CGARS Sez. giur. n. 93 del 8 febbraio 2021
Urbanistica.Caratteristiche della lottizzazione abusiva

La lottizzazione abusiva è un fenomeno unitario che trascende la consistenza delle singole opere di cui si compone e talora ne prescinde, come nel caso del mutamento di destinazione d’uso di complessi edilizi regolarmente assentiti, e assume rilevanza giuridica per l’impatto che determina sul territorio interferendo con l’attività di pianificazione, conservazione dei valori paesistici e ambientali, dotazione e dimensionamento degli standard, di guisa che la diversa conformazione materiale che deriva dall’attività di lottizzazione, se non rimossa, da un lato impedisce la realizzazione del diverso progetto urbanistico stabilito dagli organi preposti al governo del territorio, dall’altro impone l’adeguamento delle infrastrutture esistenti o la realizzazione di nuove per far fronte al carico urbanistico derivante dalla lottizzazione. Con la conseguenza che la verifica in ordine alla conformità della trasformazione realizzata e la sua rispondenza o meno alle previsioni delle norme urbanistiche vigenti deve essere effettuata con riferimento non già alle singole opere in cui si è compendiata la lottizzazione, anche se regolarmente assentite (giacché tale difformità è specificamente sanzionata dagli artt. 31 e ss. d.P.R. n. 380/2001), ma alla complessiva trasformazione edilizia che di quelle opere costituisce il frutto, per cui la conformità può difettare anche nei casi in cui per le singole opere facenti parte della lottizzazione sia stato rilasciato il permesso di costruire

Pubblicato il 08/02/2021

N. 00093/2021REG.PROV.COLL.

N. 00159/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 159 del 2017, proposto dai signori
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuliana Ardito, Corrado Sinatra, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giuliana Ardito in Palermo, piazza V.E. Orlando, n.33;

contro

Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Maria Impinna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale, in Palermo, piazza Marina, n. 39;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli artt. 4, d.l. n. 84 del 2020 e 25, d.l. n. 137 del 2020;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 3 febbraio 2021 il Cons. Maria Immordino e considerati presenti, ex art. 4 comma 1 penultimo periodo d.l. n. 28/2020 e art. 25 d.l. 137/2020, gli avvocati Giuliana Ardito e Anna Maria Impinna;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.E’stata appellata la sentenza del TARS – Palermo, -OMISSIS- che ha respinto sia il ricorso introduttivo proposto per l’annullamento dei provvedimenti di sospensione della lottizzazione abusiva n. 18641 e n.18642 del 10.05.2011, di identico contenuto, notificati il 12 maggio 2011 agli odierni appellanti, relativi all’appezzamento di terreno sito in Palermo, località -OMISSIS-, oltre che degli atti connessi, presupposti e conseguenziali; sia il ricorso per motivi aggiunti per l’annullamento dei provvedimenti n. 38066 e 38067 del 12 luglio 2011, di identico contenuto, notificati il 21.07.2011, con i quali il Comune di Palermo - a seguito dell'accertamento di variazioni catastali - ha disposto la rettifica e la integrazione dei provvedimenti di sospensione della lottizzazione abusiva già impugnati con il ricorso principale.

2. A seguito dei risultati di un sopralluogo compiuto dal Nucleo edilizia abusiva della Polizia municipale, in data 6 aprile 2009, e dell’attività istruttoria degli uffici tecnici, con il provvedimento di sospensione della lottizzazione abusiva n. 18641 e n.18642 del 10 maggio 2011, il Comune di Palermo ha ordinato anche agli odierni appellanti, l’immediata “sospensione” di tutti i lavori edili riguardanti le aree specificate site in località “-OMISSIS-” con accesso dal civ. 77, ai sensi per gli effetti dell’art. 30 d.P.R. 380/2001 (già art.18, comma 8, della legge n.47 del 1985), disponendo la trascrizione del provvedimento presso l’Agenzia del territorio Ufficio provinciale di Palermo – servizio pubblicità immobiliare (ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della legge 47 del 1985, così come recepito dall’art. 1 della l. r. 37 del 1985). Il provvedimento summenzionato si fonda sul fatto che l'attività di lottizzazione abusiva riguarda un terreno ricadente nel vigente P.R.G. del Comune appellato all'interno delle aree interdette all'uso edificatorio e/o urbanistico - per presenza di frane, per crollo, scivolamento e ribaltamento di masse lapidee o per colate di fango e detriti ed aree di inondazione e alluvionamento di particolare gravità. La lottizzazione era stata avviata dall’originaria proprietaria della particella n.690 del foglio 84 del Catasto terreni, estesa 4.615 mq, mediante il frazionamento catastale di tale di terreno in n.8 distinte particelle, trasferite, nel tempo, con successivi -atti inter vivos a favore di soggetti diversi - tra i quali gli odierni appellanti - con atto pubblico di compravendita del 18 ottobre 2001, che avrebbero proceduto con la lottizzazione abusiva (materiale) realizzando opere edilizie di trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni in questione in violazione delle prescrizioni del vigente strumento urbanistico. In particolare, all'interno del lotto n.2 in oggetto, è stato rilevato un immobile in cemento armato e muratura a una elevazione fuori terra con torrino scala, esteso mq. 200 circa, in fase di costruzione, recintato con paletti in ferro e rete metallica posti al di sopra di un muretto in c.a. e a cui si accede da un cancello carrabile e uno pedonale entrambi in ferro.

