Cass.Sez. III n. 7037 del 22 febbraio 2012 (CC 18 gen. 2012)
Pres.De Maio Est.Amoresano Ric.Fiorenza
Rifiuti.Qualificazione di un bene quale rifiuto

L'accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto ai sensi dell'art. 183 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 costituisce una "quaestio facti", come tale demandata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 18/01/2012
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 115
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 27257/2011
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Fiorenza Filippo nato il 7.12.1942;
avverso l'ordinanza del 18.5.2011 del Tribunale di Alessandria;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Silvio Amoresano;
lette le conclusioni del P.G., Dr. Vito D'Ambrosio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1) Con ordinanza in data 18.5.2011 il Tribunale di Alessandria rigettava la richiesta di riesame, proposta nell'interesse di Fiorenza Filippo, indagato per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256 comma 1, lett. a), avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di Acqui Terme del 3.5.2011, con il quale veniva convalidato il sequestro operato dalla P.G. e contestualmente disposto il sequestro preventivo dell'autocarro Fiat tg AT 273130 e del carico di rifiuti di natura ferrosa trasportati. Premetteva il Tribunale che, a seguito di un'operazione di controllo, i Carabinieri avevano accertato che l'autocarro, condotto da Fiorenza Filippo, trasportava, per conto della Cooperativa sociale "I Ferraioli", i seguenti rifiuti: varie latte di vernice, due cucine in ferro, un bidone in ferro, un motorino dell'acqua, pentole, scrivania in ferro, un boiler, una sdraio in ferro, pezzi di grondaia, varie lamiere e altri rifiuti ferrosi.
Tanto premesso in fatto, riteneva il Tribunale che sussistesse il fumus del reato ipotizzato.
Secondo i Giudici del riesame il provvedimento di iscrizione dell'impresa Cooperativa "I Ferraioli" legittimava il trasporto dei rifiuti "propri" (e cioè la provenienza degli stessi dal soggetto autorizzato) e non attraverso soggetti terzi, quali l'indagato; si era in presenza, quindi, di una gestione di rifiuti provenienti da soggetti terzi e presso tali terzi raccolta, al di fuori della previsione dell'atto autorizzatorio.
Nè ictu oculi emergeva la sussumibilità del materiale trasportato nel novero dei sottoprodotti ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 184 bis (introdotto dal D.Lgs. 2 dicembre 2010, n. 205). Sussisteva, poi, il periculmum in mora per impedire l'ulteriore prodursì del reato.
2) Ricorre per cassazione Fiorenza Filippo, a mezzo del difensore, denunciando la violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 184 bis.
Richiamando tutti i rilievi contenuti nel ricorso e nei motivi aggiunti, assume il ricorrente che siano, in particolare, passibili di censura le generiche argomentazioni adoperate dal Tribunale per escludere che il materiale trasportato possa essere considerato "sottoprodotto".
Dopo un breve exursus sulla nozione di sottoprodotto, deduce il ricorrente che, a norma del l'art. 184 bis cit., la sostanza, per essere considerata sottoprodotto, debba essere originata da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante ed il cui scopo primario non sia la produzione di tale sostanza od oggetto. È inoltre necessario l'impiego del sottoprodotto nel medesimo o in un diverso ciclo produttivo (la nuova norma non prevede però che l'impiego dell'oggetto o della sostanza avvenga nel medesimo ciclo che li ha originati e neanche che essi siano destinati a produrre un diverso bene).
Infine deve essere certo che il bene o la sostanza saranno utilizzati nel corso dello stesso e/o in un successivo processo di produzione e/o di utilizzazione, senza alcun ulteriore trattamento e che non vi siano impatti negativi sull'ambiente o la salute.
I materiali trasportati non potevano considerarsi rifiuti, ma sottoprodotti, e quindi esonerati dalle autorizzazioni necessarie per i rifiuti.
In particolare la certezza del riutilizzo emergeva: a) dalla indicazione contenuta nella iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali della Cooperativa I Ferraioli (l'attività di raccolta viene qualificata come attività ordinaria e quindi finalizzata al riutilizzo); b) dalle allegate copie dei formulari rifiuti emerge la risalente prassi commerciale, in forza della quale il Fiorenza trasportava i materiati ferrosi presso ditte specializzate, che li fondevano e li riutilizzavano in altro ciclo produttivo, senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla pratica industriale. Non sussistendo il fumus del reato, chiede l'annullamento del provvedimento impugnato.
3) Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
3.1) Con accertamento in fatto, argomentato ed immune da vizi, come tale non sindacabile in sede di legittimità, il Tribunale, sulla base delle risultanze del verbale di sequestro e della documentazione in atti, ha ritenuto che il materiale trasportato fosse da considerare "rifiuto".
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, l'accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto costituisce un quaestio facti demandata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici" (cfr. cass. sez. 3, 9.4.2002 n. 14762).
3.2) Nè può, certamente farsi riferimento alla nozione di sottoprodotto.
3.2.1) A norma del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. p), come modificato dal D.Lgs. n. 4 del 2008, art. 2, comma 20, che aveva novellato il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, erano sottoprodotti le sostanze ed i materiali secondo i seguenti criteri, requisiti e condizioni: "a) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; b) il loro impiego sia certo fin dall'inizio ed integrale ed avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; c) soddisfi i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; d) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità di cui al punto c); e) abbiano un valore economico di mercato".
Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, ha introdotto, nel D.Lgs. n. 152 del 2006, l'art. 184 bis secondo cui è da considerare sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfi tutte le seguenti condizioni, a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa per l'utilizzo specifico tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà ad impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
3.2.2) La giurisprudenza di questa Corte ha, costantemente, ribadito che "..ai fini della qualificazione di una sostanza o di un materiale quale sottoprodotto ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 183, lett. p) come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, le cinque condizioni previste dalla norma citata devono sussistere contestualmente" (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 10711 del 28.1.2009). È inoltre necessario che ".... le sostanze o i materiali non siano sottoposti ad operazioni di trasformazione preliminare (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 183, comma 1, lett. p) come modif. dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4), in quanto tali operazioni fanno perdere al sottoprodotto la sua identità e sono necessarie per il successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo" (cfr. cass. sez. 3 n. 14323 del 4.12.2007 - depo 7.4.2008).
Infine, incombe sull'interessato, anche successivamente alla modifica del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. p) ad opera del D.Lgs. n. 4 del 2008, l'onere di fornire la prova che un determinato materiale sia destinato con certezza e non come mera eventualità, ad un ulteriore utilizzo" (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 41836 del 30.9.2008).
3.3) I principi sopra richiamati, debbono ritenersi "validi" pure alla luce della disciplina contenuta nell'art. 184 bis. E, palesemente, nel caso di specie, non può parlarsi di sottoprodotto, non ricorrendo tutte le "condizioni" richieste dalla norma.
In particolare, gli oggetti trasportati (cucine in ferro, motorino dell'acqua, scrivania in ferro..) non erano certo originati da un "processo di produzione..." di cui al comma 1, lett. a), ne' potevano essere utilizzati senza alcun ulteriore trattamento (lett. c). P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2012