I trattamenti ammissibili dei rifiuti contenenti inquinanti POPs

di Mauro SANNA

pubblicato su unaltroambiente.it. Si ringraziano Autore ed Editore

La normativa in materia di inquinanti organici persistenti (POPs), pone particolari e specifici vincoli per la gestione dei rifiuti che li contengono, individuando i trattamenti che è possibile adottare perche il loro smaltimento avvenga in modo che essi siano distrutti o trasformati irreversibilmente, cosicché i loro residui non presentino più le caratteristiche di tali sostanze.

Gli inquinanti organici persistenti “Persistent Organic Pollutants” (POPs), sono un gruppo di sostanze chimiche con una elevata capacità di diffondersi su ampie distanze geografiche, persistenti nell’ambiente e bioaccumulabili attraverso la catena alimentare.

I POPs riconosciuti come tali comprendono pesticidi (es. il DDT e l’endosulfan), prodotti chimici industriali (es. i perfluoroottanosulfonati PFOS ed i policlorobifenili, PCB), sottoprodotti non intenzionali di processi industriali (es. le policlorodibenzodiossine e i policlorodibenzofurani) ed i polibromodifenileteri (PBDE). Questi ultimi, in particolare, sono idrocarburi aromatici bromurati caratterizzati da 1 a 10 atomi di bromo, legati ad un doppio anello aromatico; i due anelli aromatici sono congiunti da un atomo di ossigeno formando un ponte etereo. Questi composti sono stati introdotti sul mercato a partire dagli anni ’60 e sono stati largamente utilizzati fino all’inizio degli anni 2000.

Per le loro caratteristiche ignifughe, essi sono stati principalmente impiegati come ritardanti di fiamma nei materiali plastici, nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, negli arredi, nei tappeti ed imbottiture, negli interni di automobili ed aerei, in materiali tessili, nel settore edilizio e in altri prodotti.

Anche se la produzione di POP-BDE non è più consentita, sono però previste delle deroghe per alcuni usi, ed il riciclo o smaltimento di articoli rappresentano un problema rilevante determinato dalla presenza di POP-BDE nei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e veicoli fuori uso (VFU) che li contengono; tali rifiuti costituiscono dei flussi rilevanti la cui incauta gestione può determinare una re-immissione di POP-BDE nell’ambiente.

A causa del loro ampio e prolungato utilizzo, i PBDE sono presenti come polvere e sedimenti sul suolo e nell’aria ed utilizzano come vie di propagazione gli alimenti e le emissioni da apparecchiature elettroniche (computer e televisori) specie se surriscaldati dopo un uso prolungato.

Le convenzioni internazionali

Varie sono le Convenzioni internazionali stipulate nel tempo al fine di limitare la produzione e la diffusione dei POPs.

La Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti chimici persistenti, adottata nel maggio 2001 ed entrata in vigore nel 2004 nell’ambito del programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP, 2001), ha previsto il divieto di produzione, utilizzo e commercializzazione dei POPs prodotti intenzionalmente, elencati agli allegati A e B, la riduzione e, se possibile, la definitiva eliminazione delle emissioni delle sostanze organiche derivanti da produzione “non intenzionale” di cui all’allegato C.

Inoltre è stata prevista l’adozione di misure per la riduzione o l’eliminazione di emissioni di POPs provenienti dalle scorte e dai rifiuti e tutte le sostanze POPs soggette alla Convenzione di Stoccolma sono state previste anche nell’ambito della disciplina sulle bonifiche, costituita in Italia dal Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006.

La Convenzione di Stoccolma ratificata da 182 Paesi, tra cui l’Italia (con Legge n. 93 del 12 luglio 2022), attualmente include 39 sostanze, delle quali 29 nell’allegato A, 3 tra cui il DDT nell’allegato B e, 7 sostanze prodotte ed emesse non intenzionalmente, tra le quali PCB e diossine, nell’allegato C.

All’interno dell’Unione Europea la Convenzione di Stoccolma è stata ratificata con Decisione 2006/507/CE del Consiglio del 14 ottobre 2004 e attuata dal Regolamento (UE) 2019/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sugli inquinanti organici persistenti.

