Tribunale di Roma Sez. XI riesame ord. n. 9 del 5 giugno 2020
Pres. Favara Est. Favara Ric. Refecta ed altri
Rifiuti.Classificazione con codici a specchio

Ordinanza emessa a seguito all’avvenuto annullamento con rinvio della ordinanza già emessa dalla stessa sezione del Tribunale il 28 febbraio 2017 (dep. in data 2.3.2017); annullamento disposto, con ordinanza del n. 47288 del 10 ottobre 2019 (in seguito all’avvenuta risposta della Corte di Giustizia dell’Unione europea al quesito precedentemente rimessole dalla Corte di cassazione con ordinanza del 21 luglio 2017 ai sensi dell’art. 267 del Trattato), dalla Corte di cassazione.

Precdenti in questpo sito:

- Cass. Sez. III n. 42788 del 21 novembre 2019 (Ud 9 ott 2019)

- Corte di Giustizia (Decima Sezione) 28 marzo 2019

- Rifiuti.Voci specchio rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia

N. 9/2020  R.G.T.L. (reiscrizione dei ricorsi iscritti ai NN. R.G.T.L. 63, 64, 66, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 95, 96 del 2017)
N. 35109/15 Proc. Rep. Trib. Roma     

    IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XI SEZIONE PER IL RIESAME DEI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA LIBERTA’ PERSONALE

composto dai signori Magistrati
Dott. Ettore Favara                                                                        Presidente est.
Dott. Filippo Steidl                                                                                  Giudice
Dott.ssa Debora Sulpizi                                                                           Giudice

all’udienza del 5.6.2020, riunito in camera di consiglio, all’esito dell’udienza camerale, sentita la difesa dell’indagato, ha emesso la seguente
ORDINANZA
sulle richieste di riesame proposte nell’interesse di Refecta Srl, GIOVI Srl, VETRECO Srl, SE.IN., Giuliano Antonio e Giuliano Enrico per la CSA Srl, Francesco Rizzi, Riccardo Traversa, Alfonso Verlezza, Carmelina Scaglione ed Irene Cocco in data 14.11.2019 avverso: a) il decreto di sequestro preventivo, con facoltà d’uso, emesso dal GIP il 22 novembre 2016, degli impianti e sedi operative gestiti dalle società Refecta, Se.in, E.Giovi, DSI, Rizzi, Vetreco, CSA; b) il decreto del GIP del 16 gennaio 2017, delle somme di denaro, anche per equivalente, nonché, ove incapienti, delle azioni e quote societarie delle suindicate aziende; c) il decreto di sequestro delle somme ed azioni o quote sequestrate in relazione alle sanzioni amministrative, delle aziende sopra indicate ad eccezione di Rizzi Francesco; d) del provvedimento di nomina, in luogo della sanzione amministrativa, la nomina del commissario giudiziale per la durata di mesi sei; e) delle richieste di riesame presentate da Carmelina Scaglione, Francesco Rando, Alfonso Verlezza, avverso i decreti di sequestro probatorio del PM, in seguito all’avvenuto annullamento con rinvio della ordinanza già emessa da questa sezione del Tribunale del 28 febbraio 2017 (dep. in data 2.3.2017); annullamento disposto, con ordinanza del n. 47288 del 10 ottobre 2019 (in seguito all’avvenuta risposta della Corte di Giustizia dell’Unione europea al quesito precedentemente rimessole dalla Corte di cassazione con ordinanza del 21 luglio 2017 ai sensi dell’art. 267 del Trattato),  dalla Corte di cassazione.
In prossimità e nel corso dell’udienza i difensori depositavano memorie ed illustravano oralmente le proprie deduzioni difensive, insistendo tutti per l’accoglimento delle richieste di riesame. Il PM depositava una propria memoria, con allegata varia documentazione, con la quale, oltre ad insistere per il rigetto delle richieste di riesame, sulla base della propria interpretazione della normativa vigente, a suo avviso in linea con i dettami della Corte di Giustizia della Comunità europea, chiedeva al Tribunale del Riesame, colmando una propria lacuna motivazionale, di esprimere le proprie valutazioni anche in relazione alle contestazioni di cui ai capi di incolpazione da B) ad E), che, riguardando violazioni estranee alla problematica dei cd. “codici a specchio” non erano stati considerati nella motivazione del provvedimento annullato dalla Corte di cassazione.

