Cosa possiamo imparare dalla gestione dei rifiuti  in periodo Covid-19?  Tra disordini, sirresi e percolamenti

di Alberto PIEROBON

La complessità della sopravvenuta situazione sanitaria (Covid-19) venutasi a creare col fenomeno epidemico di cui trattasi, giocoforza impone – stante l’emergenzialità – anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti nuove scelte (se non ispirazioni e metodi)1

Infatti, il settore dei rifiuti non solo deve garantire la continuità gestionale, ma pure di gestire in sicurezza i «nuovi» (sic!) rifiuti di origine Covid-19 (guanti, mascherine, e altri rifiuti).

È uno scenario inedito ove, da un lato si assiste ad una diminuzione dei rifiuti pubblici e speciali (sostanzialmente prodotti dalle utenze non domestiche), dall’altro si ha un aumento (nei modi che vedremo) del flusso di questi «nuovi» rifiuti 2 .

A nostro avviso questo periodo emergenziale consente di meglio comprendere la disciplina e la gestione dei rifiuti, nel nuovo rapporto che guarda (in un metodo che professiamo da tempo) 3 sia agli oggetti, che ai soggetti e alle attività da loro svolte, ponendo i vari aspetti in relazione tra di loro, attraverso nessi e riunioni di «pezzi» fino alla sintesi del «nuovo» ordine sotteso all’apparenza del disordine.

Pervero, in questo contesto, non mancano perplessità sulle classificazioni dei rifiuti di cui ai codici EER voci 20, 18 e 15, in vario modo «suggerite» da atti e provvedimenti che (si badi) non hanno forza di legge, essendo costituiti da pareri, linee guida, orientamenti e circolari emanati da vari organi, ai quali si aggiungono le recenti decretazioni che intervengono su taluni istituti (ad es. il deposito temporaneo, etc.), il tutto trova «sbocco» nelle ordinanze contingibili e urgenti assunte –ex art. 191 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 4 – dai Presidenti delle Regioni (e delle Provincie autonome) per fronteggiare questa complessa situazione.

A noi pare si possano qui riscontrare più contraddizioni, quantomeno tra le regole tecniche e le norme giuridiche riguardanti la classificazione dei rifiuti (di cui supra), la loro qualificazione (rifiuti urbani-RU, rifiuti assimilati-RA, rifiuti speciali-RS) e la relativa gestione (in tutti i suoi meccanismi, incombenti amministrativi, nonché effetti).

Si tratta di discipline apparentemente distinte, ma non senza «ponti» tra di loro. Ecco che sembrano così aprirsi – nelle porosità del sistema e nelle possibili alterazioni in termini di: quantità/qualità, pericolosità/non pericolosità 5 , classificazioni codicistiche, qualificazioni tra RU, RA e RS, etc. – nuove «strade» (se non veri e propri... percolamenti 6 ) per i gestori e coloro che operano sui mercati (anche come intermediazione).

Anzitutto tra le norme giuridiche (di vario rango, anche europee) e le scelte operate anche surrettiziamente (es. nella assimilazione), tanto che si «percola» coi codici EER voce 15 (es. 150203), EER voce 18 (es. 180103) coi codici EER voce 20 (es. 200301).

Sembra così eludersi (violarsi?) il regime della privativa e la normativa dei rifiuti sanitari che (lo ricordiamo) è speciale (d.p.r. 15 luglio 2003, n. 254: «Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179»).

Ciò si riscontra nella diversa gestione di siffatti flussi, cosiccome indicato dagli accennati orientamenti «centralistici» di cui ai pareri, linee guida, circolari, etc. emanati dall’ISS, dall’ISPRA/SNPA, dal Ministero della salute, dal Ministero dell’ambiente, etc. che poi costituiscono riferimento e presupposto in tutte le ordinanze regionali.

Stiamo parlando in prima battuta della sussunzione – tramite ordinanza – dei rifiuti che dovrebbero essere, a rigore, classificati con codice EER voce 18, ma che vengono invece classificati e gestiti, nell’orbita del servizio pubblico, come flusso separato (ma dei) rifiuti indifferenziati codice EER voce 20 (200301), cosiccome dei rifiuti codice EER 15 non assimilabili.

Cosa si potrebbe formare in questa inedita (o reinventata che sia) «sirresi»? Ossia in questa nuova confluenza di flussi di diversi rifiuti?