Nel maggio 2009, la Convenzione di Stoccolma è stata modificata dalla Conferenza delle Parti (COP) includendo diversi polibromodifenileteri:

  • esaBDE ed eptaBDE, contenuti nella miscela commerciale c-OctaBDE;
  • tetraBDE e pentaBDE, contenuti nella miscela commerciale c-PentaBDE.

Successivamente, nel maggio 2017, su proposta congiunta della Norvegia e dell’Unione Europea, anche il decabromodifeniletere commerciale (c-decaBDE) è stato inserito nella lista dei POPs.

Anche la Convenzione internazionale di Basilea, adottata nel 1989 ed entrata in vigore nel 1992, ha la finalità della protezione della salute umana e dell’ambiente dagli effetti avversi dei rifiuti pericolosi, tra i quali quelli contenenti POPs, agendo sul controllo dei movimenti transfrontalieri e sul loro smaltimento.

L’Unione europea e gli Stati membri, quali parti delle convenzioni, hanno recepito nelle loro legislazioni le disposizioni in esse previste con vari provvedimenti normativi.

È stato anche recepito il “Protocollo della convenzione regionale dell’UNECE (Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite) sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza” (CLRTAP).

Il Regolamento UE 2019/1021

Il Regolamento. UE 2019/1021 costituisce lo strumento europeo di attuazione della Convenzione di Stoccolma al fine di garantire che i rifiuti costituiti da una qualsiasi delle sostanze definite come POPs siano distrutti o trasformati irreversibilmente.

I paragrafi dell’art. 7, premesso che chi produce e chi detiene rifiuti prende tutte le misure ragionevoli per evitare, ove possibile, la contaminazione dei rifiuti da parte di sostanze POP elencate nell’allegato IV del regolamento, specificano e disciplinano in modo dettagliato i possibili trattamenti ammessi dei rifiuti costituiti dalle sostanze definite come POP.

Art. 7 paragrafo 2 prima parte del Reg. UE 2019/1021

Questo paragrafo stabilisce che, nonostante 96/59/CE del Consiglio, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT), i rifiuti costituiti da una qualsiasi delle sostanze definite come POP, elencate nell’allegato IV del regolamento, o che la contengano o ne siano contaminati, devono essere smaltiti o recuperati con tempestività. I trattamenti da adottare a tal fine sono quelli previsti dalla parte 1 dell’allegato V del regolamento stesso, conformemente agli allegati I e II della direttiva 2008/98/CE, effettuati in modo da garantire che il contenuto di POP sia distrutto o trasformato irreversibilmente, cosicché, i rifiuti residui e i rilasci non presentino le caratteristiche di tali sostanze.

I trattamenti previsti sono i seguenti:

D9 Trattamento fisico-chimico.

D10 Incenerimento a terra.

R1 impiego principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia, eccetto i rifiuti contenenti PCB.

R4 Riciclo/recupero di metalli e di composti metallici

Le operazioni di recupero R4 dovranno però essere limitate ai seguenti rifiuti, processi ed impianti:

– residui di processi di produzione del ferro e dell’acciaio, quali polveri o fanghi da trattamento dei gas, scaglie di laminazione o polveri di filtri di acciaierie contenti zinco, polveri di sistemi di depurazione dei gas delle fonderie di rame e rifiuti simili e residui di lisciviazione contenenti piombo generati dalla produzione di metalli non ferrosi. Sono esclusi i rifiuti contenenti PCB;

– processi per il recupero di ferro e leghe di ferro (altoforno, forno a tino e forno a suola) e di metalli non ferrosi (processo Waelz in forno rotativo, processi con bagno di fusione che utilizzano forni verticali oppure orizzontali):

– impianti che soddisfino come minimo i valori limite di emissione di PCDD e PCDF stabiliti ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (indipendentemente dal fatto che i processi siano soggetti alla direttiva in questione o no).