Prima di affrontare, dopo l’annullamento della prima ordinanza di questo Tribunale, le richieste di riesame proposte avverso i citati decreti di sequestro preventivo, alla luce del principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione in seguito alla pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione,  è opportuno trascrivere integralmente i passaggi della sentenza della Corte di legittimità alla cui autorità questo Tribunale deve prestare osservanza e conformarsi, trattandosi di statuizioni che, nel presente procedimento, hanno ormai acquisito valenza di giudicato interno.
Nel raffrontare le contrapposte tesi interpretative sostenute dal PM e dalle difese – quella della “certezza” -  formulata e sostenuta dal PM nel ricorso – in base alla quale, in caso di impossibilità di un campionamento ragionato e rappresentativo per l’inesistenza di informazioni utili a conoscere la composizione del prodotto conferito, il detentore del rifiuto sarebbe onerato dall’effettuare un’analisi diffusa, idonea ad escludere con certezza l’esistenza nei rifiuti di sostanze pericolose o, in alternativa, di classificarlo come pericoloso;  e quella – sostenuta delle difese e avallata dal Tribunale del Riesame nell’impugnato provvedimento– della “probabilità” (in base alla quale, essendo inesigibile l’analisi e la caratterizzazione della quasi totalità del rifiuto conferito, l’analisi dovrebbe necessariamente riguardare le sole sostanze che, in base al processo produttivo, è possibile possano conferire al rifiuto stesso caratteristiche di pericolo), la Corte di legittimità ha affermato:
“Ritiene il Collegio che entrambe le soluzioni interpretative adottate siano palesemente in contrasto con le indicazioni fornite dalla Corte di giustizia.
9. Va certamente esclusa la "presunzione di pericolosità" nei termini in cui vi si riferisce il Pubblico Ministero ricorrente ed il conseguente obbligo per il detentore del rifiuto di dimostrarne, attraverso analisi, la non pericolosità, dovendo in alternativa classificare comunque il rifiuto come pericoloso ostandovi, in maniera evidente, quanto indicato dai giudici di Lussemburgo nel punto 45 della sentenza.
Non può inoltre condividersi, sempre alla luce di quanto evidenziato dalla Corte di giustizia, il rilievo esplicitamente attribuito dal Tribunale al mancato espletamento, da parte degli inquirenti, di attività di analisi volta a dimostrare la pericolosità del rifiuto, accollando ad essi un dovere che la pronuncia pregiudiziale esclude, attribuendo al detentore del rifiuto (e non dunque, soltanto al produttore, che pure tale qualifica riveste), quando la composizione del rifiuto potenzialmente pericoloso non sia immediatamente nota, l'onere di raccogliere le informazioni idonee a consentirgli di acquisire una conoscenza sufficiente di detta composizione e, in tal modo, di attribuire a tale rifiuto il codice appropriato (punto 40).
Contrastano con le affermazioni del Tribunale anche le ulteriori precisazioni della Corte europea, laddove si esclude ogni margine di discrezionalità in capo al detentore del rifiuto circa la natura dell'accertamento, in quanto, sebbene non obbligato a verificare l'assenza di qualsiasi sostanza pericolosa egli deve comunque ricercare quelle che possano ragionevolmente trovarvisi.
Va peraltro osservato che la sentenza della Corte di giustizia, tanto nella risposta ai primi tre quesiti, quanto nella motivazione, porta ad escludere radicalmente la possibilità di arbitrarie scelte da parte del detentore del rifiuto circa le modalità di qualificazione del rifiuto ed accertamento della pericolosità. In altre parole, ritiene il Collegio che il necessario riferimento della Corte europea, in precedenza richiamato, all'impossibilità di imporre al detentore del rifiuto irragionevoli obblighi sia dal punto di vista tecnico che economico, non può assolutamente, a fronte di quanto più diffusamente stabilito dai medesimi giudici, essere utilizzato come pretesto per aggirare le precise indicazioni circa le modalità di qualificazione del rifiuto, essendo chiaro che se la composizione del rifiuto non è immediatamente nota (circostanza che rende, evidentemente, non necessaria l'analisi) il detentore deve raccogliere informazioni, tali da consentirgli una "sufficiente" conoscenza di tale composizione e l'attribuzione al rifiuto del codice appropriato.
La raccolta delle informazioni, inoltre, va necessariamente effettuata secondo la precisa metodologia specificata, che non prevede esclusivamente il campionamento e l'analisi chimica, le quali, come espressamente indicato (punto 44), devono peraltro offrire garanzie di efficacia e rappresentatività. Ciò porta anche a ritenere non condivisibile, ad avviso del Collegio, l'affermazione del Tribunale secondo cui "l'analisi del rifiuti 'a specchio', al fine di determinarne la pericolosità, deve riguardare solo le sostanze che, in base al processo produttivo, è possibile possano conferire al rifiuto stesso caratteristiche di pericolo" in quanto riduttiva rispetto alla metodologia individuata nella pronuncia della Corte di giustizia.
Quanto al principio di precauzione, la Corte di giustizia ne ha delimitato l'ambito di applicazione nei termini in precedenza ricordati.
10. Quanto sopra impone, conseguentemente, una nuova valutazione della vicenda alla luce delle indicazioni fornite nella pronuncia pregiudiziale, dovendosi verificare, seppure entro l'ambito di operatività della competenza del giudice del riesame, se la classificazione dei rifiuti sia stata correttamente effettuata ovvero se la stessa sia conseguenza di un deliberato ricorso a procedure non adeguate finalizzate al loro illecito smaltimento.”
Nell’applicare tali statuizioni al materiale indiziario raccolto nell’ambito della presente indagine, occorre prendere le mosse evidenziando i passaggi logici che la Corte di legittimità, anche a prescindere dalla tesi del Pm, ha ritenuto, nel provvedimento del Riesame cassato, giuridicamente errato. Ebbene, è evidente che, secondo la Corte, il Tribunale del Riesame nella sua prima ordinanza ha errato nell’addossare agli inquirenti l’onere di effettuare un’attività investigativa volta a dimostrare la pericolosità del rifiuto, in tal modo scaricando su di essi un dovere che la pronuncia della Corte di giustizia esclude, attribuendo al detentore del rifiuto, quando la composizione del rifiuto non sia immediatamente nota, l’onere di raccogliere le informazioni idonee a consentirgli di acquisire una conoscenza sufficiente di detta composizione.
Secondo la Corte, tale attività istruttoria impone al detentore l’obbligo di fare ricorso: “1) alle informazioni sul processo chimico o sul processo di fabbricazione che «generano rifiuti» nonché sulle relative sostanze in ingresso e intermedie, inclusi i pareri di esperti; 2) alle informazioni fornite dal produttore originario della sostanza o dell'oggetto prima che questi diventassero rifiuti, ad esempio schede di dati di sicurezza, etichette del prodotto o schede di prodotto; 3) alle banche dati sulle analisi dei rifiuti disponibili a livello di Stati membri; al campionamento e all'analisi chimica dei rifiuti, evidenziando, con riferimento a tale ultimo punto, che analisi chimica e campionamento devono offrire devono offrire garanzie di efficacia e di rappresentatività (punto 44)”.
La tesi adottata dal Tribunale del Riesame è stata poi ritenuta errata nella parte in cui essa avalla, quale unica metodologia di indagine, unicamente il campionamento e l’analisi chimica; e nella parte in cui ha stabilito che, nei rifiuti “a specchio” al fine  di determinarne la pericolosità, l’analisi deve riguardare solo le sostanze che, in base al processo produttivo, “è possibile possano conferire” al rifiuto stesso caratteristiche di pericolo, in quanto riduttiva della metodologia individuata nella pronuncia della Corte di giustizia.

