L’organizzazione di un deposito temporaneo dei rifiuti

di Roberto Camisa e Alan Valentino

 

 

 

1. Premessa

Il presente contributo riporta in modo generale le modalità di organizzazione di un deposito temporaneo di rifiuti, analizzando le condizioni di gestione del deposito e alcuni aspetti di dettaglio quali le norme tecniche relative ai contenitori.

In generale, tutte le attività di gestione dei rifiuti devono essere autorizzate: l’unica eccezione è costituita dalla raccolta dei rifiuti effettuata nel rispetto delle precise condizioni previste dalla norma ed identificate come deposito temporaneo dei rifiuti. Questo giustifica l’attenzione prestata per questa fase legata alla produzione dei rifiuti: ogni comportamento difforme da quello stabilito e di seguito descritto comporta pesanti sanzioni.

Per ragioni di semplicità non sono stati presi in considerazione casi particolari, come quelli che riguardano i rifiuti di manutenzione delle infrastrutture di cui all'art. 230 del D.Lgs 152/2006, quelli originati dai cantieri e da imprese che operano stabilmente in outsourcing all'interno di stabilimenti di proprietà di terzi, categorie particolari di rifiuti soggetti a norme speciali (amianto, RAEE, veicoli fuori uso, ecc.).

Un capitolo a parte è quello relativo alla gestione dei rifiuti sanitari o a rischio biologico per i quali è prevista una disciplina specifica che non è trattata in questo articolo.

2. Nozione

Il deposito temporaneo consiste nel raggruppamento dei rifiuti che deve essere effettuato, da parte del produttore, esclusivamente nel luogo in cui gli stessi sono prodotti e prima della raccolta1. Il luogo rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo può, anche in astratto non essere circoscritto al solo luogo di produzione, potendosi eventualmente estendere ad altro sito nella disponibilità dell'impresa, ferma restando in ogni caso la necessità di una delimitazione fisica e di un collegamento funzionale ed infrastrutturale tra il sito di deposito ed il luogo di produzione del rifiuto.

Tali condizioni si possono verificare nella pratica, nell'ambito di un cantiere edile che ricomprende anche un fondo contiguo non oggetto di edificazione (funzionalmente ed infrastrutturalmente connesso e delimitato nellambito del cantiere) e che può essere utilizzato a finilogisticidall'Impresa2

 

3. Titolarità

Il deposito temporaneo è riconducibile esclusivamente ad un soggetto produttore dei rifiuti, non potendo esistere un deposito temporaneo in capo a più soggetti (in tal caso, ove dovessero sussistere più produttori operanti all'interno di un unico sito ciascuna impresa dovrà disporre di un proprio deposito temporaneo fisicamente distinto dal deposito in capo all'altra impresa).

4. Condizioni

Affinché si possa parlare di deposito temporaneo devono sussistere contemporaneamente diverse condizioni che si elencano di seguito:

 

4.1 Contenuto di inquinanti persistenti

I rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni3, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose4 e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

 

4.2 Scadenze, tempi e volumi in deposito

Il deposito temporaneo deve avvenire nel rispetto di determinate scadenze relative alle operazioni di recupero o di smaltimento successive, in particolare, lavvio verso le successive operazioni (smaltimento/recupero) può avvenire a scelta del produttore unicamente secondo una delle seguenti modalità alternative tra loro:

 

  • criterio temporale

il conferimento dei rifiuti avviene con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

 

  • criterio volumetrico:

il conferimento dei rifiuti quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.

In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi il predetto limite, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno. Eimportante ribadire che il limite quantitativo si riferisce alla somma dei volumi di tutti i rifiuti in deposito.

 

Il superamento delle condizioni sopra indicate configura un deposito incontrollato di rifiuti o uno stoccaggio da autorizzare. Nel caso il produttore dei rifiuti non preveda di poter utilizzare in modo utile l'istituto del deposito temporaneo dovrà richiedere una specifica autorizzazione allo stoccaggio secondo quanto previsto dall'art. 208 del D.Lgs 152/2006.

Diversamente da quanto previsto per il criterio volumetrico, dove è chiaramente specificato che il criterio è applicato alle quantità complessive giacenti in deposito, il criterio temporale dà spesso luogo a dubbi ed incertezze gestionali che gli esempi di seguito intendono chiarire:

 

caso a) il produttore dei rifiuti ha una piccola produzione per la quale complessivamente in un anno sa che non supererà mai i quantitativi massimi ammessi per il deposito temporaneo, potrà (e dovrà) quindi smaltire tutti i suoi rifiuti in giacenza entro un anno dalla data di produzione del primo rifiuto giacente in deposito temporaneo.

