Condizioni necessarie per la produzione di EoW

di Mauro SANNA

Determinate operazioni di recupero conducono effettivamente a generare dei prodotti,
quando, in attuazione dell’’articolo 184-ter del D.Lgs.152/06, sussistono le seguenti condizioni:

– un rifiuto è assoggettato ad una operazione di recupero quali il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo;
– il materiale ottenuto rispetta le condizioni stabilite dal medesimo articolo184-ter:

  1. la sostanza o l’oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici”
  2. esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
  3. la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
  4. l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

Questi criteri di fatto si dovranno concretizzare nelle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni che saranno rilasciate dalle amministrazioni delegate per procedere alle operazioni di recupero che garantiscano le suddette condizioni.
Un primo sviluppo di tali criteri per elaborare in modo puntuale le prescrizioni suddette sarà la individuazione in ciascun atto autorizzatorio degli elementi elencati nel comma 3 dello stesso articolo 184-ter, che ampliano in modo trasversale quelli previsti dal comma 1 del medesimo articolo:

  1. materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell’operazione di recupero;
  2. processi e tecniche di trattamento consentiti;
  3. criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
  4. requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso;
  5. un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

Come d’altra parte tutte le prescrizioni contenute nell’autorizzazione, queste avranno una doppia valenza. Infatti da una parte dovranno assicurare la pubblica amministrazione che rilascia le autorizzazioni al recupero che esse siano tali da rispettare le condizioni stabilite nel comma 1 dell’articolo 184-ter e dall’altra dovranno garantire l’imprenditore, che procede al recupero del rifiuto, che rispettando tali prescrizioni produrrà effettivamente un materiale che sostituirà in tutto e per tutto la materia prima originariamente utilizzata. Comunque in generale ed in via definitiva le prescrizioni previste nelle autorizzazioni dovranno risultare il più possibile equivalenti a quelle stabilite a livello comunitario che definiscono i casi in cui determinati rifiuti cessano di essere tali: Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio, del 31 marzo 2011, il Regolamento (UE) n. 1179/2012 della Commissione del 10 dicembre 2012 e Regolamento (UE) n. 715/2013).
Altre condizioni che dovranno necessariamente essere prese in considerazione in quanto l’autorizzazione riguarda comunque un impianto di recupero , sono quelle indicate nell’articolo 208 del D.Lgs. 152/06:

  1. i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;
  2. per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell’impianto al progetto approvato;
  3. le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
  4. la localizzazione dell’impianto autorizzato;
  5. il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
  6. le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;
  7. le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto;
  8. la data di scadenza dell’autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12;
  9. i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.

I prodotti ottenuti dal recupero dovranno rispondere alle verifiche prestazionali stabilite nell’autorizzazione in conformità alle norme tecniche relative (UNI/EN/ISO ecc.) che disciplinano gli analoghi prodotti di origine naturale sulla base della specifica destinazione d’uso.
Oltre ai requisiti previsti dalla normativa sui rifiuti, in particolare alla parte IV del D.Lgs 152/06 nelle autorizzazioni si dovrà fare anche riferimento, richiamandoli in modo specifico in relazione al rifiuto di cui si vuole autorizzare il recupero, ai vincoli previsti dalle altre normative che in modo diretto o indiretto possono interreagire in un processo in cui un rifiuto cessa di essere tale per divenire una materia prima.

Le principali normative a cui si dovrà fare riferimento nel rilasciare l’autorizzazione oltre al D.Lgs. 152/06 sono perciò:

  1. Regolamento REACH e gli standard tecnici del prodotto (ISO, EN, marcatura CE, UNI);
  2. Il regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti in attuazione delle disposizioni della convenzione di Basilea e della decisione C(2001)107/Final dell’OCSE che stabilisce le procedure, le condizioni e i requisiti da rispettare nel corso di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, ivi comprese le spedizioni tra Stati membri.
  3. La direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche recepita dall’Italia con il D.Lgs 13.gennaio.2003 n 36 e regolamentata con la decisione 2003/33/CE del Consiglio che specifica i criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle diverse categorie di discarica;
  4. La direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive recepita dall’Italia con il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117;
  5. Il regolamento (CE) 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH») (in quanto tali, in miscele o in articoli). che impone la presentazione all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), di informazioni sulle proprietà e sugli usi delle sostanze e le condizioni da rispettare;
  6. Il regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele («regolamento CLP») (sistema generale armonizzato – GHS) che stabilisce i criteri per la valutazione delle sostanze e la classificazione dei pericoli presentati dalle stesse.
  7. Il regolamento (CE) 850/2004 che ha come obiettivo la protezione dell’ambiente e della salute umana dagli inquinanti organici persistenti (POP) che possono essere trasportati attraverso le frontiere internazionali e depositati lontano dal luogo di emissione, persistere nell’ambiente ed essere soggette a bioaccumulo negli organismi viventi.
  8. La direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (direttiva Seveso III) recepita dall’Italia con il D.Lgs. 105 del 26/6/2015.

