TAR Campania, (SA), Sez. I, n. 873, del 20 aprile 2015
Urbanistica.Quando l’abuso edilizio si realizza su un immobile concesso in locazione la responsabilità va riferita al conduttore

Qualora un abuso edilizio sia stato posto in essere su un immobile concesso in locazione, la relativa responsabilità va riferita al conduttore che è l’unico soggetto che ha la materiale disponibilità del bene, salvo che non emerga un manifesto coinvolgimento del proprietario che ha consentito l’abuso vietato. Sul punto, la Corte Costituzionale ha escluso la possibilità di procedere all’acquisizione gratuita da parte del Comune di un immobile, in caso di inottemperanza all’ordine di ripristino in presenza di un abuso edilizio, qualora il proprietario sia estraneo all’abuso, in quanto il destinatario delle sanzioni edilizie deve essere il responsabile dell’abuso. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00873/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00778/2012 REG.RIC.

N. 00256/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso, numero di registro generale 778 del 2012, proposto da: 
Maria Crocco e Amelia Maria Crocco, rappresentate e difese dagli Avv. Gianfranco Mobilio, Manuel De Divitiis, con domicilio eletto presso Avv. Gianfranco Mobilio in Salerno, via Cantarella, 7; 

contro

Comune di Ispani, in persona del legale rappresentante pro tempore e Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Ispani, non costituiti in giudizio; 


sul ricorso numero di registro generale 256 del 2013, proposto da: 
Maria Crocco e Amelia Maria Crocco, rappresentate e difese dagli Avv. Gianfranco Mobilio, Manuel De Divitiis, con domicilio eletto presso Avv. Gianfranco Mobilio in Salerno, via Cantarella, 7; 

contro

Comune di Ispani, in persona del legale rappresentante pro tempore e Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Ispani, non costituiti in giudizio; 

per l’annullamento

quanto al ricorso n. 778 del 2012:

dell’ordinanza di demolizione del Comune di Ispani, n. 3 del 10.02.2012, notificata il 29.02.2012 (Maria Crocco) e il 24.02.2012 (Amelia Maria Crocco);

quanto al ricorso n. 256 del 2013:

dell’ordinanza di demolizione del Comune di Ispani, n. 45 del 2.11.2012, notificata il 15.11.2012;

 

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 19 marzo 2015, il dott. Paolo Severini;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;

 

FATTO

Le ricorrenti, nel primo degli epigrafati gravami, impugnavano l’ordinanza di demolizione sopra specificata, concernente opere edilizie abusive (89 strutture e manufatti vari, a carattere permanente, consistenti in casette di legno, tettoie in ferro, piazzole in calcestruzzo, campo di calcetto, prefabbricati per servizi igienici, roulottes, area ricreativa con opere in calcestruzzo, strada interna ricoperta con manto di asfalto e opere di recinzione, con cambio di destinazione d’uso ed occupazione abusiva di area del demanio), realizzate presso la struttura turistico – ricettiva denominata “Camping Villammare di Brusco Guido”, su un terreno di loro proprietà, in catasto al foglio 11, part.lle 179 e 180, oltre che su area demaniale, identificata in catasto al foglio 11, part. 1431; nell’ordinanza – che seguiva ad un verbale di sopralluogo effettuato congiuntamente dal Responsabile dell’U. T. C. di Ispani, da un funzionario della Soprintendenza B. A. P. di Salerno e dai C. C. di Vibonati – si dava atto dell’esistenza di motivi ostativi all’accoglimento di un’istanza di condono edilizio, ex l. 47/85, prodotta il 19.09.1986, e del conseguente rigetto della medesima, e, sul presupposto che la realizzazione delle strutture, oggetto della prefata istanza di condono, fosse ascrivibile, non solo al titolare del camping, ma anche alle ricorrenti, in quanto proprietarie dell’area in questione, s’intimava la demolizione delle medesime ai predetti, oltre che a tale Ariotto Sergio, originario richiedente il condono; tanto premesso, le ricorrenti articolavano le seguenti censure:

