Consiglio di Stato, Sez. V n. 6168.del 4 dicembre 2012
Rifiuti. Illegittimità deliberazione della giunta comunale di adozione delle tariffe relative alla TARSU.

L’art. 69, co.2°, del d.lgs n.507 del 1993, prende in considerazione specificamente i rapporti tra le tariffe e i costi del servizio "discriminati in base alla loro classificazione economica".  L’indicazione dei "rapporti tra le tariffe", intesi come differenze proporzionali delle tariffe applicate a ciascuna categoria, può essere utile per percepire con immediatezza le differenze tariffarie quale visivo risultato delle indagini e della determinazione dei coefficienti di qualità e di quantità dei rifiuti, ma non è in alcun modo sufficiente. I dati e gli elementi di valutazione (indicatori di produttività e qualità dei rifiuti) non devono essere acquisiti in modo acritico ma l’Amministrazione, dopo averli analizzati, deve esplicare ed illustrare le risultanze dell’indagine, fornendo chiarimenti e delucidazioni delle quali è priva la delibera di determinazione delle tariffe. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 06168/2012REG.PROV.COLL.

N. 06126/2008 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6126 del 2008, proposto da: 
Comune di Genova, rappresentato e difeso dagli avv. Gabriele Pafundi, Edda Odone e Maria Paola Pessagno, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, viale Giulio Cesare n. 14/A;

contro

Amiu-Azienda Multiservizi e di Igiene Urbana, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, Carbone Merina, Carosio Cleto, Chiarini Luciano, Chirco Mauro, Corrado Andrea, Di Rella Aurelio, Guido Andrea, Guidorzi Roberta Elisa, Mellano Maria, Montobbio Enrico, Pagano Elisabetta, Seganti Anna Maria, Spanò Maurizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE I n. 00763/2007, resa tra le parti, concernente adozione tariffe relative alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2012 il Cons. Fabio Franconiero e uditi per le parti l’avvocato Pafundi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. Accogliendo il ricorso proposto dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Genova ed alcuni legali iscritti presso di esso, con la sentenza appellata il TAR Liguria ha annullato la deliberazione della giunta comunale in data 17 febbraio 2005 n. 135, di adozione delle tariffe relative alla TARSU per l'anno 2005.

Avendo ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso, il TAR adito ha definito il giudizio, ai sensi dell’art. 26 l. n. 1034/1971, come modificato dall’art. 9 l. n. 205/2000 (in allora vigente), attraverso il richiamo dei propri precedenti conformi resi su analoghe impugnative nei confronti di altrettante delibere di adozione delle tariffe per il medesimo tributo relativamente agli anni di imposta 2003 e 2004 (sentenze nn. nn. 1170, 1174 e 1179 del 2005).

2. Il Comune di Genova contesta innanzitutto che l’onere del “sintetico riferimento” al precedente conforme, consentito dal 4° comma del citato art. 26 possa essere assolto attraverso un mero richiamo a quest’ultimo, in assenza di ulteriori specificazioni motivazionali che consentano il controllo sulla decisione di primo grado.

Nel merito, ripropone i motivi già svolti negli atti d’appello proposti nei confronti dei precedenti richiamati (ed iscritti ai nn. di r.g. 9324, 9464 e 9442 del 2006), imperniati essenzialmente sull’assunto per cui in sede di modifica, con delibera consiliare n. 23 del 27 febbraio 2002, al regolamento ex art. 68 d.lgs. n. 507/1993 sull’applicazione del tributo, l’amministrazione ha recepito le indicazioni rivenienti dalla giurisprudenza amministrativa formulate su analoghe impugnative relative ad anni di imposta precedenti.

