TAR Basilicata Sez. I n. 238 del 22 marzo 2017
Rifiuti.Autorizzazione ex art. 208 d.lgs. n. 152/2006

Dalla violazione del termine di 150 giorni, prescritto dall’art. 208, commi 8 e 9, D.Lg.vo n. 152/2006, per il compimento della fase istruttoria del procedimento, non consegue automaticamente l’illegittimità dell’attività istruttoria effettuata, in quanto, essendo i termini procedi mentali di natura ordinatoria, la loro violazione non consuma l’esercizio del potere amministrativo e può essere fatta valere, esclusivamente a fini risarcitori per il ritardato conseguimento del provvedimento richiesto, soltanto dai soggetti che hanno presentato la relativa istanza.

Pubblicato il 22/03/2017

N. 00238/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00328/2016 REG.RIC.

N. 00329/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 328 del 2016, proposto dalla Barilla G. e R. Fratelli S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio D’Aloia e Valentina Gastaldo, con domicilio eletto in Potenza Piazza della Costituzione Italiana n. 42 presso lo studio dell’avv. Francesco Bonito Oliva;

contro

-Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituita in giudizio;
-Provincia di Potenza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Emanuela Luglio e Nicola Sabina, con domicilio in Potenza Piazza delle Regioni presso la sede dell’Ente;
-Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Donatello Genovese, con domicilio eletto in Potenza Via Mazzini n. 23/A;

nei confronti di

C.R. Siderbeton S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorella Fumarola, Stefano Bonatti e Rocco Brienza, con domicilio eletto presso il terzo difensore in Potenza Via Sa Remo n. 67;


sul ricorso numero di registro generale 329 del 2016, proposto dalla Barilla G. e R. Fratelli S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio D’Aloia e Valentina Gastaldo, con domicilio eletto in Potenza Piazza della Costituzione Italiana n. 42 presso lo studio dell’avv. Francesco Bonito Oliva;

contro

Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Donatello Genovese, con domicilio eletto in Potenza Via Mazzini n. 23/A;

nei confronti di

C.R. Siderbeton S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorella Fumarola, Stefano Bonatti e Rocco Brienza, con domicilio eletto presso il terzo difensore in Potenza Via Sa Remo n. 67;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 328 del 2016:

-della Determinazione n. 83 del 29.4.2014, con la quale il Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata ha deciso di non assoggettare alla procedura di VIA il progetto, presentato dalla C.R. Siderbeton S.r.l., di realizzazione ed esercizio di un impianto di cogenerazione elettrica da biogas mediante la fermentazione anaerobica di rifiuti biodegradabili FORSU, fanghi da depurazione e rifiuti da agricoltura nel lotto della Zona Industriale, sita nella località San Nicola del Comune di Melfi, di proprietà della stessa C.R. Siderbeton S.r.l., costituito dai terreni foglio di mappa n. 5, particelle nn. 253, 1227, 1228 e 1229;

-dell’autorizzazione ex art. 208 D.Lg.vo n. 152/2006 prot. n. 38716 del 5.11.2014, rilasciata dal Dirigente dell’Ufficio Ambiente della Provincia di Potenza con riferimento al predetto impianto;

quanto al ricorso n. 329 del 2016:

della Delibera n. 60 del 9.6.2014, con la quale il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza ha autorizzato la C.R. Siderbeton S.r.l. a realizzare sul citato lotto di sua proprietà un impianto di produzione di biogas mediante la fermentazione anaerobica di rifiuti biodegradabili FORSU;


Visti i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione ex art. 48, comma 1, cod. proc. amm.;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Potenza, nell’ambito del giudizio riassunto con il Ric. n. 328/2016;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza e della C.R. Siderbeton S.r.l. in entrambi i suddetti giudizi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2017 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi gli avv.ti Antonio D'Aloja, Valentina Gastaldo, Nicola Sabina, Lorella Fumarola e Donatello Genovese;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con istanza del 22.5.2013 la C.R. Siderbeton S.r.l., nella qualità di proprietaria del lotto della Zona Industriale, sita nella località San Nicola del Comune di Melfi, costituito dai terreni foglio di mappa n. 5, particelle nn. 253, 1227, 1228 e 1229, chiedeva alla Regione Basilicata l’attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA (e/o screening), per la realizzazione ed esercizio di un impianto di cogenerazione elettrica da biogas mediante fermentazione anaerobica di rifiuti biodegradabili FORSU, fanghi da depurazione e rifiuti da agricoltura.

Con Determinazione n. 83 del 29.4.2014 il Dirigente dell’Ufficio regionale Compatibilità Ambientale decideva di non assoggettare alla procedura di VIA il predetto progetto, precisando che: 1) l’impianto rientrava tra quelli indicati nella lett. a-bis dell’Allegato B alla L.R. n. 47/1998;

2) l’avviso del deposito della copia del progetto presso il Comune di Melfi veniva pubblicato il 28.5.2013 presso l’Albo Pretorio del Comune di Melfi ed in data 1.6.2013 nel BUR;

3) non erano pervenute osservazioni ed il parere favorevole del Comune di Melfi doveva intendersi acquisito per il mero decorso di 45 giorni dal predetto deposito;

4) non ci sarebbero state “emissioni di odori o aerosol”, mentre erano “trascurabili” le emissioni di “polveri sottili”.

Con provvedimento prot. n. 38716 del 5.11.2014 il Dirigente dell’Ufficio Ambiente della Provincia di Potenza, con riferimento al predetto impianto, rilasciava alla C.R. Siderbeton S.r.l. l’autorizzazione unica ex art. 208 D.Lg.vo n. 152/2006 con 58 prescrizioni (precisamente: 3 relative ai requisiti dell’impianto; 7 relative all’attività di gestione delle attività di recupero; 10 relative all’impianto ed al processo produttivo; 10 relative allo scarico delle acque meteoriche; 7 relative alle emissioni in atmosfera ed alla qualità dell’aria; 4 relative alle emissioni sonore; 2 relative al monitoraggio; e 15 relative alla gestione dell’impianto), specificando che avevano espresso parere favorevole:

a) l’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata, il quale con nota prot. n. 100158 del 20.6.2014 aveva confermato il giudizio di non assoggettamento alla procedura di VIA, già espresso con la suddetta Determinazione n. 83 del 29.4.2014, con riferimento al nuovo progetto, presentato alla Provincia di Potenza dalla C.R. Siderbeton S.r.l. in data 24.4.2014, e con nota prot. n. 103258 del 25.6.2014 aveva espresso il parere favorevole per quanto riguarda le emissioni in atmosfera;

b) con nota dell’11.6.2014 il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza;

c) con nota dell’1.7.2014 l’ARPAB;

d) con nota del 10.6.2014 l’Azienda Sanitaria locale di Potenza (ASP);

e) il Comune di Melfi in sede di Conferenza di servizi, il quale in data 10.6.2014 aveva rilasciato C.R. Siderbeton S.r.l. la PAS ex art. 6 D.Lg.vo n. 28/2011;

f) l’Ufficio Energia della Regione Basilicata, che con atto del 9.6.2014 aveva verificato, ai sensi dell’art. 3, comma 2, L.R. n. 1/2010, la compatibilità del progetto con gli obiettivi di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

g) il Comando Provinciale di Potenza dei Vigili del Fuoco.

