Recenti novità  e scadenze in materia di rifiuti: una prima sintesi

di Alberto PIEROBON

Recenti novità e scadenze in materia di rifiuti: una prima sintesi 1.

Il panorama particolaristico dei “rifiuti” (qualificabili in prima battuta, con la definizione - ancora succube del “disfarsi” - recata dall’art. 183, comma 1, lett. “a” del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, d’ora in poi “codice ambientale”) non può non ricondursi al suo “universale” (in realtà un altro particolarismo più allargato) costituito:

  • dalle “esclusioni” dalla materia rifiuti: art. 185 del codice ambientale;

  • dai “sottoprodotti”: art. 183, lett. “qq” e l’ art. 184-bis – ove rileva la coesistenza contestuale delle ivi previste condizioni - del codice ambientale, nonché la normativa specifica per i materiali da scavo ex cit. art. 184-bis – cioè della sussistenza dei requisiti per qualificarli tali – di cui al D.M. 10 agosto 2012, n.161 e art. 41 bis della Legge n.98/2013. Recentissimamente è intervenuto sui “sottoprodotti” un Regolamento (ex cit. art.184-bis comma 2) con il D.M. 13 ottobre 2016, n.264 (vedi oltre);

  • dai materiali fuoriusciti dalle operazioni di recupero dei rifiuti, ovvero gli End of Waste (EoW) di cui all’art. 184-ter del codice ambientale. Anche qui non mancando disciplina specifica: il noto D.M. 5 febbraio 1998 per i rifiuti non pericolosi; il D.M. 16 febbraio 20012, n.161 per i rifiuti pericolosi; il D.M. 17 novembre 2005, n. 269 per i rifiuti da navi; il D.M. 14 febbraio 2013, n. 22 per i “CSS” – combustibile solido secondario; e i vari Regolamenti comunitari relativi a rottami metallici, vetro e rame.

Per quanto riguarda i sottoprodotti già la circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (d’ora in poi “MATTM”) 1 luglio 2016, n.0010045 aveva indicato alcuni criteri nella stratificazione delle fonti di vario rango venutasi a formare, nel tentativo di orientare nella confusione (rectius, incertezza) allignante tra gli operatori (e non solo loro) 2.

Il MATTM ha - sostanzialmente - ricordato che:

  1. i Regolamenti comunitari prevalgono nel loro specifico campo applicativo;

  2. i decreti ministeriali prevalgono sulle autorizzazioni ordinarie emanate dalle Regioni per le specifiche tipologie di rifiuti contemplate dai predetti decreti;

  3. residualmente, rilevano le autorizzazioni regionali rilasciate ex art. 208, 209, 211 (o l’A.I.A.) semprecchè esse rispettino quanto dispongono le prefate fonti (di cui ai precedenti punti 1 e 2).

Il dianzi citato D.M. 13 ottobre 2016, n. 264 (in vigore dal 2 marzo 2017) è un “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”.

Si noti l’utilizzo dell’accezione di “criteri indicativi” (quindi non esaustivi e nemmeno da considerarsi – come vedremo - una “camicia di forza” per gli operatori) per “specifiche tipologie di sostanze o oggetti”, ciò pur se il Regolamento si rivolge a tutti i settori produttivi (cfr. l’art. 4).

L’allegato 1 riguarda infatti solo “alcuni residui di produzione” , più esattamente le biomasse destinate a utilizzo energetico , con il che i sottoprodotti qui sembrano incistarsi in un … ultraparticolarismo.

Sono ivi previste “alcune” metodologie indicanti talune modalità perché il detentore “possa” dimostrare/provare la sussistenza delle condizioni (la nota del MATTM in data 3 marzo 2017 parla di “requisiti sostanziali”) di cui all’art. 184-bis.

Sono poi gli artt. 4 e 10 a stabilire che i produttori o utilizzatori di sottoprodotti che intendono adottare la metodologia del regolamento debbano:

1) iscriversi ad un apposito elenco della Camera di Commercio, anche per favorire lo scambio di questi beni (art. 4, comma 3 e art. 10);

2) conservare per almeno tre anni la documentazione prevista : contratti, schede tecniche (allegato 2); dichiarazioni di conformità, etc. etc. (art.4 , comma 4).

Sull’art. 10 vedasi anche la Nota MATTM in data 3 marzo 2017, n. 3084.

Con queste (più o meno) “novità” non è mancato chi (professionisti del settore chimico o gravitanti nel mondo della consulenza Reach) hanno indotto a soffermarsi sull’applicabilità del Regolamento comunitario 1907/2006 “Reach” 3.

Com’è noto, la disciplina Reach riguarda le sostanze, i preparati o gli articoli (non i rifiuti: art. 2, comma 2) prevedendo che i soggetti ivi obbligati (es. industrie) debbano fornire tutte le informazioni necessarie sulle sostanze chimiche (obbligo: “No data, no market”), registrandosi 4, etc.