Detti motivi possono sintetizzarsi come segue:

- in sede di modifica regolamentare sono stati chiariti i parametri ed i criteri di quantificazione ed in particolare i coefficienti di produttività qualitativa e quantitativa e le relative formule matematiche, in considerazione della natura e destinazione del cespite immobiliare, secondo raggruppamenti basati su categorie omogenee;

- l’istruttoria svolta a questo riguardo è sufficiente e congrua, poiché basata sulla previsione del costo globale del servizio di spazzamento e raccolta rifiuti annualmente formulata dall’azienda municipalizzata incaricata dello stesso, nonché dal monitoraggio sulla produzione di rifiuti negli anni 2001 e 2002 effettuato da Gf ambiente s.r.l., appositamente incaricata dall’amministrazione comunale;

- non è condivisibile l’avviso del Giudice di primo grado secondo cui non è utilizzabile la relazione depositata in ottemperanza dell’ordinanza istruttoria, in quanto riconducibile non già ai competenti uffici comunali ma ai legali dell’ente, trattandosi di atti meramente illustrativi del processo decisionale seguito in sede di deliberazione tariffaria, né tanto meno il rilievo dell’omessa pubblicazione dei dati previsionali sul costo del servizio;

- è errato ritenere carente di motivazione la fissazione di deduzione tariffaria nella misura minima del 5% del costo del servizio di raccolta dei rifiuti, dovendosi tale obbligo ritenere assolto, stante la necessità di raggiungere la copertura integrale del servizio in vista dell’istituzione della tariffa ex art. 49 d.lgs. n. 22/1997, attraverso il richiamo alle previsioni di bilancio ed alla più volte menzionata stima del costo del servizio;

- è errata la analoga censura di insufficiente motivazione per quanto riguarda le agevolazioni riconosciute in favore delle utenze domestiche e dei produttori di rifiuti speciali, tossici o nocivi che assumono a propria cura e spese il relativo smaltimento, non essendo fornita alcuna prova che ciò abbia danneggiato la categoria degli imprenditori, di cui fanno parte i ricorrenti e risultando tali agevolazioni fondate sul comma 10 del citato art. 49;

- è corretta l’assimilazione ex art. 21 d.lgs. n. 22/1997 dei rifiuti speciali a quelli urbani, in quanto operata dall’amministrazione sulla scorta dell’elencazione dei rifiuti elaborata a livello ministeriale.

3. I ricorrenti in primo grado non si sono costituiti.

4. In memoria conclusionale il Comune appellante ha richiamato le decisioni di questa Sezione n. 5033 e 5037 del 2009, con cui, in accoglimento degli appelli iscritti ai nn. di r.g. 9324 e 9446 del 2006, sono state in riformate in parte le sentenze del TAR Liguria nn. 1170 e 1174 poste a base della pronuncia di primo grado.

5. Così riassunta la prospettazione alla base del presente appello, e premesso che il vizio di motivazione in ipotesi ravvisabile a causa di uno scorretto impiego della tecnica costituita dal richiamo a precedenti conformi devolve comunque la cognizione del punto in tal modo deciso al giudice d’appello, va innanzitutto detto che con i citati precedenti di questa Sezione sono state in effetti respinte tutte le censure avverso la suddetta delibera di modifica regolamentare, i contenuti di quest’ultima essendo stati giudicati conformi agli artt. 65 e 68 d.lgs. n. 507/1993.

6. Deve peraltro osservarsi che con la decisione n. 5033/2009, parimenti addotta dal Comune appellante, è stato confermato il giudizio di illegittimità della determinazione delle tariffe per l’anno di imposta 2002, di cui si riporta, per esteso, il seguente capo della motivazione:

“2.-8.- Diverse sono le conclusioni cui si perviene avendo riguardo alla delibera di giunta n. 231 del 2002, con la quale sono state determinate le tariffe.

Alcuni dati, riportati nella delibera n. 231 del 2002 sono stati trasmessi all’ assessore al bilancio del Comune con lettera sottoscritta dal direttore generale dell’ AMIU ma, ai fini dell’osservanza dei limiti minimo e massimo di copertura dei costi, è stato omesso ogni riferimento al conto consuntivo ed ai documenti ufficiali per attestare tali dati, così come richiesto dall’ art. 61, co.1 del d.lgv. n.507 del 1993 (motivo del ricorso in primo grado, riproposto con controricorso in appello).

Per il 2002 l’ Azienda multiservizi e d’igiene urbana ha preventivato il costo del servizio in euro 80.375.768,00.

