Cass. Sez. III Sent. 38113 del 21/11/2006 (Ud. 03/10/2006)
Presidente: Lupo E. Estensore: Sensini MS. Imputato: De Giorgi.
(Dichiara inammissibile, App. Lecce, 2 maggio 2005)
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Opere realizzate in assenza di concessione su area sottoposta a vincolo paesaggistico - Sospensione dei procedimenti penali fino alla scadenza dei termini per la definizione delle procedure di sanatoria - Preventiva verifica, da parte del giudice, circa la sussistenza dei requisiti di legge astrattamente previsti per l'applicabilità' del condono - Necessità - Sussistenza.

In materia edilizia, le nuove opere realizzate in assenza di concessione e su area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici non possono ottenere la sanatoria prevista dall'art. 32 D.L. 30 settembre 2003, n. 326, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, e pertanto è corretta la decisione del giudice di merito che, verificata preliminarmente la sussistenza di tale condizione ostativa, non accoglie l'istanza di sospensione del processo presentata dalla parte privata ai sensi dell'art. 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 2 maggio 2005 la Corte di Appello di Lecce confermava la pronuncia del locale Tribunale - Sezione Distaccata di Tricase - con la quale D.G.L. era stata condannata, in concorso di attenuanti generiche, alla pena di mesi 1 di arresto ed Euro 12.000 di ammenda per il reato di cui alla L. n. 47 del 1987, art. 20, lett. c) per aver realizzato una costruzione di mq. 57 circa in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Veniva ordinata la demolizione del manufatto abusivo ed il beneficio della sospensione condizionale della pena veniva subordinato alla rimozione dell'opera. Fatto accertato in (OMISSIS), il (OMISSIS).

La Corte di merito, dopo aver osservato che l'opera era stata realizzata in area assoggettata a vincolo ed esclusa dal cd. "condono edilizio", rigettava una richiesta di sospensione del processo avanzata dalla difesa, ritenendo che l'accoglimento della suddetta istanza fosse condizionata alla preliminare valutazione, con esito positivo, circa l'astratta condonabilità del manufatto abusivo. Rigettava, pertanto, la sollevata eccezione di nullità del giudizio di primo grado per omessa sospensione dello stesso da parte del Giudice di prime cure. Nel merito, riteneva provata la riconducibilità dell'opera abusiva all'imputata, sia perché proprietaria del terreno, sia perché presente al momento del sopralluogo e del sequestro dell'immobile e mai nulla aveva riferito ai verbalizzanti circa una sua pretesa estraneità al reato.

Avverso la sentenza proponeva ricorso per Cassazione la D.G. a mezzo del proprio difensore, deducendo: 1) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) in quanto il Giudice di primo grado avrebbe dovuto sospendere il giudizio nel rispetto del D.L. n. 269 del 2003, art. 32 in combinato disposto con la L. n. 47 del 1985, art. 44; 2) violazione della disposizione di cui all'art. 133 c.p. per l'eccessività della pena inflitta in relazione alle modeste dimensioni del manufatto ed all'incensuratezza dell'imputata; 3) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) posto che l'attribuibilità del fatto illecito in capo alla ricorrente era stata semplicisticamente desunta, ma non provata; 4) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. a) per aver illegittimamente il giudicante subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena alla demolizione di quanto realizzato, anche per il fatto che - istituzionalmente - competevano al Sindaco la valutazione del danno al tessuto urbanistico ed i modi di eliminazione di esso; 5) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), trattandosi di contravvenzione prescritta. Si chiedeva, pertanto, l'annullamento della impugnata sentenza. La difesa della D.G. presentava in data 20 settembre 2006 una memoria aggiunta con documenti allegati, dai quali risultava che il 27 gennaio 2005 l'attuale ricorrente aveva richiesto all'Ufficio Tecnico del Comune di Corsano di accertare la compatibilità paesaggistica della costruzione, oggetto di richiesta di sanatoria edilizia.

Il ricorso è manifestamente infondato e va, conseguentemente, dichiarato inammissibile. Invero, i motivi formulati dalla ricorrente sono la mera ripetizione di doglianze già esposte con i motivi di appello e motivatamente disattese dalla Corte di merito. E', infatti, inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del Giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità dell'impugnazione (cfr., ex multis, Cass., Sez. II, 23/5/2006, Corradini; conf. Cass. Sez. IV, 29/3/2000, Barone; Cass. Sez. IV, 18/9/1997, Ahmetovic).

Nella specie, per completezza, può osservarsi: 1) del tutto correttamente e con motivazione ampiamente condivisibile i Giudici della Corte di Appello hanno ribadito, conformemente a quanto già sostenuto dal primo Giudice, che l'accoglimento della istanza di sospensione del processo, per avere l'imputata formulato richiesta di condono edilizio, doveva ritenersi condizionato alla preliminare valutazione, con esito positivo, circa l'astratta condonabilità dell'opera abusiva, dal momento che il cd. "condono edilizio", da cui consegue l'estinzione del reato, è normativamente subordinato (L. n. 326 del 2003, art. 32, comma 25) alla sussistenza di tutti i requisiti prescritti dalla legge.

