TAR Liguria Sez. I n. 173 del 3 marzo 2022
Rifiuti.Localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero

Relativamente alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, la vigente disciplina normativa coinvolge le regioni e le province. Gli strumenti settoriali di programmazione sono costituiti, quindi, dal piano regionale di gestione dei rifiuti, dal piano d’area provinciale e dal piano d’ambito. E’ evidente che la compatibilità con i criteri localizzativi previsti dagli strumenti suddetti costituisce condizione di legittimità degli atti che autorizzano la realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, non essendo previsto da alcuna disposizione che il provvedimento autorizzatorio unico possa operare con efficacia di variante agli atti di programmazione in materia di gestione dei rifiuti.

Pubblicato il 03/03/2022

N. 00173/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00199/2021 REG.RIC.

N. 00464/2021 REG.RIC.

N. 00467/2021 REG.RIC.

N. 00470/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 199 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Santo Stefano di Magra, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Piera Sommovigo, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio eletto preso il suo studio in Genova, via Malta, 2/2A;

contro

Regione Liguria, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avv. Marina Crovetto e Leonardo Castagnoli, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura regionale in Genova, via Fieschi, 15;
Provincia della Spezia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Veronica Allegri, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
Ministero dell’interno, Ministero della difesa, Ministero dello sviluppo economico, Ministero della cultura (già Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo), Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili (già Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), in persona dei rispettivi ministri pro tempore, e Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino settentrionale, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
Comune di Vezzano Ligure, Azienda Socio Sanitaria n. 5 La Spezia, ARPAL - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure, Regione Toscana, Agenzia del territorio, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - E.N.A.C, Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL, Ente Parco di Montemarcello Magra, Ente di governo dell’ambito per la gestione del Sii Ato Est, non costituiti in giudizio;

nei confronti

ReCos S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Daniela Anselmi, Giulio Bertone, Filippo Pacciani e Maria Cristina Breida, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio degli avv. Daniela Anselmi e Giulio Bertone in Genova, via Corsica, 19/10;
ACAM Acque S.p.a., Telecom Italia S.p.a., Terna Rete Italia S.p.a., Italgas S.p.a., SNAM S.p.a., SALT S.p.a., RFI S.p.a., non costituite in giudizio

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Associazione Italia Nostra Onlus, rappresentata e difesa dall’avv. Rino Tortorelli, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;


sul ricorso numero di registro generale 464 del 2021, proposto da
Vedesella S.r.l. e Dott. Carlo Agnese S.p.a., rappresentate e difese dagli avv. Andrea Masetti e Laura Buffoni, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Masetti in Genova, via XXV Aprile, 11A/3;

contro

Regione Liguria, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avv. Marina Crovetto e Leonardo Castagnoli, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura regionale in Genova, via Fieschi, 15;
Provincia della Spezia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Veronica Allegri, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, Ministero dell’interno, Ministero dello sviluppo economico, Ministero della cultura, Ministero della difesa e Ministero della transizione ecologica, in persona dei rispettivi ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
Regione Toscana, Comune di Vezzano Ligure, Comune di Santo Stefano di Magra, Comune di Arcola, Ente Parco di Montemarcello Magra, Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino settentrionale, Agenzia delle entrate, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure - ARPAL, A.S.L. 5 La Spezia, Ente di governo dell’ambito per la gestione del servizio idrico integrato Ato Est, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - E.N.A.C., Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - I.N.A.I.L., non costituiti in giudizio;

nei confronti

ReCos S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Daniela Anselmi, Giulio Bertone, Filippo Pacciani e Maria Cristina Breida, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio degli avv. Daniela Anselmi e Giulio Bertone in Genova, via Corsica, 19/10;
IREN S.p.a., ACAM Acque S.p.a., Italgas S.p.a., RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., Autostrada Ligure Toscana S.p.a., SNAM S.p.a, Telecom Italia S.p.a, Terna Rete Italia S.p.a., Kerotris S.p.a., A. SP. S.r.l., Sosta Sicura Cooperativa S.r.l., non costituite in giudizio;


sul ricorso numero di registro generale 467 del 2021, proposto da
Kerotris S.p.a., A. SP. S.r.l. e Sosta Sicura Cooperativa S.r.l., rappresentate e difese dagli avv. Laura Buffoni e Lorenzo Schiano di Pepe, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Lorenzo Schiano di Pepe in Genova, via Assarotti, 5;

contro

Regione Liguria, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avv. Marina Crovetto e Leonardo Castagnoli, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura regionale in Genova, via Fieschi, 15;
Provincia della Spezia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Veronica Allegri, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
Ministero della difesa, Ministero dell’interno, Ministero della cultura, Ministero dello sviluppo economico, Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, in persona dei rispettivi ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
Comune di Vezzano Ligure, Comune di Santo Stefano di Magra, Comune di Arcola, Regione Toscana, Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino settentrionale, Agenzia delle entrate, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure - ARPAL, A.S.L. 5 La Spezia, Ente di governo dell’ambito per la gestione del servizio idrico integrato Ato Est, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - E.N.A.C., Ente Parco di Montemarcello Magra, Ministero della transizione ecologica, non costituiti in giudizio;

nei confronti

ReCos S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Daniela Anselmi, Giulio Bertone, Filippo Pacciani e Maria Cristina Breida, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio degli avv. Daniela Anselmi e Giulio Bertone in Genova, via Corsica, 19/10;
IREN S.p.a., Vedesella S.r.l., Dott. Carlo Agnese S.p.a., ACAM Acque S.p.a., Italgas S.p.a., RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., Autostrada Ligure Toscana S.p.a., SNAM S.p.a, Telecom Italia S.p.a, Terna Rete Italia S.p.a., non costituite in giudizio;


sul ricorso numero di registro generale 470 del 2021, proposto da
Comune di Vezzano Ligure, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Antognetti, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;

contro

Regione Liguria, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avv. Marina Crovetto e Leonardo Castagnoli, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura regionale in Genova, via Fieschi, 15;
Provincia della Spezia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Veronica Allegri, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;

nei confronti

ReCos S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Daniela Anselmi, Giulio Bertone, Filippo Pacciani e Maria Cristina Breida, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio degli avv. Daniela Anselmi e Giulio Bertone in Genova, via Corsica, 19/10;

per l’annullamento

quanto al ricorso n. 199 del 2021:

della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi adottata ai sensi dell’art. 14 ter, comma 7, della legge n. 241/1990, con gli effetti di cui all’art. 14 quater della citata legge, come risultante dal verbale conclusivo della conferenza di servizi in sede decisoria tenutasi in data 11 dicembre 2020, pubblicato in data 29 dicembre 2020, avente ad oggetto: “Ordine del giorno: V397 - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per il progetto relativo ad impianto per il trattamento ed il recupero della FORSU con produzione di biometano sostenibile avanzato e compost di qualità in Loc. Saliceti, Comune di Vezzano Ligure (SP). Proponente ReCos S.p.A.”;

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso;

e, con ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento

del provvedimento autorizzatorio unico regionale - PAUR ex art. 27 bis, d.lgs. n. 152/2006 - Impianto per il trattamento ed il recupero della FORSU con produzione di biometano sostenibile avanzato e compost di qualità in località Saliceti, Comune di Vezzano Ligure (SP) - Proponente: ReCos S.p.a. n. 2286–2021, sottoscritto in data 17.4.2021, protocollo NP-2021-108964;

nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso e segnatamente, per quanto possa occorrere, dei seguenti atti e/o titoli abilitativi e/o autorizzazioni necessari per la realizzazione e gestione dell’opera, siccome di seguito indicati e costituenti parte integrante e sostanziale dell’atto principalmente impugnato:

- atto di assenso, con prescrizioni, al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi dell’art. 29 sexies del d.lgs. n. 152/2016, per l’istanza presentata dal Signor Mauro Pergetti in qualità di gestore del complesso IPPC identificato come “Polo Integrato di Trattamento e Recupero dei Rifiuti - ReCos S.p.a.”, espresso dal Dirigente del Settore Amministrativo della Provincia della Spezia (allegato C al citato PAUR);

- conseguente autorizzazione unica, con prescrizioni, rilasciata dalla Provincia della Spezia (allegato C);

- atto di subentro concessione pozzi, rilasciato dalla Regione Liguria, senza autorizzazione di maggiori emungimenti rispetto alla concessione in atto;

- parere positivo sul progetto rilasciato dal Comando dei vigili del fuoco della Spezia (allegato D);

- autorizzazione paesaggistica con prescrizioni rilasciata dalla Sovrintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia della Spezia (allegato E);

- parere favorevole espresso dall’Autorità di Bacino dell’Appennino Settentrionale ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera b1), delle NdA del PAI (allegato F);

- variante urbanistica di cui all’art. 208, d.lgs. n. 152/2006, relativa alla localizzazione dell’ambito urbanistico nel PUC del Comune di Vezzano Ligure corrispondente all’area oggetto della localizzazione dell’impianto, con la relativa disciplina urbanistica e le connesse prescrizioni;

- permesso di costruire di cui al punto H) del provvedimento autorizzatorio impugnato;

- eventuali, ulteriori pareri espressi dai vari uffici e/o organi interpellati nell’ambito del procedimento autorizzatorio unico;

- verbali relativi alle sedute dell’inchiesta pubblica tenutesi in data 1.8.2019, 21.8.2019, 29.9.2019, nonché dell’ulteriore seduta del 2.10.2019 e della relazione finale inviata alla Regione Liguria, Settore VIA e sviluppo sostenibile con nota PG/2019/0289097 del 9.10.2019;

- pronuncia positiva di compatibilità ambientale espressa sulla base della relazione istruttoria n. 397 del 30.12.2020 di cui all’allegato A, anch’essa impugnata, nonché verbale della conferenza di servizi decisoria del 7.10.2020;

quanto al ricorso n. 464 del 2021:

del decreto del Direttore Generale della Regione Liguria n. 2286 del 17.4.2021, protocollo NP-2021-108964, Struttura proponente Settore valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile, Dipartimento competente Dipartimento ambiente e protezione civile, recante “Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale - PAUR ex art. 27 bis D.Lgs. n. 152/2006 - Impianto per il trattamento ed il recupero della FORSU con produzione di biometano sostenibile avanzato e compost di qualità in località Saliceti, Comune di Vezzano Ligure (SP) - Proponente: ReCos S.p.A.” e, ove occorra, di tutti i titoli abilitativi e autorizzazioni che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

di ogni altro presupposto e comunque connesso e in particolare della determinazione conclusiva della Regione Liguria, Dipartimento territorio, Settore valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile, della conferenza dei servizi del 11.12.2020, nonché di ogni atto presupposto o connesso, nel procedimento Paur V397 - Provvedimento autorizzatorio unico regionale per il progetto relativo ad impianto per il trattamento ed il recupero della FORSU con produzione di biometano sostenibile avanzato e compost di qualità in Loc. Saliceti, Comune di Vezzano Ligure;

nonché per il risarcimento dei danni ex art. 30, d.lgs. n. 104 del 2010;

quanto al ricorso n. 467 del 2021:

del decreto del Direttore Generale della Regione Liguria n. 2286 del 17.4.2021, protocollo NP-2021-108964, Struttura proponente Settore valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile, Dipartimento competente Dipartimento ambiente e protezione civile, recante “Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale - PAUR ex art. 27 bis D.Lgs. n. 152/2006 - Impianto per il trattamento ed il recupero della FORSU con produzione di biometano sostenibile avanzato e compost di qualità in località Saliceti, Comune di Vezzano Ligure (SP) - Proponente: ReCos S.p.A.” e, ove occorra, di tutti i titoli abilitativi e autorizzazioni che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

nonché, per quanto occorrer possa, di ogni atto presupposto o, comunque connesso relativo al procedimento Paur V397 - Provvedimento autorizzatorio unico regionale per il progetto relativo ad impianto per il trattamento ed il recupero della FORSU con produzione di biometano sostenibile avanzato e compost di qualità in Loc. Saliceti, Comune di Vezzano Ligure (SP);

nonché per il risarcimento dei danni ex art. 30, d.lgs n. 104 del 2010;

quanto al ricorso n. 470 del 2021:

del decreto del Direttore Generale della Regione Liguria n. 2286 del 17 aprile 2021, protocollo NP 2021-108964, notificato al Comune di Vezzano Ligure con comunicazione p.e.c. della Regione Liguria in data 20 aprile 2021, avente ad oggetto il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ex art. 27 bis, d.lgs. n. 152/2006 - Impianto per il trattamento ed il recupero della Forsu con produzione di biometano sostenibile avanzato e compost di qualità in località Saliceti, Comune di Vezzano Ligure (SP). Proponente ReCos S.p.a., con i relativi richiamati allegati facenti parte integrante del provvedimento, con cui si decreta di procedere al rilascio ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 bis del codice dell’ambiente a favore della proponente ReCos S.p.a. del provvedimento autorizzatorio unico regionale sul progetto denominato “impianto per il trattamento e per il recupero della FORSU sito in località Saliceti nel Comune di Vezzano Ligure”, la pronuncia positiva di compatibilità ambientale espressa sulla base della relazione istruttoria n. 397 (allegato A), il rilascio dei titoli abilitativi ed autorizzazioni necessari per la realizzazione e gestione dell’opera riportati negli allegati quali modifica sostanziale di autorizzazione integrata ambientale con prescrizioni (allegato C), autorizzazione unica Autorità competente Provincia della Spezia (allegato D), autorizzazione paesaggistica con prescrizioni già assolte (allegato E), parere favorevole Autorità di bacino dell’Appennino settentrionale ai sensi art. 19 norme di attuazione del piano di assetto idrogeologico (allegato F), variante urbanistica relativa alla localizzazione dell’ambito urbanistico nel PUC del Comune di Vezzano Ligure corrispondente all’area oggetto della localizzazione dell’impianto con la relativa disciplina urbanistica e prescrizioni, permesso di costruire;

di tutti gli atti presupposti, preparatori connessi e consequenziali richiamati nello stesso PAUR a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- relazione istruttoria V.I.A. pratica n. V397 del 30.12.2020;

- determina di assenso provinciale al rilascio di A.I.A. ai sensi dell’art. 29 sexies, d.lgs. 152/2006;

- verbali delle sedute della conferenza di servizi di cui all’art. 27 bis, d.lgs. 152/2006, tenutesi in data 4 giugno 2020, 7 ottobre 2020 e 11 dicembre 2020;

- avvio della procedura ex art. 11, d.P.R. 327/2001, per apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

- conferenza di servizi tenutasi in data 11 dicembre 2020;

nonché di ogni altro atto correlativo, connesso e consequenziale.


Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Liguria, della Provincia della Spezia, dei ministeri dell’interno, della difesa, dello sviluppo economico, della cultura, delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, della transizione ecologica, dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino settentrionale e di ReCos S.p.a.;

Visto l’atto di intervento ad adiuvandum dell’Associazione Italia Nostra Onlus;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2022, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Richard Goso e uditi i difensori intervenuti per le parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

ReCos S.p.a. è aggiudicataria del project financing indetto da ACAM Ambiente S.p.a. nel 2015 per la ricerca di un socio privato operativo cui affidare l’intervento di gestione e manutenzione dell’impianto di trattamento meccanico dei rifiuti sito nella località Saliceti del Comune di Vezzano Ligure e dell’impianto di compostaggio sito nella località Boscalino del Comune di Arcola. L’aggiudicataria proponeva di trasformare il secondo impianto in biodigestore anaerobico.