Poiché il Quotidiano del Sud del 22.11.2015 aveva pubblicato la notizia che il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza con Delibera n. 78 del 14.7.2015 aveva assegnato un lotto della Zona Industriale, sita nella località San Nicola del Comune di Melfi, alla Alphabio S.r.l. per la realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti urbani (cd. FORSU), la Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. e le altre aziende del settore agroalimentare con stabilimento nella citata Zona Industriale, cioè la Agroalimentare Sud S.p.A., la Preziosi Food S.p.A., la Bryò S.r.l. e la Candeal Commercio S.r.l., esprimevano profonda preoccupazione per gli effetti negativi di tale insediamento sulle loro produzioni.

Con nota prot. n. 5935 del 27.11.2015, indirizzata a tutte le predette imprese del settore agroindustriale site nella Zona Industriale, l’Amministratore Unico del Consorzio faceva presente che la predetta Delibera n. 78 del 14.7.2015, di assegnazione del lotto alla Alphabio S.r.l., era stata pubblicata sul sito internet consortile in data 4.8.2015 e risultava condizionata al rilascio “di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti normative in materia”, con la prescrizione che il relativo stabilimento doveva essere dotato di efficienti presidi ambientali, al fine di “impedire la fuoriuscita di emanazioni odorose”, specificando che con precedente Delibera n. 60 del 9.6.2014 il Consorzio aveva già autorizzato la C.R. Siderbeton S.r.l. a realizzare sul lotto di sua proprietà un impianto di produzione di biogas mediante il recupero e la valorizzazione della FORSU.

Con la predetta Delibera n. 60 del 9.6.2014, di autorizzazione alla realizzazione del citato secondo impianto, era stato evidenziato che con istanza del 22/23.4.2014 la C.R. Siderbeton S.r.l. aveva chiesto di riconvertire la sua attività di lavorazione del ferro tondo e di produzione di calcestruzzo, a causa della crisi del settore edilizio, e che il suddetto progetto non contrastava con la normativa urbanistica.

Dopo aver ricevuto tale nota prot. n. 5935 del 27.11.2015, la Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. veniva a conoscenza sia della Determinazione n. 83 del 29.4.2014, con la quale il Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata ha deciso di non assoggettare alla procedura di VIA il suindicato progetto, presentato dalla C.R. Siderbeton S.r.l., sia dell’autorizzazione ex art. 208 D.Lg.vo n. 152/2006 prot. n. 38716 del 5.11.2014, rilasciata dal Dirigente dell’Ufficio Ambiente della Provincia di Potenza con riferimento al suddetto impianto, ed impugnava tali provvedimenti con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato il 24.3.2016 e depositato il 25.3.2016, deducendo:

A) con riferimento alla Determinazione del Dirigente dell’Ufficio regionale Compatibilità Ambientale n. 83 del 29.4.2014:

1) la violazione dell’art. 20 D.Lg.vo n. 152/2006 e/o dei principi di trasparenza in materia ambientale, in quanto il progetto e lo studio ambientale, presentato dalla C.R. Siderbeton S.r.l. in data 22.5.2013, per la pronuncia di verifica di assoggettabilità alla VIA (e/o screening), non erano stati pubblicati sul sito internet della Regione Basilicata;

2) l’eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione, sia perché l’impianto di cui è causa era stato erroneamente classificato come impianto di produzione energetica, anziché impianto di recupero rifiuti con potenzialità superiori alle 100 tonnellate al giorno, sia perché la Regione non aveva valutato il progetto, tenendo conto di tutti gli elementi indicati nell’Allegato V al D.Lg.vo n. 152/2006, non prendendo in considerazione il “rischio di incidenti” (evidenziando che in Italia ed in Europa gli impianti di biogas “sono stati interessati da numerosi incidenti che hanno prodotto sversamenti e/o incendi e/o esplosioni”) e la “sensibilità ambientale con riferimento all’attuale utilizzazione dei suoli”, tenuto conto della circostanza che l’attivazione del contestato impianto avrebbe provocato un forte impatto a livello odorigeno e sprigionato nell’aria bioareosol contenente microorganismi e muffe;

3) l’eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e carenza di istruttoria e di motivazione, in quanto la Regione nell’impugnata Determinazione n. 83 del 29.4.2014 aveva erroneamente ritenuto che non ci sarebbero state “emissioni di odori o aerosol” ed aveva giudicato come “trascurabili” le emissioni di “polveri sottili”, mentre nell’ambito del successivo procedimento, conclusosi con l’autorizzazione ex art. 208 D.Lg.vo n. 152/2006 prot. n. 38716 del 5.11.2014, era stata accertata la presenza di emissioni maleodoranti ed una consistente quantità di polveri sottili, oltre allo sviluppo di colonie batteriche o fungine e l’attrazione di roditori e volatili, che potevano costituire un serio pericolo per la produzione alimentare dello stabilimento della ricorrente;

B) per quanto riguarda l’autorizzazione ex art. 208 D.Lg.vo n. 152/2006 prot. n. 38716 del 5.11.2014:

4) la violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990, in quanto, poiché il lotto dello stabilimento della società ricorrente si trova a 50 m. di distanza dal lotto di proprietà della C.R. Siderbeton S.r.l., essendo separati soltanto dalla Strada Provinciale n. 101, alla ricorrente doveva essere comunicato l’avvio del procedimento, in quanto l’attivazione del contestato impianto avrebbe contaminato e/o alterato la sua produzione di “pani, focaccelle, biscotti, fette biscottate e merende” e perciò la ricorrente doveva essere qualificata come una controinteressata di tipo sostanziale;

5) la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 208, comma 1, e 5, lett. g), D.Lg.vo n. 152/2006, in quanto la controinteressata C.R. Siderbeton S.r.l. non aveva presentato il progetto definitivo ex art. 93, comma 4, D.Lg.vo n. 163/2006 (vedi ora l’art. 23, comma 7, D.Lg.vo n. 50/2016) dell’impianto in questione, poiché non individuava “compiutamente i lavori da realizzare” e non conteneva “studi condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari degli impianti biologici” e la relazione tecnica specialistica consisteva in “una mera descrizione del sistema proposto”, senza “fornire indicazioni di dettaglio sulle caratteristiche degli impianti”;

