INSTALLAZIONI DI DISCARICHE – GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA – PRINCIPIO DI DIRITTO “NELL’INTERESSE DELLA LEGGE”
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite — dichiarato inammissibile un ricorso della Presidenza del Consiglio e del Commissario straordinario per l'emergenza rifiuti in Campania avverso un'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva ordinato in via cautelare al Commissario straordinario di astenersi dall'installare e dal porre in esercizio un impianto di discarica dei rifiuti nel Comune di Serre, ritenendo tale attività potenzialmente lesiva del diritto alla salute dei cittadini e del diritto ad un ambiente igienicamente sicuro delle imprese casearie del medesimo territorio — ha pronunciato la prima sentenza “nell'interesse della legge”, ai sensi della nuova formulazione dell'art. 363, comma 3, c.p.c., formulando il principio di diritto da applicare in analoghe fattispecie.
La Corte ha stabilito che spettano all'esclusiva giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative alla installazione delle discariche di rifiuti — in quanto controversie in materia di gestione del territorio nell'interesse dell'intera collettività nazionale —, anche qualora sia denunciata una lesione ai diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, quale il diritto alla salute (art. 32 Cost.), accertando la sussistenza in concreto dei diritti vantati e provvedendo in ordine al contemperamento o alla limitazione dei suddetti diritti in rapporto all'interesse generale pubblico all'ambiente salubre. Spetta allo stesso giudice amministrativo adottare, se ne ricorrono le condizioni, i provvedimenti cautelari per assicurare provvisoriamente gli effetti della futura decisione finale sulle richieste inibitorie, demolitorie ed eventualmente risarcitorie dei soggetti che deducono di essere danneggiati dai comportamenti materiali o dai provvedimenti autoritativi finalizzati all'installazione delle discariche.
Con ordinanza del l° giugno 2007, il Tribunale di Salerno rigettava il
reclamo ex art. 669 terdecies avverso l'ordinanza
del giudice monocratico, emessa ai sensi dell'art. 700 c.p.c. il 28
aprile 2007, che, in accoglimento della domanda del Comune di Serre e
di terzi intervenuti, aveva ordinato al Commissario straordinario di
governo per l'emergenza rifiuti in Campania "di astenersi
dall'istallare e dal porre in esercizio l'impianto di discarica dei
rifiuti nel Comune di Serre, in località Valle della Masseria, come
meglio individuato... nell'ordinanza n. 14 del 24.1.07" di
detto Commissario.
Il provvedimento reclamato, a cautela del diritto alla salute dei
ricorrenti e della salubrità dell'ambiente, anticipando la
reintegrazione in forma specifica di cui all'art. 2058, 1° comma, c.c.,
aveva respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice
ordinario sollevata dalla Avvocatura erariale, secondo la quale
l'attività del Commissario delegato di cui si inibiva il proseguimento
aveva natura pubblicistica, perché fondata sulla sua ordinanza n.
14/07, basata sulle leggi n.ri 225/92 e 290/06.
Secondo Tribunale, peraltro, in rapporto al petitum sostanziale
e alle posizioni fondamentali a cautela delle quali era stato chiesto
il provvedimento, cioè del diritto dei ricorrenti alla salute e
all'ambiente, situazione che non poteva essere affievolita o degradata
a interesse legittimo dal potere amministrativo, la giurisdizione era
dell'A.G.O., mancando in fatto la richiesta di un sindacato qualsiasi
dai giudici sugli atti commissariali.
Richiamate le pronunce di queste S.U. che, uniformandosi ai principi
enunciati dalla Corte Costituzionale nelle due sentenze n. 204/04 e
191/06 (S.U. n. 13659 e 13660 del 2006), avevano rilevato come la
tutela rìsarcitoria e demolitoria a fronte di comportamenti illeciti
della P.A., anche nelle materie di giurisdizione esclusiva dei giudici
amministrativi, non abrogava la ripartizione dell'art. 103 Cost., il
tribunale riteneva che tale cognizione doveva riconoscersi ai giudici
amministrativi, solo quando la P.A. non incidesse su diritti
incomprimibili della persona.
Pertanto la tutela giudiziaria nella fattispecie non spettava ai
giudici amministrativi, essendo il diritto alla salute "sovrastante
alla stessa amministrazione, di guisa che questa non ha alcun potere,
neppure per motivi di interesse pubblico specialmente rilevante, non
solo di affievolirlo ma anche di pregiudicarlo nel fatto
indirettamente" (pag. 5 ordinanza impugnata).
L'ordinanza richiamava la decisione del Consiglio di Stato n. 556/06,
per la quale, in riferimento a diritti fondamentali riconosciuti dalla
Costituzione deve riconoscersi la giurisdizione esclusiva dei giudici
amministrativi, ove sia chiesto l'annullamento di atti costituenti
espressione illegittima del potere della P.A., come nel caso non era in
fatto accaduto.
Infatti i ricorrenti non denunciavano l'illegittimità dei
provvedimenti, che avevano individuato il sito per la realizzazione
della discarica, ma deducevano il pericolo per la salute e l'ambiente
che poteva derivare dalla installazione della discarica, cioè da
condotte materiali e di fatto, potenzialmente lesive di diritti
incomprimibili, rispetto ai quali nessun atto della P.A. avrebbe potuto
trasformare i diritti in interessi, perché si sarebbe dovuto ritenere
emesso in assoluta carenza di potere.
Pur avendo il giudice amministrativo gli stessi poteri cautelare di
quello ordinario, secondo il Tribunale dì Salerno, solo la cognizione
di essi da parte del giudice ordinario garantiva la pretesa dei
soggetti cautelati, allorché non emergesse una violazione delle regole
che presidiano alla attività della P,A. formalmente rispettosa delle
norme procedimentali e di quelle tecniche, per impedire la lesione del
diritto dei ricorrenti.
Ritenuta la proponibilità di una inibitoria atipica, fondata sull'art.
2058 c.c. e tendente alla prevenzione dell'illecito in rapporto al
diritto alla salute, posizione soggettiva non affievolibile con atti
della P.A., era affermata la legittimazione attiva dei ricorrenti.
Il Tribunale rigettava quindi il reclamo del Commissario, per
l'esistenza del fumus bori juris e del periculum
in mora come descritti nel provvedimento cautelare impugnato:
chiaro era il rischio per la salute, in un'area di notevole interesse
ambientale per la protezione della fauna e soggetta a vincolo
idrogeologico, vicina a zona vincolata da destinazione urbanistica a un
P.I.P., per il quale piccole imprese artigianali casearie avrebbero
potuto perdere ogni possibilità di attività produttiva, per gli
indispensabili principi di igiene anche ambientale.
Il Tribunale rilevava inoltre che il provvedimento a base dell'attività
da inibire, aveva tenuto presente il risparmio di tempo e di spesa che
il sito consentiva piuttosto che l'esigenza di evitare gli evidenziati
rischi di danno ai citati diritti incomprimibili dei cittadini;
pertanto, anche se l'attività materiale disposta con il provvedimento
riguardava solo la elaborazione di un eventuale progetto, dalla stessa
difesa dell'Amministrazione il tribunale aveva rilevato che si voleva
superare l'emergenza regionale in materia di rifiuti urbani con la
costruzione della discarica, per cui il periculum
era presente.