Onde ricadere in tale ipotesi, il suo deposito temporaneo avrà i seguenti limiti:

  1. potrà essere costituito da soli rifiuti non pericolosi per un quantitativo inferiore ai 30 metri cubi complessivi in un anno, conteggiati a partire dalla data di produzione del primo rifiuto

  2. potrà essere costituito da soli rifiuti pericolosi per un quantitativo inferiore ai 10 metri cubi complessivi in un anno, conteggiati a partire dalla data di produzione del primo rifiuto

  3. potrà essere costituito da rifiuti pericolosi e non pericolosi per un quantitativo inferiore ai 30 metri cubi complessivi in un anno e di cui i pericolosi non superino i 10 metri cubi, il tutto conteggiato a partire dalla data di produzione del primo rifiuto.

La tabella seguente chiarirà meglio gli esempi:

 

Quantitativo Pericolosi

Quantitativo Non Pericolosi

Quantitativo Totale

Stato del deposito temporaneo

0

29

29

Ammesso

9

0

9

Ammesso

9

20

29

Ammesso

0

31

31

Non Ammesso

11

0

11

Non Ammesso

9

22

31

Non Ammesso

11

15

26

Non Ammesso

 

 

caso b) il produttore sa che durante lanno, ad un certo punto, si troverà nelle condizioni di superare uno degli schemi di giacenza cui al precedente punto, si apre quindi una forbice ed egli può scegliere:


caso b1) smaltisce e svuota completamente tutti i rifiuti giacenti in deposito temporaneo quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunge complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi, vedi schemi di giacenza (questo potrebbe essere il caso di un produttore che nellarco di un anno sfora di poco il quantitativo massimo previsto dalla legge, poniamo il caso di un produttore che produce 31 mc di rifiuti speciali allanno: in questo caso sarà conveniente smaltire privilegiando il criterio quantitativo, quindi prima di raggiungere il limite dei 30 mc. Se la produzione dellazienda non è stagionale, potrebbe convenzionalmente effettuare lo smaltimento ogni 11 mesi).

 

oppure,

caso b2) smaltisce con cadenza trimestrale i suoi rifiuti a far data dal rispettivo primo carico e indipendentemente dalle loro quantità in deposito, ad esempio: giorno 1/01 primo carico del rifiuto x; giorno 1/03 primo carico del rifiuto y: conferisce tutto il rifiuto x caricato a far data dal 1/01, entro il 1/04 e tutto il rifiuto y presente in carico a far data dal 1/03, entro il 1/06 (questa ipotesi potrebbe essere quella che riguarda quei produttori che nellarco di un anno sforano abbondantemente il limite quantitativo consentito di 30 mc: poniamo il caso di un produttore che produce 300 mc di rifiuti speciali allanno. In questo caso prevale il criterio temporale per cui il conferimento dei rifiuti deve avvenire entro tre mesi, a prescindere dal quantitativo prodotto nel trimestre).

4.3 modalità di deposito

Il deposito temporaneo deve essere eseguito per categorie omogenee di rifiuti, ogni rifiuto deve quindi preliminarmente essere identificato tramite attribuzione del Codice CER, in funzione del tipo, dell’ attività di provenienza e della eventuale pericolosità.

Nell'ambito di una ottimale gestione dei rifiuti, ed in particolare per razionalizzare modalità e costi di gestione, a volte può risultare conveniente suddividere rifiuti aventi uno stesso CER in partite/contenitori diversi, in funzione della composizione del rifiuto stesso (es. concentrazione di un determinato inquinante, tenore d'acqua, ecc.).

Nella gestione di un deposito temporaneo devono essere rispettate le prescrizioni relative al divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi previsti dal TUA5.

Per l’ attribuzione del codice CER occorre seguire il criterio dato dall’ allegato D alla parte IV del TU.

4.3.1 Norme tecniche per il deposito

Per il deposito temporaneo devono essere rispettate le relative norme tecniche (in primis: punto 4.1 della citata delibera 27.07.19846), nonché, per i rifiuti pericolosi, le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

 

Per ogni codice CER identificato deve essere predisposto un apposito contenitore di stoccaggio per il deposito temporaneo.

Il contenitore dovrà essere scelto in modo appropriato in base al volume e al tipo di rifiuto, l'imballaggio delle sostanze pericolose deve soddisfare le seguenti condizioni7:

a) l'imballaggio deve essere progettato e realizzato in modo tale da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto, fermo restando l'obbligo di osservare le disposizioni che prescrivono speciali dispositivi di sicurezza;

b) i materiali che costituiscono l'imballaggio e la chiusura non devono essere suscettibili di deteriorarsi a causa del contenuto, né poter formare con questo composti pericolosi;

c) tutte le parti dell'imballaggio e della chiusura devono essere solide e robuste, in modo da escludere qualsiasi allentamento e sopportare in maniera affidabile le normali sollecitazioni della manipolazione;

d) il recipiente munito di un sistema di chiusura che può essere riapplicato deve essere progettato in modo che l'imballaggio possa essere richiuso ripetutamente senza fuoriuscita del contenuto;

I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti.

I rifiuti incompatibili, suscettibili perciò di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.