In data 12 aprile 2019, ReCos S.p.a. presentava alla Regione Liguria un’istanza ex art. 23, d.lgs. n. 152/2006, per la realizzazione di un impianto di trattamento e recupero della frazione organica del rifiuto solido urbano con produzione di compost e di biometano (ossia un biodigestore) nel sito di località Saliceti. E’ stato precisato negli scritti difensivi che tale opzione localizzativa sarebbe stata determinata dalla necessità di realizzare un impianto avente capacità pari a 60.000 tonnellate annue che richiedeva una superficie di intervento più ampia di quella del sito di Boscalino originariamente ipotizzato per la realizzazione del biodigestore.

In considerazione dell’importanza strategica del progetto, la Regione disponeva, con la deliberazione di Giunta n. 331 del 18 aprile 2019, che la fase di consultazione del pubblico preordinata alla VIA avvenisse nelle forme dell’inchiesta pubblica, ai sensi dell’art. 24 bis del d.lgs. n. 152/2006.

Conclusasi la fase pubblica con la relazione del 10 ottobre 2019, la Regione chiedeva integrazioni di carattere tecnico-progettuale e convocava successivamente la conferenza di servizi per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico.

Al termine dei lavori, svoltisi nelle sedute del 4 giugno, 21 settembre, 7 ottobre e 11 dicembre 2020, la conferenza di servizi si è espressa in senso favorevole al rilascio dell’autorizzazione unica regionale con verbale del 29 dicembre 2020. La decisione è stata assunta sulla base degli interessi prevalenti, prendendo atto della posizione di dissenso motivato del Comune di Vezzano Ligure e della contrarietà del Comune di Santo Stefano di Magra.

Il Comune di Vezzano Ligure proponeva opposizione alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14 quinquies della legge n. 241/1990; con atto del 25 marzo 2021, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione per carenza di legittimazione del Comune.

Infine, con decreto del Direttore Generale ambiente e protezione civile in data 17 aprile 2021, la Regione Liguria ha rilasciato l’autorizzazione unica ex art. 27 bis, d.lgs. n. 152/2006, per la realizzazione del progetto presentato dalla ReCos S.p.a.

E’ previsto, tra l’altro, che l’intervento si attui con permesso di costruire diretto, previo pagamento al Comune di Vezzano Ligure del contributo di costruzione e del contributo straordinario di cui all’art. 38, comma 6-bis, della l.r. Liguria n. 16/2008.

L’autorizzazione unica, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi e gli atti anteriori del procedimento sono stati impugnati con quattro autonomi ricorsi.

A) Il primo ricorso, notificato il 26 febbraio 2021 e depositato il successivo 18 marzo (r.g. n. 199 del 2021), è stato proposto dal Comune di Santo Stefano di Magra, confinante con quello di Vezzano Ligure, avverso la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.

L’Amministrazione ricorrente deduce motivi di gravame che possono essere così sintetizzati:

I) “Inammissibilità e/o improcedibilità della procedura di conferenza di servizi. Difetto del presupposto legittimante l’indizione della conferenza medesima”.

La procedura della conferenza di servizi si sarebbe fondata sull’erroneo presupposto inerente alla localizzazione dell’impianto nella località Saliceti del Comune di Vezzano Ligure, mentre il progetto proposto dalla ReCos S.p.a. prevedeva che esso fosse realizzato nel sito di Boscalino del Comune di Arcola.

II) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 208, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento di fatti decisivi. Contraddittorietà. Illogicità e sviamento”.

La nuova localizzazione non sarebbe consentita dallo strumento urbanistico generale del Comune di Vezzano Ligure.

III) “Eccesso di potere, sotto ulteriore profilo, per difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento di fatti decisivi e sviamento”.

Non sarebbero state approfondite numerose problematiche evidenziate dal Comune di Vezzano Ligure in sede di conferenza di servizi.

IV) “Violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui all’art. 27 bis, comma 5 ed all’art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 1, lettera I-bis, del d.lgs. n. 152/2006. Travisamento di fatti decisivi. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Illogicità. Ingiustizia. Sviamento”.

Le integrazioni presentate su richiesta della Regione Liguria avrebbero determinato modifiche sostanziali del progetto.

V) “Violazione e falsa applicazione delle prescrizioni di cui al d.m. 18 ottobre 2019. Difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità”.

La documentazione presentata da ReCos S.p.a. per la valutazione del rischio incendio non sarebbe conforme alle prescrizioni dettate dalla fonte regolamentare indicata in rubrica.

Quindi, il Comune di Santo Stefano di Magra ha impugnato il sopravvenuto provvedimento autorizzatorio unico con ricorso per motivi aggiunti notificato il 15 giugno 2021 e depositato il 29 giugno successivo, denunciando i seguenti vizi di legittimità:

VI) “Violazione e falsa applicazione della deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 331/2019: difetto dei presupposti. Violazione e falsa applicazione dei principi comunitari inerenti alla partecipazione del pubblico di cui alla direttiva 2014/52/UE. Violazione e falsa applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 317/2019. Difetto di istruttoria e di motivazione”.

L’inchiesta pubblica sarebbe stata indetta sulla base dell’erroneo presupposto inerente all’indicazione del sito di località Saliceti negli strumenti pianificatori di livello regionale e provinciale in materia di rifiuti.

VII) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e ss. del d.lgs. n. 152/2006. Violazione delle disposizioni di cui al Piano regionale di gestione dei rifiuti del 2015 e di cui al Piano d’ambito provinciale del 2018. Violazione dei principi di prossimità e di autosufficienza di cui all’art. 178 del d.lgs. n. 152/2006. Difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento di fatti decisivi. Contraddittorietà estrinseca ed intrinseca. Illogicità. Ingiustizia. Sviamento”.

La ricorrente ribadisce che il sito di Saliceti non sarebbe previsto dalla pianificazione di settore.

VIII) “Violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui all’art. 27 bis, comma 5 ed all’art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 1, lettera I-quater del d.lgs. n. 152/2006. Travisamento di fatti decisivi. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Illogicità. Ingiustizia. Sviamento”.

Il biodigestore in progetto sarebbe un impianto del tutto nuovo e non il risultato della modifica dell’impianto di trattamento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati già esistente in loco.

IX) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 208, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento di fatti decisivi. Contraddittorietà. Illogicità e sviamento”.

Non sarebbero sussistiti i presupposti per l’introduzione di una “variante automatica” al PUC di Vezzano Ligure.

X) “Violazione e falsa applicazione delle prescrizioni di cui al Piano di tutela delle acque 2016-2021 (approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 11/2016). Difetto di istruttoria”.

Non sarebbero state approfondite le criticità connesse all’esondazione delle acque del fiume Magra e allo scolo delle acque meteoriche.

XI) “Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 30 del 18 gennaio 2013 “Approvazione criteri e indirizzi procedurali per la valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi”, come modificata dalla D.G.R. n. 211/2021. Violazione e falsa applicazione delle linee guida nazionali approvate con intesa Stato-Regioni del 28 novembre 2019 che danno attuazione ai paragrafi 3 e 4 dell’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del d.P.R. n. 357/1997. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Illogicità. Travisamento”.

