Un comportamento ragionevole

di Mauro SANNA


In data 28 marzo 2019 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Decima Sezione) ha emesso la sentenza relativa alle domande di pronuncia pregiudiziale proposte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Corte suprema di cassazione (Italia), con ordinanze del 21 luglio 2017, pervenute in cancelleria il 10 agosto 2017, relativa alle cause riunite da C-487/17 a C-489/17, avente per oggetto «Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2008/98/CE e decisione 2000/532/CE – Rifiuti – Classificazione come rifiuti pericolosi – Rifiuti ai quali possono essere assegnati codici corrispondenti a rifiuti pericolosi e a rifiuti non pericolosi»

Senza entrare nel merito della decisione a cui perviene tale sentenza, anche in considerazione che in tempi brevi la Suprema Corte proprio a seguito di essa si dovrà pronunciare sui provvedimenti emessi dal Tribunale del riesame impugnati dal Pubblico Ministero procedente registrati presso la Corte di Cassazione con i numeri 12528/2017, 13369/2017 e 13382/2017, in questa sede si ritiene utile limitarsi all’esame sotto l’aspetto meramente tecnico di un termine, che ritorna ripetutamente nella sentenza, per definire quali debbano essere i requisiti che devono essere posseduti dall’operato del detentore di un rifiuto per determinarne il codice effettivo che gli compete, quando ad esso sono assegnati due cosiddetti codici speculari, uno corrispondente ad un rifiuto pericoloso ed un altro ad un rifiuto non pericoloso.

La proprietà fondamentale, più volte ribadita in molti passi della sentenza, che deve essere posseduta dall’operato del detentore di un rifiuto per la sua classificazione è la ragionevolezza, né d’altra parte poteva essere altrimenti.

Pertanto il campionamento e l’analisi chimica svolte dal detentore di un rifiuto classificato con codici speculari, che debbono consentire di acquisire una conoscenza della sua composizione al fine di verificare se esso presenti una o più caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III della direttiva 2008/98, dovranno sempre presentare il requisito della ragionevolezza.

Richiami alla ragionevolezza

Nella sentenza il tema della ragionevolezza ritorna perciò in modo espresso e diretto in vari passi, ma ad essa si fa anche riferimento in modo indiretto in molti altri, richiamandolo attraverso altri termini quali efficacia, correttezza e rappresentatività dell’operato, azione opportuna e proporzionata.

Per quanto riguarda il campionamento e l’analisi chimica, occorre precisare, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 69 delle sue conclusioni, che tali metodi devono offrire garanzie di efficacia e di rappresentatività. (44)

Occorre infatti ricordare, da un lato, che, per quanto riguarda gli obblighi derivanti dall’articolo 4 della direttiva 2008/98, emerge chiaramente da tale articolo, paragrafo 2, che gli Stati membri devono, nell’applicare la gerarchia dei rifiuti prevista da tale direttiva, adottare misure appropriate per incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo (sentenza del 15 ottobre 2014, Commissione/Italia, C-323/13, non pubblicata, EU:C:2014:2290, punto 36). Così facendo, detto articolo prevede che gli Stati membri tengano conto della fattibilità tecnica e della praticabilità economica, cosicché le disposizioni di detta direttiva non possono essere interpretate nel senso di imporre al detentore di un rifiuto obblighi irragionevoli, sia dal punto di vista tecnico che economico, in materia di gestione dei rifiuti, dall’altro lato, conformemente all’allegato, rubrica intitolata «Valutazione e classificazione», punto 2, primo trattino, della decisione 2000/532, la classificazione di un rifiuto che può rientrare in codici speculari in quanto «rifiuto pericoloso» è opportuna solo quando tale rifiuto contiene sostanze pericolose che gli conferiscono una o più caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III della direttiva 2008/98. Ne consegue che il detentore di un rifiuto, pur non essendo obbligato a verificare l’assenza di qualsiasi sostanza pericolosa nel rifiuto in esame, ha tuttavia l’obbligo di ricercare quelle che possano ragionevolmente trovarvisi, e non ha pertanto alcun margine di discrezionalità a tale riguardo. (46)

