto dei dati del produttore o detentore e della tipologia, quantità ed origine dei rifiuti, ma altresì i dati del destinatario come dell’impianto di destinazione, non può ritenersi, così come si sostiene nel ricorso, che l’amministratore della Cometalf, ivi indicata come destinataria, non fosse a conoscenza, trattandosi di soggetto autorizzato all’attività di recupero di rifiuti, del carico che era stato consegnato e ricevuto da un suo dipendente, ovverosia dal Lupo, recatosi alla guida dell’autocarro di proprietà della stessa società a prelevarlo. In ogni caso egli risponde comunque per violazione dell’omessa vigilanza, obbligo che incombe su chi riveste la carica di amministratore di enti o di imprese e nel quale rientra in materia ambientale il controllo sull’operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta vietata o che abbiano assunto di propria iniziativa condotte arbitrarie in relazione alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti. Si è infatti affermato che "in tema di rifiuti la responsabilità per l'attività di gestione non autorizzata non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà della condotta, potendo scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell'azienda” (ex multis Sez. 3, n. 47432 del 5.11.2003).
2. Discende da tali rilievi la manifesta infondatezza del terzo motivo con cui si contesta l’applicabilità della confisca dell’autocarro nei confronti del terzo estraneo al reato, condizione questa esclusa per entrambi i ricorrenti, dei quali è stata accertata la partecipazione al trasporto illecito di rifiuti in contestazione a titolo di concorrenti. Né rileva la circostanza che il mezzo fosse di proprietà della società Cometalf atteso che il rapporto organico che lega l’amministratore alla persona giuridica esclude che questa possa essere ritenuta un soggetto diverso dall’autore del reato.
3. Inammissibili sono le censure articolate con il quarto motivo.
Quanto al diniego delle attenuanti generiche, le censure articolate dalla difesa si risolvono in contestazioni generiche ed astratte sulla funzione del beneficio, senza che neppure vengano evidenziati gli eventuali elementi positivi indebitamente disattesi, beneficio motivatamente negato dalla Corte di Appello al Lupo, ancorchè per mero errore materiale indicato con il nominativo del Passa (cui le attenuanti generiche erano state già riconosciute in primo grado) in ragione sia dell’omessa evidenziazione dei fattori asseritamente favorevoli alla loro concessione, sia dei gravi precedenti penali a suo carico evidenzianti una personalità proclive al delitto, cui i giudici territoriali hanno implicitamente attribuito preponderante rilievo in termini ostativi a qualunque riduzione del trattamento sanzionatorio. D’altra parte la motivazione addotta deve ritenersi idonea a supportare il diniego, tenuto conto che, secondo l’univoco orientamento giurisprudenziale, le attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. non costituiscono oggetto di una benevola concessione da parte del giudice, ne' la loro applicazione  si configura un diritto in assenza di elementi negativi, dovendo la relativa  applicazione avvenire come riconoscimento della esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di apprezzamento favorevole e risultando perciò l'onere di motivazione del diniego soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che ne possano giustificare la concessione (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018 - dep. 04/12/2018, D, Rv. 275440; Sez. 3, n.9836 del 17/112015 – dep. 9/3/2016, Piliero, Rv. 266460).
Quanto al trattamento sanzionatorio, le doglianze esposte con il presente ricorso devono ritenersi, in quanto afferenti ad un profilo della regiudicanda che è riservato al solo apprezzamento discrezionale del giudice di merito, indeducibili, sottraendosi allo scrutinio di legittimità in quanto sorrette da sufficiente motivazione. Costituendo infatti il trattamento punitivo il frutto di una valutazione globale, non è necessaria allorquando la pena si assesti, come nel caso di specie, al di sotto della media edittale una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice del merito sul punto, reputandosi a tal fine sufficiente il solo richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283): è la stessa contenuta quantificazione ad evidenziare un corretto esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice di merito, frutto di una valutazione intuitiva e globale in rapporto alla complessiva considerazione del fatto ed alla personalità dell'imputato, tanto più che i ricorrenti non hanno indicato alcun parametro, tra quelli declinati dall'art. 133 cod. pen., indebitamente disatteso dal giudice del merito per un maggiore contenimento della dosimetria sanzionatoria.
4. Il ricorso del Talema si compone di censure che non si confrontano con la sentenza impugnata: non soltanto le doglianze in ordine all’episodicità della condotta risultano il frutto di un’allegazione soltanto fattuale e peraltro del tutto divergente dalla carenza di professionalità dedotta con il ricorso in appello, ma in ogni caso, essendo stato egli ritenuto responsabile a titolo di concorso nel reato insieme agli altri coimputati, è con riferimento al trasporto delle carcasse non bonificate dei veicoli che deve essere rapportata la asserita occasionalità della condotta, incontrovertibilmente esclusa dalla circostanza che il coimputato Passa fosse autorizzato all’attività di recupero dei rifiuti e che pertanto la espletasse stabilmente attraverso una struttura organizzata in forma di impresa, e non già all’attività di raccolta degli stessi rifiuti d parte del Talema, prodromica al loro trasporto.
5. I ricorsi devono in conclusione essere dichiarati inammissibili, con conseguente preclusione, non essendosi formato un valido rapporto di impugnazione, della possibilità di rilevare le cause di non punibilità a norma dell'art.129 c.p., ivi compresa la prescrizione intervenuta successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, in pendenza del procedimento di legittimità (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, Rv. 217266, nonché a seguire, ex multis, Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).
Segue a tale esito a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché quello, tenuto conto non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso il 22.1.2021