Se sono rifiuti – come notato – per ordinanza attratti o sussunti al servizio pubblico, ma che di fatto sono rifiuti «a rischio», emergono dei primi dubbi.

Anzitutto, dovrebbe essere il gestore pubblico (affidatario del servizio dei RU-RA) a svolgere questo servizio di raccolta, trasporto, stoccaggio e invio all’impianto finale dei rifiuti (a rischio infettivo) prodotti dalle utenze domestiche in quarantena o contagiate o da zone rosse, che vengono considerati – appunto tramite ordinanza – RU indifferenziati, con codice EER 200301?

Ma a rigore a svolgere questo servizio dovrebbe essere una ditta specializzata e autorizzata ex d.p.r. n. 254/2003. In tal caso ci si dovrebbe avvalere della rete delle aziende sanitarie locali e dei loro appaltatori, comunque non eludendo le norme relative all’affidamento di cui al codice dei contratti pubblici e alle linee di indirizzo dell’ANAC.

Altri flussi di RS a rischio infettivo, cui i produttori ritengono attribuire il codice EER voce 15, non sono assimilati, pur essendo «uguali» (sic!) ai rifiuti codice EER voce 18 e, men che meno, RU di cui sopra codice.

Altra contraddizione trascurata riguarda le norme e i princìpi tributari: se certuni flussi a rigore classificabili come RS, ex d.p.r. n. 254/2003, vengono gestiti invece, anche grazie ai predetti orientamenti e provvedimenti, come RU e quindi sono fatti rientrare nel c.d. perimetro gestionale, più esattamente nella privativa, del servizio pubblico locale, allora: si tratta di flussi di rifiuti, comunque, da considerarsi urbani e in regime di privativa, al cui finanziamento si provvede tramite la TARI/Tp? Ma, se trattasi di un servizio come dire... individualizzato (salvo i rifiuti c.d. «esterni») non dovrebbero essere proprio queste utenze (le sole beneficiarie del servizio), a sostenere ( uti singuli) i costi in parola? E, ciò dovrebbe avvenire utilizzando la parte variabile della tariffa? O, piuttosto, non si può provvedere con un corrispettivo ad hoc da chiedersi a quell’utenza, tenendo ivi conto di ogni componente dei costi? Ma, in quest’ultima ipotesi, si esce dal sistema della tariffa, ovvero si è fuori privativa? Invece ipotizzandosi con ciò un servizio obbligatorio, ancorché rivolto a queste singole utenze (contagiate, in quarantena, ubicate in zone rosse), stante la rilevanza igienico sanitaria assunta nell’interesse pubblico (uti cives), allora il costo potrebbe essere inserito (per venire redistribuito a tutta la platea degli utenti) nella sola parte fissa della tariffa? O, forse, proprio per queste considerazioni di interesse generale, è preferibile ricorrere allo strumento della fiscalità generale comunale? Oppure ancora, è più coerente attingere (in una visione welfarizzata) fuori dalla finanza locale, ad appositi fondi nazionali acciò appositamente previsti?

Non va sottaciuto che l’ordinanza regionale, contingibile e urgente ( ex art. 191 del d.lgs. n. 152/2006), non può stabilire di finanziare questi «nuovi» servizi di RS/RU, con la tariffa ove ricadente nella materia tributaria perché così si viola il principio della riserva relativa di legge ex art. 23 Cost.

In disparte rimane la questione dei flussi dei RS non assimilati codice EER 15 e dei RS sanitari codice EER 18 che potrebbero nella sirresi (soprattutto nelle fasi intermedie gestionali, ma non solo) percolare da una parte all’altra dei vari flussi in un modo fors’anche calcolato (non solo per mala gestio) 7 .

Come prima sintesi, si osservi come in questa nuova «produzione» di rifiuti, possono inserirsi:

  1. dalle utenze domestiche (UD:

a ) rifiuti codice EER 180103 (sanitari-speciali) o

b ) rifiuti codice EER 200301 (urbano-indifferenziato).

  1. dalle utenze non domestiche (UND):

a ) rifiuti codice EER 200301 ove assimilati;

b ) rifiuti codice EER 150203 ove il produttore decida come dianzi indicato;

c ) rifiuti codice EER 180103 ove si considerino rifiuti sanitari.