Alla luce di tali considerazioni, occorre rispondere alle prime tre questioni dichiarando che l’allegato III della direttiva 2008/98 nonché l’allegato della decisione 2000/532 devono essere interpretati nel senso che il detentore di un rifiuto che può essere classificato con codici speculari, ma la cui composizione non è immediatamente nota, deve, ai fini di tale classificazione, determinare detta composizione e ricercare le sostanze pericolose che possano ragionevolmente trovarvisi onde stabilire se tale rifiuto presenti caratteristiche di pericolo, e a tal fine può utilizzare campionamenti, analisi chimiche e prove previsti dal regolamento n. 440/2008 o qualsiasi altro campionamento, analisi chimica e prova riconosciuti a livello internazionale. (54)

Occorre infine constatare che, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2008/98, gli Stati membri devono tener conto non soltanto dei principi generali in materia di protezione dell’ambiente di precauzione e sostenibilità, ma anche della fattibilità tecnica e della praticabilità economica, della protezione delle risorse nonché degli impatti complessivi sociali, economici, sanitari e ambientali. Ne consegue che il legislatore dell’Unione, nel settore specifico della gestione dei rifiuti, ha inteso operare un bilanciamento tra, da un lato, il principio di precauzione e, dall’altro, la fattibilità tecnica e la praticabilità economica, in modo che i detentori di rifiuti non siano obbligati a verificare l’assenza di qualsiasi sostanza pericolosa nel rifiuto in esame, ma possano limitarsi a ricercare le sostanze che possono essere ragionevolmente presenti in tale rifiuto e valutare le sue caratteristiche di pericolo sulla base di calcoli o mediante prove in relazione a tali sostanze. (59)

Specificazioni della ragionevolezza

Solo applicando il criterio della ragionevolezza, l’operato del detentore del rifiuto che procede alla sua classificazione potrà perciò essere immune da censure e coerente con i criteri fissati dalla normativa.

A questo fine si tenterà qui di seguito di individuare alcuni dei passi della sentenza che meglio specifichino questo criterio così da renderlo aderente ed applicabile in concreto al campionamento ed all’analisi chimica finalizzati ad individuare l’eventuale presenza di sostanze pericolose e conseguentemente di una o di più caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III della direttiva 2008/98.

1-Congruità

Una procedura potrà essere considerata ragionevole quando risulti congrua, cioè vi dovrà essere congruità fra quanto previsto dalla normativa e quanto attuato e tra la caratterizzazione svolta ed il fine da perseguire che è quello di individuare la classificazione corretta che compete al rifiuto,essa dovrà perciò essere adeguata ed idonea per raggiungere questo fine.

A questo proposito i passi della sentenza da evidenziare sono i seguenti:

punto 45 Si deve osservare che l’analisi chimica di un rifiuto deve, certamente, consentire al suo detentore di acquisire una conoscenza sufficiente della composizione di tale rifiuto al fine di verificare se esso presenti una o più caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III della direttiva 2008/98. Tuttavia, nessuna disposizione della normativa dell’Unione in questione può essere interpretata nel senso che l’oggetto di tale analisi consista nel verificare l’assenza, nel rifiuto di cui trattasi, di qualsiasi sostanza pericolosa, cosicché il detentore del rifiuto sarebbe tenuto a rovesciare una presunzione di pericolosità di tale rifiuto.

punto 46 la classificazione di un rifiuto che può rientrare in codici speculari in quanto «rifiuto pericoloso» è opportuna solo quando tale rifiuto contiene sostanze pericolose che gli conferiscono una o più caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III della direttiva 2008/98. Ne consegue che il detentore di un rifiuto, pur non essendo obbligato a verificare l’assenza di qualsiasi sostanza pericolosa nel rifiuto in esame, ha tuttavia l’obbligo di ricercare quelle che possano ragionevolmente trovarvisi, e non ha pertanto alcun margine di discrezionalità a tale riguardo

punto 59 Ne consegue che il legislatore dell’Unione, nel settore specifico della gestione dei rifiuti, ha inteso operare un bilanciamento tra, da un lato, il principio di precauzione e, dall’altro, la fattibilità tecnica e la praticabilità economica, in modo che i detentori di rifiuti non siano obbligati a verificare l’assenza di qualsiasi sostanza pericolosa nel rifiuto in esame, ma possano limitarsi a ricercare le sostanze che possono essere ragionevolmente presenti in tale rifiuto e valutare le sue caratteristiche di pericolo sulla base di calcoli o mediante prove in relazione a tali sostanze.

punto 47 al fine di valutare e definire le procedure da intraprendere idonee a giungere alla corretta classificazione del rifiuto, la sentenza ricorda quanto riportato (47) nella comunicazione della Commissione del 9 aprile 2018, contenente orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti (GU 2018, C 124, pag. 1).