Per la cassazione di tale ordinanza, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e il Commissario straordinario per l'emergenza rifiuti in
Campania hanno proposto ricorso straordinario di cinque motivi, ai
sensi dell'art. 111 Cost., illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c., da
valutare eventualmente come istanza di regolamento preventivo di
giurisdizione anche per l'eventuale causa di merito o come richiesta di
pronuncia del principio di diritto per la speciale rilevanza della
questione ai sensi dell'art. 363, 3° comma c.p.c.; si sono difesi, con
controricorso, il Comune di Serre e la Regione Campania, mentre gli
altri intimati, parti del procedimento cautelare meglio individuati in
epigrafe, non si sono difesi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve disporsi la riunione dei due ricorsi iscritti
al n. 16438 e al n. 19133 del R.G. del 2007, contenenti identica
istanza di regolamento preventivo di giurisdizione in ordine alla
stessa causa, proposta rispettivamente in via principale, ovvero
subordinata al mancato accoglimento dell'impugnazione ex
ar. 111 Cost., per difetto di giurisdizione contro l'ordinanza di cui
sopra. Pure dinanzi a questa Corte infatti trova applicazione l'art.
273 c.p.c, per il quale, quando due procedimenti relativi alla stessa
causa pendono dinanzi allo, stesso ufficio giudiziario, va disposta,
anche di ufficio, la loro riunione (in tal senso Cass. S.U. 15 febbraio
1979 n. 982 e Cass. 24 luglio 1971 n. 2468).
Nella fattispecie, la richiesta di trasmissione del fascicolo di
ufficio, depositata tempestivamente ai sensi dell'art. 369 cpv. c.p.c.,
solo per il ricorso n. 16438/07 estende i suoi effetti, in ordine alla
procedibilità del ricorso per regolamento preventivo, anche in rapporto
all'altra istanza, che dovrà quindi ritenersi ritualmente proposta e
procedibile, non essendo rilevante la carenza di tale deposito
denunciata dal sostituto procuratore generale dr. Pasquale Ciccolo,
nelle sue richieste scritte relative al solo ricorso n. 19133/07, nel
quale l'adempimento risultava omesso dagli istanti.
2.1. Il primo motivo di ricorso ex art. 111 Cost. denuncia il difetto
di giurisdizione dell'A.G.O. nel procedimento cautelare de quo,
ai sensi dell'art. 360 n. 1 e 41 c.p.c., avendo il giudice conosciuto
di atti amministrativi, prodromici alla localizzazione di un'opera
pubblica sul territorio della Regione Campania (discarica per lo
smaltimento di scarti non pericolosi dei rifiuti solidi urbani) ed
emessi dal Commissario delegato al settore ai sensi del D.L. n. 263 del
2006 convertito in legge n. 29 dello stesso anno, nell'esercizio dei
suoi poteri.
Nella materia, riguardante l'uso del territorio e da qualificare quindi
"urbanistica", la tutela dei diritti, anche incomprimibili a interessi
legittimi, allorché siano lesi da comportamenti illeciti esecutivi di
provvedimenti amministrativi, non spetta al giudice ordinario, che ha
cognizione sulle sole controversie relative a comportamenti di mero
fatto della P.A., per i quali la Corte costituzionale, con le sentenze
n. 204 del 2004 e 191 del 2006, gli ha riconosciuto competenza per ogni
controversia, anche di risarcimento dei danni.
Quando, nelle materie di giurisdizione esclusiva, i comportamenti si
fondano su atti amministrativi e esprimono poteri della P.A., pur se
illegittimamente esercitati, di essi conosce il giudice amministrativo.
Ogni impianto industriale ed opera pubblica ed ogni uso del territorio
può incidere sul diritto alla salute e all'integrità dell'ambiente, e
l'art. 34, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, come
successivamente modificato, riserva ai giudici amministrativi la
materia urbanistica; la stessa ordinanza impugnata, peraltro, mentre
nega ogni rilievo agli atti del commissario che dispongono l'attività
da essa inibito, ne rileva il mancato approfondimento sotto il profilo
dei pericoli per la salute e l'ambiente, avendo la P.A. dato rilievo
solo a profili di comodità e rapidità nella scelta del sito per
collocare la discarica.
Nel caso, se vi è stata la lesione di posizioni soggettive dei
ricorrenti, essa è dipesa da un atto del commissario, la cui
legittimità doveva essere oggetto di cognizione dei giudici
amministrativi, come del resto appare dalle stesse ordinanze delle S.U.
n. 13659 e 13660/06, richiamate nel provvedimento oggetto di
impugnazione.
Non si è in presenza di una mera attività materiale e compete al
giudice amministrativo conoscere il concreto esercizio del potere, come
tale riconoscibile e dedotto, nel procedimento adottato dal Commissario
per emettere il provvedimento con cui ha disposto l'invio di tecnici,
per accertare le condizioni di fattibilità della discarica in un'area
specificamente individuata del Comune dì Serre.
Nel caso, vi è stato un intervento inibitorio del giudice ordinario per
impedire un'attività materiale esecutiva di un provvedimento della
P.A., la cui legittimità poteva essere valutata dal solo giudice
amministrativo, anche ai sensi dell'art. 4 della legge n. 2248 del 1865
all. E, essendo irrilevanti i richiami operati alle sentenze delle S.U.
nell'ordinanza impugnata, in quanto oggetto di essi, allorchè si è
deciso sul riparto di giurisdizione in favore dell'A.G.O., sono stati
sempre e solo comportamenti materiali e di fatto della P.A., in nessun
caso conosciuti come espressione di un potere esercitato, sia pure
illegittimamente, dalla amministrazione.
Le S.U. hanno solo e sempre affermato che, quando vi è un comportamento
materiale lesivo di diritti soggettivi, che non sia espressione di un
potere comunque esercitato dalla P.A., la cognizione delle controversie
per danni derivati da tali attività è del giudice ordinario.
Il Consiglio di Stato nella sentenza citata nel provvedimento oggetto
di ricorso (n. 556/06) conferma tale indirizzo ermeneutico, chiarendo
che i giudici amministrativi sono competenti a conoscere, nella materie
loro riservate, le controversie che impugnino atti della P.A., come
deve ritenersi quella a base del procedimento cautelare sfociato nella
ordinanza impugnata, che valuta la ordinanza commissariale n. 14 del 24
gennaio 2007, che aveva solo disposto l'accesso dei tecnici alla
località Valle della Masseria in Comune di Serre per le indagini
conoscitive prodromiche alla progettazione della discarica. Che si sia
censurato tale atto amministrativo emerge dal contenuto del
provvedimento del Tribunale, nel quale si rileva il difetto di
istruttoria e la violazione di legge che inficerebbe l'atto
amministrativo a base dell'attività in concreto inibita,
contestualmente dichiarandosi irrilevante lo stesso atto nell'azione di
merito eventuale. A conclusione del 1° motivo di ricorso, viene posto
iI quesito di diritto, correttamente formulato, in ordine alla
cognizione del G.O. o del G.A. su una controversia che tenda alla
inibitoria della localizzazione di un'opera pubblica, mentre è efficace
il provvedimento che consente indagini conoscitive preordinate alla sua
progettazione.