Non sarebbero state approfondite le problematiche concernenti la tutela dei valori ambientali dell’area di intervento.

XII) “Difetto di istruttoria. Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all’art. 22, nonché dell’allegato VII, parte seconda, del d.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 bis della l. n. 132/2018 e delle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero dell’ambiente n. 2730/2019”.

Il progetto sarebbe carente sotto il profilo delle misure di emergenza.

XIII) “Illegittimità in via derivata dall’illegittimità che affligge la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi decisoria tenutasi in data 11 dicembre 2020”.

B) Il secondo ricorso, notificato il 16 giugno 2021 e depositato il 24 giugno successivo (r.g. n. 464 del 2021), è stato collettivamente proposto da Vedesella S.r.l. e Dott. Carlo Agnese S.p.a., proprietarie di un compendio immobiliare situato in prossimità dell’area interessata dalla realizzazione del biodigestore; più precisamente, Vedesella S.r.l. è proprietaria di un capannone industriale condotto in locazione dalla Dott. Carlo Agnese S.p.a. la quale, a sua volta, è proprietaria di alcuni terreni circostanti detto immobile.

Le ricorrenti deducono i seguenti motivi di gravame:

I) “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della l. 241/1990. Violazione dell’art. 16 del d.P.R. 327/2001. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14 e 14 ter, l. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di presupposti”.

Si contesta l’omessa comunicazione di avvio del procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione unica; in particolare, avrebbe dovuto essere garantita la partecipazione procedimentale della Dott. Carlo Agnese S.p.a. in quanto proprietaria di un terreno che sarà espropriato per la realizzazione del biodigestore; la comunicazione di cui alla nota del 9 ottobre 2020 sarebbe irrimediabilmente tardiva, siccome successiva all’inchiesta pubblica e alle prime tre sedute della conferenza di servizi.

II) “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14 e 15, l.r. n. 1 del 2014, degli artt. 9 e 10, l.r. n. 32 del 2012, e 6, 7, 9, 10, 11, 12, 196 e ss., d.lgs. n. 152 del 2006, nonché eccesso di potere, particolarmente sotto il profilo del falso presupposto di fatto, dello sviamento di potere e del difetto di istruttoria. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 bis, comma 1 e 27 bis, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006, nonché dell’art. 6, comma 9, DGR n. 107/2018. Eccesso di potere, particolarmente sotto il profilo della contraddittorietà con gli atti del procedimento e della carenza di istruttoria”.

La pianificazione di settore di livello provinciale e regionale, frutto delle clausole del project financing aggiudicato alla ReCos S.p.a., non prevede la localizzazione di un biodigestore nella località Saliceti del Comune di Vezzano Ligure, bensì nel sito di Boscalino del Comune di Arcola; ne consegue la contraddittorietà tra il provvedimento finale e gli atti del procedimento che presupponevano una diversa ipotesi localizzativa nonché l’esigenza di rinnovare la procedura di VAS.

III) “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 208, d.lgs. 152 del 2006, e 3, l. 241 del 1990. Eccesso di potere, particolarmente sotto il profilo del difetto di istruttoria e della carenza di motivazione”.

Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo nella parte in cui comporta una variante urbanistica ex art. 208, comma 6, d.lgs. n. 152/2006, senza l’assenso del Comune interessato che, anzi, aveva espresso il proprio dissenso motivato in sede di conferenza di servizi; in ogni caso, l’introduzione della variante avrebbe richiesto una congrua motivazione di cui non vi è traccia nel provvedimento impugnato.

IV) “Violazione e/o falsa applicazione del d.m. 1444 del 1968, part. art. 3, comma 2, lett. c), del d.m. 11.5.2001, nonché degli artt. 6, 7, 9, 10, 11, 12 del d.lgs. n. 152 del 2006, ed eccesso di potere, particolarmente sotto il profilo del difetto di istruttoria. Violazione degli artt. 3 e 4 del d.m. n. 1404 del 1968 sulle distanze da osservarsi dalle autostrade. Violazione del principio di precauzione. Violazione delle linee guida dettate dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente nel 2002 e delle norme tecniche in materia di allestimento delle aree per lo stoccaggio del compost”.

Non sarebbero state approfondite le problematiche sollevate in seno alla conferenza di servizi dal Comune di Vezzano Ligure, relativamente ai profili di contrasto con la pianificazione urbanistica e di settore, agli aspetti ambientali, alla viabilità e al rischio di incendio.

In conclusione, le ricorrenti propongono anche una domanda di risarcimento dei danni rappresentati dalla svalutazione che i loro immobili subirebbero in conseguenza dei miasmi prodotti dal biodigestore e dell’incremento del traffico veicolare in entrata e in uscita da tale impianto.

C) Il terzo ricorso, notificato il 16 giugno 2021 e depositato il 28 giugno successivo (r.g. n. 467 del 2021), è stato collettivamente proposto da A. SP. S.r.l., Kerotris S.p.a. e Sosta Sicura Cooperativa S.r.l., rispettivamente proprietaria dei terreni confinanti con l’area di intervento nei quali insistono un’area di sosta per camion e un distributore di carburanti per autotrazione, titolare della licenza petrolifera del distributore, conduttrice degli immobili e gestore delle attività che vi insistono.

Le ricorrenti deducono i seguenti motivi di gravame:

I) “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9 e 10, l. n. 241 del 1990. Violazione del principio del giusto procedimento. Violazione dell’art. 3, l. n. 241 del 1990. Violazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere, particolarmente sotto il profilo della manifesta illogicità, dell’ingiustizia, della disparità di trattamento e della contraddittorietà rispetto ad atti adottati nel medesimo procedimento. Invalidità propria e derivata dall’illegittimità dell’impugnata nota regionale del 5.10.2020 e, comunque, dall’illegittimità dell’impugnato verbale della conferenza dei servizi”.

Sarebbero stati violati i diritti di partecipazione procedimentale delle ricorrenti che erano state ammesse alla conferenza di servizi, ma solo in veste di “uditori”.

II) “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 27 bis e dell’art. 24 bis, d.lgs. n. 152 del 2006. Eccesso di potere, particolarmente sotto il profilo dello sviamento di potere. Invalidità propria e derivata dall’illegittimità dell’impugnata nota regionale del 5.10.2020 e, comunque, dall’illegittimità dell’impugnato verbale della conferenza dei servizi”.

Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo nella parte in cui ha ritenuto inammissibili le memorie e le produzioni documentali delle ricorrenti in quanto pervenute oltre la data di chiusura della fase pubblica, sebbene le ricorrenti medesime fossero portatrici di interessi privati in qualità di proprietarie o conduttrici di terreni contigui all’area di intervento.

III) “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14 e 14 ter, l. n. 241 del 1990, nonché dell’art. 27 bis, comma 7, d.lgs. n. 152 del 2006. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 10, delib. G.R. 21 febbraio 2018, n. 107. Violazione del diritto al contraddittorio. Eccesso di potere, particolarmente sotto il profilo della disparità di trattamento, della contraddittorietà tra atti del procedimento e dell’irragionevolezza manifesta. Invalidità propria e derivata dall’illegittimità dell’impugnata nota regionale del 5.10.2020 e, comunque, dall’illegittimità dell’impugnato verbale della conferenza dei servizi”.

Le ricorrenti avrebbero avuto diritto ad un pieno contraddittorio che implicava la partecipazione attiva alla conferenza di servizi, peraltro consentita ad altri soggetti privati.