Pertanto una caratterizzazione di un rifiuto con codice speculare sarà congrua con l’obiettivo di classificarlo e con quanto previsto dalla normativa e quindi ragionevole quando consenta al suo detentore di acquisire una conoscenza sufficiente della composizione di tale rifiuto al fine di verificare se esso presenti una o più caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III della direttiva 2008/98.. Il detentore del rifiuto perciò, pur non essendo obbligato a verificare l’assenza di qualsiasi sostanza pericolosa nel rifiuto in esame, ha tuttavia l’obbligo di ricercare quelle che possano ragionevolmente trovarvisi, e non ha pertanto alcun margine di discrezionalità a tale riguardo.

La procedura adottata non deve perciò permettere di escludere nel rifiuto la presenza di qualsiasi sostanza pericolosa ma deve consentire di individuare e determinare le sostanze pericolose in esso presenti.

Perciò il detentore per raggiungere tale obiettivo non è obbligato a verificare l’assenza di qualsiasi sostanza pericolosa nel rifiuto in esame ma il suo operato sarà congruo quando si limiti a ricercare le sostanze pericolose che possono essere ragionevolmente presenti e non quindi tutte le sostanze pericolose esistenti.

Comunque per esplicitare la procedura da seguire per ricercare le sostanze che possono essere ragionevolmente presenti nel rifiuto in esame, la sentenza ricorda quanto riportato nella comunicazione della Commissione del 9 aprile 2018, contenente orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti (GU 2018, C 124, pag. 1).

2-Coerenza
Una procedura potrà essere considerata ragionevole quando essa risulti coerente cioè vi dovrà essere coerenza fra quanto attuato con la caratterizzazione svolta e quanto concluso e quanto attuato dovrà risultare coerente con gli altri operati possibili. A questo proposito i passi della sentenza rilevanti sono i seguenti:

punto 45 l’analisi chimica di un rifiuto deve, certamente, consentire al suo detentore di acquisire una conoscenza sufficiente della composizione di tale rifiuto al fine di verificare se esso presenti una o più caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III della direttiva 2008/98.

punto 54 il detentore di un rifiuto che può essere classificato con codici speculari, ma la cui composizione non è immediatamente nota, deve, ai fini di tale classificazione, determinare detta composizione e ricercare le sostanze pericolose che possano ragionevolmente trovarvisi onde stabilire se tale rifiuto presenti caratteristiche di pericolo, e a tal fine può utilizzare campionamenti, analisi chimiche e prove previsti dal regolamento n. 440/2008 o qualsiasi altro campionamento, analisi chimica e prova riconosciuti a livello internazionale

punto 49 la classificazione può avvenire vuoi sulla base del calcolo delle concentrazioni delle sostanze pericolose presenti nel rifiuto stesso e in funzione dei valori soglia indicati, per ogni sostanza, all’allegato III della direttiva 2008/98, vuoi sulla base di una prova, vuoi sulla base di tali due metodi. In quest’ultimo caso, lo stesso punto 1 prevede che «prevalgono i risultati della prova».

punto 53 Tuttavia, dalla rubrica intitolata «Metodi di prova» dell’allegato III della direttiva 2008/98 risulta che tale rinvio non esclude che possano essere presi in considerazione anche metodi di prova sviluppati a livello nazionale, a condizione che siano riconosciuti a livello internazionale.

punto 51 Per quanto riguarda le prove, occorre in primo luogo rilevare che la valutazione delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 3, come risulta dall’allegato III della direttiva 2008/98, deve essere effettuata sulla base di tale metodo ove ciò sia «opportuno e proporzionato». Ne consegue che, quando la valutazione della pericolosità di un rifiuto può essere fatta sulla base delle informazioni già ottenute in modo tale che il ricorso a una prova non sarebbe né opportuno né proporzionato, il detentore di tale rifiuto può procedere a classificarlo senza ricorrere a una prova.

Pertanto la classificazione di un rifiuto con codice speculare sarà coerente con la caratterizzazione svolta e quindi ragionevole quando questa, verificando le concentrazioni delle sostanze pericolose presenti nel rifiuto stesso in relazione ai valori soglia indicati, oppure verificando la presenza delle caratteristiche di pericolo mediante una prova, (prevarranno comunque i risultati della prova), permette di acquisire una conoscenza sufficiente della composizione di tale rifiuto al fine di verificare se esso presenti una o più caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III della direttiva 2008/98

Tali aspetti d’altra parte non rappresentano altro che ulteriori specificazioni della ragionevolezza e garantiscono l’imparzialità dell’operato.