Ribadendo quanto stabilito dalla seconda parte del paragrafo 2 dell’art. 7, la parte 1 dell’allegato V al regolamento stabilisce inoltre che, prima della distruzione o della trasformazione irreversibile delle sostanze definite come POP nell’allegato IV, sono anche autorizzate operazioni di pretrattamento, purché le sostanze isolate dai rifiuti durante tali operazioni, siano successivamente smaltite conformemente a quanto prescritto nell’allegato stesso.

A riguardo viene precisato che:

  • La parte di un prodotto o di un rifiuto, quale quella di apparecchiature, contenente POP, deve essere separata e successivamente smaltita in conformità delle prescrizioni del regolamento,
  • le operazioni di reimballaggio e di stoccaggio temporaneo possono essere svolte prima dei pretrattamenti o prima della distruzione o trasformazione irreversibile conformemente a quanto previsto dalla parte 1 dell’allegato V del regolamento.

Art. 7 paragrafo 2 seconda parte del Reg. UE 2019/1021

Questa parte del paragrafo 2 integrando quanto già previsto nella prima parte del medesimo paragrafo precisa che: Nel corso di tale smaltimento o recupero, qualsiasi sostanza elencata nell’allegato IV può essere separata dai rifiuti, a condizione di essere successivamente smaltita a norma del primo comma.

Pertanto, il regolamento, prevedendo come obiettivo finale che nelle operazioni svolte sia garantito che il contenuto di POP sia distrutto o trasformato irreversibilmente cosicché i rifiuti residui di tali trattamenti ed i rilasci non presentino più le caratteristiche di tali composti, prevede per il loro trattamento esclusivamente e specificatamente i seguenti: trattamento chimico-fisico, incenerimento a terra, impiego principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia, (con esclusione dei rifiuti contenenti PCB), il riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici e la separazione delle diverse parti che li costituiscono.

Quindi sulla base di tale ultima disposizione risulta ammissibile, come ribadito anche dalla parte 1 dell’allegato V, che nel corso dei trattamenti dal rifiuto originario vengano separate le sostanze POP purché le stesse subiscano come destino finale la distruzione o la trasformazione irreversibile.

Art. 7 paragrafo 3 del Reg. UE 2019/1021

Per quanto riguarda quali siano i possibili altri trattamenti ammissibili per i rifiuti contenenti i POP, nel regolamento non viene specificato null’altro, ma a proposito si deve ricordare che in attuazione della convenzione di Basilea è richiesto che le tecniche utilizzate per il trattamento dei rifiuti contenenti POP siano allineate alle BAT/BEP, definite nell’ambito della convenzione di Stoccolma, tecniche che siano commercialmente disponibili, in grado di distruggere i POP fino alla concentrazione minima (LPC) e che gli impianti che applicano tali trattamenti nell’Unione Europea sono soggetti alla dir. 75/2010/CE o IED (Industrial Emissions Directive)

Il paragrafo 3 dell’art. 7 prevede perciò il divieto che sui rifiuti contenenti i POP siano comunque svolte operazioni di smaltimento o recupero che possano portare al recupero, al riciclaggio, alla rigenerazione o al reimpiego delle sostanze elencate come POP nell’allegato IV.

Di fatto quindi i trattamenti preliminari svolti sui rifiuti originari contenenti POP non possono comunque condurre al recupero, al riciclaggio, alla rigenerazione o al reimpiego dei rifiuti contenenti POP ma essi debbono comunque avere come esito finale e definitivo, anche attraverso eventuali separazioni, la distruzione o la trasformazione irreversibile.

Art. 7 paragrafo 4 del Reg. UE 2019/1021

In attuazione dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), la parte 2 dell’allegato V, elenca i rifiuti che l’autorità competente dello Stato membro può consentire che siano trattati mediante stoccaggio permanente, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

  1. il detentore interessato dimostri, che la decontaminazione dei rifiuti dalle sostanze POP (allegato IV) non è fattibile, che la distruzione del contenuto di POP, eseguita secondo le BAT, sotto il profilo ambientale non rappresenta l’opzione preferibile, e l’autorità competente abbia autorizzato l’operazione alternativa;
  2. il detentore interessato abbia fornito all’autorità competente informazioni sul tenore di POP dei rifiuti;
  3. l’operazione sia conforme alla normativa europea ed alle condizioni stabilite nelle pertinenti disposizioni supplementari previste dal paragrafo 5 del regolamento;
  4. lo Stato membro interessato abbia informato gli altri Stati membri, l’Agenzia e la Commissione dell’autorizzazione e dei motivi che la giustificano.