Sulla classificazione dei rifiuti, quali non pericolosi (com’è il rifiuto indifferenziato codice EER 200301), assumiamo il caso paradigmatico del codice EER 191212 8 sul quale si sono intrattenute tre recenti sentenze della Corte di cassazione (su ricorsi proposti dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma) del 21 novembre 2019, nn. 47288; 47289; 47290, che riprendono tutti i punti di cui alla sentenza (promossa da una questione pregiudiziale) della Corte di giustizia 28 marzo 2019 (cause riunite da C-487/17 a C-489/17), sulla problematica anche della pericolosità dei rifiuti e sul come deve essere fatta la valutazione del rischio.

Le argomentazioni anche dei pareri tecnici nel frattempo intervenute da parte di ISPRA-SNPA 9 , sembrano ispirate ai RS «di origine industriale, non per i rifiuti urbani indifferenziati» 10 .

Il principio di precauzione viene spesso ivi evocato (cfr. recentemente il dibattito riaccesosi sulla direttiva discariche e sulla plastica monouso), e certamente non va ignorato – come sembra aver invece fatto la Commissione con le «voci a specchio» – applicandosi, per la valutazione delle caratteristiche di pericolo, lo scenario realistico, corrispondente a quello più sfavorevole per ciascun elemento del rifiuto identificato, delle sostanze ragionevolmente presenti nei rifiuti e ciò sulla base delle informazioni già note sul medesimo rifiuto.

Il principio di precauzione è stato richiamato in parte qua, anche per la caratteristica di pericolo «HP9-infettivo”, in proposito vedasi la “Comunicazione commissione europea – Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti (2018/C 124/01)”, la direttiva quadro sui rifiuti, etc.

Una soluzione per i produttori potrebbe essere quella di creare un corposo dossier, una banca dati, che alla fine porti ad affermare che si è fatto tutto il possibile per poter escludere la pericolosità di questi rifiuti.

Quanto ai rifiuti Covid relativi alle aziende l'ISPRA ha indicato le voci a specchio del sub capitolo 1502.

Ma, allora, chi si prenderà la responsabilità di dire che una voce a specchio non sia pericolosa per una caratteristica di pericolo «HP9» per la quale (si badi) non si vanno a ricercare sostanze pericolose e neanche il virus, bensì si assegna la pericolosità solo attraverso la conoscenza di cui sopra (ad esempio se ci sono malati Covid, etc.)?

Le tematiche di cui sopra impingono in altre che riguardano (come chi ha avuto modo di conoscere i flussi rifiuti codice EER 191212) l’autosufficienza impiantistica (ATO o non) 11 passando per i trattamenti 12 degli impianti intermedi per poi arrivare allo smaltimento, al recupero energetico, alla discarica 13 o, semplicemente, per trovare diverse forme di commercializzazione (finanziarizzate 14 o meno) anche nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti 15 .

Su questi temi non devono mancare altre verifiche in ordine al regime (o meno) della privativa, della tariffa «a cancello» (autoritativa o non), all’applicabilità dell’IVA, al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi della l. 28 dicembre 1995, n. 549 16 , etc.

Ma, in questo complesso contesto, ci potrebbero essere ipotesi in cui si inseriscono operazioni speculative se non criminali? 17

Ben potrebbero esserci nei (labili) confini tra i servizi pubblici e il mercato, quindi tra RU(RA)-RS dove sguazzano (tra i flussi similari merceologicamente pur se diversi giuridicamente) gli operatori intermedi per convogliare, coacervare, persino inventarsi quali-quantitativamente questi flussi di rifiuti. Qui i soggetti pubblici e privati ben possono diventare alleati, se non addirittura complici.

In ogni situazione emergenziale si cerca di far saltare la conoscenza storica (ad esempio dei flussi dei rifiuti) 18 che ora guardano anche ai nuovi rifiuti, ricalibrando o spostandosi su altri flussi.

Quindi, forse il flusso dei rifiuti pubblici può diventare una occasione per ivi «infilare» altri rifiuti, sia da parte dei gestori (raccoglitori, trasportatori, impianti intermedi e finali: che potrebbero essere, in vari modi, anche collusi tra loro) che dei produttori?

L’impianto intermedio come quello finale possono infatti «inventarsi», a ritroso (tramite consulenti, commercianti, brokers, etc.) 19 il flusso e il rifiuto e/o materiale idoneo (sintomatico è il codice passepartout EER famiglia «19», come pure il «15») e meglio ancora se si esce dal difficile (sic!) mondo dei rifiuti con un End Of Waste (EOW) o altro ancora 20 .