Al contempo, la Corte, applicando a sua volta i dettami della Corte di Giustizia UE, ha recisamente escluso la fondatezza della tesi, sostenuta dal PM, in base alla quale, in caso di impossibilità di determinare la composizione del rifiuto, “l'oggetto dell'analisi si risolva nella necessità di verificare l'assenza nel rifiuto di qualsiasi sostanza pericolosa, obbligando il detentore a rovesciare una presunzione di pericolosità del rifiuto medesimo”; ed ha aggiunto che “sempre alla luce delle disposizioni comunitarie, se da un lato al detentore del rifiuto non possono essere imposti obblighi irragionevoli, sia dal punto di vista tecnico che economico, dall'altro questi, pur non essendo obbligato a verificare l'assenza di qualsiasi sostanza pericolosa nel rifiuto, ha comunque l'obbligo di ricercare quelle che possano ragionevolmente trovarvisi, non avendo alcun margine di discrezionalità a tale riguardo”.
Come si vede, la Corte di legittimità, in linea con la Corte UE, dopo aver fornito (punto 44) la corretta metodologia che il detentore deve seguire per verificare e accertare l’eventuale presenza di sostanza pericolose (campionamento ragionato sulla base delle informazioni fornite dal produttore originario della sostanza o dell'oggetto prima che questi diventassero rifiuti o delle banche dati), si esprime diffusamente nel delineare una regola di giudizio per le ipotesi più problematiche nelle quali, pur rispettando la metodologia di analisi indicata, non sia possibile stabilire un criterio di campionamento adeguatamente rappresentativo: ad esempio, laddove non è rintracciabile o ricostruibile il processo produttivo dei prodotti da cui scaturisce il rifiuto – quando manchino le schede informative del produttore – , o siano ignote le relative sostanze in ingresso e intermedie (anche sulla base dei pareri degli esperti), e non possa esser ricostruito il processo chimico della sua produzione, mancando informazioni del produttore etichette del prodotto o schede del prodotto e in assenza di banche dati; o laddove, più semplicemente, trattandosi di una congerie indistinta di rifiuti promiscui e indifferenziati, ogni campionamento sarebbe casuale e non rappresentativo. In tali ipotesi, ossia nel dettare la regola di giudizio connessa alla corretta ripartizione dell’onere della prova, la Corte fornisce indicazioni su quali siano le interpretazioni e le letture della norma non in linea con l’interpretazione offerta dalla Corte di giustizia e sulle motivazioni di tale ritenuta erroneità.  
Nelle citate sentenze la Corte, pur stigmatizzando le declinazioni accusatorie della presunzione di pericolosità e del principio di precauzione, sembra al contempo chiaramente evidenziare che il detentore di rifiuti, che abbia effettuato le indagini di provenienza e di composizione del rifiuto delineate e, ciò nonostante, non sia riuscito ad effettuare un campionamento sufficientemente rappresentativo del rifiuto, per comprovate ragioni di impossibilità o inesigibilità, è comunque onerato, in base al principio di precauzione, del dovere caratterizzare tali rifiuti come pericolosi e, dunque, in tale ipotesi, dopo aver effettuato tutte le indagini indicate dalla normativa (e non solo il campionamento e l’analisi chimica), in caso di indeterminabilità della natura del rifiuto avrà l’obbligo attribuire allo stesso un codice a specchio di pericolosità, tutte le volte che persista la probabilità di un danno reale per l'ambiente.
Ed infatti, nel sintetizzare i principi espressi dalla Corte UE, la Cassazione ha precisato che  “l'applicazione corretta di tale principio [di precauzione] presuppone tanto l'individuazione delle conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente che i rifiuti possono determinare, quanto una valutazione complessiva del rischio per l'ambiente fondata sui dati scientifici disponibili più affidabili e sui risultati più recenti della ricerca internazionale, ricordando (punto 58) che nel caso in cui sia impossibile determinare con certezza l'esistenza o la portata del rischio in conseguenza della natura insufficiente, non concludente o imprecisa dei risultati degli studi condotti, ma persista la probabilità di un danno reale per l'ambiente nell'ipotesi in cui il rischio si realizzasse, il principio di precauzione giustifica l'adozione di misure restrittive, purché esse siano non discriminatorie e oggettive”, concludendo che “(punto 60), una misura di tutela come la classificazione di un rifiuto mediante attribuzione, se pericoloso, di codici a specchio, è necessaria qualora, dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, il detentore di tale rifiuto si trovi nell'impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare la caratteristica di pericolo che detto rifiuto presenta, sebbene (punto 61) tale impossibilità pratica non possa derivare dal comportamento del detentore stesso del rifiuto”.
Pertanto, diversamente da quanto ritenuto da questo Tribunale nell’ordinanza cassata – laddove aveva affermato l’obbligo di analizzare le sole sostanze che, in base al processo produttivo  “possano conferire al rifiuto stesso caratteristiche di pericolo” - la Corte  richiede, in modo solo apparentemente simile, che il detentore, “pur non essendo obbligato a verificare l’assenza di qualsiasi sostanza pericolosa nel rifiuti, ha comunque l’obbligo di ricercare quelle che possano ragionevolmente trovarvisi”, laddove il giudizio di ragionevolezza della ricerca rinvia  alla variegata tipologia di accertamenti delineati nel punto 44 della sentenza della Corte UE, che – la Corte precisa – non si limitano al campionamento.
La Corte tuttavia fornisce una indicazione anche nel caso in cui neppure in seguito al  completo svolgimento di tali indagini tecniche, correttamente svolte, emergano indicazioni utili per la caratterizzazione del rifiuto. Chiarendo (vds. Il riportato paragrafo pag. 14, primo paragrafo della sentenza della Corte di cassazione) che, pur non essendo esigibile dal detentore  l’obbligo di analizzare il 99,9% dei rifiuti, in due ipotesi sussiste, quale regola di giudizio residuale, la presunzione di pericolosità dei rifiuti non campionabili e non caratterizzabili e dunque l’onere di qualificarli come pericolosi: a) laddove “persista la probabilità di un danno reale per l'ambiente nell'ipotesi in cui il rischio si realizzasse”; b) laddove l’impossibilità pratica di determinare la pericolosità del rifiuto derivi dal comportamento del detentore stesso del rifiuto.