Gli altri quattro motivi d'impugnazione, che, quando sono relativi a
violazioni di legge contengono il quesito di diritto di cui all'art.
366 bis, possono così riassumersi:
a) mancanza di strumentalità dell'inibitoria domandata rispetto all'azione di reintegrazione ai sensi dell'art. 2058 c.c. e violazione conseguente dell'art. 700 c.p.c., neppure promovibile nella fattispecie;
b) difetto di legittimazione del Comune di Serre, i cui poteri in materia di igiene e sanità sono stati trasferiti dalla legge n.290/06 al Commissario per l'emergenza rifiuti in Campania;
c) violazione dell'art. 5 della legge 225 del 1992, per avere il tribunale inciso su poteri emergenziali riservati alla P.A.; d) omessa motivazione.
Mentre il controricorrente Comune di Serre chiede il rigetto
dell'impugnazione infondata per le valide ragioni di cui all'ordinanza
impugnata, la Regione Campania interviene in adesione alla posizione
del Commissario e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2.1. Pregiudiziale è la questione dell'ammissibilità del ricorso
straordinario ex art. 111 Cost. per la cassazione, per motivi attinenti
alla giurisdizione ex art. 360, 1° comma n. 1, c.p.c., dell'ordinanza
collegiale del Tribunale di Salerno, che ha rigettato il reclamo
avverso il provvedimento urgente, anticipatorio degli effetti di una
futura sentenza, emesso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. Le
amministrazioni ricorrenti deducono che l'impugnazione è ammissibile o
può valere come istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, ai
sensi dell'art. 41 c.p.c. in rapporto alla causa di merito, cui il
procedimento cautelare è funzionalmente collegato, ai sensi degli artt.
669 ter e quater, in quanto
tale causa è divenuta ormai solo eventuale ed è esperibile senza limiti
temporali perentori da ciascuna delle parti del procedimento (art. 669 octies,
6° comma, c.p.c.), per effetto della novella di cui al D.L. 14 marzo
2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80, che ha abrogato
il termine perentorio "non superiore a sessanta giorni" per iniziare
l'azione di merito, imposto al primo comma dello stesso articolo in
ogni caso di accoglimento di istanza cautelare dalla previgente
normativa (legge 26 novembre 1990 n. 353). Resta fermo il collegamento
funzionale tra procedimento cautelare ante causam
ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e giudizio di merito, che devono entrambi
avere a fondamento una stessa
causa petendi, potendo l'interessato chiedere il
provvedimento cautelare di urgenza solo per "assicurare
provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito", a evitare un
pregiudizio imminente e irreparabile che al diritto oggetto di causa
possa derivare dal decorso del tempo necessario a farlo valere in via
ordinaria.
2.2. La pregressa temporaneità dell'efficacia dei provvedimenti urgenti
ex art. 700 c.p.c. e di quelli anticipatori delle sentenze di merito è
stata in passato solo una delle ragioni per le quali se ne é negata la
ricorribilità per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., rendendo
essa palese la loro natura non definitiva, per il carattere provvisorio
e strumentale di essi.
Per i provvedimenti cautelari ante causam emessi
con un termine perentorio entro cui iniziare la causa di merito e le
ordinanze collegiali che rigettano i reclami contro di essi ai sensi
dell'art. 669 terdecies c.p.c., s'è negata la
definitività, essendo "naturalmente" temporanei, e la decisorietà,
essendo "modificabili" con la pronuncia conclusiva della causa di
merito, che necessariamente segue il procedimento sommario (Cass. 8
giugno 2007 n. 13396, 25 maggio 2007 n. 12252, 21 novembre 2006 n.
24668, 11 aprile 2006 n. 8446, 22 febbraio 2006 n. 3919).
Nel medesimo senso sono pure le sentenze che, in materia societaria e
d'intermediazione finanziaria, nella quale l'art. 23 del D. Lgs. 17
gennaio 2003 n. 5, ha anticipato la riforma del 2005 dei provvedimenti
urgenti ex art. 700 c.p.c., hanno negato l'abrogazione della natura
strumentale dei provvedimenti cautelare rispetto ai giudizi di merito,
negando la ricorribilità di tali atti per cassazione, anche ai sensi
dell'art. 111 Cost. (così Cass. 7 giugno 2007 n. 13360 e 8 marzo 2007
n. 5335).
I provvedimenti urgenti anteriori all'inizio del giudizio di merito ai
sensi dell'art. 700 c.p.c. conservano natura cautelare, ma hanno
autorità ed efficacia invocabile solo nel successivo processo di merito
e non "in un diverso processo" (art. 669 octies,
ultimo comma) e, nonostante le rilevanti modifiche subite per effetto
dell'art. 2, comma 3, lett. e-bis), del citato D.L. n. 35 del 2005,
convertito nella legge n. 80 dello stesso anno, devono considerarsi
ancora come non ricorribili per cassazione, per la loro natura comunque
instabile.
2.3. La novella non ha inciso sulle condizioni per la concessione del
provvedimento di urgenza di cui all'art. 700 c.p.c. all'esito del
procedimento
ante causam, ed ha intenti deflattivi delle cause
ordinarie, non imponendo l'azione di merito successiva per conservare
l'efficacia esecutiva dell'ordinanza cautelare.
Questa, con effetti anticipatori della eventuale pronuncia di merito,
conserva un'efficacia permanente che può venir meno, come già accadeva
nella previgente normativa, o per il mancato pagamento della cauzione
di cui all'art. 669
undecies, o qualora intervenga una sentenza, anche non
passata in giudicato, che dichiari "inesistente il diritto a cautela
del quale" esso è stato emesso.
Il 6° comma dell'art. 669 octies, introdotto dalla
novella del 2005, per i provvedimenti cautelare anticipatori degli
effetti della sentenza di merito e per quelli ex art. 700 c.p.c. (anche
essi costituenti di regola anticipo della non necessaria futura
pronuncia in una causa ordinaria), pur abrogando il termine finale
perentorio entro cui iniziare la causa di merito, ha riaffermato che
questa può essere iniziata da ciascuna delle parti della procedura
cautelare, attenuando e non eliminando il carattere strumentale del
procedimento cautelare e del provvedimento d'urgenza, rispetto al
giudizio di merito.
Ciò é chiaro non tanto perché l'autorità del provvedimento sussiste
solo per il processo nel quale si fa valere il diritto a cautela del
quale lo stesso è stato emesso, ma anche perché il suo contenuto
accertativo non può mai "fare stato" tra le parti e i loro aventi
causa, ai sensi dell'art. 2909 c.c., dal momento che la sua efficacia
può venire sempre meno per effetto di altra "sentenza anche non passata
in giudicato", che dichiari inesistente il diritto a cautela del quale
esso venne emesso.