3-Proporzionalità
Una procedura potrà essere considerata ragionevole quando essa in riferimento al caso concreto, sia proporzionata alle finalità da conseguire, cioè la caratterizzazione di un rifiuto mediante campionamenti e analisi chimiche, per determinarne la composizione e ricercare le sostanze pericolose che possono ragionevolmente trovarsi nel rifiuto onde stabilire se esso presenti caratteristiche di pericolo, dovrà essere proporzionata alle finalità da conseguire. Vi dovrà perciò essere un equo rapporto tra mezzo e fine, tra presupposto e conseguenza in modo tale da assicurare una caratterizzazione idonea ed adeguata alle circostanze di fatto, che non alteri però il giusto equilibrio tra i valori ambientali da tutelare e le prescrizioni giuridiche coinvolte

La soluzione adottata dovrà essere idonea ed adeguata e comportare il minor sacrificio possibile per gli interessi coinvolti.

Al fine di valutare il requisito della proporzionalità e conseguentemente la ragionevolezza dell’operato sono da prendere in considerazione i seguenti punti:

punto 48 una misura di tutela quale la classificazione di un rifiuto come pericoloso s’impone soltanto qualora, dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, sussistano elementi obiettivi che dimostrano che una siffatta classificazione è necessaria.

punto 57 Si deve poi rilevare che dalla giurisprudenza della Corte risulta che un’applicazione corretta del principio di precauzione presuppone, in primo luogo, l’individuazione delle conseguenze potenzialmente negative per l’ambiente dei rifiuti in questione e, in secondo luogo, una valutazione complessiva del rischio per l’ambiente basata sui dati scientifici disponibili più affidabili e sui risultati più recenti della ricerca internazionale.

punto 58 La Corte ne ha dedotto che, ove risulti impossibile determinare con certezza l’esistenza o la portata del rischio asserito a causa della natura insufficiente, non concludente o imprecisa dei risultati degli studi condotti, ma persista la probabilità di un danno reale per l’ambiente nell’ipotesi in cui il rischio si realizzasse, il principio di precauzione giustifica l’adozione di misure restrittive, purché esse siano non discriminatorie e oggettive.

punto 59 Ne consegue che il legislatore dell’Unione, nel settore specifico della gestione dei rifiuti, ha inteso operare un bilanciamento tra, da un lato, il principio di precauzione e, dall’altro, la fattibilità tecnica e la praticabilità economica, in modo che i detentori di rifiuti non siano obbligati a verificare l’assenza di qualsiasi sostanza pericolosa nel rifiuto in esame, ma possano limitarsi a ricercare le sostanze che possono essere ragionevolmente presenti in tale rifiuto e valutare le sue caratteristiche di pericolo sulla base di calcoli o mediante prove in relazione a tali sostanze.

punto 60 Ne consegue che una misura di tutela come la classificazione di un rifiuto che può essere classificato con codici speculari in quanto rifiuto pericoloso è necessaria qualora, dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, il detentore di tale rifiuto si trovi nell’impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare la caratteristica di pericolo che detto rifiuto presenta

Pertanto la classificazione di un rifiuto con codice speculare non è una semplice formalità svolta in osservanza di prescrizioni normative ma essa è conseguente agli obiettivi di tutela ambientale che si devono perseguire, quando ad esempio, per una non corretta classificazione del rifiuto, persista la probabilità di un danno reale per l’ambiente nell’ipotesi in cui il rischio si realizzi.

L’ampiezza della caratterizzazione sarà proporzionata alle finalità da conseguire e quindi ragionevole quando si applicherà in modo corretto il principio di precauzione che da una parte tenga conto delle conseguenze potenzialmente negative per l’ambiente derivanti da una gestione non corretta dei rifiuti in questione e dall’altra della fattibilità tecnica e la praticabilità economica di una tale caratterizzazione realizzando così un bilanciamento tra le due esigenze.

La caratterizzazione di un rifiuto in quanto giustificata dal principio di precauzione dovrà essere oggettiva e non discriminatoria e quindi dovrà avere valenza e validità generale.

