Delendi sunt – Devono essere distrutti (gli eco-obbrobri)

di Stefano PALMISANO

 

Un disegno di legge per demolire un po’ di porcherie di edilizia abusiva che ornano (pur in misure e forme nettamente diverse) il cosiddetto “Belpaese” da nord a sud e non per condonarle e regalare loro vita e splendore eterno è decisamente una novità per questo paese.

Una novità che, in sé, merita attenzione e apprezzamento.

L’ autrice è Legambiente che, qualche giorno fa, ha presentato la relativa, benemerita, proposta di legge presso la Camera dei deputati.

Interessante è, prima di tutto, la duplice premessa “politico - culturale”, prim’ancora che giuridica, dalla quale pare muovere quest’iniziativa legislativa: 1) il sovvertimento del sacro dogma dell’inviolabilità della casa, quand’anche realizzata nelle forme ambientalmente più scellerate e giuridicamente più criminali (principio che, peraltro, interpretato estensivamente ha generato l’altro nobile assunto del “padroni in casa propria”, di limpido conio berlusconian – leghista, che tanto ha contribuito al “progresso civile” della società italiana degli ultimi vent’anni); 2) l’espressa acquisizione, finalmente, della centralità della componente general – preventiva, ossia di deterrenza, (anche) nella lotta alla criminalità edilizia (perché di questo deve ormai parlarsi), ossia alla devastazione del territorio; e, in quest’ottica, la raggiunta consapevolezza dell’insostituibilità dello strumento demolizione.

In tal senso, le previsioni, forse, più interessanti contenute nell’articolato sono due e costituiscono due distinti obblighi a carico dei Comuni: 1) la redazione di un vero e proprio Piano delle demolizioni, contenente le concrete modalità di esecuzione (art. 5); 2) lo scioglimento del Consiglio Comunale dei Comuni inadempienti agli obblighi derivanti dal Piano medesimo.

L’importanza di una duplice norma di questo tipo sta, probabilmente, nella creazione di un embrionale meccanismo di, civilmente salubre, conflitto d’interessi.

Se è vero, infatti, che quello delle demolizioni, o meglio delle omesse demolizioni, e, più in generale, dell’edilizia è il terreno d’elezione nel quale, nel retrobottega di millanta uffici comunali, si intrecciano e consumano rapporti contro legge e “contro natura” tra abusivi, se non proprio speculatori, impuniti d’ogni risma e funzionari pubblici, decisamente più sensibili, però, ad interessi assolutamente privati, con il contorno di favori e “gratitudini” espresse in varie forme, quando non di vere e proprie “dazioni ambientali” (per riprendere un illuminante stilema del primo “Mani pulite”), ebbene, se il concreto contesto di riferimento della materia in questione è questo, allora la previsione dello scioglimento dell’assemblea rappresentativa per la mancata ottemperanza al Piano delle demolizioni potrebbe costituire, davvero, una benefica forma di contrapposizione tra gli interessi del livello burocratico e quelli del livello politico dell’Ente locale, con quest’ultimo, quindi, che sarebbe assai più motivato a vigilare, o quantomeno meno indotto a “dormire”, sull’operato degli uffici comunali di settore (e sui loro referenti di governo comunale).

Se si deve cercare qualche criticità nella complessiva iniziativa di Legambiente, essa non può che riguardare, per l’ennesima volta, la totale assenza, anche in questo caso, pure solo in sede di mera riflessione - denuncia se non anche di vera e propria proposta politico – giuridica, di un fondamentale elemento relativo alla repressione penale degli illeciti edilizi, che comporta pregnanti conseguenze anche sullo specifico ambito oggetto del disegno di legge, ossia le demolizioni.

Si sta evocando la questione della natura contravvenzionale dei reati edilizi previsti dal D. P.R. 380\2001 all’art. 44 (il cosiddetto Testo Unico Edilizia).

Prim’ancora che la “esiguità” (per usare un pietoso eufemismo) delle pene (il caso classico dell’esecuzione di opere in difformità o assenza del permesso a costruire è punito con l’arresto fino a due anni e con una pena pecuniaria), che fa sì che, assai difficilmente, qualcuno finisca in galera “solo” per aver fatto scempio del territorio, la conseguenza legalitariamente più devastante che discende dalla natura di contravvenzione, e non di delitto, di questi reati riguarda i tempi di prescrizione, quelli, cioè, in cui il reato stesso, e dunque il processo, si estingue: al massimo cinque anni dal completamento dell’opera abusiva.

Lo stato comatoso in cui è stata intenzionalmente ridotta (anzitutto da tutti gli ottimi ministri di giustizia degli ultimi governi, con un’ovvia, speciale menzione per quelli di conio berlusconiano) la più parte degli uffici giudiziari italiani fa sì che, realisticamente, in questo lasso di tempo il tentativo, da parte di qualche magistrato particolarmente sensibile, di arrivare ad una sentenza definitiva risulti assai simile ad una straziante fatica di Sisifo.

La conseguenza fatale è l’estinzione della gran parte di questi reati per prescrizione.

L’ulteriore effetto lo illustrano chiaramente le icastiche parole della Cassazione: “In materia edilizia, l'estinzione del reato di costruzione abusiva per prescrizione travolge l'ordine di demolizione dell'opera…” (Cass. Cass. pen. Sez. III, 02-12-2010, n. 756)”.

In conclusione, fino a che non si porrà mano ad un istituto come la prescrizione, almeno nella sua versione italica (che risulta avere pochissimi pari nel mondo, come, peraltro, è nella natura di questo inimitabile paese), e fino a quando le Procure e i Tribunali italiani resteranno nelle condizioni indicibili in cui versano oggi, chiunque abbia particolarmente a cuore un determinato bene comune (a partire dall’edilizia e, più in generale, dall’ambiente, per non dire dalla bellezza) e la sua tutela giuridica, almeno in ambito penale, non potrà sottrarsi, prima di tutto, alla preliminare verifica della natura dei relativi illeciti penali posti a difesa di quel bene.

Se si tratterà di reati – contravvenzioni, allora ogni proposta o iniziativa tesa a migliorarne i relativi livelli di tutela dovrà partire proprio, necessariamente, dalla sostanziale modifica di questo elemento: ossia la trasformazione dei reati in questione in delitti.

Tutto il resto, purtroppo, se non è noia, è vanità.

Fasano, 28\12\2012

Stefano Palmisano