Di fatto, il provvedimento ai sensi dell'art. 700 c.p.c. non è
"stabile", tanto che il permanere della sua efficacia può venir meno
per effetto di altra sentenza, anche essa instabile, perché impugnabile
o impugnata, per cui deve logicamente negarsi che esso possa divenire
giudicato, finché l'accertamento a base della sua emissione non risulti
confermato da una sentenza di merito divenuta non più impugnabile.
Il provvedimento inoltre, come gli altri della stessa natura emessi ante
causam, può essere revocato ad opera del giudice del
procedimento cautelare oppure dal giudice dell'eventuale giudizio di
merito durante l'istruttoria, quando questo sia iniziato da una delle
parti della fase cautelare; l'efficacia anticipatoria dei provvedimenti
ex art. 700 c.p.c., tesi "ad assicurare provvisoriamente gli effetti
della decisione sul merito", può permanere in via definitiva,
evitandosi così un altro processo ordinario per far valere il diritto
protetto in via urgente, se le parti non esercitino la facoltà
d'iniziare la causa di merito i cui effetti sono stati anticipati a
cautela del diritto esercitato con la successiva azione.
Tale novità normativa non assicura la stabilità, neppure provvisoria,
del "decisum", anche se, in quanto può seguire il
processo di merito, permane la strumentalità del provvedimento
cautelare, che però non è più indispensabile come in passato a
connotare il provvedimento urgente.
Non vi è una stabilità o definitività del provvedimento urgente, il cui
contenuto decisorio e anticipatorio della eventuale sentenza di merito,
può conservare efficacia permanente, allorché la eliminazione del
pregiudizio imminente e irreparabile di cui all'art. 700 c.p.c., abbia
soddisfatto ogni interesse del ricorrente, al punto da indurlo a non
far valere in via ordinaria il diritto stesso e per la sua revoca il
destinatario del provvedimento non agisca con azione di accertamento
negativo del diritto cautelato, per farne dichiarare la inesistenza.
Nella concreta fattispecie, si tratterebbe per le amministrazioni
ricorrenti, di proporre l'azione di accertamento negativo non del
diritto alla salute, che nessun giudice potrebbe denegare, ma solo del
carattere non jure del loro
comportamento conseguente ad atti legittimi del Commissario e della
mancata lesione del predetto diritto alla salute per effetto
dell'attività contestata da chi ha chiesto l'inibitoria, con la quale
si sono eseguiti provvedimenti commissariali legittimi.
Comunque, anche allorché il giudizio di merito non sia iniziato da
nessuna delle parti del procedimento cautelare, il permanere
dell'efficacia esecutiva del provvedimento che lo conclude non ne
comporta la stabilità, da intendere come concreta idoneità a costituire
giudicato ai sensi dell'art. 2909 c.c., e di conseguenza deve negarsi
la ricorribilità straordinaria dell'atto ai sensi dell'art. 111 della
Cost. 2.4. Il ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111 Cost. è
infatti logicamente e giuridicamente ammissibile, solo se può
determinare in astratto, con la potenziale decisione negativa su di
esso, il giudicato sostanziale del provvedimento impugnato.
Tale conclusione ancor oggi è incompatibile con la circostanza
normativamente prevista, che altra sentenza, "anche non passata in
giudicato", possa far venir meno ogni efficacia del provvedimento
anticipatorio impugnato, qualora accerti la inesistenza del diritto a
cautela del quale questo è stato emesso; l'ordinanza anticipatoria
degli effetti di sentenza, potendo venir meno per la ragione indicata è
inidonea a divenire giudicato e non è assimilabile alle sentenze rebus
sic stantibus o a stabilità provvisoria, ovvero a quelle che
hanno effetto di giudicato interno, essendo irrilevanti al di fuori di
un certo processo, (su tali tipi di sentenze, tra molte, cfr. Cass. 16
marzo 2007 n. 6293, 23 gennaio 2006 n. 1229. 25 agosto 2005 n. 17320, 2
novembre 2004 n. 21049, 15 maggio 2003 n. 757).
Le sentenze di cui sopra contengono comunque un accertamento che fa
stato tra le parti, di regola relativo a un rapporto di durata o che
permane nel tempo, con conseguente loro modificabilità, mentre il
provvedimento cautelare anticipatorio del contenuto di una sentenza ha
una stabilità della sua efficacia esecutiva, ma non dell'accertamento
su cui esso si basa, che può sempre venir meno in conseguenza di altra
pronuncia, che in tanto può incidere su di essa senza costituire
giudicato, in quanto il provvedimento urgente è solo apparentemente
definitivo. Pertanto, il ricorso straordinario per cassazione deve
dichiararsi inammissibile in tutti i suoi motivi, non avendo il
provvedimento impugnato stabilità oggettiva e non potendo fare "stato"
tra le parti e i loro aventi causa un accertamento in esso
eventualmente contenuto, rispetto alla cui efficacia può incidere una
qualsiasi pronuncia di altro giudice, anche soggetta ad impugnazione,
con la negazione della concreta esistenza del diritto a cautela del
quale esso è stato emesso.
3.1. Come risulta da quanto detto, il primo motivo di ricorso denuncia
il difetto di giurisdizione non per una pretesa inesistenza del diritto
cautelato né per un affievolimento di esso a interesse legittimo,
circostanze che avrebbero potuto essere dedotte anche con l'azione di
accertamento negativo, ad opera delle Amministrazioni ricorrenti, in
sede di azione di merito successiva al procedimento cautelare; con
l'atto si afferma invece la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo nella materia relativa all'uso o gestione del
territorio, ai sensi dell'art. 34, 2° comma, del D.Lgs. 31 marzo 1998
n. 80, come sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000 n. 205,
anche in ordine al diritto cautelato, pur se costituzionalmente
garantito.
Nella fattispecie, alle Amministrazioni ricorrenti potrebbe
riconoscersi un interesse a chiedere sin da questo momento e prima
dell'inizio della causa di merito da una delle parti della procedura
cautelare, la individuazione in via definitiva del giudice dinanzi al
quale proporre la domanda fondata sul preteso diritto cautelato,
attraverso l'accertamento della giurisdizione sin dalla fase sommaria
in cui ancora si trova il procedimento, anteriore al giudizio
ordinario, che peraltro, per l'assenza di termini perentori, potrebbe
iniziare anche dopo la decisione sul regolamento.
Tale interesse a proporre il regolamento preventivo sarebbe in astratto
riconoscibile per ciascuna delle parti del procedimento cautelare e
permarrebbe fino alla decisione della causa di merito con la sentenza
di primo grado (art. 41, 1° comma, c.p.c.).