Applicando alla fattispecie in esame tale principio di diritto, le richieste di riesame devono essere rigettate integralmente.
Ed infatti, quanto al presupposto del fumus commissi delicti, come si evince in modo chiaro, non tanto dal ricorso del PM e dalle successive memorie, ma dagli stessi provvedimenti impugnati (e, segnatamente, dal decreto di sequestro del 22 novembre 2016 del GIP, alla cui compiuta motivazione integralmente si rinvia), le acquisizioni probatorie (accertamenti peritali, intercettazioni telefoniche, etc.) raccolte nel corso dell’indagine  hanno portato alla luce, sia pure a livello indiziario, che le società detentrici dei rifiuti, in accordo con i laboratori di analisi e con la società destinataria della discarica, con un consolidato e stabile metodo operativo, alteravano sistematicamente e deliberatamente i risultati dell’analisi dei campioni prelevati, sottoponendo a esame solo una percentuale minima di tali campioni  e in tal modo rendendo consapevolmente le valutazioni di non pericolosità fornite da tali laboratori del tutto inattendibili.
Secondo la prospettazione accusatoria cristallizzata nel decreto di sequestro preventivo impugnato del GIP, il metodo criminale accertato, sia pure a livello di fumus commissi delicti, nel procedimento ed emerso dalle intercettazioni, dalla relazione dell’ARPA Lazio di Frosinone e dalle conclusioni del CT è dunque fondato non già, come sembrerebbe desumersi dalla lettura della prima ordinanza di questo Tribunale, sulla mancata effettuazione della caratterizzazione della quasi totalità del rifiuto conferito (sul presupposto di una sua mancato campionamento) e neppure sulla possibile inattendibilità o irragionevolezza dei metodi di campionamento ma sulla consapevole alterazione dei risultati delle analisi dei rifiuti, precedentemente campionati e caratterizzati, effettuata dai laboratori di analisi in modo parziale, su indicazione delle società conferenti.
 La tesi sostenuta dalla Procura, ed avallata da alcune significative intercettazioni telefoniche, è che tale parzialità – che già di per sé rende la condotta di conferimento dei rifiuti previa caratterizzazione degli stessi come “non pericolosi” qualificabile come lesiva degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria e statale scrutinata dalla Corte UE - fosse in realtà dolosamente preordinata a realizzare enormi risparmi di spesa e, dunque, ad incrementare i profitti delle società conferenti.
Infatti, diversamente da quanto sembra potersi desumere dalla motivazione della prima ordinanza di questo Tribunale e dalle censure mossele dal PM – che hanno delimitato l’oggetto del giudizio di Cassazione - , l’illegittimità della condotta dei diversi attori coinvolti nella presente indagine scaturisce non già dalla circostanza che i detentori non abbiano fatto analizzare il rifiuto nella sua interezza (il 99,9 per cento del rifiuto), ma dal fatto che, come si evince chiaramente dai verbali di sopralluogo e dai rapporti di prova e di caratterizzazione dell’ISPA, l’analisi dei campioni era effettuata scientemente in modo estremamente parziale.
In altre parole, nella presente indagine, non è mai stata in questione l’inottemperanza ad un preteso obbligo di analizzare tutto il rifiuto conferito o di analizzare lo stesso, previo campionamento ragionato, o quello di analizzare lo stesso con riferimento a tutte le sostanze pericolose astrattamente ipotizzabili; essendo stata invece prospettata la reiterata e deliberata alterazione dei risultati delle analisi dei campioni raccolti e caratterizzati, effettuata mediante la consapevole omissione della analisi del campione raccolto nella sua interezza.
Infatti, nella richiesta di sequestro – né dall’Arpa o dai consulenti –, non è stata contestata la mancata effettuazione delle analisi o del campionamento dei rifiuti da analizzare, né che tale campionamento non sia stato rappresentativo, e neppure è stato sostenuto che l’analisi dovesse riguardare tutte le sostanze pericolose e non solo quelle presumibilmente presenti (v. memoria nell’interesse di Cocco Irene). La tesi accusatoria, che ha trovato numerosi riscontri, ruota intorno alla contestazione che la parte campionata dei rifiuti conferiti non sia stato analizzata, se non in minima parte, con la conseguenza che le analisi di laboratorio svolte – a prescindere dalla attendibilità e rappresentatività del campionamento effettuato – non erano attendibili e che, di conseguenza, l’analisi del rifiuto non era più rappresentativa, oltre che, verosimilmente, tesa a celare la presenza di sostanze pericolose.
Ad esempio, nella relazione dell’Arpa Lazio, in relazione alla certificazione del laboratorio Grasi S.r.l., in relazione al percolato, l’attribuzione del codice “a specchio” conseguente della valutazione di non pericolosità del rifiuto viene contestata in quanto le analisi eseguite sul percolato sono considerate non esaustive essendo basate su una caratterizzazione riferita ad un numero esiguo di parametri e, soprattutto, per quanto interessa, “è stata limitata ad una piccola percentuale dello stesso, lasciando indeterminata la restante parte. E’ in questa circostanza che l’ARPA, dando la stura alla questione sollevata dalle difese e giunta sino alla CGUE, ha affermato che la caratterizzazione del rifiuto deve essere spinta fino al 99,9 % della sua composizione essendo consentito un valore massimo pari allo 0,1% di sostanza pericolosa del rifiuto.
Tuttavia, tale affermazione, di per sé sicuramente in contrasto con le prescrizioni cristallizzate nelle sentenze della Corte di Giustizia e di quella di cassazione, va tuttavia letta in relazione ai rapporti di caratterizzazione (effettuati sulla base dei diversi verbali di campionamenti) e alle valutazioni del CT su tali rapporti; da tali elementi si evince che la parzialità delle analisi effettuate nella quasi totalità dei casi scaturisce dalla non esaustività dell’analisi dei campioni, che pur consistendo in piccole porzioni dell’intero rifiuto conferito (poche centinaia di grammi o di centilitri a fronte di rifiuti quantificati in centinaia o migliaia di tonnellate) viene quasi sempre effettuata con riferimento a una quantità risibile minima del campione, pari a pochi punti percentuali dello stesso, lasciando indeterminata la composizione della maggior parte dello stesso.

