TAR Campania (NA), Sez. V, n. 690, del 3 febbraio 2015
Rifiuti.Illegittimità ordinanza di bonifica del sito con presenza di cemento amianto senza comunicazione di avvio del procedimento

Non accennandosi nell’ordinanza a quali siano stati i motivi di urgenza che abbiano reso obiettivamente impossibile la comunicazione di avvio del procedimento, non sussisteva alcuna concreta ragione, per adottare il provvedimento impugnato, in assoluta carenza di contraddittorio e senza il diretto coinvolgimento della diretta interessata. Nel caso di specie, sarebbe stato quanto mai opportuno, per consentirle di dimostrare l’estraneità di qualsiasi elemento di colpevolezza a suo carico e l’erroneità del frazionamento redatto dal Comune. Visto che sull’unica porzione della particella di sua proprietà, secondo la consulenza tecnica di parte, non insisterebbe alcun tipo di materiale di risulta o simili, risultando detto appezzamento completamente recintato proprio per salvaguardare la pubblica e privata incolumità. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00690/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02975/2014 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2975 del 2014, proposto da: 
MIGLIORE ANGELA, rappresentata e difesa dall’Avv. Alfredo Primizia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Umberto Bernardo in Napoli, al C. so Novara, n. 93; 

contro

COMUNE DI CASTEL VOLTURNO, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio; 

PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

del provvedimento a firma del funzionario del Comune di Castel Volturno e della Commissione Straordinaria, datato 25.2.2014, n. 44, e notificato in data 11.3.2014, con il quale si ordina alla ricorrente di garantire entro il termine di giorni 60 dalla notifica, “un’appropriata bonifica del sito mediante: fornire tutta la documentazione tecnica prevista dal D.M. del 6.9.1994 e precisamente che definisca la natura, lo stato e l’eventuale pericolosità degli elementi in cemento amianto abbandonate sul suolo, trasmettere tutta la documentazione predisposta e sottoscritta da un tecnico abilitato dell’A.s.l. competente; l’immediata pulizia del terreno di sua proprietà da arbusti, erbacce e sterpaglia; l’immediata eliminazione di tutti i rifiuti del tipo solidi urbani, ingombranti, pneumatici e di risulta”.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Vista l’ordinanza n. 1122 del 4 luglio 2014 di questa Sezione;

Uditi - Relatore alla pubblica udienza del 15 gennaio 2015 il cons. dr. Cernese - i difensori delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso notificato il 9.5.2014 e depositato il 5.6.2014, Migliore Angela - proprietaria di parte di un più grosso appezzamento di terreno sito nel Comune di Castelvolturno, riportato nella sua complessiva consistenza in catasto al foglio 4, p. lla 5437, su cui insiste un fabbricato, riportato in N.C.E.U. al foglio 4 p.lla 5438 - impugnava, innanzi a questo Tribunale, il provvedimento n. 44 del 25.2.2014, a firma del funzionario del Comune di Castel Volturno e della Commissione Straordinaria, in epigrafe, notificato in data 11.3.2014, con il quale, ravvisata l’urgenza del caso e visto l’art. 107 del D.L. vo n. 267/2000, si ordina, in qualità di proprietaria del terreno sito nel predetto Comune alla località Pescopagano, n. 31, distinto in Catasto al Foglio n° 4, Particelle n° 5437, 5439, “di garantire, entro il termine di sessanta giorni (60 gg.) dalla data di ricezione del provvedimento, un’appropriata bonifica del sito mediante: fornire tutta la documentazione tecnica prevista e precisamente se sul suolo ci sono manufatti in amianto, trasmettere tutta la documentazione predisposta da un tecnico abilitato dell’A.s.l. competente; l’immediata pulizia del terreno di sua proprietà da arbusti, erbacce e sterpaglia; l’immediata eliminazione di tutti i rifiuti del tipo solidi urbani, ingombranti, pneumatici e di risulta”.