Trattandosi nella specie di opera abusiva realizzata in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, nessuna sospensione doveva essere disposta né dal primo Giudice né dalla Corte di Appello (alla quale la richiesta era stata reiterata), trattandosi di opera non sanabile ai sensi del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32, convertito con modificazioni nella L. n. 326 del 2003. La giurisprudenza di questa Corte, del resto, ha costantemente affermato il principio che la sospensione del procedimento ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 38, in relazione alla domanda di condono edilizio presentata ex D.L. 30 settembre 2003 n. 269, art. 32, convertito con modificazioni nella L. n. 326 del 2003, non può essere disposta nel caso in cui le opere abusive siano realizzate su immobili sottoposti a vincolo (cfr. Cass. Sez. 3, 9/7/2004, Canu, m. 229.630; conf. Sez. IV, 12/1/2005, Ricci, m. 231.315). Ed, invero, la sospensione del procedimento penale in attesa della definizione della domanda di sanatoria richiede in ogni caso la previa verifica da parte del Giudice della sussistenza dei requisiti astrattamente previsti dalla legge per l'applicabilità del "condono edilizio" (cfr. Cass. Sez. III, 25/3/2004, Barreca, m. 229.652).

Anche la doglianza di cui al punto sub 2) in ordine alla eccessività della pena ha trovato corretta ed adeguata risposta nella sentenza impugnata che, con apprezzamento del tutto incensurabile in questa sede, ha ritenuto di privilegiare, nell'ambito dei criteri valutativi di cui all'art. 133 c.p., il consistente disvalore sociale dell'atto (costruzione realizzata in zona sottoposta a vincolo paesaggistico) piuttosto che lo stato di incensuratezza della ricorrente. Invero, la quantificazione dell'entità della pena, come, del resto, la concessione delle attenuanti generiche, risponde a criteri discrezionali, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti idonei a far emergere in misura sufficiente il pensiero del Giudice circa l'adeguamento della pena in concreto irrogata alla gravita effettiva del reato ed alla personalità del prevenuto, ed é, perciò, sottratto al controllo di legittimità. Anche la censura di cui al punto 3) ha trovato esaustiva risposta nella sentenza impugnata, con apprezzamenti fattuali incensurabili in questa sede, che non hanno evidenziato carenza di supporto motivazionale o manifeste discrasie logiche. Al contrario, del tutto corretto ed intrinsecamente logico lo sviluppo argomentativo posto a base della ritenuta riconducibilità del fatto - reato alla persona della ricorrente (proprietaria del terreno su cui l'opera abusiva era stata realizzata e nominata custode dell'immobile in oggetto al momento del suo sequestro).

Manifestamente infondata anche la prospettazione circa la pretesa illegittimità della subordinazione della sospensione condizionale della pena alla eliminazione del manufatto abusivo, trattandosi, asseritamente, di materia sottratta alla competenza del Giudice penale ed istituzionalmente riservata al Sindaco.

Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in materia edilizia del tutto legittimamente il Giudice, nel concedere con la sentenza di condanna la sospensione condizionale della pena, può subordinare detto beneficio alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante la demolizione dell'opera abusiva disposta con la stessa condanna ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 7 (cfr., ex multis, Cass. Sez. III, sent. 17/1/2003 n. 18304, Guido). L'ordine di demolizione da parte del Giudice, ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 7, ultimo comma, costituisce atto dovuto in caso di condanna e di mancata esecuzione della demolizione e non sussiste alcun rapporto alternativo tra esso e l'ordine emesso dalla Pubblica Amministrazione, trattandosi, piuttosto, di ordini convergenti, in quanto il potere - dovere del Giudice penale non va considerato quale potestà residuale ovvero sostitutiva rispetto alla potestà sanzionatoria del Sindaco, ma di completamento di quel meccanismo di deterrenza che costituisce la ratio della normativa urbanistica. Il coordinamento tra i due provvedimenti deve rilevare, sotto il profilo fattuale, soltanto nella fase dell'esecuzione e, nella concorrenza dei due titoli, la demolizione dell'opera per effetto di un provvedimento renderà inutiliter datum quello rimasto ineseguito. La memoria difensiva successivamente prodotta non ha introdotto argomenti tali da inficiare il giudizio di manifesta infondatezza fin qui espresso.

Trattandosi di reato commesso (o comunque accertato) in data 8 febbraio 2001, in assenza di periodi di sospensione del corso della prescrizione, questa deve ritenersi maturata in data 8 agosto 2005. Tuttavia, l'inammissibilità del ricorso per Cassazione conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. e, nella specie, il decorso del termine prescrizionale (cfr. Cass. S.U. 22/11/2000, rv. 217266; da ultimo, in senso conforme, Cass. Sez. II, sentenza 21/4-7/6 2006 n. 19578, Platarioti ed altri).

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla ridetta declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento e del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di Euro 1.000.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2006.