SEZ. 3 SENT. 09057 DEL 26/02/2003 (CC.22/01/2003) RV. 224172
PRES. Savignano G REL. Grillo C COD.PAR.392
IMP. Costa M PM. (Conf.) Izzo G
614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Smaltimento di rifiuti - Deposito tem poraneo - Condizioni - Individuazione.
D. LG. DEL 5/2/1997 NUM. 22 ART. 6
D. LG. DEL 5/2/1997 NUM. 22 ART. 51
In tema di smaltimento di rifiuti, per potersi configurare il deposito
temporaneo, sempre che il raggruppamento dei rifiuti avvenga nel luogo nel quale gli stessi vengono prodotti, devono sussistere tutte le condizioni
previste dall'art. 6, lett. m) del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, sia quelle quantitative che temporali, integranti delle condizioni "sine
qua non" per la configurazione del deposito temporaneo. In difetto si configura il reato di deposito incontrollato sanzionato dall'art. 51, comma 2, del
citato decreto n. 22.
Fonte CED Cassazione
Rifiuti. Deposito temporaneo
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