All’uopo, parte ricorrente, in fatto, premetteva:

- che l’appezzamento di terreno è stato affrancato nei confronti della Regione Campania, in data 28.12.2009, giusta contratto n. 34 allegato in perizia di parte in atti, ma, sebbene la sua porzione di terreno fosse soltanto una parte della particella 5437 di più ampia consistenza (ex p. lla 4) - così come evidenziato con il colore giallo nell’allegata perizia - e non l’intera particella, erroneamente, al momento dell’affranco, era volturata in catasto, a favore di Migliore Angelina, l’intera particella 4 (successivamente divenuta p. lla 5437) e non soltanto l’effettiva porzione di terreno dalla stessa posseduto e per il quale era stato concesso l’affranco;

- che, al momento del sopralluogo effettuato dai dipendenti comunali, la porzione di terreno di proprietà della Migliore era debitamente recintata e non occupata da rifiuti, mentre dal sopralluogo dei Vigili Urbani del Comune di Castel Volturno era appurato che l’area oggetto dell’ordinanza n. 44/2014 non riguarda la proprietà della Migliore sulla quale non insistono materiali di risulta o simili (cfr. perizia del geom. Enzo Sassonia).

Tanto premesso e preso atto che, nonostante quanto sopra, era notificata l’impugnata ordinanza, l’interessata, a sostegno del gravame, deduceva profili di violazione di legge (D.L. vo n. 267/2000; artt. 7 e ss., L. n. 241 del 1990; L. n. 549/95) e di eccesso di potere (per carenza di presupposti, genericità erroneità nei presupposti, difetto di istruttoria, difetto assoluto di motivazione, disparità di trattamento, illogicità manifesta).

L’istanza cautelare era accolta da questa Sezione con l’ordinanza in epigrafe.

L’intimato Comune non si costituiva in giudizio ed alla pubblica udienza del 15 gennaio 2015 il ricorso era ritenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e, nei limiti di quanto si andrà ad esporre, deve essere accolto.

2. Al riguardo rilievo preminente assume la terza censura con la quale si deduce la violazione degli artt. 7 e ss. L. n. 241/1990, per vizio del procedimento, stante la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, in tal modo impedendo che gli accertamenti fossero effettuati in contraddittorio con la proprietaria interessata e ciò considerando sia la natura contingibile ed urgente che a quella ambientale dell’impugnata ordinanza.

3. Già in sede cautelare questa Sezione, nel riservare positiva valutazione all’istanza cautelare, considerava il ricorso << prima facie, assistito da sufficienti elementi di fondatezza, in relazione al dedotto profilo di violazione dell’art. 7 della L. 7.8.1990, n. 241, per non avere l’intimato Comune inviato all’interessata la doverosa comunicazione di avvio del procedimento, al fine di instaurare con la medesima un contraddittorio, quanto mai necessario anche per evidenziare l’eventuale erroneità dei riferimenti catastali, indicati dal Comune nell’impugnata ordinanza >> ed in questa sede il Collegio non può che ritenere la fondatezza della relativa censura.

4. Sul punto, come risulta dal contratto n. 34 del 28.12.2009 - allegato al ricorso - la Migliore acquistava dalla Regione Campania, tramite affranco dal canone enfiteutico, l’appezzamento di terreno di cui al foglio n. 4 particella 4/parte di are 92 e centiare 72 con la conseguenza che - anche alla stregua della consulenza di parte versata agli atti - non sembra priva di fondamento la tesi di parte ricorrente di essere proprietaria solo di una parte della particella 5437 (ex p.lla 4) della più ampia consistenza, mentre unicamente per un errore nella volturazione è stata a lei intestata l’intera particella catastale.

5. In particolare, considerato il carattere anche “ambientale” rivestito dall’impugnata ordinanza, l’art. 192, comma 3, D.L. vo n. 152/2006 prescrive che i controlli svolti dall’Amministrazione riguardo all’abbandono di rifiuti debbano essere effettuati in contraddittorio con i soggetti interessati, in modo da garantire l’osservanza delle regole poste a presidio della partecipazione dell’interessato all’istruttoria amministrativa.

6. Nella fattispecie in esame, non tenendo conto che dal sopralluogo dei Vigili Urbani del Comune di Castel Volturno era appurato che l’area oggetto dell’ordinanza n. 44/2014 non riguarda la proprietà della Migliore sulla quale non insistono materiali di risulta o simili (cfr. perizia di parte) pur non ritenendo di addivenire ad una soluzione concordata per la bonifica dell’area interessata dallo sversamento dei rifiuti ed optando, in alternativa, per lo strumento autoritativo dell’ordinanza, illegittimamente il Comune non ha coinvolto nel procedimento la ricorrenti, nella ritenuta qualità di proprietaria dell’area interessata dagli sversamenti, consentendole di partecipare in contraddittorio agli accertamenti ed alle verifiche necessarie per individuare l’esatto posizionamento dei rifiuti.