1) Erroneità del presupposto: le ricorrenti, in qualità di proprietarie dell’area in oggetto, non s’erano mai curate della gestione del camping e non avevano affatto realizzato alcuna opera abusiva sul proprio terreno; tant’era vero, che l’istanza di condono era stata presentata dalla Famar s. n. c. di Ariotto Sergio, cui era succeduta, nell’affitto del terreno, la s. n. c. Camping Villammare di Brusco Guido; sicché l’onere della regolarità amministrativo – urbanistica della strutture, fin dall’impianto della medesima, era stato a carico esclusivo delle società conduttrici dei terreni; pur essendo, del resto, le stesse ricorrenti al corrente dell’esistenza, in loco, di strutture e manufatti vari, destinati ad ospitare, specie nel periodo estivo, gli ospiti del camping (per le quali Brusco Antonio aveva anche presentato, nel 2011, istanza di variante e sanatoria), pur tuttavia erano all’oscuro dell’assenza di titoli edilizi, legittimanti le stesse, sicché non potevano essere comprese tra i destinatari della sanzione accessoria della confisca dei terreni né potevano procedere alla demolizione degli abusi, non avendo la disponibilità dei terreni in questione;

2) Violazione art. 31 d. P. R. 380/01; Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, sviamento e contraddittorietà: era sostanzialmente ribadita la censura, di cui al punto che precede.

Il Comune di Ispani non si costituiva in giudizio.

Con ordinanza, resa all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 18.10.2012, la Sezione accoglieva, nei sensi di cui in parte motiva, la domanda cautelare prodotta nell’interesse delle ricorrenti, con la seguente motivazione: “Rilevato che il ricorso appare, prima facie, meritevole di favorevole considerazione in sede cautelare, limitatamente alla dedotta estraneità da parte delle ricorrenti alla commissione degli abusi contestati che implica non l’illegittimità, in toto, dell’ordinanza di demolizione impugnata, bensì l’inidoneità del provvedimento repressivo a costituire titolo per l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime (cfr. ex multis T. A. R. Napoli, sez. VII, n. 3879 del 17.09.2012)”.

Alla pubblica udienza del 19 marzo 2015, il ricorso era trattenuto in decisione.

Con il secondo dei gravami in epigrafe, le ricorrenti impugnavano l’ordinanza di demolizione di ulteriori opere abusive, realizzate sui terreni di cui sopra, relative in particolare ad una lieve variazione interna dell’area di campeggio, con aumento delle strutture presenti (posizionamento di ulteriori manufatti di carattere precario) e in un aumento dell’area demaniale occupata, ordinanza emessa dal Comune di Ispani, dopo la pronuncia dell’ordinanza cautelare di cui sopra, senza tenere conto alcuno delle prescrizioni, nella stessa contenute, posto che i destinatari della stessa erano stati dal Comune nuovamente individuati, oltre che negli amministratori del Camping Villammare s. n. c., anche nelle attuali ricorrenti, le quali sollevavano quindi censure, analoghe alle precedenti, proclamando nuovamente la loro estraneità alla commissione (anche degli ulteriori) abusi riscontrati sui terreni de quibus, oltre che di violazione del precetto cautelare, scaturente dalla prefata ordinanza della Sezione, e formulavano altra istanza di sospensione dell’atto gravato, accolta dalla Sezione con provvedimento, assunto all’esito dell’udienza camerale del 7.03.2013.

Anche in questo secondo giudizio il Comune non provvedeva alla propria costituzione.

All’udienza pubblica sopra specificata, il secondo ricorso passava in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, va disposta la riunione dei due gravami, sussistendo ragioni di connessione soggettiva e oggettiva.

Gli stessi sono fondati, nei sensi di seguito specificati.

Le ricorrenti, in qualità di proprietarie (della maggior porzione) dei terreni, su cui le opere edilizie abusive contestate erano state, a più riprese, ed anche su area demaniale, edificate, hanno dedotto la loro estraneità alla realizzazione delle medesime, e hanno censurato la pronuncia delle suddette ordinanze di demolizione, da parte del Comune di Ispani, anche nei loro confronti, sul presupposto che la loro estraneità alla commissione dell’abuso servisse a tenderle indenni dall’acquisizione dell’area di sedime, e di quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe, in favore del patrimonio comunale, effetto previsto dall’art. 31 d. P. R. 380/01 come conseguenza della mancata demolizione degli abusi, nel termine perentorio di giorni novanta dalla notifica della relativa ordinanza.