Non va poi scartata l’ipotesi per la quale l’aumento di capacità dei depositi temporanei e degli stoccaggi in capo ai produttori, possano consentire (pur rispettando la tracciabilità documentale) di «sbiancare» gli altrui flussi di rifiuti 21 .

I meccanismi che vengono così «alterati» per effetto della straordinarietà del periodo (che fa saltare le statistiche storiche... aprendosi alle deroghe) possono consentire questi effetti, nell’obiettivo di lucrare nella quantità-qualità dei rifiuti, loro pericolosità, spostamento delle attività e dei costi da un soggetto all’altro, etc. 22 .

Abbiamo chiamato questa zona, già presente anche nella gestione ordinaria, «hic sunt leones» ricordando le vecchie mappe ove si indicavano le terre africane sconosciute.

Si tratta infatti di sconfinamenti... in confini apparenti, cioè che sono stati tirati col righello su una mappa...

Rimane però che, nell’attuale ordinamento disciplinare, non bastano interventi ancorché autorevoli per sfuggire all’ordine (la specialità dei rifiuti sanitari di cui al codice EER 180103), occorre semmai evitare il disordine quantomeno cambiando la specifica normativa, ossia il d.p.r. n. 254/2003.

1 Su tutta la problematica sia consentito rinviare allo ebook di G. Angelucci e A. Pierobon, Rifiuti ed emergenza sanitaria: gestione finanziaria e riflessi sulla tariffazione (Rifiuti nel periodo coronavirus flussi degli urbani indifferenziati, dei sanitari, degli speciali, tutte le problematiche e le soluzioni) , Milano, giugno 2020.

2 A. Bratti, Direttore generale dell’ISPRA, riporta che in marzo e aprile c’è stato un calo del 10 per cento della produzione di rifiuti urbani (circa 500 mila tonn.) che potrebbe essere compensato dai nuovi rifiuti che rischiano l’abbandono. Si ipotizzano circa 160-440 mila tonnellate di questi nuovi rifiuti (mascherine e guanti), per un consumo giornaliero di 35-40 milioni di mascherine (peso medio 11 grammi) e di 70-80 milioni di guanti. Il che porta alla stima di una produzione media tra 400/1100 tonnellate al giorno, così M.R. Tomasello, Mascherine, guanti e camici usati. Scatta l’emergenza smaltimento , La Stampa, 14 maggio 2020, 14.

3 Sia permesso rinviare, ex plurimis: Oltre l’apparenza della gestione: pensiamo al concreto, inAzienditalia, n. 5, 2017;Piani per la gestione dei rifiuti: metodi ed errori,ivi, n. 8-9, 2019;Modelli, propensioni ed efficacia di piani e budget, ivi, n. 4, 2020.

4 Ex multis : A. Pierobon, Le ordinanze di necessità e urgenza comunali in materia ambientale: prima ricostruzione , in Comuni d’Italia, n. 11, 2007; Id., Le ordinanze ambientali (smog), ivi, n. 1, 2016; Id., Primi spunti dalla lettura del decreto legge 11 maggio 2007, n. 61 sull’emergenza campana , in Prime note, 2007; Id.,L’emergenzialità nella gestione dei rifiuti, in Comuni d’Italia, n. 5, 2007; Id., Poteri emergenziali e poteri ordinari nella gestione dei rifiuti alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 284 del 4 luglio 2006 (nota a sentenza) , in Riv. giur. amb., n. 2, 2007.

5 In proposito si veda: A. Pierobon, Sulla «riclassificazione» dei rifiuti (da pericolosi a non pericolosi?) , in L’Ufficio Tecnico, n. 5, 2015.

6 È un termine interessante, riferito al tempo dal francese passoire, che equivale all’italiano «passabrodo», «colabrodo», «colapasta», ma il lessema francese non è così composto come in italiano, essendo il verbo «passer» (passare) unito al suffisso «oire», che serve appunto a formare nomi di strumenti. Di qui il percolare con significato di «che passa e non passa». Cfr. M. Serres, Chiarimenti. Cinque conversazioni con Bruno Latour, Manduria (TA), 2001, 65-66.