IV) “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14 e 15, l.r. n. 1 del 2014, degli artt. 9 e 10, l.r. n. 32 del 2012, e 6, 7, 9, 10, 11, 12, 196 e ss., d. lgs. n. 152 del 2006, nonché eccesso di potere, particolarmente sotto il profilo del falso presupposto di fatto, dello sviamento di potere e del difetto di istruttoria. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 bis, comma 1 e 27 bis, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006, nonché dell’art. 6, comma 9, DGR n. 107/2018. Eccesso di potere, particolarmente sotto il profilo della contraddittorietà con gli atti del procedimento e della carenza di istruttoria. Invalidità propria e derivata dall’illegittimità dell’impugnato verbale della conferenza dei servizi”.

V) “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 208, d.lgs. 152 del 2006, e 3, l. 241 del 1990. Eccesso di potere, particolarmente sotto il profilo del difetto di istruttoria e della carenza di motivazione. Invalidità propria e derivata dall’illegittimità dell’impugnato verbale della conferenza dei servizi”.

VI) “Violazione e/o falsa applicazione del d.m. 1444 del 1968, part. art. 3, co. 2, lett. c), del d.m. 11.5.2001, nonché degli artt. 6, 7, 9, 10, 11, 12 del d.lgs. n. 152 del 2006, ed eccesso di potere, particolarmente sotto il profilo del difetto di istruttoria. Violazione degli artt. 3 e 4 del d.m. 1 aprile n. 1404 del 1968 sulle distanze da osservarsi dalle autostrade. Violazione del principio di precauzione. Invalidità propria e derivata dall’illegittimità dell’impugnato verbale della conferenza dei servizi”.

Gli ultimi tre motivi veicolano le stesse censure di legittimità sollevate con il precedente ricorso (motivi II, III e IV) cui per brevità si rinvia.

In conclusione, le ricorrenti propongono anche una domanda di risarcimento dei danni, quantificati in un importo complessivo di oltre quattro milioni di euro, che sarebbero cagionati dalle emissioni odorigene del nuovo impianto e dall’incremento del traffico veicolare.

D) Infine, il quarto ricorso, notificato il 15 giugno 2021 e depositato il 28 giugno successivo (r.g. n. 470 del 2021), è stato proposto dal Comune di Vezzano Ligure che deduce i seguenti motivi di gravame:

I) “Violazione ed erronea applicazione dell’art. 208, d.lgs 152/2006, in correlazione e raffronto al d.P.R. 380/2001. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 3, l. 241/1990 e s.m.i., correlato all’art. 208, comma 2, ultimo alinea, del codice dell’ambiente. Eccesso di potere per manifesta carenza motivazionale sul punto. Difetto istruttorio”.

Si contesta la possibilità di introdurre una “variante automatica” al PUC in assenza di una posizione favorevole manifestata dal Comune interessato in sede di conferenza di servizi o di adeguata motivazione atta a superare il relativo dissenso.

II) “Eccesso di potere per manifesto sviamento. Difetto motivazionale. Difetto istruttorio. Violazione e falsa applicazione del d.P.R. 380/2001”.

La conferenza di servizi non avrebbe approfondito le criticità evidenziate dal Comune ricorrente relativamente agli aspetti edilizi dell’intervento.

III) “Violazione ed erronea applicazione degli artt. 5, 6 e 197, codice ambiente. Violazione ed erronea applicazione della l.r. 32/2012. Violazione del PGR approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 25 marzo 2015, n. 14, del parere motivato n. 100/2017, della delibera di G.R. n. 1168/2017, della delibera Provincia della Spezia n. 48/2018. Eccesso di potere per manifesto difetto istruttorio, procedimentale e di presupposti, per difetto assoluto di motivazione sul deliberato sito di Boscalino ad ospitare il biodigestore”.

La pianificazione di settore individuerebbe l’unico sito di Boscalino per la realizzazione del biodigestore.

IV) “Violazione ed erronea applicazione dell’art. 29 quater, d.lgs 152/2006. Difetto di presupposti e di motivazione sulle criticità in materia ambientale. Specifica e precipua competenza del Sindaco in materia sanitaria ex artt. 216 e 217, testo unico leggi sanitarie (r.d. 1265/1934). Violazione. Omissioni. Difetto istruttorio”.

Solamente il Sindaco del Comune interessato, nella sua veste di autorità competente per la tutela della salute pubblica, avrebbe potuto pronunciarsi in merito ai profili afferenti il rischio di inquinamento delle falde acquifere.

V) “Violazione direttiva 92/43/CEE sulla valutazione d’incidenza ambientale. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 6, d.P.R. 120/2003 (che sostituisce l’art. 5 del d.P.R. 357/1997), della direttiva n. 92/94/CEE, dell’art. 3 ter, d.lgs 152/2006, per omessa procedura di valutazione d’incidenza ambientale”.

In ragione delle caratteristiche dell’impianto in progetto, comportante significativi impatti sulle adiacenti aree protette, non si sarebbe potuto prescindere dalla valutazione di incidenza ambientale.

In conclusione l’Amministrazione ricorrente propone anche una generica istanza risarcitoria.

Nei giudizi introdotti con i primi tre ricorsi, si sono costituiti i ministeri dell’interno, della difesa, dello sviluppo economico, della cultura, della transizione ecologica e delle infrastrutture.

Le amministrazioni statali (particolarmente quelle della difesa, dello sviluppo economico, della cultura, della transizione ecologica e delle infrastrutture) eccepiscono il proprio difetto di legittimazione passiva; nel merito, l’Amministrazione dell’interno prende posizione limitatamente all’infondatezza delle censure tese a denunciare l’insufficienza dell’attività istruttoria svolta dal comando provinciale dei vigili del fuoco (in tema di sicurezza antincendio) e dall’Autorità di bacino dell’Appennino settentrionale (in tema idrogeologico).

Si sono costituite in tutti i giudizi la Regione Liguria, la Provincia della Spezia e la controinteressata ReCos S.p.a.

La Regione solleva le seguenti eccezioni preliminari:

- i ricorsi n. 199/2021 e n. 470/2021 sarebbero inammissibili nella parte in cui risultano intesi all’annullamento della deliberazione regionale di indizione dell’inchiesta pubblica, poiché i sindaci dei comuni ricorrenti avevano comunicato, con nota del 21 luglio 2019 a firma congiunta, la propria volontà di non partecipare a tale procedura nella quale avrebbero potuto esprimere le ragioni della propria contrarietà all’intervento;

- il ricorso n. 464/2021 sarebbe inammissibile per carenza di interesse, poiché gli inconvenienti provocati dalla realizzazione del biodigestore, comunque non dimostrati, non possono pregiudicare in modo rilevante gli interessi di imprese che esercitano attività industriali in loco (riparazioni meccaniche);

- il ricorso n. 467/2021 sarebbe inammissibile per analoghe ragioni, anche considerando che il prospettato incremento del traffico veicolare si tradurrebbe a vantaggio delle imprese che gestiscono un distributore di carburanti per autotrazione in prossimità dell’area del nuovo biodigestore.

La Società controinteressata eccepisce che:

- i ricorsi n. 464/2021 e n. 467/2021 sarebbero inammissibili perché collettivamente proposti da soggetti che intendono tutelare interessi non omogenei;

- il ricorso n. 470/2021 sarebbe inammissibile nella parte in cui risulta inteso all’annullamento di numerosi atti propedeutici al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico, in mancanza di notifica alle amministrazioni che li avevano adottati.

Nel merito, la Regione Liguria, la Provincia della Spezia e ReCos S.p.a. controdeducono alle censure avversarie, concludendo per la reiezione dei ricorsi in quanto infondati.