La tesi è fondata.

Le ricorrenti hanno infatti dedotto di essere completamente estranee alla commissione degli abusi contestati dal Comune, e hanno supportato tale deduzione, con la circostanza del non avere la disponibilità dell’area, su cui erano sorti, a più riprese, gli edifici abusivi contestati; e, infatti, tanto l’istanza di condono edilizio del 1986, quanto la successiva integrazione della stessa istanza, del 2010, erano state presentate dagli amministratori pro tempore delle società, che si erano succedute nell’affitto dei terreni, Ariotto Sergio e Brusco Antonio; hanno rappresentato, inoltre, d’essere a conoscenza del fatto che, sui loro terreni, insistevano varie costruzioni, dedicate all’ospitalità dei campeggiatori, ma hanno segnalato la loro assoluta buona fede, nel senso di essere convinte che le stesse costruzioni fossero state, dai suddetti legali rappresentanti delle società che gestivano il camping, edificate legittimamente; facevano, inoltre, presente come tale situazione fosse nota al Comune di Ispani, che non avrebbe quindi dovuto notificare, anche a loro, le ordinanze impugnate; nel secondo ricorso, oltre a tali censure, si dolevano poi anche del fatto che l’ordine demolitorio (e le sue conseguenze acquisitive, in caso d’inottemperanza) fosse stato reiterato, dal Comune, anche nei loro confronti, nonostante l’arresto cautelare della Sezione, di cui s’è detto in narrativa, e in chiara elusione dei suoi dettami.

Dal canto suo, il Comune di Ispani non s’è costituito in giudizio, sicché le suddette affermazioni delle ricorrenti sono rimaste orfane di qualsivoglia contestazione; né, del resto, nelle ordinanze gravate (e segnatamente nella seconda, emanata dopo le chiare indicazioni fornite dal Tribunale nell’ordinanza cautelare, concernente il primo ricorso), il Comune ha posto in risalto elementi fattuali dai quali poter ricavare il coinvolgimento delle stesse ricorrenti nell’edificazione degli immobili abusivi o, quanto meno, la loro cosciente tolleranza alla realizzazione degli abusi; ne deriva che, sia per essere intrinsecamente attendibile, sia perché, in ogni caso, non fatta segno di puntuali controdeduzioni, la circostanza fattuale di cui sopra, dell’estraneità delle proprietarie (della maggior parte) dei terreni abusivamente edificati, agli illeciti edilizi, ivi consumati, deve ritenersi idoneamente provata e può, pertanto, fondare la presente decisione, d’accoglimento dei ricorsi riuniti, nei sensi di seguito specificati.