Dall’importo di euro 80.375.768,00 è stata detratta la percentuale del 5% per lo spezzamento dalle strade dei rifiuti solidi urbani (pari ad euro 4.018.788,40) ed è stata aggiunta la somma di euro 3.356.969,84, relativa a sgravi e rimborsi “per cui le spese afferenti alla gestione dei rifiuti ammontano ad euro 79.713.949,44”.

Il Comune di Genova, per l’ anno 2002, si è proposto di conseguire un grado di copertura del costo del servizio pari al 96% per un importo di euro 76.939.100,00.

Per pervenire a tale risultato si è reso necessario incrementare la tariffa del 3,5 % (così è riportato nella parte motiva della delibera di giunta n. 231 del 2002).

Una prima incongruenza si appalesa evidente ove l’ incremento sia stato calcolato sull’ importo delle singole tariffe, come definito per l’ anno 2001.

Le tariffe fissate per il 2001 con delibera di giunta n. 371 del 2001, avendo a riferimento solamente i “parametri” (intesi come rapporto tra le tariffe delle diverse sottocategorie) di cui alla delibera consiliare n. 34 del 2001, sono state annullate con più sentenze del Tribunale amministrativo regionale, confermate in appello da questa Sezione.

Per il 2002, i ”parametri”, identici a quelli per il 2001 nel prospetto allegato alla delibera consiliare n.34 del 2001 (per l’anno 2001), sono stati riprodotti solamente nella delibera di giunta n. 231 del 2002. Per ciascuna sottocategoria, ad essi si sarebbero dovuti accompagnare gli indici ips ed iqs e gli elementi che hanno condotto ad enucleare i differenti coefficienti ed a definire le tariffe.

L’ art. 69,co.2°, del d.lgs n.507 del 1993, prende in considerazione specificamente i rapporti tra le tariffe e i costi del servizio "discriminati in base alla loro classificazione economica". (Cfr. Cass., V, 12 marzo 2007 n. 5722).

L’indicazione dei "rapporti tra le tariffe", intesi come differenze proporzionali delle tariffe applicate a ciascuna categoria, può essere utile per percepire con immediatezza le differenze tariffarie quale visivo risultato delle indagini e della determinazione dei coefficienti di qualità e di quantità dei rifiuti, ma non è in alcun modo sufficiente.

Come già osservato da questa Sezione con la decisione n. 5436 del 2004, i dati e gli elementi di valutazione offerti dalla GF Ambiente S.r.l. (che si è presa la cura di indicare gli indici iqs e ips) non dovevano essere acquisiti in modo acritico, ma l’Amministrazione, dopo averli analizzati, avrebbe dovuto esplicare ed illustrare le risultanze dell’ indagine, fornendo chiarimenti e delucidazioni delle quali è priva anche la delibera n.231 del 2002 di determinazione delle tariffe.”

Analoga sorte è toccata alle impugnative avverso le determinazione tariffaria per il 2003 e 2004, respinte rispettivamente con sentenze nn. 5037 (quest’ultima anch’essa invocata dal Comune appellante) e 5034 del 2009, sugli appelli del Comune di Genova iscritti ai nn. di r.g. 9446 e 9442 del 2006.

7. Tanto basta per respingere il presente appello, sia pure dovendosi correggere la motivazione nei termini sopra esposti, visto che la delibera qui impugnata, relativa all’anno 2005, riproduce le medesime criticità e che tale vizio è idoneo a condurre alla conferma del giudizio di illegittimità per carenza di motivazione ed istruttoria accolto in primo grado. In sostanza, se è vero che con le modifiche regolamentari più volte richiamate sono stati emendati i vizi di difetto di specificazione degli indicatori di produttività e qualità dei rifiuti (di cui agli acronimi ips e iqs) alla base dei criteri di discriminazione tariffaria per tipologie di utenza, è altrettanto vero che tale correzione non è rifluita nelle delibere di approvazione delle tariffe per i singoli anni di imposta, ivi compresa quella oggetto di questo giudizio.

Non vi è infine luogo a provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio degli appellati.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata, con diversa motivazione.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Manfredo Atzeni, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)