Tar Campania (NA) Sez. V sent.808 del 31 gennaio 2007
Aria. Jus superveniens

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA
Quinta Sezione di Napoli
Composto dai Signori Magistrati

Antonio Onorato presidente
Andrea Pannone consigliere
Paolo Carpentieri consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso 7027/2006 proposto dal sig. Felice Lo Presti, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi D’Ambrosio e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli, via Guantai nuovi n. 11 presso l’avv. Pasquale Raganti,


contro


la Regione Campania, in persona del presidente pro tempore,


per l’annullamento


del silenzio-rifiuto opposto alla domanda presentata nell’anno 2000 per l’autorizzazione, ai sensi del D.p.R. n. 203/1988, alle immissioni in atmosfera in relazione ad attività di autocarozzeria ritenuta ,

Visto il ricorso ed i relativi allegati,

Visto l’atto di costituzione,

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore alla camera di consiglio del 25 gennaio 2007 il presidente,

Uditi altresì i difensori, come da verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in


FATTO e DIRITTO


Dalla lettura degli atti prodotti, si apprende che la domanda di autorizzzazione alle immissioni in atmosfera in relazione all’impianto di autocarozzeria ritenuto dalla parte ricorrente classificabile come
è stata presentata nel corso dell’anno 2000, invocando l’applicazione di specifiche norme contenute nel D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203.

Risulta altresì che tale domanda, nonostante i solleciti dell’interessato e l’avvio di un’apposita istruttoria a cura degli Uffici regionali, non ha mai avuto definitiva evasione sicché l’interessato, previa la notificazione di atto di diffida, con atto depositato il 21 novembre 2006 si è determinato di impugnare il silenzio-rifiuto che, a suo dire, si sarebbe formato.

Tale domanda giudiziaria del ricorrente non può , tuttavia, trovare accoglimento in quanto la normativa di cui l’interessato aveva a suo tempo chiesto l’applicazione è stata abrogata dal successivo D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 280) che ha totalmente ridisciplinato la materia, tra l’altro, disegnando un nuovo e diverso procedimento e modificando il riparto delle competenze.

Ne consegue che ormai la domanda e la documentazione a suo tempo prodotti dalla parte ricorrente, anche se per fatti estranei alla volontà di quest’ultimo, sono divenuti nella sostanza inutilizzabili e che, al fine di ottenere il risultato perseguito, occorre necessariamente riavviare il procedimento, chiedendo, se ne ricorrono i presupposti, l’applicazione della nuovo normativa, previa la produzione degli atti dalla stessa indicati.

Costituisce, infatti, principio consolidato che, a seguito dell' entrata in vigore di una nuova legge regolatrice del procedimento, allorché questo è in corso , deve trovare applicazione lo jus superveniens che disciplina diversamente le potestà dell' Amministrazione.

Tale principio trova applicazione in relazione a tutte le situazioni che non siano già esaurite con l' emanazione dell' atto conclusivo, anche se gli atti preparatori siano stati già posti in essere in una fase anteriore (Cfr. per esempio, TAR Lazio 19 febbraio 2004 n. 1576 e 4 gennaio 2002 n. 38).

Ne consegue che allo stato degli atti, in applicazione del principio del tempus regit actum, l’Amministrazione non ha più l’obbligo di pronunciare sulla domanda del ricorrente da ritenere ormai definitivamente superata a causa del venir meno della normativa di cui a suo tempo era stata chiesta l’applicazione.

Ricorrono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.


PQM


Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, V Sezione, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 25 gennaio 2006.

Il PRESIDENTE Est.

(dott.Antonio Onorato)