3. Con il ricorso introduttivo i ricorrenti denunciavano violazione e falsa applicazione di legge (art. 30, co 1, d.P.R. 380/ 200), eccesso di potere sotto svariati profili (erronea valutazione dei presupposti, difetto assoluto di istruttoria, contraddittorietà con un precedente provvedimento, ingiustizia manifesta, insussistenza delle esigenze cautelari).

3.1. In particolare, con i motivi del ricorso, obiettavano che: a) nessuna opera di urbanizzazione primaria e/o secondaria sarebbe stata posta in essere né da loro nè dagli altri destinatari del provvedimento impugnato, poiché il quartiere di -OMISSIS- era già completamente urbanizzato prima della contestata edificazione abusiva, sicché, in mancanza di tale elemento indiziario, non potrebbe configurarsi alcuna lottizzazione “materiale” abusiva; b) il provvedimento impugnato si sarebbe limitato a riprodurre il contenuto della comunicazione dell’avvio del procedimento, palesando l'assenza di ulteriore attività istruttoria; c) non sarebbe stato provato che i ricorrenti erano a conoscenza della lottizzazione cartolare perpetrata dai precedenti proprietari alienanti - e prima ancora dalla dante causa di questi ultimi - al momento della stipula dell'atto pubblico di acquisto, ma solo della destinazione urbanistica del terreno che, unitamente alla mera suddivisione in lotti, non sarebbe indizio sufficiente della contestata lottizzazione “cartolare”; d) la lottizzazione abusiva presuppone opere (c.d. lottizzazione materiale) che comportano una trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni in violazione delle prescrizioni urbanistiche, ma nel caso di specie ciò non sarebbe avvenuto dato che non vi sarebbe stata alcuna trasformazione urbanistica della zona ormai urbanizzata da decenni; e) sarebbe stata la stessa amministrazione ad affermare che la costruzione non costituisce turbativa all'assetto territoriale e ciò alla stregua della relazione geologica redatta su incarico degli interessati e allegata all'istanza di condono. Contestavano, altresì, l’insussistenza dell’esigenza cautelativa, essendosi la presunta lottizzazione abusiva perfezionata da oltre 10 anni rispetto all'acquisto del terreno avvenuto nel 2001, nonché la prescrizione del potere sanzionatorio.

Nella memoria del 16 marzo 2016, gli odierni appellanti hanno affermato che: a) il procedimento di condono si era già concluso con la formazione del silenzio assenso; b) in sede penale non sarebbe mai stato contestato loro il reato di lottizzazione abusiva; c) non sarebbe stato provato il loro intento lottizzatorio. Ribadivano, inoltre, l’insussistenza di esigenze cautelari tipiche dei provvedimenti impugnati, in considerazione del fatto che sono trascorsi 10 anni dalla presunta lottizzazione abusiva e che ormai la sanatoria si sarebbe formata per silentium.