Se è indubbio che nei procedimenti cautelari, la cui efficacia è
soggetta a termine perentorio (669, octies, 1°
comma) non è possibile né il ricorso straordinario né il regolamento
preventivo di giurisdizione se non sia cominciato il giudizio di merito
(così tra le altre Cass. S.U. ordd. 20 giugno 2007 n. 14301, 18 ottobre
2005 n. 20128), e se è corretta l'affermazione che l'emanazione di un
provvedimento cautelare in corso di causa non è ostativa alla
proposizione del regolamento preventivo fino alla sentenza di primo
grado ai sensi dell'art. 41 c.p.c. (Cass. 19 gennaio 2007 n. 1144, 21
settembre 2006 n. 20504, 6 maggio 2003 n. 6889), da tali rilievi non
può desumersi che, con la legittimazione a iniziare la causa del
merito, alle parti della procedura cautelare anteriore all'azione di
merito, possa riconoscersi anche quella a proporre il regolamento
preventivo, con conseguente ammissibilità delle istanze proposte ai
sensi dell'art. 41 c.p.c. riunite in questa sede.
Le ricorrenti correttamente non chiedono nella fattispecie di applicare
il capoverso dell'art. 41 c.p.c., che sembra riservare alla P.A. un
trattamento speciale, della cui legittimità costituzionale potrebbe
dubitarsi in rapporto alla condizione di parità delle parti nel giusto
processo ai sensi dell'art. 111, comma 2, Cost., con questione
irrilevante nel caso, non dovendosi dare applicazione alla citata norma
(nello stesso senso Cass. S.U. 27 luglio 1998 n. 7340); tale norma,
comunque, è da ritenere ormai superata per l'abrogazione tacita
dell'art. 368 c.p.c. che ad essa dava attuazione conseguente a quella
dell'art. 19 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383, che tale eccezionale
legittimazione riconosceva, con l'art. 274, comma 1, lett. a, del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Peraltro nella memoria di cui all'art. 378 c.p.c., le amministrazioni
ricorrenti deducono che sarebbe allo stato pendente la causa di merito
successiva al provvedimento inibitorio ottenuto in via sommaria, ma non
producono la documentazione atta a provare tale circostanza ai sensi
dell'art. 372 c.p.c., con elenco dei documenti esibiti notificati alle
controparti.
Poiché una certificazione dalla competente cancelleria della pendenza
del processo di merito e la copia della domanda introduttiva di questo,
in base alla quale, ai sensi dell'art. 386 c.p.c., deve essere
determinata la giurisdizione, avrebbero costituito la prova
dell'esistenza delle condizioni di ammissibilità del regolamento
preventivo di giurisdizione, consistenti nell'azione di merito pendente
prima della sentenza di primo grado, come meglio sarà poi chiarito, è
indubbio che la produzione di detti documenti ai sensi dell'art. 372
c.p.c., sarebbe stata legittima tendendo a rendere ammissibile
l'istanza di regolamento, mentre il loro mancato deposito esclude la
prova della certa pendenza di un giudizio introdotto da una domanda
sulla quale solo poteva prospettarsi la questione di giurisdizione,
finché la causa non fosse stata decisa nel merito in primo grado,
rendendo anche per tale profilo formale precluse le istanze di
regolamento proposte.
3.2. Gli artt. 41, 367 e 382 c.p.c. escludono comunque la conformità al
modello normativo di un regolamento di giurisdizione relativo ad una
causa ormai esaurita, quale è la procedura cautelare anteriore alla
domanda di merito, ovvero ad una non ancora iniziata e da decidere in
rapporto ad un giudizio, che potrebbe anche non esservi mai, mancando
comunque in tal caso la domanda su cui valutare la giurisdizione e
l'oggetto stesso del procedimento incidentale introdotto con il ricorso
per regolamento.
La natura solo "eventuale" del giudizio di merito esclude nella
fattispecie l'attualità dell'interesse all'istanza di regolamento
preventivo non preceduta dalla domanda introduttiva (386 c.p.c.) di una
causa iscritta a ruolo e pendente alla data del ricorso; è solo in
rapporto alla cognizione della causa instaurata con tale domanda che
può prospettarsi il dubbio del difetto di giurisdizione del giudice
adito, che allo stato ancora non è individuabile, in difetto degli
elementi che consentano di individuare causa petendi
e petitum a base del giudizio per il quale
accertare quale giudice deve avere cognizione.
Pertanto, per tale difetto di oggetto, di conformità alle norme vigenti
e di interesse attuale, non può che dichiararsi inammissibile nella
fattispecie il ricorso per regolamento preventivo, anche dopo le
novelle normative sopra richiamate, in conformità alle conclusioni
scritte del P.G. sul ricorso n. 19133/07.
3.3. Nella concreta fattispecie, nonostante le sentenze della Corte
Costituzionale del 24 gennaio 2007 n. 77 e di queste Sezioni unite del
22 febbraio 2007 n. 4109, che hanno affermato la legittimazione a
proseguire dinanzi al giudice dotato di giurisdizione il processo
iniziato dinanzi a ufficio giudiziario che ne sia privo, prima
dell'inizio dell'azione di merito non vi è interesse delle parti a
proporre l'istanza di regolamento, in presenza di ragionevoli dubbi sui
limiti esterni della giurisdizione del giudice che ha emesso il
provvedimento urgente, invano dedotti in sede cautelare e nel reclamo.
Infatti, pur se l'azione di merito è autonoma, comunque la fase
cautelare precedente ad essa in tanto è funzionale e connessa a quella
successiva, in quanto questa, che è solo eventuale, sia iniziata e
quindi, fino all'introduzione della causa di merito comunque non si può
neppure chiedere dinanzi a quale giudice proporla, rimanendo sempre e
solo possibile e non certo il giudizio successivo.
La diversità di trattamento dell'istanza di regolamento di
giurisdizione, negli artt. 669 ter e 669 quater,
potendosi proporre in detta seconda ipotesi e non nella prima, consegue
non solo al dato letterale delle norme di cui all'art. 41 e 367 c.p.c.,
per cui solo se vi sia un giudizio di merito iniziato e fino alla
sentenza di primo grado, anche quando vi siano stati provvedimenti
cautelari, può proporsi il regolamento, che è e resta inammissibile,
senza una causa nella quale sorge la questione, irrilevante in rapporto
a un giudizio solo eventuale ed astratto.
Proprio gli intenti deflattivi delle novelle normative in materia
cautelare, inducono a ritenere che nulla è innovato rispetto al
regolamento preventivo di giurisdizione, anche se non è più necessaria
una causa di merito successiva, allorché prima di iniziare la stessa si
ottengano provvedimenti anticipatori ai sensi dell'art. 700 c.p.c.,
sorgendo l'interesse alla risoluzione della questione di giurisdizione
dalle Sezioni unite, solo se una delle parti della fase sommaria ha
iniziato la causa ordinaria.