6) la violazione dell’art. 208, commi 8 e 9, D.Lg.vo n. 152/2006, in quanto la fase istruttoria del procedimento aveva superato il termine di 150 giorni, prescritto dalle predette norme;

7) l’eccesso di potere per illogicità, in quanto la Provincia di Potenza non aveva acquisito, in relazione alla valutazione dei rischi derivanti dalle emissioni atmosferiche e sonore, il parere dell’ARPAB, la quale con il parere favorevole dell’1.7.2014 si era pronunciata su altri aspetti;

8) l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, in quanto la Provincia di Potenza non aveva valutato gli effetti della propagazione delle polveri, provenienti dall’impianto della controinteressata C.R. Siderbeton S.r.l., sulla produzione agroalimentare della ricorrente, altamente sensibile alla contaminazione da odore con possibile alterazione della qualità dei relativi beni prodotti;

C) in relazione al parere favorevole, espresso dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza con nota dell’11.6.2014, all’interno del procedimento, conclusosi con l’autorizzazione ex art. 208 D.Lg.vo n. 152/2006 prot. n. 38716 del 5.11.2014:

9) la violazione dell’art. 5, comma 1, delle Norme Tecniche ed Urbanistiche del Regolamento Consortile per l’assegnazione e l’utilizzazione dei suoli e degli immobili per le nuove iniziative e la riconversione degli impianti esistenti in attività diverse da quelle originariamente esercitate, ai sensi del quale non possono essere insediate all’interno del territorio consortile le attività “che risultino di nocumento alle attività già precedentemente insediate”, in quanto il Consorzio non aveva valutato i danni, che l’impianto progettato dalla controinteressata C.R. Siderbeton S.r.l. avrebbe potuto causare alla produzione della società ricorrente.

Con altro ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, sempre notificato il 24.3.2016 e depositato il 25.3.2016, la Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. ha impugnato anche la suddetta Delibera del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza n. 60 del 9.6.2014, deducendo:

1) la violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990, in quanto, poiché il lotto dello stabilimento della società ricorrente si trovava a 50 m. di distanza dal lotto di proprietà della C.R. Siderbeton S.r.l., essendo separati soltanto dalla Strada Provinciale n. 101, alla ricorrente doveva essere comunicato l’avvio del procedimento, in quanto l’attivazione del contestato impianto avrebbe contaminato e/o alterato la sua produzione di “pani, focaccelle, biscotti, fette biscottate e merende” e perciò la ricorrente doveva essere qualificata come una controinteressata di tipo sostanziale;

2) la violazione dell’art. 5, comma 1, delle Norme Tecniche ed Urbanistiche del Regolamento Consortile per l’assegnazione e l’utilizzazione dei suoli e degli immobili per le nuove iniziative e la riconversione degli impianti esistenti in attività diverse da quelle originariamente esercitate, ai sensi del quale non possono essere insediate all’interno del territorio consortile le attività “che risultino di nocumento alle attività già precedentemente insediate”, in quanto il Consorzio non aveva valutato i danni, che l’impianto progettato dalla controinteressata C.R. Siderbeton S.r.l. avrebbe potuto causare alla produzione della società ricorrente;

3) l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, in quanto il Consorzio non aveva valutato gli effetti negativi dell’attivazione dell’impianto di cui è causa sulla produzione agroalimentare della ricorrente di “pani, focaccelle, biscotti, fette biscottate e merende”.

Con distinti atti di opposizione, notificati il 9.5.2016, la controinteressata C.R. Siderbeton S.r.l. ha chiesto la trasposizione in sede giurisdizionale dei predetti ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.

Con atti di costituzione ex art. 48, comma 1, cod. proc. amm., notificati il 13/16.6.2016 e depositati il 20.6.2016, e con successivi avvisi, notificati il 21/23/24.6.2016 e depositati il 23.6.2016, la ricorrente Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. ha chiesto la prosecuzione dei due suddetti giudizi dinanzi a questo TAR.

Si è costituita in giudizio, nell’ambito del giudizio riassunto con il Ric. n. 328/2016, la Provincia di Potenza, la quale, oltre a sostenerne l’infondatezza, ha anche eccepito: 1) l’irricevibilità dell’impugnazione dell’autorizzazione ex art. 208 D.Lg.vo n. 152/2006 del Dirigente dell’Ufficio Ambiente della Provincia di Potenza prot. n. 38716 del 5.11.2014, in quanto tale provvedimento era stato pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione provinciale; 2) l’inammissibilità per carenza di legittimazione attiva e/o per l’assenza dell’interesse a ricorrere.

Si è costituita in entrambi i suddetti giudizi la controinteressata C.R. Siderbeton S.r.l., la quale ha: 1) eccepito: a) l’irricevibilità dell’impugnazione della Determinazione del Dirigente dell’Ufficio regionale Compatibilità Ambientale n. 83 del 29.4.2014, in quanto avrebbe dovuto essere impugnata entro il termine decadenziale di 120 giorni, decorrenti dalla pubblicazione nel BUR del 16.5.2014; b) l’inammissibilità del Ric. n. 328/2016, in quanto non era stato notificato a tutti gli Enti che avevano espresso parere favorevole nell’ambito della Conferenza di servizi, propedeutica all’emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento di cui all’autorizzazione ex art. 208 D.Lg.vo n. 152/2006 prot. n. 38716 del 5.11.2014, e/o dell’inammissibilità dell’ottavo motivo del Ric. n. 328/2016, con il quale era stato contestato il parere favorevole dell’ARPAB, alla quale il predetto ricorso non era stato notificato; 2) dedotto l’infondatezza di entrambi i gravami.

Si è pure costituito in entrambi i suddetti giudizi il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza, il quale ha: 1) eccepito: a) la carenza della legittimazione passiva del Consorzio nel giudizio, riassunto con il Ric. n. 328/2016, in quanto con tale gravame erano stati impugnati i suindicati provvedimenti della Regione Basilicata e della Provincia di Potenza; b) l’irricevibilità dell’impugnazione della Delibera consortile n. 60 del 9.6.2014, in quanto era stata pubblicata sul sito internet del Consorzio in data 26.9.2014; c) il difetto di interesse della società ricorrente ad impugnare la predetta Delibera n. 60 del 9.6.2014, sia perché assume la configurazione di un atto endoprocedimentale propedeutico all’autorizzazione ex art. 208 D.Lg.vo n. 152/2006 prot. n. 38716 del 5.11.2014, sia perché la citata Delibera non arreca alcuna lesione diretta, concreta ed attuale alla società ricorrente; 2) l’infondatezza sia del Ric. n. 328/2016, sia del Ric. n. 329/2016.