Nel giudizio introdotto con il ricorso n. 199/2021, è intervenuta ad adiuvandum l’Associazione Italia Nostra. La Regione Liguria eccepisce l’inammissibilità dell’intervento adesivo da parte di un soggetto che, avendo titolo ad impugnare direttamente gli atti reputati lesivi dei valori ambientali, risultava legittimato alla proposizione di un ricorso autonomo. La Società controinteressata eccepisce che, in forza delle sue previsioni statutarie, l’Associazione Italia Nostra non sarebbe legittimata ad intervenire nel giudizio in cui vengono sollevate questioni strettamente urbanistiche.

Previo deposito di memorie difensive e di replica, i quattro ricorsi sono stati chiamati all’udienza del 12 gennaio 2022, svoltasi in modalità da remoto, e trattenuti in decisione all’esito della trattazione orale congiunta.

DIRITTO

1) Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi connessi sotto il profilo oggettivo e parzialmente soggettivo, trattandosi dell’impugnazione degli atti relativi alla realizzazione di un biodigestore anaerobico nella località Saliceti del Comune di Vezzano Ligure.

2) Prima di procedere allo scrutinio dei ricorsi nel merito, occorre soffermarsi sulle variegate eccezioni sollevate in via preliminare dalle parti resistenti che, per comodità espositiva, possono essere accorpate per gruppi omogenei nell’ambito dei quali le questioni da affrontare riguardano:

a) l’individuazione dei soggetti cui andavano notificati i ricorsi giurisdizionali;

b) l’interesse all’impugnazione in capo ai proprietari o conduttori di terreni contigui all’area di intervento;

c) l’ammissibilità dei ricorsi proposti in forma collettiva;

d) l’ammissibilità dell’impugnativa proposta avverso la deliberazione di indizione dell’inchiesta pubblica.

2.1) La difesa erariale eccepisce che le amministrazioni intimate con i ricorsi nn. 199/2021, 464/2021 e 467/2021 difetterebbero di legittimazione passiva in quanto non hanno adottato atti provvedimentali, ma con valenza meramente endoprocedimentale.

Tale eccezione non può essere condivisa.

Infatti, è stato precisato dalla giurisprudenza amministrativa che, in forza delle vigenti disposizioni normative (art. 21, comma 2, c.p.a.) e del principio secondo cui ogni autorità ha l’interesse tutelato dall’art. 24 Cost. alla conservazione dei propri atti (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 luglio 2014, n. 3646; sez. VI, 14 luglio 2014, n. 3623), è indispensabile la notificazione del ricorso all’autorità emanante, risultando a tal fine irrilevante la natura endoprocedimentale dell’atto impugnato (Cons. Stato, sez. IV, 20 aprile 2016, n. 1558).

Sono state correttamente evocate in giudizio, pertanto, le amministrazioni statali autrici di atti intermedi del procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione del biodigestore.

Tale conclusione si impone a maggior ragione nel caso del Ministero dell’interno, trattandosi dell’Amministrazione centrale cui fa capo il Comando dei vigili del fuoco della Spezia che ha reso il parere favorevole allegato sub 4) al provvedimento autorizzatorio unico e fatto oggetto di specifiche contestazioni ricorsuali.

2.2) Le considerazioni che precedono comportano come corollario la diagnosi di fondatezza dell’eccezione di parziale inammissibilità del ricorso n. 470/2021 sollevata dalla difesa della Società controinteressata, limitatamente all’impugnazione degli atti presupposti e preparatori indicati nell’epigrafe del ricorso medesimo, in difetto di evocazione in giudizio delle rispettive autorità emananti.

2.3) La Regione Liguria eccepisce che i ricorsi n. 464/2021 e n. 467/2021 sarebbero inammissibili per carenza di interesse in quanto, considerando le caratteristiche dei compendi immobiliari delle società ricorrenti e delle attività che vi sono insediate, la realizzazione di un biodigestore nelle vicinanze non potrebbe provocare alcun danno economico.

In ogni caso, trattandosi di impianto di tipo anaerobico, andrebbe esclusa la sussistenza di pregiudizi cagionati da rilevanti emissioni odorigene, mentre l’incremento del traffico veicolare provocato dal nuovo biodigestore sarebbe stato ampiamente sovrastimato dalle ricorrenti, parte delle quali trae addirittura un vantaggio da tale fenomeno nella sua qualità di proprietaria o titolare della licenza per la gestione di un distributore di carburanti per autotrazione ubicato nelle vicinanze.

Non è contestata, pertanto, la legittimazione al ricorso determinata dallo stabile collegamento tra le ricorrenti e l’area sulla quale sono destinati a prodursi gli effetti dei gravati provvedimenti, bensì l’interesse ad agire che, dovendo essere inteso come specifico pregiudizio derivante dai provvedimenti medesimi, non può ritenersi automaticamente dimostrato sulla base del criterio della vicinitas (Cons. Stato, Ad. plen., 9 dicembre 2021, n. 22).

Le allegazioni ricorsuali e gli elementi di valutazione forniti dalle ricorrenti consentono, tuttavia, di superare i rilievi formulati in tal senso dall’eccepiente.

Nel giudizio introdotto con il ricorso n. 464/2021, infatti, è stata depositata una dettagliata perizia di parte che indica il valore attuale degli immobili delle ricorrenti e stima il deprezzamento (quantificato nell’importo complessivo di € 3.662.865,00) conseguente al “marcato peggioramento dei valori di qualità territoriale” cagionato da un impianto che, secondo la prospettazione ricorsuale, costituirebbe fonte di peggioramento del traffico, di inquinamento dell’aria e di diffusione dei rumori,.

A supporto di tali valutazioni, la perizia fa anche riferimento a tre recenti trattative finalizzate alla cessione del compendio industriale che non sarebbero andate a buon fine proprio a seguito della diffusione di notizie relative all’approvazione del progetto per la realizzazione del biodigestore.

Analoghe considerazioni valgono per il giudizio introdotto con il ricorso n. 467/2021, nel quale le ricorrenti hanno depositato tre perizie che, nonostante la particolare natura dell’attività da loro svolta in loco, evidenziano la sussistenza di criticità ritenute cagione di pregiudizi economici sub specie di diminuzione del valore aziendale, quantificato da un minimo di €. 576.000,00 nel caso della Kerotris S.p.a. ad un massimo di € 2.130.000 per la A. SP. S.r.l.

In entrambi i casi, quindi, l’interesse al ricorso è stato adeguatamente precisato dalle parti ricorrenti e comprovato sulla base di elementi non manifestamente inattendibili.

2.4) La Società controinteressata eccepisce che i ricorsi n. 464/2021 e n. 467/2021 sarebbero inammissibili perché proposti in forma collettiva “a tutela di interessi inevitabilmente diversi”.

Tali eccezioni, peraltro, sono state sollevate solo con le memorie di replica, impedendo alle parti ricorrenti di controdedurre al riguardo in condizioni di par condicio.

In ogni caso, esse sono destituite di fondamento, poiché le ricorrenti condividono posizioni sostanziali omogenee che escludono eventuali conflitti di interessi, anche solo potenziali.

E’ evidente, infatti, l’omogeneità degli interessi azionati con il ricorso n. 464/2021 da Vedesella S.r.l. e Dott. Carlo Agnese S.p.a. le quali, essendo entrambe proprietarie di immobili siti nelle vicinanze dell’area interessata dalla realizzazione del biodigestore, trarrebbero uguale vantaggio dall’accoglimento della domanda di annullamento.

Analoghe considerazioni valgono per il ricorso n. 467/2021, proposto da imprese che allegano il medesimo interesse a proteggere i beni aziendali destinati, secondo la prospettazione ricorsuale, a subire un drastico deprezzamento nell’ipotesi di realizzazione del biodigestore.