4. Il TAR adito ha ritenuto infondati i motivi del ricorso introduttivo, affermando, tra l’altro, che “ a seguito della suddivisione, cadenzata dal succedersi di molteplici titoli di acquisto, dell'originario

appezzamento di terreno in otto piccoli appezzamenti - i ricorrenti hanno anche realizzato concretamente opere edili”, (consistenti nella costruzione di corpi di fabbrica ad uso abitativo e delle relative recinzioni), fatto non contestato dalle parti, “dando vita, in tal modo, a quell'intreccio di atti materiali e giuridici finalizzati a realizzare una trasformazione urbanistica e/o edilizia dei terreni non autorizzata dal Comune resistente e in violazione della pianificazione vigente che nella zona interessata esclude qualsiasi intervento edificatorio”, per la presenza di frane, per crollo, scivolamento e ribaltamento di masse lapidee o per colate di fango e detriti ed aree di inondazione ed alluvionamento di particolare gravità. Secondo il Giudice di prime cure dagli accertamenti effettuati dall’Amministrazione appellata emerge la volontà dei ricorrenti di trasformare urbanisticamente i lotti a scopo edificatorio.

Quanto all'assunto dell'asserita completa urbanizzazione della zona, il TAR ha ritenuto tale argomento - vagamente affermato da parte ricorrente sotto il presunto profilo del fatto notorio - in conflitto “con la consolidata giurisprudenza, anche della Corte di Cassazione” (Cassazione Penale, Sez. III, 4/03/2011, n. 8796; n. 38733 del 2012), “secondo la quale è ravvisabile una lottizzazione abusiva sia in presenza di un intervento sul territorio tale da comportare una nuova definizione dell'assetto preesistente in zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione di un piano esecutivo e la stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche dell'intervento di nuova realizzazione, sia anche quando detto intervento non potrebbe in nessun caso essere realizzato poiché, per le sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con la destinazione programmata del territorio comunale”.

Oltre al ricorso introduttivo, il Giudice di prime cure, ha respinto i motivi aggiunti e le deduzioni svolte dai ricorrenti con la memoria difensiva del 16 marzo 2016.

5. Avverso la suindicata sentenza è stato proposto l’appello in epigrafe, con il quale gli appellanti deducono quattro motivi di impugnazione, che riprendono, sia pure in maniera critica rispetto alla sentenza impugnata, i motivi già articolati con il gravame introduttivo del giudizio, eccependo l’erroneità della decisione del T.A.R., in particolare, per: a) violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 1, del d.P.R. n.380/2001; eccesso di potere sotto il profilo dell’erronea valutazione dei presupposti e del difetto assoluto di istruttoria; b) violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell’art. 30, comma 1, del d.P.R. n.380/2001; eccesso di potere sotto il profilo dell’erronea valutazione dei presupposti e del difetto assoluto di istruttoria; c) violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell’art. 30, comma 1, del d.P.R. n.380/2001; eccesso di potere sotto il profilo dell’erronea valutazione dei presupposti e della contraddittorietà con un precedente provvedimento; eccesso di potere sotto il profilo del difetto assoluto di istruttoria; d) insussistenza delle esigenze cautelari; e) violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell’art. 30, comma 7 d.P.R. n.380/2001; f) eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento e dell’erronea valutazione dei presupposti; ingiustizia manifesta.

Gli odierni appellanti hanno, in sostanza: eccepito l’assoluta carenza di istruttoria e di motivazione del provvedimento di sospensione, essendosi l’Amministrazione comunale limitata ad affermare genericamente ed aprioristicamente l’asserita lottizzazione abusiva, senza però dimostrarne la sussistenza dei presupposti; affermato, anche, di non avere svolto “all'interno del lotto acquistato alcuna opera di urbanizzazione primaria e/o secondaria, in quanto il quartiere urbano di “-OMISSIS-”, al momento della realizzazione dell'immobile, era già ampiamente dotato di opere di urbanizzazione”; obiettato che il Comune appellato non avrebbe “neanche ritenuto di identificare e qualificare la tipologia di lottizzazione abusiva che si sarebbe concretizzata nella fattispecie in esame e che tale qualificazione sarebbe stata invece tardivamente ed illegittimamente eseguita dal Giudice di primo grado che, sostituendosi all'Amministrazione comunale, ha statuito che nella specie si sarebbe concretizzata un’ipotesi di lottizzazione abusiva mista, caratterizzata sia da una attività giuridica, sia da un’attività materiale, entrambe volte alla trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni”.