La violazione della norma penale dunque non passa attraverso la sofisticata valutazione che presiede alla individuazione dei criteri di pericolosità quando non è possibile il campionamento, ma attraverso la sistematica alterazione della genuinità ed attendibilità dell’analisi del rifiuto campionato, attraverso la scelta di caratterizzare solo una minima parte dei campioni prelevati. Ciò ha determinato, da un lato, il consapevole sabotaggio di tutte le analisi svolte (dato che, se il campione è stato correttamente estratto per la sua rappresentatività dell’intero coacervo di rifiuti, è indispensabile che esso sia analizzato nella sua interezza) e, di conseguenza, l’erroneità dell’attribuzione del codice a specchio non pericoloso in relazione alle diverse sostanze conferite (liquami, materiali misti, scarti, compost) – dato che solo un analisi esaustiva del campione (nel presupposto della suo corretta estrazione sulla base delle informazioni delineate dalla CGUE) può consentire di attribuire ai rifiuti il codice non pericoloso, dovendosi presumer che, al patri della campionatura effettuata in modo casuale e irragionevole, anche l’analisi parziale del campione impedisca di ritenere raggiunta la prova della non pericolosità del campione. E ciò – in linea con i dettami della Corte di legittimità - senza che sia richiesto al detentore un comportamento inesigibile o contrario ai criteri di economicità.
Non è pertanto condivisibile la tesi, sostenuta dalla difesa di alcuni istanti nelle richieste di riesame, in base alla quale tale esaustività sarebbe inesigibile per i costi eccessivi, dato che sarebbe stato sufficiente esigere dal laboratorio di analisi la caratterizzazione integrale dei campioni. Né ha senso affermare, come fa la difesa del Verlezza, che l’analisi secondo i dettami della CGUE dovrebbe riguardare solo le sostanze nocive che è lecito e ragionevole prevedere si trovino nel campione e che l’analisi effettuata dello stesso deve ritenersi esaustiva essendo stata preceduta dalla raccolta di informazioni sul ciclo produttivo per accertare quali sostanze tossiche era verosimile fossero presenti nel rifiuto: tale principio, infatti, presiede alle metodologie di effettuazione, a monte, del campionamento o, al più, detta i criteri di analisi nell’ipotesi in cui non sia stato possibile effettuare un campionamento ragionato sulla base delle schede e delle etichette dei prodotti, ma non certo l’ipotesi nella quale, effettuato il campionamento sotto la responsabilità delle società conferitrici e detentrici, si debba analizzare il contenuto chimico dei campioni.
Nel caso in esame dall’esame della documentazione si può evincere che i laboratori di analisi, nei rapporti di prova, esplicitamente (e correttamente) declinano ogni responsabilità per l’attività di campionamento, di cui agli allegati verbali di campionamento e rapporti di omologa, perché è in tale sede che può aver rilievo il criterio di scelta della porzione di materiale da analizzare, essendo ovviamente inesigibile un’analisi del 99,9 % del rifiuto.
L’analisi di una piccolissima parte del campione, secondo la condivisibile argomentazione logica evidenziata nell’impugnato provvedimento ablatorio, rendendo inattendibile l’indagine sulla parte scelta, inficia completamente l’analisi del suo complesso.
La circostanza che tale analisi sia stata effettuata dai laboratori interessati con parzialità  - desumibile sia dalla sistematicità di tale metodo di analisi, sia dalle conversazioni intercettate - e, come emerso in taluni casi, intenzionalmente–- rende tale condotta non solo oggettivamente idonea a far perdere di valore al campionamento e all’analisi (che dunque è indubbiamente lesiva dei parametri espressi dalla Cassazione e dalla CGUE) ma anche sintomatica della partecipazione degli indagati al disegno criminoso posto a base dell’accusa.
Va in ogni caso evidenziato che tali dati (la parzialità costante delle analisi effettuate, l’esistenza di conversazioni intercettate da cui si evince la malafede e la consapevolezza di alcuni indagati) devono essere vagliati - rispetto all’ipotesi accusatoria di organizzazione e gestione di un ciclo di smaltimento abusivo di grossi quantitativi di rifiuti - in relazione alla loro valenza di gravità indiziaria, sotto il profilo del fumus commissi delicti richiesto dalla norma:  dunque, a prescindere dalla verifica piena e definitiva dell’effettiva illegittimità del conferimento, necessaria per qualificare l’attività di gestione e smaltimento come abusiva– verifica che solo il dibattimento consentirà di effettuare nel rispetto del contraddittorio.