2.5) Infine, la Regione Liguria eccepisce che i ricorsi n. 199/2021 e n. 470/2021 sarebbero inammissibili nella parte in cui impugnano la delibera di indizione dell’inchiesta pubblica, poiché i comuni ricorrenti non avrebbero interesse a contestare gli esiti di una fase procedimentale cui i rispettivi sindaci avevano liberamente scelto di non partecipare.

Anche queste eccezioni sono destituite di fondamento in quanto, come dimostra la nota del 21 luglio 2019 prodotta agli atti del giudizio, i rappresentanti degli enti locali avevano preventivamente comunicato la propria volontà di non partecipare all’inchiesta pubblica per non avallare una procedura ritenuta carente dei necessari presupposti, in primo luogo perché “il sito di Saliceti non è mai stato individuato come sito idoneo all’ubicazione di un biodigestore nell’attuale pianificazione vigente sia provinciale che regionale”.

Trattasi dello stesso rilievo formulato con i ricorsi in trattazione che, sotto questo profilo, risultano quindi provvisti delle necessarie condizioni dell’azione.

2.6) In conclusione, il ricorso n. 470/2021 deve essere dichiarato parzialmente inammissibile, nei limiti indicati sub 2.2).

Sono infondate le altre eccezioni di inammissibilità sollevate dalle parti resistenti.

3) E’ contestata l’ammissibilità dell’intervento ad adiuvandum dispiegato dall’Associazione Italia Nostra nel giudizio introdotto dal Comune di Santo Stefano di Magra con il ricorso n. 199/2021.

Mentre la controinteressata ReCos S.p.a. eccepisce che, in ragione delle sue finalità statutarie, tale Associazione non sarebbe legittimata ad intervenire nel giudizio in cui si controvertono questioni strettamente urbanistiche né ad aggiungere profili di doglianza alle censure sollevate dal Comune ricorrente, la Regione Liguria contesta l’ammissibilità dell’intervento adesivo a tutela di un interesse che avrebbe legittimato la proposizione del ricorso in via principale.

L’intervento è inammissibile sotto il profilo di eccezione sollevato dalla difesa regionale.

Infatti, per consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., fra le ultime, Cons. Stato, sez. II, 4 gennaio 2021, n. 105), le condizioni che legittimano la proposizione dell’intervento adesivo nel processo amministrativo sono rappresentate:

- dall’alterità dell’interesse vantato rispetto a quello che legittimerebbe il soggetto a proporre il ricorso in via principale, poiché l’intervento è volto a tutelare un interesse diverso, ma collegato, rispetto a quello fatto valere dal ricorrente principale, con la conseguenza che la posizione dell’interessato è meramente accessoria e subordinata rispetto a quella della parte principale;

- dalla configurabilità di un vantaggio derivante, anche in via mediata e indiretta, dall’accoglimento del ricorso principale.

Per apprezzare tali elementi, è necessario guardare alla effettiva causa petendi, come desumibile dal complesso delle affermazioni del soggetto che agisce in giudizio, e non già all’esito del giudizio in concreto, dimostrandosi pertanto inammissibile l’intervento ad adiuvandum promosso da chi sia ex se legittimato a proporre direttamente il ricorso giurisdizionale in via principale.

L’Associazione Italia Nostra, riconosciuta ai sensi degli artt. 13 e 18, comma 5, della legge n. 349 del 1986, è legittimata ex lege a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi nell’ambito della tutela ambientale.

Essa ha preso parte alla procedura concernente la realizzazione del nuovo biodigestore, particolarmente nella fase dell’inchiesta pubblica ove, con nota PG/2019/258139 del 11 settembre 2019, aveva evidenziato “criticità progettuali relazionate con le emissioni in atmosfera, suolo e sottosuolo, ambiente idrico e salute umana, nonché di coerenza programmatoria e alternative localizzative”.

La posizione dell’Associazione interveniente, pertanto, non può essere considerata meramente accessoria o subordinata rispetto a quella del Comune ricorrente e non si configura in capo alla stessa un interesse derivato, dipendente o riflesso rispetto a quello fatto valere dalla parte principale, bensì un interesse autonomo e diretto all’impugnazione degli atti che, all’esito del procedimento svoltosi con la sua partecipazione, hanno autorizzato la realizzazione del nuovo biodigestore.

Sulla base dei richiamati principi, non è quindi riconoscibile in capo all’Associazione Italia Nostra una posizione che legittimi l’intervento ad adiuvandum, sicché l’intervento dispiegato nel presente giudizio va dichiarato inammissibile.

4) Nel merito, per la sua importanza, conviene scrutinare per prima la censura, dedotta da tutte le parti ricorrenti, tesa ad evidenziare che la localizzazione dell’impianto nella località Saliceti del Comune di Vezzano Ligure non sarebbe compatibile con i vigenti strumenti programmatori di settore.

4.1) Occorre premettere che, relativamente alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, la vigente disciplina normativa coinvolge le regioni e le province.

Ai sensi dell’art. 196, comma 1, del codice dell’ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), le regioni provvedono alla “definizione di criteri per l’individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti” (lett. n) e alla “definizione dei criteri per l’individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento” (lett. o).

Come previsto dal successivo art. 199, comma 1, la sede per la previsione dei criteri in questione è il piano regionale di gestione dei rifiuti, la cui approvazione implica l’esperimento della procedura in materia di VAS.

Alle province spetta, ai sensi dell’art. 197, comma 1, lett. d), del codice, “l’individuazione ... delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti”, da effettuarsi sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento e del piano regionale di gestione dei rifiuti.

Nell’ordinamento della Regione Liguria, occorre anche avere riguardo all’art. 14 della legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1, secondo cui “le province organizzano i servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all’utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, sulla base di uno specifico Piano d’area” (comma 3); “i piani di cui ai commi 2 e 3 devono essere approvati, in conformità alla pianificazione di settore comunitaria, nazionale e regionale, entro dodici mesi dalla approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti” (comma 4).

Ai sensi del successivo art. 15, l’Autorità d’ambito per il governo del ciclo dei rifiuti è la Regione Liguria che opera attraverso un Comitato d’ambito (comma 1) il quale, tra le altre funzioni, approva il piano d’ambito che recepisce e coordina le scelte dei piani d’area (comma 2).

Gli strumenti settoriali di programmazione sono costituiti, quindi, dal piano regionale di gestione dei rifiuti, dal piano d’area provinciale e dal piano d’ambito.

E’ evidente che la compatibilità con i criteri localizzativi previsti dagli strumenti suddetti costituisce condizione di legittimità degli atti che autorizzano la realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, non essendo previsto da alcuna disposizione che il provvedimento autorizzatorio unico possa operare con efficacia di variante agli atti di programmazione in materia di gestione dei rifiuti.

4.2) Il piano regionale di gestione dei rifiuti, contenente l’individuazione degli obiettivi della politica regionale del settore, è stato approvato dalla Regione Liguria con la deliberazione consiliare n. 14 del 25 marzo 2015.

Sulla base degli indirizzi del piano regionale e delle indicazioni vincolanti del Comitato d’ambito, la Provincia della Spezia, con la deliberazione consiliare n. 51 del 20 novembre 2015, definiva la dotazione impiantistica del piano d’area di gestione dei rifiuti, recependo la proposta di project financing che prevede l’impianto di trattamento meccanico in località Saliceti del Comune di Vezzano Ligure e il biodigestore anaerobico in località Boscalino del Comune di Arcola.

La procedura di VAS avviata sullo schema del piano d’area si è conclusa con il parere vincolante n. 100 del 18 dicembre 2017, approvato con la deliberazione di Giunta regionale n. 1168 del 21 dicembre 2017, che, per quanto concerne il trattamento della frazione organica della provincia della Spezia, conferma la soluzione del project financing.