4-Necessarietà
Una procedura adottata per la classificazione del rifiuti potrà essere considerata ragionevole quando in riferimento al caso concreto, essa presenti anche il requisito della necessarietà rispetto al fine perseguito in quanto non è disponibile un’altra modalità ugualmente efficace e meno onerosa.

Cioè la determinazione della composizione e la ricerca delle sostanze pericolose che possono ragionevolmente trovarsi nel rifiuto onde stabilire se esso presenti caratteristiche di pericolo, costituisce l’unico approccio possibile per sapere se in esso sono presenti sostanze pericolose.

Solo la caratterizzazione è idonea all’obiettivo che si vuole raggiungere non essendo disponibile un altro metodo ugualmente efficace.

A questo proposito sono rilevanti i seguenti punti della sentenza:

punto 43 Oltre ai metodi indicati alla rubrica intitolata «Metodi di prova» di cui a detto allegato III, il detentore dei rifiuti può, in particolare, riferirsi:

-alle informazioni sul processo chimico o sul processo di fabbricazione che «generano rifiuti» nonché sulle relative sostanze in ingresso e intermedie, inclusi i pareri di esperti;

-alle informazioni fornite dal produttore originario della sostanza o dell’oggetto prima che questi diventassero rifiuti, ad esempio schede di dati di sicurezza, etichette del prodotto o schede di prodotto;

-alle banche dati sulle analisi dei rifiuti disponibili a livello di Stati membri; e

-al campionamento e all’analisi chimica dei rifiuti.

punto 51 quando la valutazione della pericolosità di un rifiuto può essere fatta sulla base delle informazioni già ottenute in modo tale che il ricorso a una prova non sarebbe né opportuno né proporzionato, il detentore di tale rifiuto può procedere a classificarlo senza ricorrere a una prova.

punto 49 Allorché il detentore di un rifiuto ha raccolto le informazioni sulla composizione di tale rifiuto, è tenuto, (omissis), a procedere alla valutazione delle caratteristiche di pericolo di detto rifiuto conformemente all’allegato, rubrica intitolata «Valutazione e classificazione», punto 1, della decisione 2000/532, al fine di poterlo classificare vuoi sulla base del calcolo delle concentrazioni delle sostanze pericolose presenti nel rifiuto stesso e in funzione dei valori soglia indicati, per ogni sostanza, all’allegato III della direttiva 2008/98, vuoi sulla base di una prova, vuoi sulla base di tali due metodi. In quest’ultimo caso, lo stesso punto 1 prevede che «prevalgono i risultati della prova».

punto 46 Ne consegue che il detentore di un rifiuto, pur non essendo obbligato a verificare l’assenza di qualsiasi sostanza pericolosa nel rifiuto in esame, ha tuttavia l’obbligo di ricercare quelle che possano ragionevolmente trovarvisi, e non ha pertanto alcun margine di discrezionalità a tale riguardo.

punto 54 il detentore di un rifiuto che può essere classificato con codici speculari, ma la cui composizione non è immediatamente nota, deve, ai fini di tale classificazione, determinare detta composizione e ricercare le sostanze pericolose che possano ragionevolmente trovarvisi onde stabilire se tale rifiuto presenti caratteristiche di pericolo, e a tal fine può utilizzare campionamenti, analisi chimiche e prove previsti dal regolamento n. 440/2008 o qualsiasi altro campionamento, analisi chimica e prova riconosciuti a livello internazionale.

punto 59 gli Stati membri devono tener conto non soltanto dei principi generali in materia di protezione dell’ambiente di precauzione e sostenibilità, ma anche della fattibilità tecnica e della praticabilità economica, della protezione delle risorse nonché degli impatti complessivi sociali, economici, sanitari e ambientali.

punto 60 Ne consegue che una misura di tutela come la classificazione di un rifiuto che può essere classificato con codici speculari in quanto rifiuto pericoloso è necessaria qualora, dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, il detentore di tale rifiuto si trovi nell’impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare la caratteristica di pericolo che detto rifiuto presenta

punto 62 qualora, dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, il detentore di un rifiuto che può essere classificato con codici speculari si trovi nell’impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo che detto rifiuto presenta, quest’ultimo deve essere classificato come rifiuto pericoloso.

