Tribunale Perugia 12  luglio 2017
Est. Noviello
Rifiuti.Messa alla prova

Ordinanza di rigetto di richiesta di messa alla prova in tema di rifiuti. Con particolare riguardo alla successiva condotta di smaltimento, non corretto, dei rifiuti stessi

N. 1758/15 R.G.Dib.
N 1337/13  RGNR

TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione penale  
Il giudice monocratico, dr. Giuseppe Noviello,
esaminata l’istanza, avanzata con integrazione finale e di completamento il 9.2.2017, con la quale il difensore di N. M. P., in atti generalizzato, ha chiesto a mezzo del difensore munito di procura speciale di poter essere ammesso alla procedura cd. di messa alla prova ai sensi degli artt. 168 bis c.p. e 464 bis c.p.p.;
esaminati gli atti,

O S S E R V A

1. si procede in relazione al reato ex art. 256 Dlgs 152/2006. Si contesta la raccolta di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. In particolare di eternit (codice cer 170605*), per circa 50 kg, guaine bituminose quale rifiuto anch'esso pericoloso (cer 170301*), per circa 10 kg., terre e rocce da scavo per circa 150 kg., (cer 170504),  materiale da demolizione edile (cer 170107 e 170102) per complessivi 52 mc., rifiuti vegetali (cer 200201) e plastiche ( cer 170203 e 200139). Reato commesso il 15.2.2013.

2. Dall'esame degli atti prodotti dalla difesa, con particolare riguardo alla attività di rimozione dei rifiuti contestati, come desumibile dai fir disponibili e correlate fatture, non risulta che sia stata effettuata una legittima e  completa attività di rimozione dei rifiuti medesimi. Risultano infatti smaltiti rifiuti sub specie di "ferro e acciaio" (cer 170405 per circa 200 kg), imballaggi in plastica per circa 100 kg, ( codice cer 150102), plastica (cer 170203  per circa 70 kg), rifiuti misti dell'attività di costruzione o demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901 170902 170903 (cer 170904 per circa 19000 e 16000 e 10000 kg).   

3. Dal confronto tra quanto contestato e quanto smaltito risulta che non compaiono in quest'ultima fase i rifiuti pericolosi ed in particolare l'amianto da eternit, le guaine bituminose. Neppure si rinvengono altre tipologie di rifiuto come le terre e rocce da scavo e i rifiuti vegetali da manutenzione di aree verdi. Si rinviene piuttosto una personale operazione di rimozione con cui sono "assorbiti" in tipologie anche diverse da quelle rinvenute dal personale di pg, innanzitutto i rifiuti pericolosi, come noto implicanti un più oneroso quanto impegnativo smaltimento. Nel contempo si deve ritenere allo stato, alla luce anche delle foto che ne attestano in loco la scomparsa,  che essi  siano stati abusivamente miscelati e quindi confusi illecitamente in attività di recupero (e in concreto di abusivo smaltimento) di rifiuti non pericolosi. Tanto in quanto i fir citati richiamano l'invio dei rifiuti per attività indicate formalmente con contrassegno di "recupero", R13.

4. Consegue che alla luce dei criteri che devono guidare questo giudice nel valutare la possibilità di favorire il recupero alternativo dell'autore del reato, tra cui rientrano anche i comportamenti successivi al reato, quale la citata attività di rimozione dei rifiuti, si deve ritenere che non sia pronosticabile l'efficacia riabilitativa e dissuasiva dell'istituto richiesto dall'imputato: invero, l'operazione realizzata dall'imputato prima della richiesta in esame, di fatto volta a favorire una più semplice operazione di rimozione, con grave pericolo per l'ambiente, a fronte di un illecito smaltimento di rifiuti innanzitutto pericolosi, denota un disprezzo per i beni tutelati con la fattispecie in contestazione; cosicchè per la richiesta messa alla prova si rivela l'assenza in radice della sua esigenza ispiratrice di fondo. Si aggiunga che da una parte la rimozione illecita dei rifiuti a suo tempo sequestrati rende impossibile la possibilità di inserire nel programma di messa alla prova la significativa opera di riparazione ed eliminazione del danno cagionato ( in ragione della fallace apparenza di aver già provveduto correttamente in tal senso), dall'altra disvela l'assenza di un recupero di consapevolezza  in ordine al pregiudizio arrecato e, in ultima analisi, esclude in partenza ogni possibilità di efficacia riabilitativa dell'istituto. Con conseguente necessario rigetto della richiesta in parola.
5. Non si può obiettare contro la suesposta decisione che l'incompiutezza della disposizione normativa (art. 168bis, cod. pen.) faccia ritenere sussistente, in presenza di un reato incluso nella forbice prevista, un diritto dell'imputato al probation, restando di conseguenza al giudice il solo sindacato di verifica della ricorrenza dei presupposti formali. Residua, al contrario, integra ed irrinunciabile la funzione giudiziaria, come peraltro già constatato a proposito dell' esperimento di un similare istituto in vigore dal 1989 nel processo penale minorile, di verificare, d'un canto, la sussistenza dei presupposti della rimproverabilità penale e, dall'altro canto, di formulare prognosi positiva in ordine alla presumibile efficacia riabilitativa e dissuasiva dell'istituto. La funzione deflattiva va aggiunto, a conforto di quanto sopra osservato, non costituisce lo scopo esclusivo dell'istituto in parola. Né il giudice è tenuto a prendere in rassegna tutta la casistica di cui all'art. 133, cod. pen., ben potendo fondare la propria decisione su una o più emergenze che stimi decisiva (cfr. Cass. Pen. sez. Sez. 4, Sentenza n. 9581 del 26/11/2015 Cc.  (dep. 08/03/2016 ) Rv. 266299 Imputato: Quiroz.)


P.Q.M.
Letti gli artt. 168 bis c.p. e 464 bis e ss. c.p.p. rigetta la suindicata istanza formulata nell’interesse di Pastorelli Marcello e dispone procedersi oltre.
Atti al PM in ordine alla presente ordinanza e agli allegati Fir, foto e fatture depositate dalla difesa il 9.2.2017.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Perugia, lì 12.7.2017.
                                                   Il Giudice
                                                       dott. Giuseppe Noviello