Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 603, del 10 febbraio 2014
Urbanistica.Concetto di ultimazione delle opere abusive ex art.39 della legge n.724/94

La giurisprudenza si è occupata ripetutamente della questione ribadendo sin da epoca risalente come ai fini della sanabilità sia sufficiente l’esecuzione del rustico e il completamento della copertura In particolare, è stato specificato che l’opera deve essere eseguita al rustico in tutte le sue strutture essenziali, tra cui le tampognature perimetrali in quanto determinanti per stabilire la volumetria. Sulla necessità e rilevanza essenziale della tamponatura del manufatto ai fini della sua sanabilità si è pure espressa la Suprema Corte della Cassazione escludendo la condonabilità dell’opera in assenza di tamponatura e, di recente, la stessa Corte Costituzionale. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00603/2014REG.PROV.COLL.

N. 01673/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1673 del 2007, proposto da: 
Biasioli Luca, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Sanino, Luigi Cocchi, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;

contro

Saettone Brunello, Schirani Francesco, Pellegrini Massimo, Felisatti Franca, Zona Gisella, Tognazzi Ettore, Fasce Cristina, rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Massa, Maria Paola Giorgi, con domicilio eletto presso la medesima, in Roma, via dei Gracchi, 128;

nei confronti di

Comune di Genova, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Edda Odone, Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso il secondo, in Roma, viale Giulio Cesare N. 14/A;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE I n. 01704/2006, resa tra le parti, concernente concessione edilizia in sanatoria per destinazione abitativa



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2014 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Sanino, De Angelis, per delega dell'Avv. Giorgi, e Pafundi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

In relazione ad alcuni locali situati al piano fondi di un fabbricato condominiale sito in via Biasioli, denominato F1, sito in località Nervi del Comune di Genova, il sig. Luca Biasioli , proprietario degli stessi presentava istanza di sanatoria ex art.39 della legge n.724/94 per il mantenimento del volume per il quale in precedenza pure era stato prodotto accertamento di conformità ex art.13 della legge n.47/85.

Dopo aver acquisito l’autorizzazione paesaggistica, il Comune rilasciava al Biasioli la concessione edilizia n.5872 del 17 giugno 2002 avente ad oggetto la sanatoria ex art.39 citato a “mantenere ampliamento di porzione di piano fondi e l’autorizzazione ad eseguire interventi di completamento e riqualificazione ambientale”.

Alcuni proprietari di unità immobiliari poste nel suindicato fabbricato, ritenendo illegittimo il rilascio della concessione de qua, impugnavano tale titolo edilizio innanzi al Tar della Liguria che con sentenza n.1704/2006 accoglieva il ricorso con annullamento del provvedimento ivi gravato.

Il sig. Biasioli ha impugnato tale decisum, sostenendo, con un unico, articolato motivo la erroneità del medesimo.

Il primo giudice ha fondato le sue statuizioni su una errata applicazione della nozione di ultimazione dei lavori, laddove ha ritenuto che nella specie non ricorressero gli estremi del completamento di un volume già preesistente, trattandosi della tamponatura di uno spazio aperto.

Al contrario, secondo l’appellante, alla data della costruzione dell’intero fabbricato veniva ricavato il volume nuovo per cui è causa , definito su tre lati ed ancora aperto sul quarto lato , sì che ben poteva avvenire il completamento dello stesso con l’apposizione di una parte vetrata e conseguente utilizzazione dei locali ai fini residenziali.

Si sono costituiti in giudizio gli originari ricorrenti che hanno contestato la fondatezza del proposto gravame , chiedendone la reiezione.

Anche il Comune di Genova si è costituito in giudizio per difendere il suo operato.

Le parti hanno poi ulteriormente illustrato le loro tesi difensive con apposite memorie.

All’udienza del 9 gennaio 2014 la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

L’appello si rivela fondato, con riforma dell’impugnata sentenza.

Lo jus controversum che il Collegio è chiamato a dirimere è costituito da un concessione edilizia , la n.5872/2002, con cui il comune di Genova ha autorizzato in via di sanatoria a mantenere l’ampliamento di porzione di alcuni locali posti al piano seminterrato di un fabbricato condominiale e in via ordinaria a completare e riqualificare gli ambienti in questione, di proprietà dell’ appellante.

Nella specie vengono in rilievo due specifiche, contrapposte tesi difensive:

a) l’una , perorata dagli attuali controinteressati ( e originari ricorrenti) secondo cui il predetto titolo edilizio sarebbe stato illegittimamente rilasciato, non sussistendo i presupposti per farsi luogo ad assentire quello che in realtà è solo un porticato aperto e comunque un’opera in divenire, il che rende inaccoglibile la domanda di condono;

b) l’altra, sostenuta dall’appellante, in base alla quale non vi sarebbero ragioni per escludere la sanatoria, ricorrendo la condizione della ultimazione dei lavori di cui all’art.31 della legge n.47/85.