Con memorie dell’1.2.2017 la ricorrente Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. ha replicato alle suindicate eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità dei due gravami.

All’Udienza Pubblica del 22.2.2017 il difensore della controinteressata C.R. Siderbeton S.r.l. ha eccepito la tardività del deposito dei documenti allegati alla memoria di replica della società ricorrente dell’1.2.2017; indi, i suindicati ricorsi sono entrambi passati in decisione.

DIRITTO

Risulta opportuno disporre la riunione dei due ricorsi, indicati in epigrafe, attesocché sussistono evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, in quanto con entrambi i ricorsi la Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. si è opposta alla realizzazione del progetto, presentato dalla C.R. Siderbeton S.r.l., finalizzato alla realizzazione di un impianto di produzione di biogas mediante la fermentazione anaerobica di rifiuti biodegradabili FORSU, nel lotto della Zona Industriale, sita nella località San Nicola del Comune di Melfi, costituito dai terreni foglio di mappa n. 5, particelle nn. 253, 1227, 1228 e 1229, tenuto pure conto delle circostanze che il provvedimento di autorizzazione consortile di cui alla Delibera n. 60 del 9.6.2014, impugnata con il Ric. n. 329/2016, è stato valutato nell’ambito del procedimento, conclusosi con l’autorizzazione ex art. 208 D.Lg.vo n. 152/2006 prot. n. 38716 del 5.11.2014, dove il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza ha espresso parere favorevole con nota dell’11.6.2014, e che la maggior parte delle censure avverso il predetto provvedimento consortile sono state articolate anche con riferimento all’autorizzazione ex art. 208 D.Lg.vo n. 152/2006 prot. n. 38716 del 5.11.2014, rilasciata dal Dirigente dell’Ufficio Ambiente della Provincia di Potenza, impugnata con il Ric. n. 328/2016.

Innanzitutto, va specificato che il Collegio non ha tenuto conto nella definizione dei due giudizi in epigrafe della Relazione, redatta il 30.1.2017 dal prof. Ing. Alfonso M. F. Andretta e dal dott. Danilo Manco, in quanto depositata dalla società ricorrente l’1.2.2017 in allegato alla memoria di replica, cioè oltre il termine perentorio ex art. 73, comma 1, cod. proc. amm., di 40 giorni prima dell’Udienza Pubblica di discussione.

In via preliminare, va precisato che entrambi gli atti di costituzione sono stati validamente proposti ai sensi dell’art. 10, comma 1, DPR n. 1199/1971 e dell’art. 48, comma 1, cod. proc. amm., i quali prevedono che per la prosecuzione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica dinanzi al TAR i ricorrenti devono, entro il termine decadenziale di 60 giorni dalla notifica dell’atto di opposizione, prima depositare presso la Segreteria del TAR l’atto di costituzione in giudizio e poi notificare alle parti il relativo avviso, in quanto la ricorrente Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. ha notificato gli atti di costituzione in data 13/16.6.2016 e li ha poi depositati il 20.6.2016, provvedendo successivamente a notificare i relativi avvisi in data 21/23/24.6.2016, depositandoli il 23.6.2016 e specificando espressamente che “in data 20.6.2016 si è provveduto a depositare dinanzi al TAR Basilicata gli atti di costituzione e trasposizione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica”: infatti, ciò che conta è che i predetti avvisi sono stati notificati successivamente al deposito degli atti di costituzione, anche se è stata inutile la notifica precedente al deposito degli atti di costituzione.

Sempre in via preliminare, va disattesa l’eccezione di irricevibilità, con riferimento all’impugnazione della Determinazione del Dirigente dell’Ufficio regionale Compatibilità Ambientale n. 83 del 29.4.2014, in quanto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica era stato notificato e depositato oltre il termine decadenziale di 120 giorni, decorrenti dalla pubblicazione nel BUR del 16.5.2014.

Infatti, pur tenendo conto di quanto statuito dall’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., secondo cui il termine decadenziale di impugnazione dei provvedimenti amministrativi, che non devono essere notificati individualmente (come per esempio, quando si tratta di persone direttamente contemplate dal provvedimento, i cui interessi sono lesi dallo stesso provvedimento), decorre “dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge”, e di quanto stabilito dall’articolo unico della L.R. n. 9/1974 (“gli atti amministrativi emanati dagli organi della Regione Basilicata sono pubblicati soltanto nel Bollettino Ufficiale della Regione”) e dalle norme attuative di tale articolo unico, cioè dagli artt. 1 e 5 della Del. C.R. n. 747 del 9.11.1992 (art. 1: è obbligatoria la pubblicazione nel BUR degli atti amministrativi emanati dagli organi della Regione Basilicata, specificando che lo “scopo” di tale pubblicazione “è quello di portare a conoscenza l’atto, a tutela dell’interesse che ciascun cittadino ha alla regolarità e legittimità dell’azione amministrativa”; mentre l’art. 5 specifica espressamente che tra gli atti amministrativi regionali, da pubblicare nel BUR, sono compresi anche le Determinazioni “integralmente o in sunto”), nella specie non può tenersi conto della pubblicazione nel BUR del 16.5.2014 dell’impugnata Determinazione n. 83 del 29.4.2014, in quanto tale pubblicazione è stata effettuata “per estratto”, cioè è stato pubblicato solo il titolo della predetta Determinazione (precisamente sono state indicate nel BUR soltanto le parole “L.R. n. 47/1998-D.Lgv.o n. 152/2006, Fase di Screening-Parere favorevole, con prescrizioni, di non assoggettabilità alla procedura di VIA relativamente al progetto di realizzazione di un impianto di cogenerazione elettrica da biogas mediante la fermentazione anaerobica di rifiuti in agro del Comune di Melfi nella Zona Industriale di San Nicola. Proponente C.R. Siderbeton S.r.l.”), senza nemmeno precisare il lotto e/o i terreni della Zona Industriale di Melfi, dove doveva essere realizzato l’impianto di cui è causa.

Poiché l’omessa indicazione nella pubblicazione del BUR del 16.5.2014 dell’elemento essenziale del lotto e/o dei terreni, dove doveva essere costruito l’impianto in questione, non rendeva percepibili gli effetti lesivi dell’impugnata Determinazione n. 83 del 29.4.2014, non può ritenersi che dalla predetta pubblicazione sia iniziato a decorrere per la ricorrente Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. il termine decadenziale di 120 giorni per la proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ciò anche perché le parti resistenti non hanno dimostrato che la ricorrente aveva avuto la piena conoscenza (cioè la conoscenza degli elementi essenziali del provvedimento amministrativo, relativi all’Autorità emanante, al contenuto dispositivo ed al suo effetto lesivo) della citata Determinazione n. 83 del 29.4.2014 anteriormente alla ricezione della nota consortile prot. n. 5935 del 27.11.2015.