Gli appellanti hanno, altresì, lamentato che, nello specifico caso riguardante i coniugi Semilia, l’Amministrazione appellata non ha considerato che il terreno era pervenuto agli stessi a seguito di una vicenda di “donazione” e che la disposizione di cui all'art.30, comma 10 del d.P.R. n.380/2001, prevede che le disposizioni sulla lottizzazione abusiva non si applicano alle divisioni ereditarie e alle donazioni.

6.Costituitosi in giudizio, il Comune di Palermo, il 30 marzo 2017 con memoria di mera forma, con la successiva memoria del 24 dicembre 2020, ha, in via preliminare, sottolineato come i provvedimenti relativi alla lottizzazione abusiva in via -OMISSIS- 77 siano stati impugnati anche diversi altri lottizzanti, e che sui relativi ricorsi si siano già pronunciati il TAR - Palermo e il CGARS, confermandone la legittimità ai sensi dell’art. 30 d.P.R n. 380/200. In particolare, sulla base delle sentenze di questo Consiglio n. 1165/2020; n. 1166/2020; n. 1164/2020; n. 723/2020, che ha depositato in giudizio, ha eccepito il giudicato esterno formatosi in ordine ai provvedimenti impugnati. Sempre in via preliminare ha posto in evidenza l’introduzione con il primo motivo dell’appello di una nuova censura, laddove gli appellanti contestano il fatto che “l’Amministrazione comunale, nel caso dei coniugi Semilia, non ha neanche considerato che il terreno era pervenuto agli stessi a seguito di una vicenda di donazione e che la disposizione di cui all’art.30 comma 10 del DPR n.380/2001, prevede che le disposizioni sulla lottizzazione abusiva non si applicano alle divisioni ereditarie ed alle donazioni”. Trattandosi di una nuova censura la difesa comunale ne eccepisce l’inammissibilità, dichiarando di non accettare il contraddittorio.

Nel merito contesta l’appello, rilevandone l’infondatezza e chiedendone il rigetto.

Nelle note di udienza del 27 gennaio 2021 eccepisce l’irrilevanza della precedente sentenza di questo Consiglio, n. 477/2020, depositata da controparte, in considerazione dell’autonoma dell’appello in epigrafe rispetto a quello deciso con la sentenza citata.

7. All’udienza pubblica del 3 febbraio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

L’appello è infondato.

Questo Consiglio ha già avuto modo di pronunciarsi con le sentenze n. 1165/2020; n. 1166/2020; n. 1164/2020; n. 723/2020, sul provvedimento oggetto dell’odierno appello impugnato anche da altri soggetti lottizzanti, confermandone la legittimità; le dette sentenze sono state rese su fascicoli chiamati in decisione all’udienza pubblica del 22 settembre 2020; alla detta udienza pubblica era stata chiamata in decisione anche questa causa (nella sostanza, identica a quelle già decise) ma il verificarsi di un evento interruttivo rese necessaria l’interruzione del processo, per cui a seguito del rituale atto di riassunzione dell’appellante esso è stato chiamato in decisione all’odierna pubblica udienza.

Ciò premesso, e dato atto della circostanza che questo CGARS ha già approfonditamente vagliato i fatti di causa in occasione della pronuncia delle suindicate sentenze, ritiene il Collegio di confermare il precedente orientamento – che condivide e fa proprio- non rinvenendo motivi per discostarsene.

La sentenza gravata, infatti, è immune dalle censure sollevate, avendo correttamente affermato, alla luce del vigente quadro normativo e dell’interpretazione datane dalla giurisprudenza: a) la sussistenza nella fattispecie de qua dei presupposti per qualificare la lottizzazione in parola come “abusiva mista” (lottizzazione materiale e negoziale); b) che “l’eventuale vincolo del giudicato coprirebbe solo l’accertamento dei “fatti materiali” e non anche la loro qualificazione o valutazione giuridica, che rimane circoscritta al processo penale e non può condizionare l’autonoma valutazione da parte del giudice amministrativo”, essendo pacifico che l’intervento del giudice penale sia residuale rispetto ai provvedimenti da adottare in sede amministrativa, ai sensi del comma 7 dell’art. 30 del d.P.R. 380/2001 (Cass. Pen. sez. III, 23 gennaio 2019, n. 8350); c) l’irrilevanza della buona fede dei lottizzanti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, poiché la lottizzazione abusiva si fonda sul dato oggettivo dell'intervenuta illegittima trasformazione urbanistica del territorio, e indipendentemente dall'animus dei proprietari interessati, fatta salva la tutela in sede civile nei confronti dei propri danti causa (Cons. St., sez. II, n. 3215/2019 e n. 4320/2019; Id., sez. II, n. 3196/2019; Id., sez. IV, n. 26/2016).

