MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA\' CULTURALI DECRETO 27 giugno 2008
Delega ai soprintendenti di settore, della funzione di autorizzazione degli interventi di demolizione e rimozione definitiva ricompresi nell\'articolo 21, comma 1, lettere a) e b) del codice, da eseguirsi su beni architettonici, storici ed etnoantropologici.
(GU n. 247 del 21-10-2008 )
L DIRETTORE GENERALE
per i beni architettonici, storico artistici
ed etnoantropologici

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modifiche e integrazioni, recante istituzione del Ministero per i
beni e le attivita\' culturali;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituente il
codice dei beni culturali e del paesaggio e successive modifiche ed
integrazioni, in particolare l\'art. 21;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007,
n. 233 concernente «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per
i beni e le attivita\' culturali, a norma dell\'art. 1, comma 404,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296», in particolare gli articoli 8
e 18;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il
quale e\' stato conferito all\'architetto Roberto Cecchi l\'incarico di
funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale per i
beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici del
Ministero per i beni e le attivita\' culturali registrato dalla Corte
dei conti in data 19 maggio 2008 (registro n. 5, foglio n. 331);
Rilevato che l\'art. 8, comma 2, lettera b) del predetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 233/2008 nell\'individuare le funzioni
ed i compiti del direttore generale per i beni architettonici,
storico-artistici ed etnoantropologici prevede che quest\'ultimo
autorizzi gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da
eseguirsi su beni architettonici, storici-artistici ed
etnoantropologici ai sensi dell\'art. 21, comma 1, lettere a) e b) del
codice n. 42/2004;
Rilevato altresi\' che ai sensi del combinato disposto di cui
all\'art. 8, comma 2, lettera b) e dell\'art. 18, comma 2, lettera b),
citati, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n.
233/2008, le Soprintendenze per i beni archeologici, architettonici e
paesaggistici-storici-artistici ed etnoantropologici sono competenti
al rilascio dell\'autorizzazione per l\'esecuzione di opere e lavori di
qualunque genere sui beni culturali, con esclusione degli interventi
di demolizione e rimozione definitiva;
Considerato che alla luce della legge n. 241/1990 che stabilisce i
principi generali dell\'attivita\' amministrativa quest\'ultima deve
essere retta da criteri di economicita\', di efficacia, di pubblicita\'
e trasparenza;
Ritenuto che la delega dell\'attivita\' amministrativa
(procedimentale e provvedimentale) volta all\'autorizzazione degli
interventi di demolizione e rimozione definitiva ricompresi nell\'art.
21, comma 1, lettere a) e b) del codice, da eseguirsi su beni
architettonici, storici-artistici ed etnoantropologici, ai
soprintendenti di settore per i beni architettonici e paesaggistici,
e per i beni storici-artistici ed etnoantropologici,risponda ai
criteri fissati dalla legge n. 241/1990 in tema di azione
amministrativa, in quanto consente di completare l\'attivita\' tecnica
dei predetti dirigenti periferici e tiene conto dei principi di
sussidiarieta\' e della omogeneita\', collegati ai principi della
responsabilita\' e dell\'unicita\' dell\'azione amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

E\' delegata ai Soprintendenti per i beni architettonici e
paesaggistici ed ai soprintendenti per i beni storici, artistici ed
etnoantropologici la seguente funzione:
autorizzare ai sensi dell\'art. 21, comma 1, lettere a) e b) del
codice gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da
eseguirsi su beni architettonici, storici-artistici ed
etnoantropologici.


                               Art. 2.

La delega di cui all\'art. 1 e\' conferita:
in via generale, per ogni attivita\' istruttoria e procedimentale,
nonche\' per l\'adozione di tutti i provvedimenti finali inerenti le
fattispecie di cui al precedente art. 1;
in via continuativa fatti salvi i poteri del direttore generale
delegante di impartire direttive nelle materie delegate, di
controllare l\'esercizio dei poteri delegati, di avocare a se\' la
trattazione di specifici affari, di sostituirsi al delegato in caso
di sua inerzia, di annullare gli atti emanati dal delegato, di
revocare la delega stessa;
con l\'obbligo, per il delegato, di trasmettere alla Direzione
generale delegante una relazione trimestrale sui provvedimenti
emessi.


                               Art. 3.

Il presente decreto sara\' sottoposto agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 giugno 2008
Il direttore generale: Cecchi
Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 207