Quindi, come detto, i rifiuti rimangono esclusi dal Reach. Ma nel momento in cui essi “trapassano” diventando un EoW? Allora scatta l’obbligo del Reach, che guarda all’intero sistema partendo dal “pezzo” di propria competenza, e quindi non può non ritornare a inserire nel suo “tutto” anche una attività di recupero (di qui l’opportunità dotarsi di un dossier tecnico). Ad esempio: un rifiuto da imballaggio plastico che dalla raccolta differenziata comunale viene poi ad essere conferito (nei vari passaggi tra i “gironi” dei servizi pubblici e della galassia Conai) a una azienda di recupero e/o di trasformazione di questi “polimeri”. Infatti, aI fini Reach occorrerà identificare i polimeri, previa:

a) l’analisi dell’intero ciclo di produzione (dove i polimeri recuperati dai rifiuti sono un input);

b) la valutazione delle procedure di trattamento intermedio (selezione, etc.) dei rifiuti di cui trattasi;

c) la verifica dei rapporti analitici di laboratorio, onde attestare l’identità dei materiali trattati (input), senza che vi sia stata una variazione nella composizione chimica del polimero (output).

ALTRE NOVITA’ RECENTI :

Con D.M. 17 gennaio 2017 è stata aggiornata (allegati e altro) la disciplina sui fertilizzanti di cui al D.Lgs. 29 aprile 2010, n.75.

Con D.M. 15 febbraio 2017 sono state introdotte disposizioni in materia di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni.

L’Albo Gestori Ambientali (ANGA) ha emanato alcune delibere:

  • 22 febbraio 2017, n.2: modulistica per l’iscrizione e autocertificazione per il rinnovo della procedura ordinaria di cui alle categorie 1,4,5,8,9 e 10;

  • 22 febbraio 2017, n. 3 per comunicare l’iscrizione o il rinnovo dell’iscrizione in procedura semplificata;

  • 24 febbraio 2017, n.229: disposizioni attuative della delibera n. 5 del 3 novembre 2016 sui criteri e requisiti iscrizione all’Albo con procedura ordinaria per le categorie 1,4 e 5.

SCADENZE al 30 aprile 2017:

  • Diritto annuale di iscrizione all’ Albo Gestori Ambientali (ANGA) : nel portale è possibile accedere, attraverso le proprie credenziali e la posta certificata alla voce “Login imprese”, poi a quella “diritti” ed effettuare il pagamento, la cui omissione comporta la sospensione dall’Albo ex art. 24,comma 7 del D.M. n.120/2014;

  • Comunicazione RAEE per i gestori iscritti al Centro di Coordinamento : che va inoltrata all’apposito portale anche per gli stoccaggi (“messa in riserva”, operazione R13) puranche in assenza di movimentazione di siffatti rifiuti;

  • Pagamento canone SISTRI per l’esercizio 2017 : i soggetti tenuti son quelli contemplati dall’art. 188 bis ,comma 2, lett. “a” del codice ambientale, che potranno accedere al portale SISTRI per poi effettuare in varie modalità il pagamento;

  • Pagamento canone annuale PolieCo: per gli impianti iscritti, sempre tramite il portale del Consorzio;

  • Presentazione della dichiarazione E-PRTR 2017 (per i dati 2016): la dichiarazione è dovuta da parte dei gestori delle attività industriali assoggettate al Regolamento 166/2006/CE e per gli impianti IPPC. Essa riguarda i trasferimenti di inquinanti nell’aria, acqua e suolo effettuati nel corso del 2016. Altresì obbligati sono le aziende che effettuano attività di recupero o smaltimento di rifiuti potenzialmente soggetti a questa disciplina: vedasi l’allegato 1 al Regolamento n.166/2006 ove, tra altro, sono indicate le specifiche soglie di quantità correlate alle attività ivi prevedute. Anche coloro che trasferiscono rifiuti pericolosi oltre 2 tonnellate annue e rifiuti non pericolosi per oltre 2000 tonnellate annue ricadono nell’incombente in parola;

  • Presentazione del MUD 2017: avviene utilizzando il modello già in vigore nel 2016 (D.P.C.M. 17 dicembre 2014, come confermato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2015) e inoltrandolo alla Camera di Commercio o alla Provincia, etc.

1 Appare anche nella rubrica sui rifiuti di cui alla newsletters diwww.iuel.it e www.acquainfo.it. Come pure in www.osservatorioagromafie.it .

2 Un’incertezza “sempreverde”: sia permesso rinviare al nostro “ La cessazione del rifiuto (EoW) e le autorizzazioni ordinarie e semplificate. Ultime novità e orientamenti” inwww.lexambiente.it e www.pierobon.eu.

3 Sul quale sia permesso rinviare a “Il sistema Reach (legge europea sulla chimica): quadro di insieme, disciplina essenziale e la vigilanza pubblica” in www.pierobon.eu.

4 E’ la registrazione che costituisce l'elemento fondamentale del sistema REACH: le sostanze chimiche fabbricate e/o importate in quantitativi superiori ad una tonnellata l'anno devono essere obbligatoriamente registrate in una banca dati centrale, gestita dall'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA), presentando un apposito fascicolo tecnico contente tutte le relative informazioni alle proprietà (fisico-chimiche, tossicologiche ed eco-tossicologiche), alle utilizzazioni ed alle precauzioni per l’uso delle sostanze chimiche.