Se lo stoccaggio di rifiuti liquidi avviene in un serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio. Qualora in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità eguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi.

I serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento; qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente.

Se il deposito avviene in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti e dei mezzi impiegati sulle piazzole per la movimentazione.

I rifiuti stoccati in cumuli devono essere protetti dall'azione degli agenti atmosferici (acque meteoriche, e, ove allo stato polverulento, dall'azione del vento).

Devono essere inoltre rispettate le eventuali norme regionali in materia di acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabili contigue o comunque interconnesse (es. viabilità) alle aree ove sono presenti i depositi di rifiuti.

I recipienti mobili devono essere provvisti di:

idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;

mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione

  • per le sostanze liquide infiammabili devono essere utilizzati contenitori a norma, idonei alla natura del rifiuto, al volume prodotto e al carico infiammabile, con chiusura a tenuta, mezzi di presa e a bocca stretta.

I contenitori mobili contenenti i rifiuti devono avere un peso compatibile alle norme sulla movimentazione dei carichi (massimo 25 kg).

Allo scopo di rendere nota, durante il deposito temporaneo, la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensioni e collocazione.

Su ciascun contenitore di rifiuti pericolosi deve essere apposta una etichetta o un marchio a fondo giallo aventi le misure di cm 15 × 15, recante la lettera R di colore nero, alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5.

Quando le dimensioni o la forma dei contenitori non lo impongono è possibile apporre etichette di dimensioni differenti purché rimangano pienamente leggibili. In ogni caso le etichette apposte sui colli devono essere del tipo indelebile e inamovibile: solo se le dimensioni dei colli non lo consentono è possibile applicare al contenitore un cartellino o una targhetta.

I rifiuti dovranno essere stoccati unicamente nell’ apposita area prevista come deposito; tale area dovrà essere adeguatamente segnalata con idonea cartellonistica, inaccessibile alle persone non autorizzate e protetta in modo opportuno onde evitare la contaminazione dell’ambiente circostante.

I rifiuti chimici devono essere conservati lontano da fonti di calore, irraggiamento solare e quadri elettrici. Devono essere chiusi ermeticamente e non devono essere collocati in alto o comunque in posizioni di equilibrio precario. Devono essere rispettate le specifiche prescrizioni della normativa sulla prevenzione degli incendi.

I recipienti, fissi e mobili, che hanno contenuto i rifiuti, e non destinati ad essere reimpiegati per gli stessi tipi di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni. In alternativa, in caso di conferimento degli stessi, devono essere smaltiti secondo la logica del vuoto per pieno: in questo caso infatti mantengono le stesse caratteristiche di pericolo del contenuto.

Nel caso degli stabilimenti soggetti alle norme “IPPC” di cui al titolo II bis del D.Lgs 152/2006, per il deposito temporaneo trovano applicazione anche le BAT (best available tecnique) specifiche per settore produttivo, ove ovviamente disponibili.

Nota Finale

Il presente contributo, lungi dal voler costituire un lavoro completo ed esaustivo, cosa che in campo ambientale ed in particolare nel settore della gestione dei rifiuti è impossibile che avvenga tramite la stesura di un unico documento di poche pagine, si propone come spunto e punto di partenza per chi, approcciandosi alla materia, volesse cominciare a capire da dove partire e su quali riferimenti iniziali basarsi.

 

Alan Valentino

Roberto Camisa

 

1 D.lgs 152/2006 art. 183 comma 1 lettera o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

2 Cass. Pen. III^ Sez. 11.07.2007, n. 35622, imp. Pili ed Altri

3 “REGOLAMENTO (CE) N. 850/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE

4 Deliberazione Comitato interministeriale 27 luglio 1984

Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 4 del Dpr 915/1982 - Smaltimento dei rifiuti

 

5 D.lgs 152/06 art. 184 comma 5-ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non puo' essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto

6 4.1.1

I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti tossici e nocivi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili, suscettibili perciò di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.

4.1.2

Se lo stoccaggio di rifiuti liquidi avviene in un serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio. Qualora in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità eguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi. I serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento; qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente.

4.1.3

Se lo stoccaggio avviene in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti. Fatta eccezione per i rifiuti smaltibili in discariche di cui al punto 4.2.3.2, i rifiuti stoccati in cumuli devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche, e, ove allo stato polverulento, dall'azione del vento.

4.1.4

I recipienti mobili devono essere provvisti di:

— idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

— accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;

— mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

4.1.5

Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensioni e collocazione.

4.1.6

I recipienti, fissi e mobili, che hanno contenuto i rifiuti tossici e nocivi, e non destinati ad essere reimpiegati per gli stessi tipi di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni.

In ogni caso è vietato utilizzare per prodotti alimentari recipienti che hanno contenuto rifiuti tossici e nocivi.

 

7 D.lgs 3 Febbraio 1997 n.52DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 1997, n. 52

Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose (G.U. 11 marzo 1997, n. 58, suppl. ord.).