Dal canto suo il Tar , nello sposare l’assunto contenuto nel ricorso di prime cure ha ritenuto che nella specie non è rinvenibile un volume edilizio già definito al rustico, bensì unicamente una situazione dei luoghi per così dire in fieri costituita da alcune tamponature, dall’assenza della parete al lato sud e dalla mancanza di finimenti, impianti e controsoffittature.

Così non è.

Punto nodale della intera controversia è dunque la verifica della sanabilità o meno delle opere de quibus , sulla base delle due domande di condono presentate dal sig. Biasioli, una ai sensi della legge n.47/85 e l’altra ai sensi della legge n.724/94.

Ai sensi e per gli effetti dell’art.31 della legge n.47/85 per la sanabilità delle opere abusivamente realizzate è necessario che le stesse siano state ultimate entro la data del 1 ottobre 1983.

Lo stesso art.31 ha poi cura di precisare che si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura e tanto in riferimento alle opere destinate alla residenza.

Il concetto di ultimazione delle opere abusive è stato poi oggetto di apposita illustrazione con la circolare esplicativa del primo condono, la circ. del Ministero dei Lavori Pubblici n.3357/25 del 30/7/1985, che fa riferimento alla nozione di ultimazione del rustico comprendendo in essa la muratura portante o l’inteleiatura in cemento armato e le tamponature.

Anche la giurisprudenza si è occupata ripetutamente della questione ribadendo sin da epoca risalente come ai fini della sanabilità sia sufficiente l’esecuzione del rustico e il completamento della copertura ( Cons. Stato Sez. V 14/7/1995 n.1071).

In particolare, è stato specificato che l’opera deve essere eseguita al rustico in tutte le sue strutture essenziali, tra cui le tampognature perimetrali in quanto determinanti per stabilire la volumetria ( Cons. Stato Sez. V 20/12/2000 n. 5638).

Sulla necessità e rilevanza essenziale della tamponatura del manufatto ai fini della sua sanabilità si è pure espressa la Suprema Corte della Cassazione ( Cassazione penale sez. III 18/7/2007 n. 28615 ) escludendo la condonabilità dell’opera in assenza di tamponatura e, di recente, la stessa Corte Costituzionale ( sentenza n.54 del 27/2/2009).

Ora, tornando alla fattispecie concreta , i dati fattuali che contrassegnano la vicenda, fermo restando che non viene messa in discussione la data ultimativa del 1 ottobre 1983 entro cui sarebbero stati eseguiti i lavori per cui è causa ( relativamente alla prima istanza di condono ), risulta che , come ammesso dallo stesso Tar, vi è tamponatura nelle pareti est ed ovest , così come sarebbe tamponata la parete nord , costituita dal suolo di costruzione, mentre la parete sud, come si evince dalla documentazione fotografica versata in giudizio in sostanza è pilastrata e predisposta a ricevere le struttura a vetrata che va chiudere il relativo spazio.

Ora se quelli testè descritti sono gli elementi di fatto che tipizzano lo stato dei luoghi, occorre convenire come in realtà il presupposto della condonabilità costituito dalla presenza di un volume ben definito dalla esistenza di relativa tompagnatura nella specie sia rinvenibile e quindi la sanabilità dei locali da adibire a residenza non si può escludere.

Rimane il fatto che i locali oggetto di intervento mancano di finimenti e di allacci alle reti di servizio, ma al di là del ruolo marginale o meno dei tali opere, all’uopo l’interessato ha chiesto ed ottenuto l’autorizzazione in via ordinaria di porre in essere i lavori di completamento dell’opera per rendere i locali stessi pienamente funzionali, laddove, l’Amministrazione comunale ha correttamente valutato come autorizzabile un progetto di completamento e di ricomposizione architettonica in coerenza con l’esistente volume.

Conclusivamente i provvedimenti autorizzatori rilasciati al Sig. Biasioli appaiono immuni dai vizi di legittimità denunciati carico degli stessi dai controinteressati, sì che corretto si appalesa l’operato posto in essere dal Comune di Genova, così da poterne inferire in ragione della fondatezza dei motivi d’appello qui dedotti la erroneità delle osservazioni e prese statuizioni del primo giudice.

Nella peculiarità della vicenda all’esame si ravvisano le giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal sig. Biasioli Luca, lo Accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, rigetta il ricorso di primo grado proposto dai sigg.ri Saettone Brunello ed altri meglio specificati in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese e competenze del doppio grado del giudizio

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Marzio Branca, Presidente FF

Raffaele Greco, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore

Umberto Realfonzo, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)