Tutti gli elementi sopra elencati dovranno essere considerati nelle prescrizioni cosicché sia garantito caso per caso il rispetto puntuale dei criteri generali stabiliti dall’art. 184-ter che sono il presupposto perché un rifiuto cessi di essere tale quando sia assoggettato ad una operazione di recupero quali il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo.
La previsione di tali prescrizioni, di cui si riporta un elenco esemplificativo ma certamente non esaustivo, costituisce pertanto da una parte un vincolo essenziale per l’amministrazione che rilascia l’autorizzazione e dall’altra il loro rispetto è condizione indispensabile per l’operato dei soggetti che procedono alle operazioni di recupero perché il rifiuto trattato cessi effettivamente di essere tale.

Prescrizioni necessarie a definire che il rifiuto recuperato è destinato a essere utilizzato per scopi specifici

  • uso o usi a cui è destinato la sostanza o l’oggetto recuperato
  • materiale originario che viene sostituito
  • caratteristiche prestazionali della sostanza/oggetto recuperato
  • equivalenza delle prestazioni della sostanza/oggetto recuperato con quelle della materia prima originaria sostituita
  • fase del processo produttivo a cui è destinato la sostanza/oggetto recuperato
  • percentuali di sostituzione ammissibile della materia prima. originaria con la sostanza/oggetto recuperato

Prescrizioni che garantiscono che esiste un mercato o una domanda per la sostanza od oggetto recuperati;

  • mercato attuale della materia prima destinata ad essere sostituita dalla sostanza recuperata
  • documentazione che attesta un mercato per l’utilizzo specifico della sostanza recuperata
  • accordi, contratti commerciali con gli utilizzatori finali, e ordini ecc., relativi alla sostanza recuperata che dimostrano l’esistenza di un mercato per la sostanza recuperata
  • prezzo di vendita del materiale recuperato attestato dalla camera di Commercio
  • tempistiche massime di stoccaggio del materiale recuperato basate sulle potenziali fluttuazioni di mercato
  • modalità di stoccaggio per il materiale recuperato pronto per la vendita
  • fideiussione prevista per la riparazione di effetti negativi e danni derivanti dall’uso dell’EoW, in funzione della quantità e delle tipologie del materiale di cui è previsto il recupero

Prescrizioni che garantiscono che la sostanza o l’oggetto recuperato soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

  • standard tecnici della sostanza recuperata definiti sulla base di quelli della materia prima sostituita.
  • documenti BRef di riferimento per la sostanza recuperata
  • standard ambientali della sostanza recuperata riferiti ai criteri dell’IPPC se presenti
  • standard ambientali della sostanza recuperata riferiti alle BAT se presenti
  • norme tecniche da rispettare con riferimento al REACH
  • informazioni su processi e sostanze presenti nei manuali dei processi industriali
  • norme tecniche nazionali a cui riferirsi, es. quaderni di settore dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente degli Stati Uniti
  • norme tecniche di riferimento riconosciute dalla UE
  • norme tecniche di riferimento degli stati membri della UE
  • norme tecniche europee
  • standard sanitari della sostanza recuperata se presenti
  • standard ambientali della sostanza recuperata
  • standard tecnici della sostanza recuperata
  • standard previsti negli accordi specifici con gli utilizzatori
  • parametri vincolanti e valori ammissibili per la sostanza recuperata
  • metodi di misura dei parametri vincolanti e frequenza delle misure
  • test che deve soddisfare la sostanza recuperata
  • prestazioni attese dalla sostanza recuperata

Prescrizioni che garantiscano che l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