Inoltre, non risulta dirimente neanche l’art. 27 D.Lg.vo n. 152/2006, richiamato dal difensore della C.R. Siderbeton. S.r.l. soltanto nella discussione orale, nella parte in cui al comma 1 statuisce che dalla data di pubblicazione nel BUR “decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati”, in quanto tale norma, prescindendo dalla circostanza che disciplina la pubblicazione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e non la verifica di assoggettabilità alla VIA e/o screening, prevede, al comma 2, l’obbligo di pubblicazione del predetto provvedimento di VIA nel BUR “per intero”, e non per estratto o più esattamente solo il suo titolo, come avvenuto nella specie, ed anche la sua integrale pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione regionale, con l’indicazione della “sede ove si possa prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria e delle valutazioni successive”.

Né può essere invocata l’applicazione dell’art. 32, comma 1, L. n. 69/2009, ai sensi del quale “a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi, aventi effetto di pubblicità legale, si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle Amministrazioni e degli Enti Pubblici obbligati”, in quanto in calce all’impugnata Determinazione del Dirigente dell’Ufficio regionale Compatibilità Ambientale n. 83 del 29.4.2014 era stato specificato che tale Determinazione era “consultabile, previa autorizzazione, sulla rete internet della Regione Basilicata all’indirizzo http://atti digitali.regione.basilicata.it/AttiDigitali”, cioè non era direttamente consultabile sulla rete internet della Regione, ma soltanto previa autorizzazione.

Parimenti, vanno respinte le eccezioni di irricevibilità delle impugnazioni dell’autorizzazione ex art. 208 D.Lg.vo n. 152/2006 prot. n. 38716 del 5.11.2014 e della Delibera consortile n. 60 del 9.6.2014, sollevate rispettivamente dalla Provincia di Potenza e dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza, attesocché la pubblicazione, ai sensi del citato art. 32, comma 1, L. n. 69/2009, sui siti internet delle Pubbliche Amministrazioni può far iniziare a decorrere il termine decadenziale di impugnazione soltanto se il relativo provvedimento sia soggetto ad un regime di pubblicità legale sulla base di specifiche disposizioni normative (sul punto cfr. TAR Basilicata Sent. n. 431 del 20.9.2012, relativa ad un concorso, il cui bando aveva stabilito che l’esito delle prove scritte sarebbe stato pubblicato nel sito internet dell’Amministrazione), cioè se sussiste il presupposto contemplato dall’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., in quanto tale norma si è limitata a modificare le previgenti modalità di pubblicità al dichiarato scopo di eliminare i costi derivanti dal mantenimento dei documenti in forma cartacea, ma non ha modificato i singoli regimi di pubblicità, finalizzati alla creazione della presunzione giuridica della piena conoscenza dei provvedimenti, che sono stati pubblicati sui siti informatici.

Pertanto, poiché la Provincia di Potenza ed il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza non hanno indicato le norme che prescrivono la pubblicazione sui siti internet rispettivamente della Provincia, con riferimento all’autorizzazione ex art. 208 D.Lg.vo n. 152/2006 prot. n. 38716 del 5.11.2014, e del Consorzio, in relazione alla Delibera consortile n. 60 del 9.6.2014, essendosi limitati ad indicare l’avvenuta pubblicazione sui siti informatici dei predetti provvedimenti, e non hanno provato neppure la piena conoscenza della ricorrente di tali provvedimenti prima della ricezione della nota consortile prot. n. 5935 del 27.11.2015, devono ritenersi tempestivi i suindicati ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, notificati il 24.3.2016 e depositati il 25.3.2016, tenuto pure conto della circostanza che la controinteressata C.R. SiderBeton S.r.l. non ha ancora iniziato i lavori di realizzazione dell’impianto di cui è causa.

Vanno disattese anche le eccezioni, sollevate dalla Provincia di Potenza e dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza, di inammissibilità dei Ricorsi nn. 328 e 329 del 2016 per carenza di legittimazione attiva e/o per l’assenza dell’interesse a ricorrere in capo alla Barilla G. e R. Fratelli S.p.A., in quanto quest’ultima ha dimostrato che il suo stabilimento si trova a 50 m. di distanza dal lotto di proprietà della C.R. Siderbeton S.r.l., dove deve essere costruito l’impianto oggetto della controversia in esame, e che le emissioni maleodoranti e le polveri sottili, derivanti dall’entrata in funzione di tale impianto, potrebbero danneggiare la sua produzione agroalimentare di “pani, focaccelle, biscotti, fette biscottate e merende”.

Risulta pure infondata l’eccezione di inammissibilità del Ric. n. 328/2016, sollevata dalla controinteressata C.R. SiderBeton S.r.l., per l’omessa notifica del gravame a tutti gli Enti che avevano espresso parere favorevole nell’ambito della Conferenza di servizi, in esito alla quale è stato emanato il provvedimento di autorizzazione ex art. 208 D.Lg.vo n. 152/2006 prot. n. 38716 del 5.11.2014, attesocché, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. da ultimo TAR Napoli Sez. VII n. 2025 del 21.4.2016; TAR Piemonte Sez. I n. 176 del 4.2.2016), il ricorso di impugnazione dell’esito di una Conferenza di servizi va notificato, oltre che all’Amministrazione che ha indetto la Conferenza di servizi, anche alle Amministrazioni i cui pareri favorevoli sono stati contestati con il ricorso, in quanto la Conferenza di servizi non è un organo collegiale e perciò i pareri espressi in tale sede sono sempre imputabili alle singole Amministrazioni, anche perché, se i predetti di atti di assenso delle altre Amministrazioni convocate fossero stati emanati al di fuori della Conferenza, avrebbero dovuto essere impugnati autonomamente.

Ma, poiché, nella specie, la Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. ha contestato soltanto i pareri favorevoli della Regione Basilicata e del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza, il Ric. n. 328/2016 non doveva essere notificato anche agli altri Enti, che avevano espresso parere favorevole nell’ambito della Conferenza di servizi, precedente all’emanazione dell’autorizzazione ex art. 208 D.Lg.vo n. 152/2006 prot. n. 38716.

