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Sez. 3, Ordinanza n. 10916 del 03/03/2005 Cc. (dep. 21/03/2005 ) Rv. 230984
Presidente: Zumbo A. Estensore: Squassoni C. Relatore: Squassoni C. Imputato: Visconti. P.M. Mura A. (Conf.)
(Dichiara inammissibile, Trib.Lib. Palermo, 29 Ottobre 2004)
EDILIZIA - IN GENERE - Lottizzazione abusiva - Confisca ex art. 44, d.P.R. n. 380 del 2001 - Terzi acquirenti in buona fede - Rilevabilità - Esclusione.

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Massima (Fonte CED Cassazione)

La confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere realizzate, prevista dall'art. 44, comma secondo, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, deve essere disposta anche nei confronti dei beni dei terzi acquirenti in buona fede ed estranei al reato, i quali potranno fare valere i propri diritti in sede civile, atteso che trattasi di una sanzione amministrativa a natura reale e non personale applicata indipendentemente da una sentenza di condanna e sul solo presupposto dell'accertamento giurisdizionale di una lottizzazione abusiva.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 03/03/2005
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - ORDINANZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 00302
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 045166/2004
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) VISCONTI GIUSEPPE N. IL 24/01/1968;
avverso ORDINANZA del 29/10/2004 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SQUASSONI CLAUDIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. MURA Vincenzo inammissibile il ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 20.10.2004 il Tribunale di Palermo ha respinto la richiesta di riesame di una area sottoposta a sequestro preventivo evidenziano la configurabilità dei reati contestati dal Pubblico Ministero (lottizzazione abusiva mista ed edificazione in assenza del permesso di costruire) e la applicabilità della previsione di cui all'art. 321 c. 2 c.p.p..
Per l'annullamento della ordinanza, l'indagato Visconti Giuseppe ricorre in Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:
- che i Giudici non hanno esaminato delle confutazioni decisive formulate dalla difesa;
- che, per la configurabilità del reato di cui all'art. 30 DPR 380/2001, è necessaria l'attuazione di un programma di lottizzazione, che si protragga nel tempo con una serie di atti indiziari dello scopo edificatorio: tali requisiti sono carenti nel caso concreto;
- che, quale acquirente di una area, è indagato come concorrente nella altrui illecita attività, senza che sia stata verificata la sua adesione di volontà al piano lottizzatorio.
Tanto premesso, la Corte osserva, che il Tribunale ha esattamente svolto il ruolo di controllo che la legge gli demanda sulla legittimità della misura cautelare.
Per quanto concerne il ed fumus commissi delicti, i Giudici hanno ritenuto provato in fatto, in base alle investigazioni espletate, che una area originariamente appartenente ad un unico proprietario, urbanisticamente destinata a verde agricolo con vincolo idrologico, sia stata a più riprese frazionata con la creazione di lotti di estensione variabile dal 700 ai 2000 mq circa e, quindi, venduta a terzi che hanno realizzato opere abusive da destinare a civile abitazione.
Tali interventi - hanno precisato i Giudici- sono stati posti in essere in carenza di piano di lottizzazione e di concessione edilizia (ora permesso di costruire) con la violazione della normativa che vieta l'attività edificatoria per uso abitativo nelle zone qualificate come verde agricolo.
In base a tali emergenze, il Tribunale ha correttamente concluso per la astratta ipotizzabilità dei contestati illeciti senza entrare nel merito della pretesa punitiva che forma oggetto di indagini nel procedimento principale.
Inoltre i Giudici hanno rilevato che la misura era giustificata a sensi dell'art. 321 c. 2 c.p.p. in quanto prodromica alla confisca della area che la legge prevede per il reato di lottizzazione abusiva.
Lo apparato argomentativo della ordinanza in esame è congruo, completo, privo di vizi logici e giuridici e, pertanto, insindacabile in questa sede.
In tale contesto, l'indagato formula censure generiche, prive della necessaria concretezza e non in sintonia con le ragioni motivazionali del gravato provvedimento; sostiene la inesistenza di un piano lottizzatorio che, invece, emerge chiaramente dalle indagini finora espletate, pur suscettibili di ulteriori sviluppi; introduce problematiche sullo elemento psicologico del reato, che esulano dai limiti cognitivi del presente procedimento incidentale, e sono, comunque, ininfluenti.
Invero la confisca, per il reato di cui all'art. 30 DPR 380/2001, è una sanzione amministrativa ed, a differenza della misura codicistica disciplinata dall'art. 240 c. 1^ c.p., ha natura reale e non personale e si applica a prescindere da una sentenza di condanna con l'unico presupposto dello accertamento giurisdizionale della lottizzazione abusiva. Di conseguenza, la misura deve essere disposta anche nei confronti dei beni dei terzi acquirenti in buona fede ed estranei al reato, i quali possono fare valere il loro diritti in sede civile (ex plurimis Cass. Sez. 3^ sentenza 38728/2004) come già evidenziato dai Giudici di merito con esaustiva motivazione della quale il ricorrente non tiene conto nella redazione delle sue censure. Per tali considerazioni, il Collegio dichiara inammissibile il ricorso con conseguente condanna dello indagato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma - che stima equo quantificare in euro cinquecento - alla Cassa delle Ammende. P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro cinquecento alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2005