Relativamente ai rifiuti in ingresso da recuperare

  • codici CER dei rifiuti ammissibili al processo di recupero
  • tipologia e provenienza del rifiuto da recuperare
  • documentazione attestante le caratteristiche dei rifiuti in ingresso,
  • caratteristiche chimico fisiche, biologiche e merceologiche del rifiuto da recuperare
  • percentuale di sostanze inquinanti ammissibili nel rifiuto da recuperare
  • operazione di recupero prevista dall’ allegato C della parte IV del D.Lgs.;
  • limiti di emissione in atmosfera per i processi che comportano un trattamento termico
  • documentazione di corredo del carico dei rifiuti in ingresso;
  • controlli visivi da effettuare sul carico dei rifiuti in ingresso;
  • controlli analitici, a campione ovvero quando il controllo visivo indichi tale necessità;
  • operazioni di pesatura e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso;
  • procedura di stoccaggio dei rifiuti in area dedicata prima del completamento dei controlli;
  • procedura da adottare per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità
  • processi e tecniche di recupero/ riciclaggio ammissibili;
  •  monitoraggi previsti per il controllo del processo
  • tipi e quantitativi di rifiuti che possono essere recuperati giornalmente ed annualmente nell’impianto;
  • modalità e criteri di formazione e addestramento di personale applicato  all’accettazione dei rifiuti
  • requisiti tecnici dell’impianto e delle attrezzature utilizzate nel recupero , parametri di processo e relativi valori soglia
  • monitoraggi e controlli atti a dimostrare la conformità dell’impianto al progetto approvato;
  • parametri di processo da assoggettare a monitoraggio per garantire l’effettivo recupero del rifiuto
  • standard sanitari da applicare nel processo di recupero
  • standard ambientali da applicare nel processo di recupero
  • fideiussione prevista per la realizzazione e lì esercizio dell’impianto di recupero
  • conformità per i recuperi previsti’ dal DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05, relativamente alle seguenti condizioni:
    • tipologia/provenienza/caratteristiche dei rifiuti,
    • attività di recupero,
    • caratteristiche delle materie prime e/odei prodotti ottenuti.
    • quantità massima recuperabile in termini di rifiuti trattati
    • capacità di stoccaggio

Relativamente a EoW prodotto

  • caratteristiche della sostanza o oggetto che cessa la qualifica di rifiuto
  • contenuti massimi di impurità ammesse nel materiale recuperato
  • pesatura e registrazione dei dati relativi ai carichi in uscita
  • specifiche tecniche del materiale recuperato
  • criteri di qualità per i materiali recuperati in linea con le norme di prodotto applicabili
  • processo di destinazione del materiale recuperato
  • standard sanitari previsti per il materiale recuperato comparati agli impatti sanitari prodotti dalla materia prima sostituita
  • standard ambientali previsti per il materiale recuperato comparati agli impatti ambientali prodotti dalla materia prima sostituita
  • uso previsto del materiale recuperato
  • frequenza di monitoraggio per campionamento del materiale recuperato
  • misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
  • interventi da adottare successivamente alla chiusura dell’impianto;
  • requisiti del sistema di gestione e il controllo di qualità
    • sistema di certificazione o codificazione adottato all’interno dell’Azienda
    • per garantire automonitoraggio e accreditamento,
    • per certificare la cessazione della qualifica di rifiuto anche ai fini, dell’uso corretto del prodotto finale.
    • per dimostrare la conformità ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto,
    • per la verifica di conformità dell’EoW in uscita
    • modalità di qualificazione del personale destinato al controllo di qualità
  • documentazione di corredo del carico dell’EoW in uscita
  • modello della dichiarazione di conformità, ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni ed i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto. indicando:
    • ragione sociale del produttore
    • caratteristiche della sostanza/oggetto qualifica di rifiuto
    • individuazione del lotto di riferimento e sua quantificazione
    • riferimento ai rapporti di prova che attestano il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari.

È evidente che le prescrizioni sopra riportate hanno carattere generale, e nel caso di trattamenti di recupero particolari riguardanti rifiuti specifici sarà necessario prevedere oltre alle suddette prescrizioni anche vincoli puntuali per quella determinata fattispecie.
Inoltre prescrizioni differenti dovranno essere previste nel caso si tratti di attività sperimentali autorizzate ai sensi dell’art. 211 del D.Lgs. 152/06 che comportino la produzione di prodotti innovativi mediante recupero.
Infatti in questo caso dopo che sia stata raccolta la documentazione preliminare che dimostri la possibilità di utilizzare la sostanza da recuperare, sarà necessario valutare gli impatti sull’ambiente e sulla salute legati allo specifico utilizzo della sostanza o dell’oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, attraverso una analisi di rischio, sulla base degli specifici utilizzi, in relazione ai diversi comparti ambientali, prevedendo le procedure sperimentali che dimostrino che la sostanza recuperata non determini impatti negativi sull’ambiente o sulla salute umana sia nella fase sperimentale che successivamente.
Sarà perciò necessario che siano definiti i contenuti tecnici del protocollo sperimentale, i test da eseguire durante la sperimentazione per definire gli standard ambientali e sanitari, i potenziali utilizzi e le prestazioni attese indicando le fasi della produzione da monitorare e testare nel corso della sperimentazione.
Dovranno inoltre essere disponibili le lettere di intenti degli utilizzatori che chiariscano le possibilità del mercato ed il periodo previsto perché esse si realizzino.