7 Cfr. ex multis: A. Pierobon, New York-Napoli: tendenze e assonanze evolutive dei rifiuti, in Dir. giur. agr. al. amb., n. 10, 2011; Id., Nuove opportunità per tecnici, consulenti e periti (prima e seconda parte), rispettivamente in L’Ufficio Tecnico, nn-11-12, 2015 e nn. 1-2, 2016; Id., Marginalia sui nuovi metodi di gestione dei servizi pubblici locali, in www.osservatorioagromafie.it (novembre 2015); Id., Mafia&Capitale. Dai rifiuti alle grandi opere: il modello campano nel «sistema» Italia , Roma, 2015; Id., La circular economye i proventi tariffari, in www.lexambiente.it, febbraio 2017.

8 Veggasi: A. Pierobon,MUD 2019: metodica, finalità, novità e adempimenti, in Azienditalia, n. 4, 2019 e cucendo gli aspetti tecnici con quelli giuridici a Id., Approcci e soluzioni non tanto giuridiche e non solo tecniche: flussi di rifiuti con lo stesso codice, tra servizi pubblici e non , ivi, n. 5, 2020;

9 In proposito Elementi di valutazione ai fini della classificazione dei rifiuti prodotti dal trattamento meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati , Ispra-SNPA, 11 febbraio 2020, n. 6587 che va ad integrare la Linea guida SNPA 27 novembre 2019, n. 61, sempre sulla classificazione dei rifiuti.

10 C. Rispoli, Classificazione rifiuti Tmb, in Rifiuti-Bollettino di informazione normativa, n. 282 (4/20), 38.

11 Ex multis : A. Pierobon, L’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti (e la liberalizzazione dei rifiuti alla stregua del prodotto/merce) nota a sentenza Cons. Stato, Sez.VI 19 febbraio 2013, n. 993 , in Dir. giur. agr. al. amb., n. 3, 2003; Id., L’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti (e la liberalizzazione dei rifiuti alla stregua del prodotto/merce) nota a sentenza Consiglio di Stato, Sez.IV, 19 febbraio 2013, n. 993 , ivi, n. 3, 2013; A. Pierobon, Forme di cooperazione e autorità d’ambito in materia di rifiuti nella legislazione nazionale e della Regione Veneto , in Diritto della regione, n. 1-2, 2005.

12 A. Pierobon, I rifiuti derivanti dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani sono ancora rifiuti urbani o rifiuti speciali , in Il cammino della gestione dei rifiuti, 2012, 270 ss.; Id., Brevi considerazioni sul «trattamento» dei rifiuti in seguito a recente giurisprudenza (nota a sentenza Corte di giustizia UE, Sez.VI 15 ottobre 2014, in causa C-323/13; Cons. Stato, Sez. V 23 ottobre 2014, n. 5242) , in Dir. giur. agr. al. amb., nn. 11/12, 2014.

13 A. Pierobon, La gestione di una discarica: tra appalti di servizi e di lavori (fisiologia e patologia) , in Riv. trim. dir. pubbl., n. 4, 2011.

14 Ad es., sulla tematica dei rifiuti da imballaggio, affrontata con approccio di mercato e finanziarizzato (anche nei meccanismi pubblici da risintonizzare): A. Pierobon, Il mercato finanziarizzato del riciclo del PET da imballaggi di bevande usate , in L’Ufficio Tecnico, n. 6, 2012. Sempre sulla tematica dei rifiuti da imballaggio: Id., Raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi plastici. L’accordo Anci-Conai 2009-2013. L’allegato Corepla , in Azienditalia, n. 4, 2010; Id., Imballaggi (e loro rifiuti). Categorie, definizioni, discipline e razionalità del sistema , in Dir. giur. agr. al. amb., n. 1, 2011; Id., Il contributo ambientale Conai (CARC) per la gestione dei rifiuti di imballaggio , in Tributi locali e regionali, nn. 4/5, 2012; Id., Consorzi nazionali rifiuti: loro rilievo nell’ambito dei servizi pubblici locali: tra ambiente e mercato, tra autonomia privata e interessi pubblici , in Comuni d’Italia, n. 4, 2015.

