Cass.Sez. III n. 13980 del 12 aprile 2012 (CC 3 nov. 2011)
Pres.Mannino Est.Rosi Ric.Foti e altro
Beni Culturali.Collezione numismatica appartenente a privati e confisca

In esito a decreto di archiviazione, non è assoggettabile a confisca obbligatoria una collezione numismatica (nella specie, formata da numerosi esemplari di monete di epoca greco-romana) appartenente a privati, che non rientra nel patrimonio indisponibile dello Stato e non possiede la qualità di bene culturale in mancanza dell'apposita dichiarazione ministeriale prevista dagli artt. 10, comma terzo, e 13 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 03/11/2011
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 1859
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - rel. Consigliere - N. 35900/2010
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FOTI LUCIANO N. IL 13/06/1951;
2) FOTI PAOLO N. IL 09/02/1950;
3) STEFANINI ENZA N. IL 12/08/1925;
avverso l'ordinanza n. 323/2008 GIP TRIBUNALE di LIVORNO del 07/06/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Stabile Carmine che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 7 giugno 2010, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Livorno, ha rigettato l'opposizione presentata da Foti Luciano, Foti Paolo e Stefanini Enza, avverso l'ordinanza emessa ex art. 676 c.p.p. con la quale il G.I.P., in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva respinto la richiesta di revoca della confisca, e conseguente restituzione, di 466 monete di epoca greco/romana, già di proprietà di Foti Pietro, deceduto il 28 ottobre 2005, sequestrate a Foti Paolo e Foti Luciano in data 8 gennaio 2008.
2. I ricorrenti hanno proposto, tramite i loro difensori, ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per i seguenti motivi:
1) Inosservanza ed erronea applicazione del codice dei beni culturali (D.Lgs. n. 42 del 2004) e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla configurabilità delle monete in sequestro quali beni culturali: la decisione impugnata avrebbe erroneamente ritenuto le monete in sequestro comprese nella previsione di cui all'art. 10, comma 2 del citato codice, in quanto non sarebbe richiesta la dichiarazione di cui all'art. 13 del citato testo normativo. Di contro a parere dei ricorrenti tale dichiarazione sarebbe necessaria e non sarebbe mai intervenuta,; ne' le monete costituiscono una collezione di eccezionale interesse, in quanto costituita da monete di rarità o pregio, come stabilito dalla perizia in atti.
2) Inosservanza od erronea applicazione dell'art. 240 c.p., in quanto risulta pacifico che il codice dei beni culturali non prevede nessuna ipotesi di confisca obbligatoria, contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza, e che la confisca ordinaria, in mancanza di una sentenza di condanna, non può essere disposta. Entrambi gli indagati (i signori Foti) hanno visto la loro posizione archiviata in data 28 ottobre 2009. Peraltro le monete appartenevano al defunto genitore e furono sequestrate dopo la morte dello stesso agli eredi che le detenevano in perfetto buonafede, come emergerebbe anche dal contenuto del verbale di sequestro probatorio, per cui i Foti risulterebbero terzi estranei all'eventuale reato ipotizzato (impossessamento illecito di beni culturali).
3) Mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla legittima provenienza delle monete in sequestro. Il giudice, in evidente contraddizione con gli atti del processo, ha affermato l'illiceità del possesso delle monete senza tenere conto della documentazione prodotta agli atti delle indagini dalla quale emergeva che il padre dei ricorrenti (e marito della ricorrente), aveva acquistato tali monete da numismatici autorizzati, tanto che a fronte di un lontano sequestro operato nel 1964, le stesse gli erano state poi restituite dalla stessa Soprintendenza. Inoltre i ricorrenti hanno sottolineato che la legislazione vigente al momento della scomparsa del padre (L. n. 109 del 2005, art. 2 decies, poi abrogato dal D.Lgs. n. 156 del 2006, art. 6) escludeva l'obbligo di notificazione alle competenti autorità per le monete di modesto valore.
4) Inosservanza ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 42 del 2004 in ordine all'appartenenza delle monete in sequestro, laddove l'ordinanza ha affermato che le monete sarebbero appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e quindi non suscettibili di essere trasmessi iure aereditatis, ponendosi in contrasto con alcune pronunce di legittimità.
I ricorrenti hanno poi depositato memoria difensiva con la quale si ribadisce la legittimità dell'acquisto per diritto successorio delle monete da parte degli istanti, giusta normativa in vigore ratione temporis, monete che non costituirebbero beni culturali. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto.