In ogni caso, nell’applicare i criteri delineati dalla Corte di cassazione, l’utilizzazione di un sistema di deliberata e intenzionale manomissione dei risultati del campionamento, oltre ad esser sintomatica della verosimile pericolosità del rifiuto (dato che altrimenti non si spiegherebbe il movente dell’adozione di tale sistema), determina, in ogni caso, quella “impossibilità pratica di determinare la pericolosità del rifiuto” derivante “dal comportamento del detentore stesso del rifiuto” (alla quale va equiparata l’impossibilità derivante da un comportamento del laboratorio di analisi delegato dal detentore) che, secondo la precisa indicazione della sentenza CGUE (punto 61), rende operante il principio di precauzione e l’obbligo di dichiarare il rifiuto pericoloso anche a prescindere dall’accertamento in concreto della “probabilità di un danno reale per l'ambiente”.
Infine, va evidenziato che la Corte di legittimità, oltre a riportare i criteri delineati nella sentenza della Corte UE, offre, in chiusura, un ulteriore criterio interpretativo estremamente utile in un caso come quello in esame, invitando il giudice di merito a verificare l'eventuale difetto dell'elemento soggettivo del reato, purché di immediata evidenza. Ebbene, anche in tale verifica, la riscontrata  dolosità delle condotte all’interno dei laboratori di analisi rende non plausibile, almeno nella presente fase cautelare, che l’attribuzione della classificazione di non pericolosità sia stata effettuata, da tutti i soggetti coinvolti, in modo inconsapevole e dunque in assenza di dolo.
In relazione alle richieste di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo del 22 novembre 2016 , tale decreto deve dunque essere integralmente confermato.

