Chi abbandona paghi
di Luca RAMACCI
Pubblicato nella rubrica LegislAttivi in Rifiuti Oggi n. 4-2008
di Luca RAMACCI
Pubblicato nella rubrica LegislAttivi in Rifiuti Oggi n. 4-2008
Tra gli illeciti relativi ai rifiuti, quello più frequente riguarda la violazione del divieto di abbandono previsto dall’articolo 192 del “Codice ambientale”.
Si tratta di episodi normalmente di minore impatto rispetto ad altre attività vietate (come, ad esempio, la realizzazione di una discarica abusiva) ma che, per la loro frequenza, determinano comunque un rilevante impatto ambientale.
Le condotte vietate sono. oltre all’abbandono di rifiuti, il deposito incontrollato e l’immissione di rifiuti, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Anche se la legge non da’ una definizione di queste condotte, la giurisprudenza le ha adeguatamente inquadrate.
L’abbandono copre una vasta gamma di comportamenti, dalle attività “mirate” di eliminazione di rifiuti industriali, al semplice e popolarissimo “lancio del sacchetto” nel quale molti si impegnano con dedizione.
Le sanzioni previste sono amministrative e penali ma non sempre costituiscono un deterrente efficace.
Uno strumento valido ma poco sfruttato è, invece, l’obbligo imposto dalla legge al responsabile dell’abbandono di provvedere alla rimozione, all\'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi.
Obbligati in solido sono anche il proprietario ed i titolari di diritti reali o personali di godimento sull\'area ai quali la violazione sia imputabile per dolo o colpa.
La loro responsabilità si accerta in contraddittorio, con un procedimento che non è disciplinato dalla legge e che, spesso, è rimesso alla fantasia del funzionario che se ne occupa o da questi delegato ad altri soggetti, ad esempio, la polizia municipale.
E’ il sindaco che dispone, con ordinanza, la rimozione dei rifiuti assegnando un termine.
Se il contravventore non provvede, commette un reato (che si aggiunge agli eventuali altri) ed il Comune deve provvedere direttamente alle operazioni addebitando le spese.
Dunque sembra estremamente semplice far rimuovere i rifiuti a chi li ha abbandonati. Purtroppo non è così.
Oltre alle note difficoltà nell’individuazione delle responsabilità, specie quando l’abbandono è opera di soggetto diverso dal proprietario dell’area interessata dall’evento, spesso le amministrazioni comunali, anche se sollecitate dal personale che ha accertato l’abbandono, “dimenticano” di emettere l’ordinanza di rimozione dei rifiuti.
Quando, invece, vi hanno provveduto e si accerta che il destinatario è rimasto inerte, accampano scuse per non provvedere direttamente, ad esempio lamentando a mancanza di fondi o prospettando la necessità di individuare una ditta idonea.
In realtà il sindaco deve comunque procedere alla rimozione anche nel caso in cui i soggetti obbligati non siano noti o immediatamente identificabili, fatta salva la successiva rivalsa, nei loro confronti, per il recupero delle somme anticipate.
Sarebbe opportuno che si iniziasse a ricordare che, per la giurisprudenza, questi comportamenti possono configurare il reato sanzionato dall’articolo328 del codice penale.
Si tratta di episodi normalmente di minore impatto rispetto ad altre attività vietate (come, ad esempio, la realizzazione di una discarica abusiva) ma che, per la loro frequenza, determinano comunque un rilevante impatto ambientale.
Le condotte vietate sono. oltre all’abbandono di rifiuti, il deposito incontrollato e l’immissione di rifiuti, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Anche se la legge non da’ una definizione di queste condotte, la giurisprudenza le ha adeguatamente inquadrate.
L’abbandono copre una vasta gamma di comportamenti, dalle attività “mirate” di eliminazione di rifiuti industriali, al semplice e popolarissimo “lancio del sacchetto” nel quale molti si impegnano con dedizione.
Le sanzioni previste sono amministrative e penali ma non sempre costituiscono un deterrente efficace.
Uno strumento valido ma poco sfruttato è, invece, l’obbligo imposto dalla legge al responsabile dell’abbandono di provvedere alla rimozione, all\'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi.
Obbligati in solido sono anche il proprietario ed i titolari di diritti reali o personali di godimento sull\'area ai quali la violazione sia imputabile per dolo o colpa.
La loro responsabilità si accerta in contraddittorio, con un procedimento che non è disciplinato dalla legge e che, spesso, è rimesso alla fantasia del funzionario che se ne occupa o da questi delegato ad altri soggetti, ad esempio, la polizia municipale.
E’ il sindaco che dispone, con ordinanza, la rimozione dei rifiuti assegnando un termine.
Se il contravventore non provvede, commette un reato (che si aggiunge agli eventuali altri) ed il Comune deve provvedere direttamente alle operazioni addebitando le spese.
Dunque sembra estremamente semplice far rimuovere i rifiuti a chi li ha abbandonati. Purtroppo non è così.
Oltre alle note difficoltà nell’individuazione delle responsabilità, specie quando l’abbandono è opera di soggetto diverso dal proprietario dell’area interessata dall’evento, spesso le amministrazioni comunali, anche se sollecitate dal personale che ha accertato l’abbandono, “dimenticano” di emettere l’ordinanza di rimozione dei rifiuti.
Quando, invece, vi hanno provveduto e si accerta che il destinatario è rimasto inerte, accampano scuse per non provvedere direttamente, ad esempio lamentando a mancanza di fondi o prospettando la necessità di individuare una ditta idonea.
In realtà il sindaco deve comunque procedere alla rimozione anche nel caso in cui i soggetti obbligati non siano noti o immediatamente identificabili, fatta salva la successiva rivalsa, nei loro confronti, per il recupero delle somme anticipate.
Sarebbe opportuno che si iniziasse a ricordare che, per la giurisprudenza, questi comportamenti possono configurare il reato sanzionato dall’articolo328 del codice penale.