Pertanto oltre ai metodi indicati alla rubrica intitolata «Metodi di prova» di cui all’allegato III, il detentore dei rifiuti può utilizzare se adeguate tutte le metodologie indicate al punto 43, purché con il metodo prescelto pervenga comunque, a determinare la composizione del rifiuto e ad individuare le sostanze pericolose che possano ragionevolmente trovarvisi onde stabilire se il rifiuto presenti caratteristiche di pericolo e classificarlo correttamente. Nel caso tali metodologie non risultino adeguate o sufficienti sarà necessario procedere a campionamenti, analisi chimiche e/o alle prove previsti.

D’altra parte nella valutazione della necessarietà si dovrà tenere conto della fattibilità tecnica e della praticabilità economica.

Comunque la necessarietà di procedere in ogni caso alla classificazione di un rifiuto cui competono i codici speculari attraverso una delle metodologie previste è ben esplicitata nel punto 62 dove è previsto che qualora il detentore si trovi nell’impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo che detto rifiuto presenta, quest’ultimo deve essere classificato come rifiuto pericoloso.

In conclusione si può perciò affermare che nel caso che per pervenire alla classificazione di un rifiuto definito da codici speculari, in alternativa all’utilizzo di un metodo di prova possibile, si proceda mediante la caratterizzazione chimica e quindi alla successiva comparazione delle concentrazioni delle sostanze pericolose rilevate nel rifiuto stesso con i valori soglia indicati, per ogni sostanza, all’allegato della direttiva 2008/98, una tale caratterizzazione sarà da considerare ragionevole quando:

-è congrua con quanto previsto dalla normativa in quanto adeguata ed idonea al fine da perseguire che è quello di individuare la corretta classificazione che compete al rifiuto;

-è coerente perché i risultati dei campionamenti e delle analisi chimiche svolte sono adeguati ed idonei alla classificazione del rifiuto a cui si perviene ed essi corrispondono anche a quelli che si potrebbero ottenere con gli altri operati possibili;

-è proporzionata alle finalità da conseguire, perché vi è un equo rapporto tra le analisi chimiche svolte sul rifiuto ed il fine di determinarne la sua composizione e ricercare le sostanze pericolose che possono ragionevolmente trovarsi in esso.

-è necessaria per pervenire ad un corretta classificazione del rifiuto in quanto non è disponibile un’altra modalità ugualmente efficace e meno onerosa per pervenire alla corretta classificazione del rifiuto.

Poiché l’obiettivo da raggiungere è rappresentato dalla conoscenza della composizione del rifiuto così che si possa stabilire in concreto se esso contenga o meno sostanze pericolose, la caratterizzazione da effettuare per essere adeguata, coerente e proporzionata con tale obiettivo non dovrà comprendere la ricerca di tutte le possibili sostanze pericolose esistenti, né potrà essere arbitraria o discrezionale, ma dovrà essere tale da individuare in modo completo ed esaustivo quelle presenti nel rifiuto da classificare.

Di converso, comportamenti irragionevoli nella procedura di caratterizzazione di un rifiuto a cui competono due codici speculari al fine di individuare quello corretto da applicare, saranno quelli in cui:

-la caratterizzazione svolta non è sufficiente a determinare la composizione del rifiuto è quindi ad escludere che esso contenga sostanze pericolose tali da conferirgli caratteristiche di pericolo;

a fronte di una quantità rilevante di rifiuti da gestire la cui non corretta classificazione può avere notevoli conseguenze negative per l’ambiente, ci si limiti a ricercare nella caratterizzazione svolta solo un numero limitato di sostanze del tutto insufficiente a definirne la composizione;

non considerando l’origine del rifiuto, nella caratterizzazione si vadano a ricercare sostanze che nulla hanno a che fare con le attività da cui esso origina e non si determinano invece quelle compatibili con esse;

si proceda alla caratterizzazione del rifiuto con la ricerca di parametri standard non giustificati dalla sua origine e dalle sostanze che in esso possono essere presenti;

si confonda la caratterizzazione utile a definire le modalità di smaltimento o di recupero del rifiuto con quella necessaria alla sua classificazione giuridica;

la caratterizzazione effettuata porti ad individuare le sostanze che non sono presenti ma lasci invece del tutto indeterminate quelle che sono presenti nel rifiuto.

la determinazione quantitativa di innumerevoli sostanze pericolose non presenti però nel rifiuto ma non di quelle che sono invece presenti ma non note non essendo stata determinata la reale composizione del rifiuto.

pubblicato du Industrieambiente.it. Si ringrazia il dott. R. Mastracci