Non risulta inammissibile, per l’omessa notifica all’ARPAB, neanche l’ottavo motivo di impugnazione del Ric. n. 328/2016, in quanto, poiché con tale motivo la ricorrente ha contestato l’operato della Provincia di Potenza, deducendo l’eccesso di potere per illogicità, per non aver chiesto all’ARPAB la valutazione dei rischi derivanti dalle emissioni atmosferiche e sonore, ma non ha impugnato il parere favorevole dell’ARPAB, reso su altri aspetti, non doveva notificare il Ric. n. 328/2016 anche a tale Autorità amministrativa.

Infine, sempre in via pregiudiziale, va disattesa l’eccezione di carenza di legittimazione passiva del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza, sia con riferimento al Ric. n. 328/2016, in quanto, come sopra già detto, nell’ambito della Conferenza di servizi, sottesa all’emanazione dell’autorizzazione ex art. 208 D.Lg.vo n. 152/2006 prot. n. 38716, aveva espresso parere favorevole, il cui contenuto è stato contestato dalla ricorrente Barilla G. e R. Fratelli S.p.A.; sia in relazione al Ric. n. 329/2016, con il quale è stata impugnata esclusivamente la Delibera consortile n. 60 del 9.6.2014, in quanto quest’ultima costituisce un autonomo provvedimento, con il quale il Consorzio ha autorizzato la controinteressata C.R. Siderbeton S.r.l. ad utilizzare il lotto di sua proprietà per la realizzazione di un impianto di produzione di biogas mediante il recupero e la valorizzazione della FORSU, consentendo la riconversione della precedente attività di lavorazione del ferro tondo e di produzione di calcestruzzo, cioè di un provvedimento distinto dal parere favorevole endoprocedimentale, emanato nell’ambito del procedimento, conclusosi con il provvedimento della Provincia di Potenza di cui all’autorizzazione ex art. 208 D.Lg.vo n. 152/2006 prot. n. 38716 del 5.11.2014.

Nel merito, i Ricorsi nn. 328 e 329 del 2016 vanno entrambi accolti, per le ragioni di seguito indicate.

Con riferimento alla Determinazione del Dirigente dell’Ufficio regionale Compatibilità Ambientale n. 83 del 29.4.2014 risultano fondati il primo ed il quarto motivo di impugnazione del Ric. n. 328/2016.

Pur tenendo conto del testo dell’art. 20, comma 2, D.Lgv.o n. 152/2016, vigente alla data 22.5.2013, quando la controinteressata C.R. Siderbeton S.r.l. ha presentato l’istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA (e/o screening), cioè in un momento anteriore alla modifica apportata dall’art. 15, comma 1, lett. g), D.L. n. 91/2014 conv. nella L. n. 116/2014, va rilevato che l’ultimo periodo della norma precedente prescriveva l’obbligo di pubblicare sul sito web dell’Autorità competente “i principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale” (mentre il testo ora vigente prevede la pubblicazione sul sito web dell’intero progetto preliminare, eccetto i dati coperti da segreto industriale).

Dalla documentazione, acquisita in giudizio, non risulta che i principali elaborati del progetto preliminare della C.R. Siderbeton S.r.l. siano stati pubblicati sul sito internet della Regione Basilicata e tale eventuale pubblicazione non può essere accertata con la prova testimoniale, chiesta dalla C.R. Siderbeton S.r.l., sia perché, pur prescindendo dalla circostanza che l’avvenuta pubblicazione (risalente a circa tre anni fa) non poteva non essere stata indicata in alcun documento amministrativo, i capitoli di prova formulati si riferiscono esclusivamente ai principali elaborati del progetto preliminare e non anche allo studio preliminare ambientale, mentre, come sopra già evidenziato, al contrario l’impugnato provvedimento conclusivo del procedimento, Determinazione n. 83 del 29.4.2014, oltre a non specificare tale adempimento, non è stato reso direttamente consultabile presso il sito internet della Regione, per cui risulta inverosimile che la Regione abbia consentito la diretta consultazione telematica degli elaborati progettuali della controinteressata, mentre non ha permesso di accedere direttamente, senza l’intermediazione di apposite autorizzazioni, al provvedimento conclusivo del procedimento; inoltre, il testimone avrebbe dovuto deporre anche su situazioni riferite da altri soggetti.

Al riguardo, va anche precisato che ai sensi dell’art. 35, commi 1 e 2, D.Lg.vo n. 152/2006, “le Regioni ove necessario adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente Decreto, entro dodici mesi dall’entrata in vigore” (cioè entro il 31.7.2008, in quanto l’art. 52 D.Lg.vo n. 152/2006 ha stabilito l’entrata in vigore del 31.7.2007 della Parte Secondata di tale Decreto legislativo), specificando che “in mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al presente Decreto”, con la puntualizzazione che, “trascorso il termine di cui al comma 1” (cioè il 31.7.2008), “trovano diretta applicazione le disposizioni del presente Decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili”.

Pertanto, anche se la L.R. n. 47/1998 non prevede la pubblicazione sul sito internet dell’intero progetto preliminare e dello studio preliminare di impatto ambientale, il suindicato art. 20, comma 2, D.Lgv.o n. 152/2016, nella parte in cui prescrive tale tipo di pubblicazione, deve essere applicato anche nell’ambito territoriale della Regione Basilicata.

Risulta palesemente fondato anche il vizio di eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e carenza di istruttoria e di motivazione, in quanto la Regione nell’impugnata Determinazione n. 83 del 29.4.2014 ha erroneamente ritenuto che l’attivazione dell’impianto di cui è causa non avrebbe provocato “emissioni di odori o aerosol” e che l’emissione di “polveri sottili” sarebbe stata “trascurabile”, mentre nell’ambito del successivo procedimento, conclusosi con l’autorizzazione ex art. 208 D.Lg.vo n. 152/2006 prot. n. 38716 del 5.11.2014, è stata accertata la presenza di emissioni maleodoranti ed una consistente quantità di polveri sottili.

Né può ritenersi che il predetto vizio di erroneità dei presupposti e/o di carenza di istruttoria sia stato sanato dall’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata con il parere favorevole, reso nell’ambito del procedimento, conclusosi con l’autorizzazione ex art. 208 D.Lg.vo n. 152/2006 prot. n. 38716 del 5.11.2014, di cui alla nota prot. n. 100158 del 20.6.2014, in quanto la conferma ivi contenuta del giudizio di non assoggettamento alla procedura di VIA, già espresso con la suddetta Determinazione n. 83 del 29.4.2014, sul nuovo progetto, presentato alla Provincia di Potenza dalla C.R. Siderbeton S.r.l. in data 24.4.2014, è stata motivata esclusivamente con l’affermazione che le modifiche, apportate al progetto, sono state qualificate “come varianti non sostanziali”.