Il regolamento preventivo vuole evitare che la risoluzione della
questione di giurisdizione in sede di merito possa incorrere in
successive modifiche nel corso del giudizio e presuppone che questo sia
iniziato, trovando la sua ragione di essere nell'evitare ritardi nella
definizione della causa, che deve essere nata prima della sua
proposizione, connessa anche al fine di ottenere un giusto processo di
durata ragionevole (artt. 111 Cost.: così, di regola, per i regolamenti
proposti in corso di causa: S.U. ordd. 22 agosto 2007 n. 17831, la cit.
n. 20504 del 2006, 20 aprile 2006 n. 9196 e 25 luglio 2002 n. 10995).
Solo l'eventuale inizio del procedimento ordinario in base alla lettera
delle norme vigenti (artt. 41 e 367 c.p.c.) e alla logica, avrebbe
consentito la valutazione del ricorso come istanza di regolamento
preventivo di giurisdizione.
Nel caso di emissione di provvedimenti cautelare o interinali,
modificativi di quello urgente per cui è causa nel corso del giudizio
di merito iniziato, il regolamento è ovviamente invece ammissibile
(cfr. anche Cass. S.U. ordd. 25 maggio 2007 n. 12068, ord. 11 marzo
2004 n. 5052, ord. 12 marzo 2001 n. 1005).
Anche se l'eventuale esito positivo del regolamento potrebbe costituire
mutamento di circostanze, in astratto idoneo a legittimare la parte a
chiedere al giudice che ha emesso il provvedimento urgente la revoca di
esso, ai sensi dell'art. 669 decies, può dubitarsi
sul piano logico che, una volta denegata la giurisdizione di detto
giudice, gli si possa consentire la revoca o modifica del suo atto
giurisdizionale, per effetto di una pronuncia vincolante che ha escluso
ogni suo potere cognitivo nella fattispecie, con la conseguenza che
comunque dovrebbe iniziarsi il giudizio di merito del giudice
individuato come dotato di poteri cognitivi, in contrasto con l'intento
deflattivo del legislatore di evitare giudizi di merito.
4.1. In conclusione, il ricorso deve dichiararsi inammissibile sia come
impugnazione straordinaria ai sensi dell'art. 111 c.p.c., in rapporto a
un atto privo di stabilità, che come istanza di regolamento preventivo,
in difetto di una causa pendente per la quale accertare il giudice che
deve conoscerla.
Le amministrazioni resistenti nella fase cautelare, solo se avessero
iniziato la causa di merito, sarebbero state legittimate a chiedere a
queste Sezioni Unite la individuazione definitiva del giudice che
doveva esaminare la loro domanda, la cui causa petendi
deve ritenersi solo allegata alle loro eccezioni, contrapposte alla
istanza cautelare di controparte, ma non risulta proposta ritualmente a
fondamento di un atto introduttivo di un giudizio di merito che allo
stato non è ancora nato.
E' ben vero che le ricorrenti in questa sede non deducono l'inesistenza
della posizione soggettiva cautelata, che esse non negano, denunciando
il difetto di giurisdizione del tribunale ordinario, per essere la
controversia riservata in via esclusiva a quello amministrativo, anche
in rapporto a diritti incomprimibili e tutelati dalla Costituzione, dei
quali esse escludono comunque la lesione, in assenza di un loro
comportamento non jure in quanto conseguente le
loro condotte hanno solo eseguito un provvedimento commissariale, la
cui legittimità si afferma dovrebbe essere accertata dal giudice
amministrativo e non da quello ordinario.
Ma alcuna azione si è proposta, dinanzi a un giudice di merito, che
possa legittimare le ricorrenti al regolamento preventivo inammissibile
al di fuori delle ipotesi di cui agli artt. 41 e 367 c.p.c. e quindi
l'istanza di regolamento di giurisdizione non può che ritenersi
preclusa.
41.2. Deve quindi affermarsi il seguente principio di diritto: "Contro
i provvedimenti urgenti anticipatori degli effetti della sentenza di
merito, emessi ai sensi dell'art. 700 c.p.c. non è proponibile né il
ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.,
perché detti atti sono privi di stabilità e inidonei a divenire
giudicato, ancorché nessuna delle parti del procedimento cautelare
abbia interesse a iniziare l'azione di merito, avendo la tutela
cautelare soddisfatto ogni esigenza del ricorrente e non avendo
interesse il resistente a dedurre comunque la inesistenza del diritto
cautelato; tale ricorso, qualora il provvedimento urgente sia stato
pronunciato ante causam, e non sia iniziato il
giudizio di merito a tutela del diritto cautelato, non può valutarsi,
anche se il ricorrente lo richieda, come istanza di regolamento
preventivo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 c.p.c. da
qualificare anche essa inammissibile, finché l'istante non abbia
iniziato un giudizio di merito per il quale sorge l'oggetto del
procedimento unitamente all'interesse concreto e attuale a conoscere il
giudice dinanzi al quale lo stesso deve eventualmente proseguire, anche
se diverso da quello che ha emesso il provvedimento urgente in via
anticipatoria e cautelare e per fare accertare, in via definitiva ed
immodificabile e con effetto di giudicato anche esterno, quale sia il
giudice che ha giurisdizione sulla controversia, iniziata all'esito
della procedura interinale e fino a quando il processo sul merito non
risulti deciso con sentenza di primo grado".
5.1. La non ricorribilità ex art. 111 Cost. o la rilevata
inammissibilità dell'istanza di regolamento preventivo di
giurisdizione, cosi come la mancata previsione di mezzi diversi di
impugnabilità nell'interesse delle parti, dei provvedimenti
anticipatori, urgenti emessi ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e delle
ordinanze collegiali che li hanno confermati, costituiscono uno dei
nuovi presupposti espressi nel 1° comma dell'art. 363 c.p.c., come
novellato dall'art. 4 del D.Lgs. 2 febbraio 2006, per il riconoscimento
della legittimazione del P.G. presso la Corte di Cassazione a proporre
ricorso nell'interesse della legge, ai sensi del primo comma del
predetto articolo, che nel testo previgente non conteneva siffatte
indicazioni.
Allorché le parti non possono, nel loro interesse sulla base delle
normativa vigente investire la Corte di Cassazione di questioni di
particolare importanza, in rapporto a provvedimenti giurisdizionali
inimpugnabili e il P.G. presso la stessa Corte non richieda
nell'interesse della legge la enunciazione di un principio di diritto
al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi ai sensi
dell'art. 363, l° comma, c.p.c., non è dubitabile che questa Corte a
Sezioni unite, che ai sensi dell'art. 374, 2° comma c.p.c. su dette
questioni deve comunque pronunciarsi, su disposizione del primo
presidente, dichiarati inammissibili i ricorsi incompatibili con la
vigente normativa, possano esercitare d'ufficio il loro potere
discrezionale di pronunciare il principio di diritto applicabile nella
vicenda processuale come ad esse prospettata dai soggetti il cui
ricorso sia stato ritenuto precluso.
La norma novellata, a differenza di quella previgente, attribuisce alla
Corte suprema per la prima volta tale potere discrezionale, come
espressione del suo potere di nomofilachia, per il quale, mentre
normalmente, nei casi di ricorsi ammissibili, si enuncia la regola del
caso concreto, formando così il c.d. diritto vivente, può anche
eccezionalmente pronunciarsi una regola di giudizio idonea a servire,
come criterio di decisione per la soluzione di casi analoghi o simili,
non potendo pronunciarsi alcunché sulla fattispecie sottoposta in
concreto alla cognizione dei giudici di legittimità.