Priva di rilievo ai fini della decisione sull’appello in epigrafe, come del resto già sottolineato dal Comune appellato, è, inoltre, la sentenza di questo Consiglio, n. 477/2020, depositata dagli odierni appellanti, nonché la nota prot. n. 1239307 del 27 ottobre 2020 del Comune di Palermo, e ciò in considerazione del fatto che tale sentenza, con la quale è stato accolto l’appello dei ricorrenti, riguarda un giudizio relativo a un procedimento sanzionatorio di abuso edilizio (diniego di condono non impugnato e successiva ingiunzione di demolizione), mentre, diversamente, l’appello in epigrafe ha ad oggetto un procedimento sanzionatorio di lottizzazione abusiva. A questo specifico riguardo, può richiamarsi quell’orientamento giurisprudenziale che configura la lottizzazione abusiva come un fenomeno unitario che trascende la consistenza delle singole opere di cui si compone e talora ne prescinde, come nel caso del mutamento di destinazione d’uso di complessi edilizi regolarmente assentiti, e assume rilevanza giuridica per l’impatto che determina sul territorio interferendo con l’attività di pianificazione, conservazione dei valori paesistici e ambientali, dotazione e dimensionamento degli standard, di guisa che la diversa conformazione materiale che deriva dall’attività di lottizzazione, se non rimossa, da un lato impedisce la realizzazione del diverso progetto urbanistico stabilito dagli organi preposti al governo del territorio, dall’altro impone l’adeguamento delle infrastrutture esistenti o la realizzazione di nuove per far fronte al carico urbanistico derivante dalla lottizzazione. Con la conseguenza che la verifica in ordine alla conformità della trasformazione realizzata e la sua rispondenza o meno alle previsioni delle norme urbanistiche vigenti deve essere effettuata con riferimento “non già alle singole opere in cui si è compendiata la lottizzazione”, anche se regolarmente assentite (giacché tale difformità è specificamente sanzionata dagli artt. 31 e ss. d.P.R. n. 380/2001), ma alla complessiva trasformazione edilizia che di quelle opere costituisce il frutto, per cui la conformità può difettare anche nei casi in cui per le singole opere facenti parte della lottizzazione sia stato rilasciato il permesso di costruire (Tar Puglia sent. n. 1168/2016; Cons. St., sez. IV, n. 3381/2012).

Nella fattispecie de qua, pertanto, siamo in presenza di due giudizi diversi e distinti, non rilevando l’esistenza di condoni edilizi relativi a singoli immobili facenti parte della urbanizzazione, dato che l'accertamento della lottizzazione abusiva, fattispecie finalizzata a garantire il potere comunale di pianificazione in funzione dell'ordinato assetto del territorio, è un procedimento autonomo e distinto dall'eventuale rilascio anche successivo del titolo edilizio, di conseguenza nessun rilievo sanante può rivestire il rilascio di una eventuale concessione edilizia, sia ex ante, in presenza di concessioni edilizie già rilasciate, sia successivamente, in presenza di concessioni rilasciate in via di sanatoria (Cons. St., sez. IV, n. 3115/2014). Con la conseguenza che non è possibile la sanatoria della lottizzazione abusiva tramite il condono delle “singole unità immobiliari realizzate abusivamente”, “non potendo le singole porzioni di suolo ricomprese nell'area abusivamente lottizzata essere valutate in modo isolato e atomistico, ma in relazione allo stravolgimento della destinazione di zona che ne deriva nel suo complesso” (Cons. St., sez. IV, n. 3381/2012; sez. II, n. 5607/2019; sez. VI, n. 7530/2019).