15 Più in generale, sia consentito rinviare a: A. Pierobon, Disinsabbiare la disciplina delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti: una interpretazione realistica per le spedizioni verso paesi non OCSE , in Gazzetta enti locali on line, maggio-giugno 2005, leggibile anche in www.lexambiente.it; Id., Per una analisi, non solo giuridica delle spedizioni transfrontaliere ( rectius , commercializzazione) dei rifiuti: prime considerazioni (anche ad uso dei controllori e degli «autorizzatori») , in Dir. giur. agr. al. amb., n. 12, 2010; Id., Le spedizioni illegali e il traffico da «colletti bianchi» (e la normativa antimafia) , ivi, n. 4, 2011; ID., Spedizioni transfrontaliere di rifiuti: le diverse esigenze che traspaiono dalla sentenza della Cassazione penale n. 23112 del 2012 (nota a sentenza) , ivi, n. 4, 2012; ID., La tutela della riservatezza (commerciale) nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti: un falso problema (nota a sentenza Corte di giustizia UE, Sez. IV, 29 marzo 2012, causa C-1/11) , ivi, n. 5, 2012; Id., Spedizioni transfrontaliere di rifiuti: potere di informazione funzionalizzato alla tutela ambientale (non al mercato) e motivazione necessaria per negare la spedizione (nota a sentenza TAR Veneto, Sez. III 2 aprile 2014, n. 447) , ivi, nn. 7/8, 2014.

16 Si veda quanto in A. Pierobon, Nuovo manuale di diritto e gestione dell’ambiente. Analisi giuridica, economica, tecnica e organizzativa , Santarcangelo di Romagna, 2012, e, per aspetti contigui, Id., Il tributo provinciale ambientale: ombre concettuali piuttosto che un mosaico normativo , in Tributi locali e regionali, n. 1, 2011.

17 Che poi trovano tecniche e metodiche che vengono inventate e/o declinate secondo la specificità del settore in cui si opera, si vedano gli esempi, oltre che nell’appendice casistica al volume A. PIEROBON, Ho visto cose. Tutti i trucchi per rubare in Italia raccontati da un manager pubblico , Milano, 2017, in: Id., Il regolamento UE n.333/2011 e il mercato rovesciato dei rottami metallici (parte I e parte II) , in Dir. giur. agr. al. amb., rispettivamente in n. 2 e n. 3, 2012.

18 Come accennato, le quantità-qualità e le loro misurazioni nei periodi emergenziali fanno saltare il c.d. «criterio storico»; qui combinando vari meccanismi si può costruire un percorso, paradossalmente abusando degli interventi predisposti per fronteggiare la medesima emergenza. Infatti, anche nella stima di importi e quantità posti a base di asta e/o di lotti di materiali/rifiuti da mettere in gara (che dimensiona il corrispettivo atteso e quind’anche l’appetibilità degli aspiranti affidatari) spesso si riportano quantità e informazioni storiche errate, si vedano le casistiche offerte nel cit. volume Ho visto cose.

19 Soggetti che ancorché iscritti alla categoria 8 dell’Albo nazionale dei gestori ambientali ( Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi ) spesso svolgono altre funzioni. Si vedano: A. Pierobon, La scorretta attività di «intermediazione» dei rifiuti rileva anche fiscalmente , in www.lexambiente.it e Id., Rottami metallici: produttori, commercianti, impianti intermedi e finali , in L’Ufficio Tecnico, n. 3, 2012.

20 Più estesamente e approfonditamente: G.Angelucci-A. Pierobon, op.cit.

21 Sulla - non tanto orwelliana - tracciabilità, ex pluris: A. Pierobon, Il SISTRI come governance dei rifiuti? Ortopedie, dermatologie, chirurgie, immunologie, in Dir. giur. agr. al. amb. (due parti), rispettivamente in n. 6 e n. 7, 2011; Id.,Il Mud come megafono della tracciabilità SISTRI?, in Gazzetta enti locali, marzo 2011, che è leggibile anche, con altri articoli sempre sull’argomento, in www.lexambiente.it. Aspetto collegato è quello de Id.,La natura del contributo SISTRI: primissime considerazioni, in Tributi locali e regionali, n. 3, 2012.

22 Si rinvia a: A. Pierobon, Partire dal basso per comprendere gestione e provento di un servizio pubblico , in Azienditalia, n. 5, 2016; Id.,Oltre l’apparenza della gestione: pensiamo al concreto, in Azienditalia, n. 5, 2017; Id., Metodi di analisi per comprendere coerenze e distonie nella raccolta dei rifiuti organici , ivi, n. 11, 2017; Id.,Controllo e monitoraggio verso gli appaltatori di un servizio, ivi, n. 6, 2018 e al più volte cit. Ho visto cose.

pubblicato su osservatorioagromafie.it. Si ringraziano Autore ed editore