Risulta, poi, solo parzialmente fondato il terzo motivo del Ricorso n. 328/2016, in quanto, sebbene l’impianto, oggetto della controversia in esame, rientri nell’ambito della categoria degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi e non tra gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, in quanto l’attività prevalente dell’impianto in questione consiste nel trattamento dei rifiuti organici, mentre la produzione di energia elettrica è soltanto uno dei risultati del processo produttivo, va rilevato che dalla documentazione versata in giudizio risulta che l’impianto in discorso avrebbe potuto trattare e/o smaltire massimo 20.000 tonnellate di rifiuti all’anno (precisamente: 12.500 tonnellate di rifiuti biodegradabili di cucine e mense Codice CER 200108; 2.000 tonnellate di fanghi di depurazione civile Codice CER 190805; e 5.500 tonnellate di rifiuti prodotti in agricoltura Codici CER 020101, 020102, 020103, 020201, 020202, 020203, 020301, 020302, 020304, 020501, 020601, 020602, 020701, 020702, 020704 e 200201), che equivalgono ad una capacità complessiva superiore alle 10 tonnellate giornaliere, ma di gran lunga inferiore alle 100 tonnellate giornaliere.

Pertanto, deve ritenersi che l’impianto di cui è causa può essere sottoposto alla verifica di assoggettabilità alla VIA (e/o screening), come previsto dalla lett. zb) del punto 7 dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lg.vo n. 152/2006, in quanto, ai sensi della lett. n) dell’Allegato III alla Parte II del D.Lg.vo n. 152/2006, soltanto gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100 tonnellate giornaliere devono essere assoggettati a VIA.

Mentre risulta fondata l’altra censura, articolata con terzo motivo del Ricorso n. 328/2016, giacché, ai sensi dell’art. 20, comma 4, D.Lg.vo n. 152/2006, la verifica di assoggettabilità alla VIA (e/o screening) deve essere effettuata sulla base di tutti i criteri indicati nell’Allegato V alla Parte II dello stesso D.Lg.vo n. 152/2006, il quale comprende anche gli elementi di valutazione del “rischio di incidenti” e della “sensibilità ambientale” con riferimento all’utilizzazione attuale del territorio”, valutazioni che dalla lettura dell’impugnata Determinazione n. 83 del 29.4.2014 non risulta che siano state compiute dalla Regione Basilicata.

Per quanto riguarda l’autorizzazione ex art. 208 D.Lg.vo n. 152/2006 prot. n. 38716 del 5.11.2014, risultano fondati il quinto ed il nono motivo di impugnazione del Ric. n. 328/2016.

Infatti, va disatteso il secondo motivo del Ric. n. 328/2016, attesocché, come dedotto dalla Provincia di Potenza, dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza e dalla controinteressata C.R. Siderbeton S.r.l., le persone alle quali deve essere comunicato l’avvio del procedimento non coincidono con quelle che sono legittimate ad impugnare il provvedimento conclusivo del procedimento, in quanto l’art. 7, comma 1, della L. n. 241/1990 prescrive l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento ai “soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari”, ai quali il provvedimento finale può cagionare “un pregiudizio”, cioè deve trattarsi di quei soggetti, i cui interessi risultano lesi in modo evidente con l’adozione del provvedimento richiesto dalla parte istante; mentre possono impugnare il provvedimento conclusivo del procedimento anche i soggetti, che ricevono una lesione non facilmente individuabile al momento dell’avvio del procedimento.

Per le stesse ragioni, va disatteso anche l’analogo primo motivo del Ricorso n. 329/2016, di impugnazione della Delibera consortile n. 60 del 9.6.2014.

Risulta irrilevante il sesto motivo del Ric. n. 328/2016, attesocché dalla violazione del termine di 150 giorni, prescritto dall’art. 208, commi 8 e 9, D.Lg.vo n. 152/2006, per il compimento della fase istruttoria del procedimento, non consegue automaticamente l’illegittimità dell’attività istruttoria effettuata, in quanto, essendo i termini procedimentali di natura ordinatoria, la loro violazione non consuma l’esercizio del potere amministrativo e può essere fatta valere, esclusivamente a fini risarcitori per il ritardato conseguimento del provvedimento richiesto, soltanto dai soggetti che hanno presentato la relativa istanza.

Non coglie nel segno neanche l’ottavo motivo del Ric. n. 328/2016, con il quale è stata dedotta l’omessa valutazione da parte dell’ARPAB dei rischi derivanti dalle emissioni atmosferiche e sonore, in quanto, pur prescindendo dalla circostanza che la società ricorrente non ha contestato nel merito le 7 prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera ed alla qualità dell’aria e le 4 prescrizioni relative alle emissioni sonore, indicate nell’impugnata autorizzazione ex art. 208 D.Lg.vo n. 152/2006 prot. n. 38716 del 5.11.2014, come rilevato dalla Provincia di Potenza e dalla controinteressata C.R. Siderbeton S.r.l., al momento dell’avvio del procedimento la Regione Basilicata risultava competente per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ex art. 269 D.Lg.vo n. 152/2006 e l’Ufficio regionale di Compatibilità Ambientale con nota prot. n. 103258 del 25.6.2014 ha espresso il relativo parere favorevole, mentre, per quanto riguarda l’impatto acustico, la relativa valutazione, ai sensi della L. n. 447/1995, spettava al Comune di Melfi.

Invece, risulta fondato il quinto motivo del Ric. n. 328/2016, con il quale è stata dedotta la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 208, comma 1, e 5, lett. g), D.Lg.vo n. 152/2006, in quanto la controinteressata C.R. Siderbeton S.r.l. non aveva presentato il progetto definitivo ex art. 93, comma 4, D.Lg.vo n. 163/2006 (vedi ora l’art. 23, comma 7, D.Lg.vo n. 50/2016) dell’impianto in questione.

Infatti, l’art. 208, comma 1, statuisce che i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, devono presentare apposita domanda, “allegando il progetto definitivo dell’impianto”, mentre l’art. 5, comma 1, lett. g), sancisce che, “ai fini della valutazione ambientale”, il progetto definitivo deve essere predisposto “con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello previsto dall’art. 93, comma 4, D.Lg.vo n. 163/2006” (ora sostituito dall’art. 23, comma 7, D.Lg.vo n. 50/2016).

Pertanto, dal tenore letterale delle predette norme si evince chiaramente che alle domande di autorizzazione ex art. 208, comma 1, D.Lg.vo n. 152/2006, di realizzazione di nuovi impianti di trattamento e/o di recupero di rifiuti, deve essere allegato un progetto definitivo conforme a quello contemplato dal Codice degli Appalti e munito di tutti gli elaborati previsti da tale normativa, adempimento che non è stato compiuto, come è stato ammesso sia dalla Provincia di Potenza, sia dalla stessa controinteressata C.R. Siderbeton S.r.l..

