TAR Liguria Sez. II n. 688 del 4 luglio 2023  
Rifiuti.Obbligo di iscrizione Albo Nazionale degli Autotrasporti di cose per conto terzi

Ai sensi dell’art. 30 della legge 6 giugno 1974 n. 298, non sono soggetti alla normativa sulla disciplina dell'autotrasporto di cose su strada gli autoveicoli di proprietà di Stato, regioni, comuni, province e loro consorzi, “destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne” (lett. b): con la conseguenza che deve ritenersi legittimo il diniego di esenzione dalla disciplina prevista dal citato art. 30 opposto ad una società pubblica che gestisce il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, allorché lo statuto della società non preordini affatto in via esclusiva l'impiego degli autoveicoli alle esigenze interne della società medesima, ma preveda anche l'espletamento di attività a favore di soggetti terzi rispetto ai comuni proprietari

Pubblicato il 04/07/2023

N. 00688/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00359/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 359 del 2022, proposto da
Servizi Ambientali s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Gaggero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero della Transizione Ecologica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
l’Albo Nazionale Gestori Ambientali - Comitato Nazionale e l’Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione Regionale della Liguria, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della nota dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Regionale della Liguria dell'11 aprile 2022, con cui è stata rigettata la domanda della società di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali presentata in data 15 marzo 2022, prot. n. 5952/2022.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Transizione Ecologica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2023 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la Società Servizi Ambientali s.p.a., ha impugnato la nota 11 aprile 2022, con cui l’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Regionale della Liguria ha rigettato la sua domanda di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (categoria 4, classe F) per la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali classificati con il Codice Europeo Rifiuti 20 03 04 («Fanghi delle fosse settiche») e 20 03 06 («Rifiuti della pulizia delle fognature»), presentata in data 15 marzo 2022 con il prot. n. 5952/2022, a motivo della carenza dell’iscrizione all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi, obbligatoriamente richiesto dall’art. 230, c. 5 del D. Lgs 152/2006.

Espone: - di essere società interamente partecipata da dieci Comuni del Savonese, e di occuparsi del Servizio Idrico Integrato nei Comuni soci, mediante affidamento in house providing; - che, nell’esecuzione del S.I.I., la Società produce rifiuti classificati con CER 20 03 04 e 20 03 06, trasportati, con autoveicoli di proprietà, solo ed esclusivamente all’interno del territorio dei Comuni soci, e che può ricevere scarichi, anche in questo caso solo ed esclusivamente dai Comuni soci, presso l’impianto di depurazione di proprietà in Località Cappellotti, nel Comune di Borghetto Santo Spirito, dotato di regolare Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Provincia di Savona; - che, dunque, i rifiuti classificati con CER 20 03 04 e 20 03 06 sono prodotti, trasportati e smaltiti da un unico soggetto; - che la Società è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (iscrizione n. GE00735), categoria 1 («Raccolta e trasporto di rifiuti urbani»), classe D, e categoria 2 bis («Raccolta e trasporto rifiuti propri»); - che l’iscrizione nelle due citate categorie ex D.M. n. 120 del 2014 è stata sufficiente, fino a poco tempo addietro, per il trasporto di rifiuti classificati con CER 20 03 04 e 20 03 06; - che il trasporto di rifiuti costituisce attività esecutiva del S.I.I., meramente ancillare delle attività di produzione e di smaltimento degli stessi rifiuti, e che è sempre stato eseguito dalla Società con autoveicoli autorizzati per l’esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio; - che, in tale situazione, è intervenuto il D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 (di recepimento della Direttiva 2018/581 UE relativa ai rifiuti), il quale ha inciso sugli artt. 183 («Definizioni») e 184 («Classificazione») del D. Lgs. n. 152 del 2006, nel primo caso escludendo dal perimetro dei rifiuti urbani «i rifiuti delle fosse settiche (e) delle reti fognarie» (cfr. comma 1°, lett. b-sexies) e nel secondo caso includendo nella definizione di rifiuti speciali «i rifiuti derivanti (…) dalle fosse settiche e dalle reti fognarie» (cfr. 3° comma), che in precedenza erano invece classificati come rifiuti urbani; - che, dopo il passaggio dei rifiuti in discussione da urbani a speciali, la società ha presentato, in data 15.3.2022, istanza di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, categoria 4, classe F, per la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, classificati con CER 20 03 04 e 20 03 06, dichiarando sia il possesso dei requisiti per l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, sia di avere la disponibilità di autoveicoli esenti dal campo di applicazione della disciplina sull’autotrasporto ex art. 30 della legge 6 giugno 1974, n. 298; - che, nella relazione accompagnatoria dell’istanza, la società ribadiva la propria natura in house providing e sottolineava che, soddisfacendo a tutte le condizioni previste dall’art. 31 della legge n. 298 del 1974 (che definisce il trasporto c.d. in conto proprio), l’attività di trasporto da essa svolta non poteva giuridicamente configurarsi come trasporto per conto di terzi.

A sostegno del gravame ha dedotto quattro motivi di ricorso, come segue.

1. Violazione degli artt. 1 e 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm.. Violazione dell’art. 97 Cost.. Violazione dei principi del contraddittorio e del giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

L’atto impugnato non è stato preceduto dalla doverosa preventiva comunicazione dei possibili motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.

2. Violazione degli artt. 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm.. Violazione dell’art. 97 Cost.. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione.