Va applicato, in particolare, l’orientamento prevalente della giurisprudenza amministrativa in materia, espresso, da ultimo, nelle massime che seguono: “Qualora un abuso edilizio sia stato posto in essere su un immobile concesso in locazione, la relativa responsabilità va riferita al conduttore che è l’unico soggetto che ha la materiale disponibilità del bene, salvo che non emerga un manifesto coinvolgimento del proprietario che ha consentito l’abuso vietato. Ciò in coerenza con i principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza 15 luglio 1991 n. 345, la quale ha escluso la possibilità di procedere all’acquisizione gratuita da parte del Comune di un immobile, in caso di inottemperanza all’ordine di ripristino in presenza di un abuso edilizio, qualora il proprietario sia estraneo all’abuso, in quanto il destinatario delle sanzioni edilizie deve essere il responsabile dell’abuso” (T. A. R. Lazio – Roma – Sez. II, 29/01/2015, n. 1742); “L’estraneità del proprietario agli abusi edilizi commessi sul bene da un soggetto che ne abbia la piena ed esclusiva disponibilità non implica l’illegittimità dell'ordinanza di demolizione o di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, emessa nei suoi confronti, ma solo l’inidoneità del provvedimento repressivo a costituire titolo per l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime sulla quale insiste il bene. Infatti, l’acquisizione gratuita dell’area non è una misura strumentale per consentire al Comune di eseguire la demolizione, né una sanzione accessoria di questa, ma costituisce una sanzione autonoma che consegue all’inottemperanza all’ingiunzione, e, pertanto, essa si riferisce esclusivamente al responsabile dell’abuso non potendo operare nella sfera giuridica di altri soggetti e, in particolare, nei confronti del proprietario dell’area quando risulti, in modo inequivocabile, la sua completa estraneità al compimento dell’opera abusiva o che, essendone egli venuto a conoscenza, si sia adoperato per impedirlo con gli strumenti offerti dall’ordinamento” (T. A. R. Sicilia – Palermo – Sez. II, 18/11/2014, n. 2889); “L’acquisizione gratuita dell’area su cui è stato realizzato un immobile abusivo non può essere dichiarata nei confronti del proprietario che, del tutto estraneo al compimento dell’opera abusiva, non può ritenersi responsabile della stessa. L’unica eccezione a tale principio sussiste quando il proprietario, sebbene non responsabile dell’abuso, sia venuto a conoscenza dello stesso e non si sia adoperato per impedirlo con gli strumenti offerti dall’ordinamento, Pertanto, l’Amministrazione, una volta che, come nella fattispecie, abbia ingiunto la demolizione dell’immobile abusivo nei confronti del responsabile dell’abuso, non può operare l’acquisizione dell’immobile abusivo e dell’area di pertinenza ai danni dell’ente ricorrente, proprietario del terreno, senza che risulti accertato il coinvolgimento anche morale del proprietario nella commissione dell’illecito” (T. A. R. Campania – Napoli, Sez. VIII, 23/10/2014, n. 5467); “L’acquisizione gratuita dell’area su cui sia stato realizzato un immobile abusivo non può essere dichiarata nei confronti del proprietario che, del tutto estraneo al compimento dell’opera abusiva, non possa ritenersi responsabile della stessa; tuttavia, fa eccezione a tale principio l’ipotesi in cui il proprietario, sebbene non responsabile dell’abuso, sia venuto a conoscenza dello stesso e non si sia adoperato per impedirlo con gli strumenti offerti dall’ordinamento ovvero l’ipotesi che il proprietario attuale abbia acquistato il complesso edilizio dal proprietario che ha commesso l’abuso, anche se il nuovo proprietario non è responsabile dello stesso, subentrando nella sua posizione giuridica” (Consiglio di Stato, Sez. V, 11/07/2014, n. 3565).

In aderenza all’indirizzo, assolutamente maggioritario della giurisprudenza, anche nella specie l’effetto acquisitivo, discendente “ex lege” dall’inottemperanza alle ordinanze di demolizione in epigrafe, non può pertanto operare, in pregiudizio delle ricorrenti, proprietarie dei terreni, in quanto inconsapevoli degli abusi, ivi realizzati (ferma restando ovviamente, per quanto qui viene in rilievo, l’intrinseca validità ed efficacia dell’ingiunzione di rimessione in pristino, nei confronti dei suoi destinatari, da identificarsi negli autori dei medesimi abusi, e tanto al netto d’ogni iniziativa giudiziaria, eventualmente azionata dagli stessi, iniziative delle quali il Collegio non è, peraltro, a conoscenza).

Le spese seguono la soccombenza del Comune di Ispani e sono liquidate come in dispositivo; laddove le stesse, ricorrendo eccezionali motivi, possono essere compensate riguardo al Responsabile dell’U. T. C. di Ispani, pure destinatario della notifica dei ricorsi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa loro riunione, li accoglie, nei sensi e limiti di cui in parte motiva, e per l’effetto annulla le ordinanze impugnate, nelle rispettive parti che concernono l’effetto acquisitivo dell’area di sedime, disposto anche in pregiudizio delle ricorrenti.

Condanna il Comune di Ispani al pagamento, in favore delle ricorrenti, delle spese e dei compensi relativi ai presenti giudizi riuniti, che liquida, complessivamente, in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA e CPA, come per legge.

Compensa ogni altra spesa di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2015, con l’intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Giovanni Grasso, Consigliere

Paolo Severini, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/04/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)