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Sez. 3, Sentenza n. 7248 del 20/02/2004 (Ud. 27/01/2004 n.00113 ) Rv. 227568
Presidente: Rizzo A. Estensore: Lombardi AM. Imputato: Gargano. P.M. Albano A. (Conf.)
(Rigetta, App.Lecce, 19 novembre 2001).
515000 BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - Reato di cui all'art. 163 del decreto n. 490 del 1999 - Commesso nella fascia di rispetto demaniale - Autorizzazione di cui al codice della navigazione - Incidenza sul reato paesaggistico - Esclusione - Fondamento.

CON MOTIVAZIONE

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Massima (Fonte CED Cassazione)

In tema di tutela delle zone sottoposte a vincolo, in caso di realizzazione di opere nella cd. fascia di rispetto del demanio marittimo in difetto delle prescritte autorizzazioni, l'eventuale successivo rilascio della autorizzazione da parte del responsabile del compartimento marittimo non esplica alcun effetto sanante sul reato di cui all'art. 163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, atteso che, anche se sussista coincidenza territoriale, l'interesse protetto dalle disposizioni del codice della navigazione (sicurezza della navigazione) è diverso da quello della tutela paesaggistico-ambientale recato dal citato decreto n. 490.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 27/01/2004
1. Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 113
3. Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 06949/2002
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Tommaso Savito, difensore di fiducia di:
Gargano Ciro, n. il 15.5.1932 in Pulsano, ivi res. via Roma n. 22;
avverso la sentenza in data 19.11.2001 della Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con la quale, a conferma di quella del Pretore di Taranto in data 2.7.1999, venne condannato alla pena di giorni dieci di arresto e L. 35.000.000 di ammenda, quale colpevole dei reati: a) di cui agli art. 55 e 1161 del Codice della Navigazione; b) di cui all'art. 1 sexies della L. n. 431/85, unificati sotto il vincolo della continuazione;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in Udienza pubblica la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Albano Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Lecce ha confermato la pronuncia di colpevolezza del Gargano in ordine ai reati ascrittigli per avere realizzato un manufatto in muratura in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e distante meno di trenta metri dal demanio marittimo in assenza delle autorizzazioni prescritte. La sentenza ha rigettato i motivi di gravame con i quali l'appellante aveva dedotto l'efficacia sanante della autorizzazione del Capo del Compartimento Marittimo rilasciata in data 7.8.1999, osservando che alla stessa può essere solo attribuito l'effetto di far cessare la permanenza del reato previsto dal Codice della Navigazione, nonché l'efficacia sanante della richiesta di concessione edilizia in sanatoria, osservando che l'effetto estintivo della violazione paesaggistica consegue solo all'effettivo rilascio della concessione, previo nulla osta della amministrazione competente.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia con quattro motivi di gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 55 e 1161 del Codice della Navigazione. Si deduce che la Corte territoriale è incorsa in errore nell'affermare che il reato di cui alle disposizioni citate permane, malgrado il rilascio della autorizzazione del Capo del Compartimento Marittimo, determinando quest'ultima il venir meno della antigiuridicità del fatto. Con il secondo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli art. 1 sexies della L. n. 431/85 e 20 lett. a) della L. n. 47/85.
Si osserva che il vincolo di cui all'art. 55 del Codice della Navigazione assorbe quello di cui all'art. 82 del D.P.R. n. 616/77 richiamato dall'art. 1 sexies della L. 431/85, di talché - si afferma - la autorizzazione demaniale fa venir meno
l'antigiuridicità della violazione di cui alla disposizione citata. Tale violazione, si deduce, potrebbe al più farsi rientrare, sempre in considerazione della predetta autorizzazione demaniale, nella fattispecie di cui all'art. 20 lett. a) della L. n. 47/85, configurandosi la realizzazione del manufatto quale inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 163 del D. L.vo n. 490/99, in base al rilievo che l'autorizzazione ottenuta dall'imputato ha fatto venir meno l'antigiuridicità del piccolo vano realizzato, di talché doveva essere eliminato l'ordine di demolizione emesso dal giudice di primo grado. Con l'ultimo motivo il ricorrente denuncia, infine, la violazione ed errata applicazione degli art. 133, 163 e 164 c.p., deducendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto tener conto della autorizzazione demaniale ottenuta dal Gargano successivamente alla sentenza di primo grado, al fine di valutare nuovamente la possibilità di concedere all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, negata dalla sentenza di primo grado in considerazione dei suoi precedenti penali.
Il ricorso è infondato.
Osserva la Corte in ordine al primo motivo di gravame che il reato di cui agli art. 55 e 1161 del Codice della Navigazione si commette mediante l'esecuzione di opere entro la linea di confine di trenta metri dal demanio marittimo, senza l'autorizzazione della Autorità competente, di talché una volta perfezionatosi il reato lo stesso può venir meno solo per l'intervento di una causa estintiva. Il legislatore, però, non collega tale effetto alla autorizzazione demaniale ottenuta successivamente da chi ha commesso la violazione. Anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono infondati. Il vincolo di cui all'art. 55 del Codice della Navigazione esplica una funzione diversa (pericolo che la sicurezza della navigazione marittima sia messa a repentaglio dalla esecuzione di opere a ridosso della zona demaniale) rispetto a quello afferente ai beni di interesse paesaggistico o ambientale, di talché, anche se occasionalmente vi è coincidenza territoriale tra i due vincoli, sono diverse le amministrazioni competenti al rilascio della autorizzazione demaniale e di quella paesaggistica. La prima, pertanto, non esplica alcuna efficacia sanante in relazione al reato ambientale, ne' fa venir meno la necessità che sia disposta la rimessione in pristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 163, secondo comma del D. L.vo n. 490/99.
È stato, infatti, esattamente rilevato sul punto nella sentenza impugnata che la sola causa estintiva del reato di cui all'art. 1 sexies della L. n. 431/85, come sostituito dalla disposizione citata, è il rilascio della concessione in sanatoria, ai sensi dell'art. 39 della L. n. 724/94, mentre nel caso in esame non è stata contestata alcuna violazione urbanistica.
È, infine, manifestamente infondato l'ultimo motivo di gravame. La riforma della sentenza di primo grado in punto di diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena non ha costituito oggetto di richiesta nei motivi di appello, di talché l'imputato non può dolersi della mancata statuizione sul punto da parte della Corte territoriale.
Peraltro, il predetto beneficio era stato negato dal giudice di primo grado in considerazione dei precedenti penali dell'imputato, di talché il successivo ottenimento della autorizzazione demaniale non poteva esplicare alcuna influenza sulla vantazione di non meritevolezza fondata su un diverso tipo di rilievo. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico del ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali. P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Gargano Ciro al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 27 gennaio 2004. Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2004