7. Con riferimento alla (ulteriore) natura contingibile ed urgente rivestita dell’impugnata ordinanza, il Collegio condivide quanto rilevato in giurisprudenza secondo la quale il ricorso allo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente giustifica l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento unicamente in presenza di un’”urgenza qualificata”, in relazione alle circostanze del caso concreto, che deve essere debitamente esplicitata in specifica motivazione sulla necessità e l’urgenza di prevenire il grave pericolo alla cittadinanza (Cfr: T.A.R. Campania, Sez. V, 3.2.2005, n. 764), anche perché sussiste un rapporto di conflittualità e di logica sovra ordinazione tra l’esigenza di tutela immediata della pubblica incolumità e l’esigenza del privato inciso dall’atto amministrativo di avere conoscenza dell’avvio del procedimento (Cfr: T.A.R. Marche, 25 gennaio 2002, n. 97; T.A.R. Toscana, Sez. II, 14 febbraio 2000, n. 168); ciò in quanto il principio partecipativo alla base della comunicazione di avvio del procedimento ha carattere generalizzato ed impone, alla luce delle regole fissate dall’art. 7 L. n. 241/1990, che l’invio di essa abbia luogo in tutte quelle situazioni nelle quali la possibilità di coinvolgere il privato non sia esclusa da esigenze di celerità che caratterizzano la fattispecie e che, non possono ritenersi astrattamente implicite nella natura contingibile ed urgente dell’ordinanza, ma devono essere puntualmente esplicitate nel provvedimento in concreto adottato.

8. Secondo la giurisprudenza, in materia di ordinanze contingibili ed urgenti, l’obbligo della comunicazione sussiste allorché l’invio della stessa risulti in concreto compatibile con il procedimento alla base del provvedimento, in considerazione del provvedimento stesso in più fasi o del passaggio di un certo lasso di tempo dell’attività sfociata nell’adozione dell’atto (Cfr: T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 27.4.2005, n. 692).

La situazione da ultimo evidenziata è proprio attinente alla fattispecie in esame, in quanto le ragioni d’urgenza che hanno giustificato l’adozione dell’ordinanza impugnata sono inesistenti solo che si consideri che - come già avvertito in sede cautelare - nel caso di specie, all’invio della predetta comunicazione non ostavano ragioni di urgenza qualificata (d’altronde neppure riferite dal Comune), atteso che tra la nota della Provincia di Caserta (richiamata nell’impugnata ordinanza), pervenuta in data 26 aprile 2013, e la notifica dell’impugnata ordinanza, effettuata, l’11 marzo 2014, era trascorso oltre un anno.

9. Pertanto, non accennandosi nell’impugnata ordinanza a quali siano stati i motivi di urgenza che abbiano reso obiettivamente impossibile la comunicazione di avvio del procedimento, non sussisteva alcuna concreta ragione, per adottare il provvedimento impugnato, in assoluta carenza di contraddittorio e senza il diretto coinvolgimento della diretta interessata che, nel caso di specie, sarebbe stato quanto mai opportuno, per consentirle di dimostrare l’estraneità di qualsiasi elemento di colpevolezza a suo carico e l’erroneità del frazionamento redatto dal Comune di Castel Volturno in quanto non rispondente esattamente lo stato dei luoghi, in quanto sull’unica porzione della particella 5437 (ex particella 4), di sua proprietà - secondo la consulenza tecnica di parte - non insisterebbe alcun tipo di materiale di risulta o simili, risultando detto appezzamento completamente recintato proprio per salvaguardare la pubblica e privata incolumità

10. Conclusivamente, ogni altra censura assorbita, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con il conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata e con salvezza per le ulteriori determinazioni amministrative che il Comune dovrà adottare, tenendo conto che, in questa materia, necessitano comunicazione di avvio del procedimento ed istruttoria adeguata, svolta in contraddittorio delle parti.

11. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, quinta sezione di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 2975/2014 R.G.) proposto da Migliore Angela, così dispone:

a) lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento n. 44 del 25.2.2014, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti amministrativi;

b) condanna l’intimato Comune al pagamento delle spese giudiziali, complessivamente quantificate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Domenico Nappi, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore

Gabriella Caprini, Primo Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/02/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)