Parimenti fondato è il nono motivo di impugnazione del Ric. n. 328/2016, con il quale è stato dedotto il vizio dell’eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione.

Infatti, la Provincia di Potenza non aveva valutato gli effetti della propagazione degli odori e delle polveri, che sarebbero derivati dalla gestione dell’impianto della controinteressata C.R. Siderbeton S.r.l., sulla produzione agroalimentare di “pani, focaccelle, biscotti, fette biscottate e merende” della ricorrente, altamente sensibile alla contaminazione da odore, la cui qualità molto probabilmente avrebbe potuto essere alterata dalle predette emissioni di odori e polveri sottili.

Al riguardo, va statuito che la Provincia di Potenza con la ripetizione del procedimento ex art. 208 D.Lg.vo n. 152/2016, la cui comunicazione di avvio ex art. 7 L. n. 241/1990, tenuto conto di questo giudizio, deve essere notificata anche alla ricorrente Barilla G. e R. Fratelli S.p.A., non deve limitarsi a prescrivere l’osservanza dei valori soglia e/o limite, stabiliti dalla vigente normativa in materia di unità odorimeriche e di polveri sottili, ma deve imporre alla C.R. Siderbeton S.r.l. il rispetto di valori più bassi, se necessari a salvaguardare con adeguata sicurezza la qualità dei beni, prodotti dalla società ricorrente nello stabilimento, sito nella Zona Industriale di Melfi, tenendo conto sia della circostanza che l’intero ciclo di produzione avviene al chiuso, sia delle perizie, che la ricorrente Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. e la controinteressata C.R. Siderbeton S.r.l. presenteranno in tale rinnovato procedimento.

Sul punto, va pure evidenziato che nell’Allegato “Criteri di localizzazione” del recente Piano regionale di gestione dei rifiuti, pubblicato nel luglio 2016, depositato dalla ricorrente l’11.1.2017, è stato stabilito che la distanza minima di collocazione degli impianti, che stoccano, smaltiscono e/o recuperano rifiuti, deve essere “quantificata in relazione alla tipologia di impianto ed al tipo di recettore”, comprendendo espressamente nella categoria dei “recettori sensibili” anche le “attività industriali il cui processo produttivo potrebbe essere inficiato dalla dispersione di odori cattivi (es. impianti alimentari basati su processi di lievitazione, etc.)”.

Possono essere trattati congiuntamente l’impugnazione del parere favorevole, espresso dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza con nota dell’11.6.2014, all’interno del procedimento, conclusosi con l’autorizzazione ex art. 208 D.Lg.vo n. 152/2006 prot. n. 38716 del 5.11.2014, proposta con il settimo motivo del Ric. n. 328/2016, ed il secondo motivo del Ric. n. 329/2016, di impugnazione della Delibera del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza n. 60 del 9.6.2014, in quanto entrambi attengono alla stessa censura, relativa alla violazione dell’art. 5, comma 1, delle Norme Tecniche ed Urbanistiche del Regolamento Consortile per l’assegnazione e l’utilizzazione dei suoli e degli immobili per le nuove iniziative e la riconversione degli impianti esistenti in attività diverse da quelle originariamente esercitate.

Entrambi i predetti motivi sono fondati.

Il suddetto art. 5, comma 1, delle Norme Tecniche ed Urbanistiche del citato Regolamento Consortile statuisce che non possono essere insediate all’interno del territorio consortile le attività “che risultino di nocumento alle attività già precedentemente insediate”.

Al riguardo, va disattesa l’argomentazione difensiva della controinteressata C.R. Siderbeton S.r.l., secondo cui la predetta disposizione normativa deve essere applicata soltanto quando il Consorzio assegna i lotti, mentre il lotto, dove deve essere realizzato l’impianto di cui è causa, è di proprietà della stessa controinteressata, attesocché, come recita la sua rubrica, il Regolamento consortile in questione disciplina, oltre all’assegnazione dei lotti, anche la loro “utilizzazione” e “la riconversione degli impianti esistenti in attività diverse da quelle originariamente esercitate”.

Inoltre, risulta irrilevante l’osservazione del Consorzio e della controinteressata, con la quale è stato evidenziato che nella Zona Industriale, sita nella località San Nicola del Comune di Melfi, si trovano anche lo stabilimento FIAT ed il termovalorizzatore della Fenice, in quanto deve presumersi che, se la ricorrente non si è lamentata di tali attività economiche, è perché si trovano ad una distanza che non determina alcun effetto negativo alla sua produzione agroalimentare.

Pertanto, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza doveva valutare, se l’impianto progettato dalla controinteressata C.R. Siderbeton S.r.l. avrebbe potuto causare dei danni alla produzione della società ricorrente.

Conseguentemente, risulta fondato anche il terzo motivo del Ric. n. 329/2016, con il quale è stato dedotto l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, in quanto il Consorzio non aveva valutato gli effetti negativi dell’attivazione dell’impianto di cui è causa sulla produzione agroalimentare della ricorrente di “pani, focaccelle, biscotti, fette biscottate e merende”.

Perciò, come già sancito in relazione all’autorizzazione ex art. 208 D.Lg.vo n. 152/2006, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza, in sede di ripetizione del procedimento, la cui comunicazione di avvio ex art. 7 L. n. 241/1990 deve essere notificata anche alla ricorrente Barilla G. e R. Fratelli S.p.A., deve tener conto delle perizie, che la ricorrente e la controinteressata C.R. Siderbeton S.r.l. presenteranno in tale rinnovato procedimento.

A quanto sopra consegue l’accoglimento di tutti e due i ricorsi, indicati in epigrafe, e per l’effetto l’annullamento della Determinazione del Dirigente dell’Ufficio regionale Compatibilità Ambientale n. 83 del 29.4.2014, dell’autorizzazione ex art. 208 D.Lg.vo n. 152/2006 prot. n. 38716 del 5.11.2014, rilasciata dal Dirigente dell’Ufficio Ambiente della Provincia di Potenza, e della Delibera del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza n. 60 del 9.6.2014.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio, con la condanna in solido della Regione Basilicata, della Provincia di Potenza e del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza al rimborso di tutti i Contributi Unificati, versati dalla società ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie entrambi i ricorsi in epigrafe e per l’effetto annulla i provvedimento impugnati.

Spese compensate, con la condanna in solido della Regione Basilicata, della Provincia di Potenza e del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza al rimborso di tutti i Contributi Unificati, versati dalla società ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore

Benedetto Nappi, Referendario