L’amministrazione non si sarebbe data carico di confutare le affermazioni contenute nella relazione allegata all’istanza circa il fatto che l’attività di trasporto svolta dalla società non poteva giuridicamente configurarsi come un trasporto c.d. per conto terzi.

3. Violazione degli artt. 212 e 230 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm.. Violazione degli artt. 8, 9, 10, 11, 15 e 18 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 3 giugno 2014, n. 120. Violazione degli artt. 30, 31, 32, 35, 40, 41 e 43 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e ss. mm.. Violazione dell’art. 88 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Violazione dell’art. 2 del D. Lgs. 21 novembre 2005, n. 286. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti.

Sostiene, in estrema sintesi, che l’obbligo di iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla norma menzionata dalla Sezione Regionale nell’esitare negativamente l’istanza (in assonanza con lo stesso istituto dell’autotrasporto per conto terzi, che per definizione non si attaglia ad una attività svolta dal soggetto per sé e per beni propri), correttamente inteso cum grano salis, andrebbe declinato come pertinente solo per quei soggetti che movimentino i fanghi da depurazione per incarico di terzi, ma non per i soggetti, quali la società ricorrente, che svolgano invece tale attività in proprio, del resto esentati da ogni obbligo al riguardo nel contesto della disciplina legislativa sull’autotrasporto.

4. In subordine. Illegittimità derivata per incostituzionalità dell’art. 230, comma 5°, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e per assenza di motivi di utilità sociale ex artt. 41 e 43 Cost. e di interesse generale ex art. 42.

Sollecita, in subordine, il promovimento della questione di legittimità costituzionale dell’art. 230, comma 5°, del D. Lgs. n. 152 del 2006, come sostituito dalla legge n. 108 del 2021.

Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Ministero della Transizione Ecologica, controdeducendo.

Alla pubblica udienza del 28 giugno 2023 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.

Il ricorso è infondato.

Giova riportare la disposizione di cui all’art. 230 comma 5 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a mente del quale “I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è adottato con deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298”.

Le censure della società ricorrente si appuntano sull’applicazione dell’ultimo periodo della disposizione, laddove essa prescrive obbligatoriamente l'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, anche per coloro che effettuano trasporto di fanghi e liquami esclusivamente in conto proprio: e ciò, sul presupposto che la società, affidataria diretta in house providing del servizio idrico integrato nei Comuni soci, si occuperebbe unicamente del trasporto dei rifiuti degli enti locali associati, e dunque per conto proprio.

La tesi della ricorrente, pur astrattamente fornita di dignità giuridica ed abilmente argomentata, è però infondata in punto di fatto, in quanto non tiene conto di quanto stabilito dallo statuto sociale (doc. 4 delle produzioni 17.6.2022 di parte ricorrente), che contempla lo svolgimento – tra l’altro - dell’attività di trasporto delle acque reflue non già, in via esclusiva, in favore dei soli comuni soci (cioè, propriamente, per conto proprio, secondo la tesi ricorsuale), ma, più genericamente, “nell'ambito territoriale dei comuni soci” – cioè, intra moenia - e con la precisazione che “in ogni caso l’attività deve essere svolta nella misura minima del 80% in favore dei comuni soci” (art. 5 comma 3), e dunque con la possibilità di svolgerla – seppur nella misura massima del 20% - per conto di terzi privati committenti, estranei alla compagine sociale.

Stando così le cose - cioè, rientrando l’attività di trasporto di rifiuti per conto terzi nell’oggetto sociale - è evidente come la rivendicata esenzione dall’obbligo di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed ai correlativi costi non tenda tanto ad evitare l’imposizione di un onere obiettivamente immotivato ed a rimediare ad una illogica equiparazione di situazioni diverse (essendo, di fatto, la posizione della società equiparabile a quella di coloro che trasportano rifiuti speciali per conto terzi), ma miri in sostanza a conseguire un indebito vantaggio competitivo e concorrenziale nei confronti di coloro che operano invece esclusivamente sul mercato.

Difatti, ai sensi dell’art. 30 della legge 6 giugno 1974 n. 298, non sono soggetti alla normativa sulla disciplina dell'autotrasporto di cose su strada gli autoveicoli di proprietà di Stato, regioni, comuni, province e loro consorzi, “destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne” (lett. b): con la conseguenza che deve ritenersi legittimo il diniego di esenzione dalla disciplina prevista dal citato art. 30 opposto ad una società pubblica che gestisce il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, allorché lo statuto della società non preordini affatto in via esclusiva l'impiego degli autoveicoli alle esigenze interne della società medesima, ma preveda anche l'espletamento di attività a favore di soggetti terzi rispetto ai comuni proprietari (così T.A.R. Veneto, Sez. I, 21/9/2002, n. 5693, confermata da Cons. di Stato, Sez. VI, 7.2.2004, n. 418).

Attesa la natura vincolata del provvedimento in relazione ai suoi presupposti di fatto, ed essendo palese che, stante il tenore letterale dell’art. 230 comma 5 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (art. 21-octies comma 2 primo periodo L. n. 241/1990), il provvedimento amministrativo impugnato non è annullabile neppure in caso di accertata violazione dell'articolo 10-bis sul preavviso di rigetto (1° motivo).

Sussistono i presupposti di legge per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Luca Morbelli, Presidente

Angelo Vitali, Consigliere, Estensore

Richard Goso, Consigliere