Risulta principio consolidato ed indiscusso che nel caso di proscioglimento dell'imputato (ipotesi alla quale può essere ricondotta anche l'archiviazione delle indagini preliminari) può essere disposta la confisca solo quanto si tratti di cose la cui fabbricazione, uso, porto e detenzione o alienazione costituisca reato. In riferimento alle cose di interesse archeologico, è stato in particolare affermato che se non sussistono le condizioni stabilite dalla legge per la confisca, la stessa "non può essere disposta, in assenza di una pronuncia di condanna, neanche ai sensi dell'art. 240 cod. pen., comma 2, n. 2, in tema di confisca obbligatoria, trattandosi di beni il cui trasferimento, pur se assoggettato a particolari condizioni o controlli, è consentito e la cui detenzione non può reputarsi vietata in assoluto, bensì subordinata a determinate condizioni volute dalla legge" (cfr. Sez. 2, n. 18586 del 7/4/2009, dep. 5/5/2009, Crescenzi, Rv. 244157 in relazione al reato di esportazione illecita). In relazione alle collezioni numismatiche, è stato poi precisato in giurisprudenza che "anche a seguito dell'entrata in vigore della L. 25 giugno 2005, n. 109, art. 2 decies (di conversione del D.L. 26 aprile 2005, n. 63, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore, e altre misure urgenti"), integra il reato di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 59 e 173 la violazione dell'obbligo di denunciare il trasferimento della proprietà o della detenzione di collezioni numismatiche, salvo che si tratti di monete antiche e moderne di modesto valore o ripetitive, o conosciute in molti esemplari o non considerate rarissime, ovvero di cui esiste un notevole numero di esemplari tutti uguali, per le quali è escluso sia l'obbligo di denuncia sia ogni altro obbligo di notificazione alle autorità competenti" (cfr. Sez. 3, n. 42516 del 21/10/2008, dep. 14/11/2008, Baldaro, Rv. 241540).
2. In effetti il codice Urbani da per implicita la possibilità che i beni di interesse culturale siano posseduti da soggetti privati, come del resto può evincersi dal fatto che nel definire il patrimonio culturale al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 2, viene espressamente indicata la categoria di beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica, perciò destinati alla fruizione della collettività.
Anche la nozione di beni culturali di cui all'art. 10 del citato corpus normativo (cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico oltre i beni indicati al comma 2 del citato articolo, nonché i beni elencati al comma 3 per i quali sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'art. 13), evoca con certezza l'eventualità di una proprietà privata di tali beni qualora per i beni elencati al comma 3 (tra i quali, per quanto qui di interesse, sono comprese le collezioni numismatiche) che il Ministero non abbia dichiarato di interesse culturale, perché aventi caratteristiche di eccezionalità. Quindi non sono previste limitazioni assolute al possesso di beni culturali da parte dei privati. Se infatti è stata confermata la scelta effettuata dal legislatore del 1939, circa la presunzione di appartenenza allo Stato di alcuni beni - indicati all'art. 10 - ritrovati nel sottosuolo e nei fondali marini (art. 91), mediante la punizione
dell'impossessamento o della ricettazione di tali beni, risulta certamente lecito il possesso di beni acquistati presso rivenditori commerciali od altri collezionisti, a meno che non vi sia la prova che i beni commercializzati provengono da uno scavo successivo a tale anno o siano di provenienza illecita.
3. L'ordinanza impugnata difetta di una corretta ricostruzione del quadro normativo e dei principi espressi dalla giurisprudenza in tema di confisca e contiene una motivazione inadeguata.
Il giudice dell'esecuzione ha apoditticamente affermato che la collezione di monete di cui si tratta appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato, in quanto si tratta di cose oggetto di interesse numismatico, storico ed archelogico, indicate nel D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 10, comma 2, attesa "la natura stessa dei beni", la quale sarebbe idonea a ricomprenderli nella categoria prevista dalla legge, senza bisogno della dichiarazione di cui all'art. 13 del citato decreto. Tale interpretazione non appare corretta posto che le cose elencate all'art. 10, comma 3, richiedono comunque la dichiarazione ministeriale di interesse culturale, mai intervenuta neppure dopo l'eseguito sequestro della collezione. Peraltro non sono stati neppure chiariti gli elementi in base ai quali il giudice ha espresso il giudizio di particolare valore numismatico delle monete, ossia circa la sussistenza del requisito di cui all'art. 10, comma 3, lett. e), che indica quali possibili beni culturali "le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricompense fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica rivestano come complesso un eccezionale interesse":
il provvedimento impugnato non ha specificato quali siano le caratteristiche della collezione tali da rendere evidente tale qualità e comunque non ha fornito alcuna motivazione quanto alle ragioni per le quali ha ritenuto di dover disattendere le istanze avanzate in sede di opposizione dai ricorrenti, nelle quali era stata prospettata - alla luce delle risultanze di una perizia - la possibilità che tali monete rientrassero, invece, tra quelle che, per il modesto valore, sono escluse dell'obbligo di denuncia ed il cui possesso risulta pertanto penalmente irrilevante. 4. A ciò deve aggiungersi che l'ordinanza impugnata ha espresso un rilievo palesemente erroneo, laddove ha indicato "la morte dell'indagato" quale esclusiva causa dell'archiviazione del procedimento penale intervenuta nei confronti di Foti Luciano e Foti Paolo, indagati del reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 173 (che punisce chi, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di legge, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali). Di fatti il decreto di archiviazione aveva richiamato la possibile riferibilità della condotta ipotizzata non già ai fratelli Foti, che risultavano indagati, ma al defunto padre degli stessi e, ben lungi dall'affermare una (impropria) archiviazione di indagini per morte del predetto (indagini peraltro mai "aperte"), ha poi concluso per la non sussistenza di residuali fattispecie penalmente rilevanti a carico dei fratelli Foti, con ciò evidenziando che gli stessi non erano tenuti a presentare la denuncia dell'acquisita - iure successionis - proprietà della collezione numismatica e quindi escludendo implicitamente che la collezione in sequestro avesse la qualità di bene culturale. Pertanto l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Livorno, che dovrà riesaminare l'istanza dei ricorrenti tenendo conto dei principi di diritto sopra evidenziati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Livorno per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2012