Non è dubitabile che la particolare importanza della questione di
diritto, non può desumersi solo dall'incidenza di essa in rapporto alla
normativa e al c.d. diritto vivente, di cui deve tenere invece conto in
via esclusiva il P.G. che ricorra nell'interesse della legge, ma anche
agli elementi di fatto, come gli interessi in gioco in genere oggetto
delle controversie, in cui può rilevare la risoluzione della questione.
Tale rilievo anche sociale e di fatto della questione di massima di
particolare importanza emerge sicuro, in rapporto all'emergenza
"rifiuti" della Campania e si connette all'interesse giuridico dei
problemi collegati all'esercizio dei poteri amministrativi, con atti e
comportamenti delle autorità, che hanno rilievo anche in rapporto ai
diritti incomprimibili dei privati e agli interessi diffusi di varie
categorie di cittadini.
Anche se il principio di diritto da enunciare non può avere effetto
diretto sui provvedimenti per i quali si è dichiarato inammissibile il
ricorso (art. 363, ultimo comma, c.p.c.), la pronuncia può rilevare
comunque in relazione alla causa diversa che eventualmente abbia avuto
inizio dopo il procedimento sommario, rispetto alla quale si sono
emessi i provvedimenti anticipatori inimpugnabili per cassazione e
comunque, la esistenza notoria di più controversie, analoghe al
presente processo e relative, all'emissione di ordinanze inibitorie per
la P.A. di comportamenti esecutivi di provvedimenti amministrativi, in
quanto potenzialmente lesivi di diritti incomprimibili e tutelati dalla
Costituzione, evidenzia la importanza particolare della questione di
giurisdizione prospettata in questa sede, che rende necessario nel caso
l'esercizio del potere discrezionale di questa Corte di pronunciare su
di essa la regola di diritto in astratto applicabile, rilevante per
ogni ipotesi analoga di cautele chieste ad evitare i maggiori danni a
diritti fondamentali che potrebbero derivare dalla ritardata soluzione
del processo di merito iniziato a tutela degli stessi.
Appare quindi opportuna la pronuncia di ufficio del principio di
diritto sui problemi posti, ai sensi dell'art. 363, 3° comma, c.p.c.,
sollecitata, sia pure in via subordinata, dalle amministrazioni
ricorrenti, in rapporto alla rilevanza della soluzione della questione
di giurisdizione in una pluralità di casi analoghi (in tal senso, cfr.
Cass. 21 maggio 2007 n. 11682, che per la prima e unica volta sembra
avere applicato la novella normativa indicata).
5.2. Nella fattispecie risulta con chiarezza che, ai sensi del D.L. 9
ottobre 2006 n. 263, convertito nella legge 6 dicembre 2006 n. 290, il
Commissario delegato per l'emergenza del settore rifiuti nella regione
Campania, ha adottato un provvedimento nell'esercizio dei suoi poteri
(art. 1) e, in attuazione dell'art. 5 di detta legge, ha proceduto alla
ricerca e individuazione "delle aree da destinare a siti di stoccaggio
o discariche", tenendo conto "del carico e degli impatti ambientali
gravanti sulle aree su cui già insistono discariche... in evidente
stato di saturazione", disponendo, con procedure di somma urgenza
(comma 2), "i necessari interventi di sistemazione delle discariche e
delle relative infrastrutture".
Come risulta dal ricorso e dallo stesso provvedimento impugnato in
questa sede, con l'ordinanza n. 14 del 24 gennaio 2007, il Commissario
aveva nominato i tecnici per le indagini conoscitive relative all'area
Masseria della Valle in Serre, al fine di accertare l'idoneità del sito
ad essere destinato a discarica e di provvedere alla progettazione
delle necessarie infrastrutture, in rapporto al territorio in cui esse
dovevano essere sistemate.
Tale attività dei tecnici, conseguente al provvedimento commissariale
emesso nell'esercizio dei poteri conferiti dalle norme sopra riportate,
è stata l'occasione per il giudice designato alla misura cautelare, per
ordinare al commissario delegato "di astenersi dall'installare
e dal porre in esercizio l'impianto di discarica dei rifiuti nel Comune
di Serre, in località Valle della Masseria, come meglio individuato
negli atti del presente procedimento e in particolare nell'ordinanza n.
14 del 24.1.07".
L'inibitoria dell'attività materiale, potenzialmente lesiva del diritto
alla salute dei cittadini di Serre e ad un ambiente igienicamente
sicuro delle imprese casearie intervenute nella fase sommaria, si fonda
sul presupposto che, sui diritti fondamentali protetti dalla
Costituzione, come quello alla salute in concreto nel caso cautelato,
in quanto gli stessi non sono degradabili ad interessi legittimi, la
P.A. agirebbe sempre in carenza assoluta di potere e quindi i
comportamenti di essa dovrebbero sempre ritenersi non fondati
sull'esercizio di un potere e valutarsi come attività materiali e di
mero fatto, riservate alla esclusiva cognizione del giudice ordinario.
Tale tesi è infondata e non conforme alla giurisprudenza di questa
Corte, la quale distingue sempre tra i comportamenti materiali, che
esprimono l'esercizio di un potere amministrativo e sono collegati
comunque ad un fine pubblico o di pubblico interesse legalmente
dichiarato, da quelli di mero fatto, riservando quindi soltanto i primi
alla cognizione dei giudici amministrativi, nella materie riservate
alla giurisdizione esclusiva di questi ultimi (cfr. con le sentenze
citate nella ordinanza impugnata e richiamate in ricorso anche delle
S.U. le ord. 22 agosto 2007 n. 17831, 7 febbraio 2007 n. 2688 e 2689,
11 gennaio 2007 n. 368 e le sentenze 8 giugno 2007 n. 13397 e 8 maggio
2007 n. 10375 le più recenti, tra molte).
Effettivamente, prima della devoluzione alla giurisdizione esclusiva
dei giudici amministrativi di alcune materie e allorchè il riparto di
giurisdizione si fondava solo sulla tradizionale bipartizione tra
diritti soggettivi e interessi legittimi e sulla individuazione del
c.d. petitum sostanziale, proprio in materia di
discariche di rifiuti urbani, questa Corte aveva riservato al giudice
ordinario ogni controversia in materia di danno alla salute, che dalla
collocazione nel territorio di tali infrastrutture poteva derivare
(cfr. S.U. sentenze del 17 novembre 1992 n. 12307 e 28 novembre 1990 n.
11457).
Successivamente al D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, come modificato dalla
legge 21 luglio 2000 n. 205, non vi è invece ragione per denegare la
cognizione dei giudici amministrativi allorché, in materia di
giurisdizione esclusiva, vi sia una controversia avente ad oggetto
comportamenti materiali che siano effetto di atti della P.A, o
espressione di poteri di questa e ledano diritti, anche se fondamentali
e tutelati dalla costituzione, perché comunque resta ferma la
cognizione giurisdizionale dei giudici amministrativi, sulla base di
quanto chiarito anche dalle sentenze della C. Cost. 28 aprile 2004 n.