Per i rifiuti elencati alla parte 2 dell’allegato V, che presentino una concentrazione massima delle sostanze inferiore a quella stabilita nel medesimo allegato, è ammesso lo stoccaggio permanente quando sussistano tutte le seguenti condizioni:

  1. I luoghi di stoccaggio siano costituiti da:
  • formazioni di roccia dura sotterranee, sicure e profonde;
    • miniere di sale;
    • discarica per rifiuti pericolosi, purché i rifiuti siano solidificati o parzialmente stabilizzati se tecnicamente fattibile, come previsto per la classificazione dei rifiuti alla voce 19 03 della decisione 2000/532/CE.
  1. siano rispettate le disposizioni della direttiva 1999/31/CE del Consiglio e della decisione 2003/33/CE del Consiglio. 1
  2. è dimostrato che l’operazione prescelta è preferibile sotto il profilo ambientale.

Art. 7 paragrafo 5 del Reg. UE 2019/1021

Questo paragrafo prevede che la Commissione può, se del caso e tenendo conto degli sviluppi tecnici e degli orientamenti e delle decisioni internazionali pertinenti, nonché delle eventuali autorizzazioni concesse da uno Stato membro o dall’autorità competente designata dallo Stato membro in conformità del paragrafo 4 e dell’allegato V, adottare atti di esecuzione concernenti l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 7. In particolare, la Commissione può definire il formato delle informazioni che gli Stati membri devono presentare in conformità del paragrafo 4, lettera b), punto iv) del medesimo articolo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui al paragrafo 3 dell’articolo 20.

Art. 7 paragrafo 6 del Reg. UE 2019/1021

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il controllo e la tracciabilità, conformemente all’articolo 17 della direttiva 2008/98/CE, dei rifiuti che contengono una delle sostanze POP elencate nell’allegato IV del regolamento o che ne sono contaminati.

Conclusioni

Obiettivo fondamentale ed imprescindibile delle Convenzioni internazionali stipulate nel tempo e delle disposizioni dell’Unione Europea che le hanno recepite è quello di limitare la produzione e la diffusione dei POP, riducendo effetti avversi dei rifiuti POP garantendo attraverso una loro gestione sostenibile, ESM (environmentally sound management), compatibile con la salute umana e l’ambiente, che i rifiuti residui e i rilasci non presentino le caratteristiche di tali sostanze.

Per tale motivo, poiché negli ultimi anni, è emersa una estesa contaminazione da POP in paesi con economia in transizione o in sviluppo, verso i quali sono esportati i rifiuti che li contengono, particolare attenzione è stata rivolta alla presenza di POP, candidati POP e altre sostanze preoccupanti (SHC) o molto preoccupanti (SVHC) ai sensi del regolamento REACH, rilevati in concentrazioni superiori a quelle consentite in alcuni prodotti per i quali risulti significativo il loro recupero (es. RAEE e VFU).

Pertanto è divenuto, se possibile, sempre più vincolante:

  • che sui rifiuti contenenti i POP non siano comunque svolte operazioni che possano portare al recupero, al riciclaggio, alla rigenerazione o al reimpiego delle sostanze elencate come POP nell’allegato IV del Regolamento UE 2019/1021;
  • che i trattamenti preliminari svolti sui rifiuti originari contenenti POP, anche se avvengono attraverso eventuali separazioni, abbiano comunque come esito finale e definitivo, la distruzione o la trasformazione irreversibile dei POP elencati nel medesimo allegato IV.

  1. Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1). Decisione 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l’ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell’articolo 16 e dell’allegato II della direttiva 1999/31/CE (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 27).↩︎