Si tratta di un orientamento già accolto da questo Consiglio anche in sede consultiva, con il parere n. 185/2020 su un ricorso straordinario. Conviene richiamarne i punti salienti: “Alla luce delle concrete circostanze fattuali, si rivelano infondati il primo e terzo motivo di ricorso, riscontrandosi sufficienti elementi indiziari della lottizzazione abusiva, sia cartolare, mediante il duplice frazionamento della proprietà comune in una pluralità di lotti non utilizzabili a fini agricoli, seguito a brevissima distanza da divisione e plurime vendite, e ancor più chiaramente materiale, con la trasformazione urbanistica dell’area destinata a verde agricolo mediante recinzioni, edificazione e creazione di strada e cavidotto Enel al servizio dei vari lotti..................In ogni caso, l'illecito costituito dalla lottizzazione abusiva si realizza nel caso di qualsiasi tipo di opera in concreto idonea a stravolgere l'assetto del territorio preesistente ed a realizzare un nuovo insediamento abitativo e, così, a determinare sia un concreto ostacolo alla futura attività di programmazione del territorio (che viene posta di fronte al fatto compiuto), sia un nuovo e non previsto carico urbanistico. Non giova al ricorrente invocare la propria buona fede, in quanto estraneo ai frazionamenti. Secondo giurisprudenza consolidata (cfr., ad esempio, Cons. Stato, sez. II, 20 maggio 2019, n. 3215 e 17 maggio 2019, n. 3196; sez. VI, 9 ottobre 2018, n. 5805; sez. IV, 11 luglio 2016, n. 3073), la lottizzazione abusiva rileva in modo oggettivo e indipendentemente dall'animus dei proprietari investiti dal provvedimento, i quali, sussistendone i presupposti, possono far valere la propria buona fede nei rapporti interni e di natura civilistica con i propri danti causa. L’art. 30 del d.P.R. n. 380/2001 mira, infatti, in funzione anticipatoria, al ripristino del tessuto urbano violato dalla lottizzazione abusiva in corso, a presidio dell’esigenza di assicurare un ordinato sviluppo del territorio attraverso la salvaguardia del potere di pianificazione urbanistica, e le vicende di trasferimento del bene non possono elidere la potestà sanzionatoria dell’ente, restando altrimenti vanificata la finalità di tutela perseguita dalla norma. Né influisce la circostanza, puramente affermata dal ricorrente, che l’intorno dell’area in questione sia urbanizzato e vi siano costruzioni sanate per condono. Per detta rilevanza oggettiva della lottizzazione, neppure può accedersi ad una visione parcellizzata della vicenda, quale quella suggerita dal ricorrente dolendosi che la sua posizione sia stata accomunata a quella degli altri acquirenti dei lotti e sostenendo che la sua posizione debba essere riguardata quale caso di semplice abusivismo edilizio.”

Nulla ritiene il Collegio di dovere aggiungere a tale condivisibile orientamento giurisprudenziale, se non sottolineare come i principi costituzionali e comunitari di buona fede e di presunzione di non colpevolezza invocabili dai contravventori allo scopo di censurare un asserito deficit istruttorio e motivazionale consistente nell'omessa individuazione dell'elemento psicologico dell'illecito contestato possono al più essere spesi al fine dell'applicazione della sanzione penale accessoria della confisca urbanistica contemplata dall'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 (reputata comunque compatibile con l'art. 7 CEDU dalla Corte europea dei diritti dell'uomo: Grande Chambre, 28 giugno 2018, n. 1828), nel mentre l'argomento medesimo non è utilmente invocabile al fine dell'irrogazione della sanzione ammnistrativa dell'acquisizione coattiva dell'immobile al patrimonio del Comune, contemplata dall'art. 30, comma 8, del D.P.R. n. 380 del 2001, in quanto atto vincolato (Cons. Stato, sez. VI, 23 marzo 2018, n. 1878; Id., sez. II, 17 maggio 2019, n. 3196). In conclusione correttamente il Tar ha ritenuto irrilevante, al fine della prova della lottizzazione negoziale, l’asserita buona fede poiché «la lottizzazione abusiva opera in modo oggettivo e indipendentemente dall'animus dei proprietari interessati, i quali se del caso potranno far valere la propria buona fede nei rapporti interni con i propri danti causa» (Cons. Stato, sez. II, 24 giugno 2019, n. 4320).

Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, e per l’effetto conferma i provvedimenti impugnati in primo grado.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese giudiziali del presente grado di giudizio che liquida in € 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare gli appellanti.

Così deciso dal C.G.A.R.S. con sede in Palermo all’udienza pubblica del 3 febbraio 2021 svoltasi da remoto in video conferenza, con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:

Fabio Taormina, Presidente

Sara Raffaella Molinaro, Consigliere

Maria Stella Boscarino, Consigliere

Maria Immordino, Consigliere, Estensore

Antonino Caleca, Consigliere