204, 8 marzo 2006 n. 191, in rapporto alla lettura della parola
"comportamenti", di cui all'art. 34, 1° comma del D.Lgs. sopra
richiamato.
Nello stesso senso è anche la pronuncia della C. Cost. 27 aprile 2007
n. 140, che ha chiarito la piena legittimità costituzionale della
cognizione esclusiva dei giudici amministrativi sui diritti tutelati
dalla costituzione, anche se con riferimento ad una normativa (art. 1,
comma 552, della legge 30 dicembre 2004 n. 311) che riserva a detti
giudici solo "le procedure e i provvedimenti" in materia di energia
elettrica, ma non ha riferimento ai comportamenti connessi alla
gestione degli elettrodotti e al campo elettromagnetico da questi
prodotto, per i cui effetti lesivi sulla salute correttamente si è
affermato di recente, la cognizione del giudice ordinario (S.U. ord. 8
marzo 2006 n. 4908, richiamata nell'ordinanza impugnata). In tale senso
del resto è lo stesso dettato normativo dell'art. 3 della legge n. 205
del 2000 che ha modificato l'art. 21 della legge n. 1034 del 1971,
espressamente prevedendo una tutela cautelare nel corso del processo
dinanzi ai giudici amministrativi, assimilabile a quella di cui
all'art. 700 c.p.c., per la quale, quando il ricorrente alleghi un
pregiudizio grave e irreparabile per l'esecuzione dell'atto
amministrativo da lui impugnato, egli può chiedere l'emanazione di
misure cautelari idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della
decisione del ricorso al Tar, che, sull'istanza di provvedimento
urgente, si pronuncia con decreto in camera di consiglio.
La norma aggiunge che "la concessione o il diniego della misura
cautelare non può essere subordinata a cauzione quando la concessione o
il diniego della misura cautelare attenga ad interessi
essenziali della persona quali il diritto alla salute, all'integrità,
dell'ambiente, ovvero ad altri beni di primario rilievo costituzionale",
così evidenziando che anche il giudice amministrativo ha piena
cognizione di essi, quando si verta in una controversia riservata alla
sua giurisdizione esclusiva (sulla costituzionalità della mancata
previsione nel processo amministrativo di misure cautelari anteriori al
giudizio cfr. C. Cost. 26 febbraio 2002 n. 179 e sulla esigenza di tale
tutela cautelare
ante causam anche dinanzi ai giudici amministrativi,
nelle materie disciplinate dalla normativa U.E, cfr. Corte di
giustizia, sez. IV, 29 aprile 2004, ricorso C. 202/03).
Nel caso non è dubitabile che la causa eventuale di merito attiene
all'uso o gestione del territorio regionale, tendendo ad inibire la
collocazione su un'area sita nel comune di. Serre dell'opera pubblica
particolare costituita dalla discarica.
Deve quindi ritenersi che la controversia è da qualificare
"urbanistica" o edilizia ed è quindi regolata, sul piano della tutela
giurisdizionale, dall'art. 34, 1' comma, del citato D.Lgs. n. 80 del
1998, come successivamente modificato.
In tale materia, per l'art. 7 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come
modificato dall'art. 35 del D.Lgs. N. 80 del 1998, sostituito dall'art.
7 della legge n. 205 del 2000 "il tribunale amministrativo regionale
...conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale
risarcimento dei danni, anche attraverso la reintegrazione in forma
specifica..." cui si è fatto espresso riferimento per la inibitoria in
concreto disposta in via interinale e urgente dai giudici ordinari
nella concreta fattispecie, anche ai sensi dell'art. 2058 c.c.
Nessun dubbio vi è nella giurisprudenza amministrativa sulla esistenza
per essa dei poteri di accertamento negativo dei diritti, che nel caso
dovrebbe essere a fondamento della sola eventuale azione di merito
delle amministrazioni ricorrenti, non avendo le stesse ottenuto la
revoca del provvedimento urgente nella stessa sede cautelare (cfr. su
tali poteri di accertamento negativo, Cons. St. 26 luglio 2006 n. 413).
5.3. Pertanto, in rapporto alle questioni prospettate in questa sede,
dichiarati inammissibili i ricorsi come proposti, deve pronunciarsi, ai
sensi dell'art. 363, 3 ° comma c.p.c. il seguente principio di diritto:
"Anche in materia di diritti fondamentali tutelati dalla costituzione,
quali il diritto alla salute (art. 32 Cost.), allorché la loro lesione
sia dedotta come effetto di un comportamento materiale, espressione di
poteri autoritativi e conseguente ad atti della P.A. di cui sia
denunciata l'illegittimità, in materie riservate alla giurisdizione
esclusiva dei giudici amministrativi, come ad es. in quella di gestione
del territorio, compete a detti giudici la cognizione esclusiva delle
relative controversie e circa la sussistenza in concreto dei diritti
vantati e il contemperamento o la limitazione dei suddetti diritti in
rapporto all'interesse generale pubblico all'ambiente salubre e la
emissione di ogni provvedimento cautelare, per assicurare
provvisoriamente gli effetti della futura decisione finale sulle
richieste inibitorie, demolitorie ed eventualmente risarcitorie dei
soggetti che deducono di essere danneggiati da detti comportamenti o
provvedimenti".
La novità delle questioni prospettate e delle soluzioni adottate rende
equa la totale compensazione delle spese tra le parti che in questa
sede hanno espletato difese, nulla disponendosi rispetto alle altre
parti intimate, nella presente fase di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili il ricorso straordinario ai sensi
dell'art. 111 Cost. e le istanze riunite di regolamento preventivo di
giurisdizione e, pronuncia ai sensi dell'art. 363, 3° comma, c.p.c. il
seguente principio di diritto sulla questione proposta in questa
sede:«Anche in materia di diritti fondamentali tutelati dalla
Costituzione, come il diritto alla salute (art. 32 Cost.), allorché la
loro lesione sia dedotta come effetto di un comportamento materiale,
espressione di poteri autoritativi e conseguente ad atti della P.A. di
cui sia denunciata la illegittimità, in materie riservate alla
giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi, come ad es. in
quelle di gestione del territorio, compete a detti giudici la
cognizione esclusiva delle relative controversie circa la sussistenza
in concreto dei diritti vantati e il contemperamento o limitazione dei
suddetti diritti con l'interesse generale pubblico all'ambiente salubre
e la emissione di ogni provvedimento cautelare, per assicurare
provvisoriamente gli effetti della futura decisione finale sulle
richieste inibitorie, demolitorie ed eventualmente risarcitorie dei
soggetti che deducono di essere danneggiati da detti comportamenti o
provvedimenti››.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente
giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni unite
civili della corte Suprema di
Cassazione del 18 dicembre 2007.