In tal senso, è inequivoco quanto riportato alla pag. 30 della dichiarazione di sintesi ex art. 32, comma 5, lett. c), l.r. Liguria 10 agosto 2012, n. 32, ove, in risposta ai dubbi manifestati dall’ARPAL relativamente alla “ipotesi di collocazione del biodigestore anaerobico a Boscalino … considerate le dimensioni limitate dell’area in questione”, vengono riepilogate le “motivazioni che hanno condotto il Consiglio provinciale all’indicazione di tale sito”:

“Il Piano Provinciale dei Rifiuti adottato nel 2003 prevedeva la realizzazione di un impianto di compostaggio aerobico indicando una pluralità di siti potenzialmente utilizzabili.

A seguito dell’approvazione del Project Financing del luglio 2016 riguardante il revamping dell’impianto TMB di Saliceti e la realizzazione del digestore anaerobico, Recos S.p.A., aggiudicataria del Project, ha proposto il sito di Boscalino per realizzare un impianto adeguato alle produzioni attese dai Comuni della Provincia della Spezia e del flusso previsto dall’Area del Tigullio.

A corredo dell’offerta economica, Recos S.p.A. ha presentato un Progetto preliminare dal quale si evince l’adeguatezza del sito per la realizzazione dell’impianto proposto.

Per questa ragione la proposta di piano individuava un sito determinato in luogo dei precedenti criteri localizzativi.

La verifica suggerita da ARPAL in sede di VAS risulta pertanto positivamente risolta dall’esame dei documenti di progetto; documenti che, peraltro, non erano nella disponibilità di ARPAL in quanto facenti parte della gara e non inclusi tra quelli trasmessi per la VAS inviati tramite servizio deposito della Regione a riscontro della suddetta verifica”.

Quindi, l’aggiornamento del piano d’area per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani della provincia della Spezia, approvato con la deliberazione del Consiglio provinciale n. 48 del 6 agosto 2018, ha recepito l’indicazione dell’unico sito di Boscalino per la realizzazione del biodigestore. Altrettanto fa il piano d’ambito regionale di gestione dei rifiuti approvato dal Comitato d’ambito in data 6 agosto 2018 che, nel prevedere “a regime” un biodigestore in ogni provincia per il trattamento della frazione organica, indica il sito di Boscalino per la provincia della Spezia.

In coerenza con il project financing e con l’esito della VAS, pertanto, i vigenti strumenti programmatori di settore (piano d’ambito regionale e piano d’area provinciale) individuano per la realizzazione del biodigestore il sito della località Boscalino del Comune di Arcola.

4.3) A confutazione della censura, le parti resistenti sviluppano i seguenti argomenti difensivi:

- la localizzazione degli impianti di recupero dei rifiuti, come i biodigestori, non spetterebbe alle province cui compete unicamente, giusta il tenore letterale della pertinente disposizione del codice dell’ambiente, l’individuazione a livello generale delle aree non idonee alla localizzazione di questo tipo di impianti: il piano d’area provinciale, in conseguenza, potrebbe ritenersi violato solamente nel caso in cui il sito di Saliceti fosse risultato non idoneo alla realizzazione del biodigestore;

- la scelta del sito di Saliceti sarebbe coerente con i criteri localizzativi contenuti nel piano provinciale di gestione dei rifiuti del 2003, richiamati dall’aggiornamento del 2018;

- il piano d’ambito regionale non avrebbe individuato un sito specifico per la realizzazione del biodigestore, ma si sarebbe limitato a dare atto della scelta operata dalla ReCos S.p.a. a favore del sito di Boscalino, della condivisione manifestata dalla Provincia della Spezia e della coerenza dell’opzione prescelta con i criteri localizzativi stabiliti dal precedente piano provinciale del 2003.

Queste obiezioni non sono persuasive.

4.3.1) In primo luogo, è vero che, ai sensi dell’art. 197, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 152 del 2006, le province individuano le “zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti” e le “zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti”.

Non essendovi contestazioni in ordine alla riconducibilità dei biodigestori alla seconda categoria di impianti, se ne deve desumere che l’individuazione dei siti idonei alla localizzazione degli stessi non costituisca contenuto necessario del piano d’area provinciale per la gestione dei rifiuti.

Tuttavia, non si può escludere che tale strumento programmatorio raggiunga un livello di definizione più puntuale di quello previsto dal legislatore regionale né, tantomeno, può ritenersi tamquam non esset la clausola che individua un sito determinato per la realizzazione di un impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti.

Ciò premesso, il piano d’area approvato dalla Provincia della Spezia nel 2018, frutto in parte qua delle clausole del project financing aggiudicato alla ReCos S.p.a., individua il sito di Boscalino per la realizzazione del biodigestore: tale statuizione ha posto un vincolo non derogabile ad opera del provvedimento autorizzatorio unico che, pertanto, è illegittimo in quanto concretizza un’ipotesi localizzativa (coincidente con il sito di Saliceti) non compatibile con la programmazione sovraordinata.

4.3.2) La stessa delibera di aggiornamento del piano d’area provinciale di gestione dei rifiuti n. 48 del 2018, laddove richiama le prescrizioni dell’Autorità competente per la procedura di VAS, dà atto che l’individuazione di un sito determinato per la realizzazione del biodigestore opera “in luogo dei precedenti criteri localizzativi” previsti dal piano del 2003.

4.3.3) La scelta del sito di Boscalino è stata inevitabilmente fatta propria dal piano d’ambito che, secondo la legge regionale, recepisce e coordina le scelte dei piani d’area provinciali (cfr. art. 15, comma 2, lett. a), l.r. Liguria n. 1 del 2014).

Attraverso il richiamo delle attività previste dal project financing, infatti, il piano d’ambito indica espressamente per il trattamento della frazione organica il “nuovo impianto di digestione anaerobica e compostaggio per la produzione di biometano in aggiunta ad un ammendante per l’agricoltura (compost di qualità) di Boscalino”.

4.4) In definitiva, è fondata e assorbente la censura tesa a denunciare il contrasto tra la localizzazione dell’impianto nel sito di Saliceti e i vincoli posti dagli strumenti programmatori di settore.

5) Non essendo stato realizzato il progettato biodigestore, non possono trovare accoglimento le domande di risarcimento dei danni accedenti ai ricorsi nn. 464 e 467 del 2021, formulate appunto nella prospettiva dei pregiudizi che il funzionamento del nuovo impianto arrecherebbe ai beni delle ricorrenti.

La domanda risarcitoria accedente al ricorso n. 470 del 2021 è inammissibile in quanto solo enunciata, senza allegazione dei danni subiti.

6) In considerazione della soccombenza reciproca e della natura degli interessi in gioco, le spese dei giudizi riuniti vanno integralmente compensate tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, così provvede:

- riunisce i ricorsi in epigrafe;

- dichiara inammissibile l’intervento ad adiuvandum dell’Associazione Italia Nostra;

- accoglie i ricorsi n. 199/2021 integrato da motivi aggiunti, n. 464/2021 e n. 467/2021;

- dichiara in parte inammissibile il ricorso n. 470/2021 e lo accoglie per il resto, nei limiti e nei sensi di cui in motivazione;

- per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati;

- respinge le domande di risarcimento dei danni;

- compensa le spese dei giudizi riuniti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio tramite videoconferenza del giorno 12 gennaio 2022 con l’intervento dei magistrati:

Luca Morbelli, Presidente

Paolo Peruggia, Consigliere

Richard Goso, Consigliere, Estensore