Devono adesso esaminarsi  le eccezioni di nullità, sollevate nelle memorie dalla difesa della Vetreco s.r.l., in relazione al decreto di sequestro preventivo, del 16 gennaio 2017, delle somme di denaro nonché, ove incapienti, delle azioni o quote societarie della Refecta S.r.l. e dei beni nella sua disponibilità (sia ai sensi dell’art. 321, sia della l. 231 del 2001)  e alla nomina del commissario giudiziario per la durata di mesi sei in luogo della sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 d.lgs. 231/2001, in relazione alle sanzioni amministrative di cui alla predetta legge.
Tali eccezioni, sulle quali non si era pronunciato il Tribunale in quanto ritenute, ancorché preliminari, assorbite in base al criterio della ragione più liquida, devono essere ancora esaminate anche nel presente giudizio di rinvio, trattandosi di eccezioni di natura processuale, preliminari rispetto all’esame della questione scrutinata dalla cassazione, sulle quali non v’è stata ancora alcuna pronuncia da parte di questo Tribunale.
Ed infatti, come chiarito dalla Corte di legittimità (Sentenza n. 22023 del 18/04/2006) il divieto di proposizione nel giudizio di rinvio delle nullità, anche assolute, e delle inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi non opera in riferimento alle questioni di rito che siano state dedotte nei motivi di appello e che non siano state esaminate, avendole il giudice di appello ritenute assorbite dall'assoluzione pronunciata per l'inutilizzabilità di dichiarazioni testimoniali, perché il giudizio circa l'assorbimento ne ha impedito l'esame da parte della Corte di cassazione, anche in via implicita.
Nel merito, tali eccezioni sono fondate.
Ed invero, in primo luogo deve evidenziarsi come, a differenza delle altre società coinvolte, per la Vetreco s.r.l., nel citato decreto, in relazione al sequestro preventivo , anche per equivalente, delle some di denaro corrispondenti al profitto conseguito da tale società, nonché, ove incapienti, delle sue azioni o quote societarie e dei beni nella sua disponibilità fino a concorrenza del profitto come dianzi quantificato, non viene in alcun modo individuato l’importo del profitto del reato, conseguito mediante risparmio delle spese di conferimento, per cui diventa arbitraria la scelta della entità delle somme sottoposte a vincolo che, nel caso della Vetreco, risultano del tutto indeterminate.
Risulta pertanto evidente la nullità di tale pronuncia, in relazione sia al sequestro ex art. 321, c.p.p., sia in relazione alla responsabilità degli enti, sequestro che risulta di fatto persino ineseguibile.
In ogni caso, tale provvedimento deve ritenersi nullo, con riferimento alla Vetreco s.r.l., nella parte sin cui risulta disposto il sequestro , ai sensi degli artt 19 24 commi 1 e 2 25 undecies e 53 del decreto legislativo n 231 2001 , e ciò ai sensi del disposto di cui all’art. 47, comma 2, del d.lgs.  231 del 2001, che prevede che tali misure cautelari possano essere adottate solo dopo l’audizione preventiva dell’interessato.
Come infatti desumibile per implicito ma in modo chiaro dalla pronuncia della Corte di cassazione, Sez. 6, Sentenza n. 10903 del 05/03/2013 Cc (che afferma il principio che in tema di responsabilità da reato degli enti, è nullo il provvedimento applicativo di misura cautelare che non esponga i motivi per i quali si ritengono non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, in quanto l'art. 45 del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 richiama espressamente l'art. 292 cod. proc. pen., nel contesto di un modello procedimentale a contradditorio anticipato), l’effettuazione dell’interrogatorio anticipato costituisce un presupposto di legittimità del provvedimento cautelare, che non può essere emessa senza conoscere le ragioni della difesa, pena la violazione del diritto di difesa.
Un’ulteriore conferma di tale ineludibile conclusione la si riviene nella disciplina dettata dal codice di rito per l’applicazione delle misure interdittive, dalla quale si ricava il principio, di carattere generale, in base al quale in tutti i casi nei quali, per le più diverse ragioni, il legislatore ritenga inesistenti le ragioni di segretezza e opportunità per l’adozione di una misura cautelare inaudita altera parte, l’effettuazione preventiva dell’interrogatorio di garanzia dell’indagato, attenendo al diritto di difesa, si pone come condizione imprescindibile di validità della misura cautelare imposta, la cui violazione o compressione determina ipso facto la nullità della stessa.
Deve pertanto annullarsi, solo in relazione alle richieste di riesame della Vetreco S.r.l., il decreto di sequestro, anche per equivalente, delle somme di denaro corrispondenti al profitto conseguito da tale società, nonché, ove incapienti, delle sue azioni o quote societarie e dei beni nella sua disponibilità, del 16 gennaio 2017, anche in relazione alle sanzioni amministrative; e il provvedimento di nomina del Commissario giudiziale in luogo della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 del decreto legislativo n. 231/2001. Per il resto anche tale decreto deve essere confermato.
Va ovviamente confermata l’ordinanza del riesame in tutte le parti non coinvolte dal ricorso in Cassazione del PM e, segnatamente, in relazione all’appello sul provvedimento di nomina del Commissario giudiziario del 16 gennaio 2017 per quel che concerne detta nomina  per la SE.IN., CSA e per la ditta Francesco Rizzi; nonché in relazione all’annullamento del sequestro probatorio oggetto delle richieste di riesame presentate da Carmelina Scaglione, Francesco Rando e Alfonzo Verlezza.

Non può accogliersi la richiesta del PM di integrare il provvedimento del Riesame 2.3.2017, dal momento che le contestazioni dei  capi di incolpazione di cui ai capi da B) ad E) non avevano formato oggetto delle richieste di riesame, come esattamente rilevato dalla difesa il PM mostrava di ben sapere nel momento in cui, pur revocando, per par condicio, i sequestri fondati sulla contestazione di cui al capo A), relativi alla qualificazione come non pericolose di sostanze classificabili con codice a specchio, anche nei confronti di coloro che non avevano proposto riesame, aveva mantenuto il sequestro della somma di € 5.807.509,58 in capo a MAD e SAF proprio in considerazione del fatto che, con le richieste di riesame, i decreti impugnati non erano stati censurati con riferimento alle contestazioni di cui ai capi da B) ad E).
Una notazione a parte deve essere svolta per quanto attiene a Riccardo Traversa e alla Refecta S.r.l. Nel corso del primo giudizio davanti a questo Tribunale del Riesame, il ricorso originariamente proposto avverso entrambi i decreti di sequestro preventivo in esame, dal Traversa sia in proprio che quale l.r. della Refecta S.r.l., al quale erano stati assegnati due diversi numeri di RG Sequestri (85/2017 e 87/2017 ), avevano formato oggetto di una rinuncia da parte del procuratore costituito (accettata dal Traversa n.q. di l.r. della Refecta). Il Tribunale del riesame, nel provvedimento cassato, aveva conseguentemente dichiarato l’inammissibilità di entrambi tali ricorsi (aventi ad oggetto sia il sequestro preventivo con facoltà d’uso impeditivo del 22 novembre 2016, sia quello del denaro delle quote e dei beni del 16.1.2017); tuttavia, contraddittoriamente, aveva annullato il (solo) decreto di sequestro del 2016 anche nei confronti della (sola) Refecta S.r.l. Di conseguenza, non essendo la pronuncia stata censurata dal PM anche in relazione a tale aspetto, essa è passata in giudicato e, con riferimento al primo decreto di sequestro, deve ritenersi  ancora sub iudice la questione della validità del sequestro impeditivo dell’azienda anche con riferimento alla (sola) Refecta S.r.l.
Al contrario, deve ritenersi ormai definitiva l’inammissibilità pronunciata dal Tribunale con riferimento all’impugnazione di Riccardo Traversa relativamente a entrambi i provvedimenti cautelari impugnati e, per quanto attiene alla Refecta, a quella relativa al provvedimento del 16 gennaio 2017, che nei confronti di tali soggetti e entro tali limiti è ormai passato in giudicato.

Quanto alle spese, le stesse devono essere poste a carico delle società Refecta, E. Giovi, mentre ovviamente la Vetreco, la Scaglione, Rando Rizzi, Se.In., CSA e Verlezza vanno esonerati in considerazione dell’accoglimento di parte delle richieste di riesame.


P.Q.M.

Conferma il decreto del 22 novembre 2016 con il quale il GIP ha disposto il sequestro preventivo, con facoltà d’uso, degli impianti gestiti dalle società/ditte Refecta, Se.in., E.Giovi., DSI, Rizzi, Vetreco, CSA;
Annulla, limitatamente alla sola Vetreco S.r.l., il decreto del 16 gennaio 2017 con il quale lo stesso GIP ha disposto il sequestro preventivo, anche per equivalente, delle somme di denaro, nonché, ove incapienti, delle azioni o quote societarie dell’aziende sopra indicate, fino alla concorrenza del profitto quantificato nelle tabelle esposte nel provvedimento, anche in relazione alle sanzioni amministrative di cui alla legge 231 del 2001, nonché il provvedimento di nomina del Commissario giudiziale per la durata di mesi 6 in luogo della sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 d.lgs.  231 /2001, confermando nel resto i citati provvedimenti cautelari.
Condanna Refecta e E. Giovi al pagamento delle spese del presente procedimento incidentale.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e al PM per le determinazioni di competenza.

Così deciso in Roma, 5.6.2020

Il Presidente est.