TAR Lazio (RM) Sez. I decr. 4601 del 20 ottobre 2010
Rifiuti. Smaltimento rifiuti urbani

Decreto PRESIDENTE DEL TAR LAZIO-ROMA con il quale viene accolta limitatamente all'eventuale proroga l'istanza di sospensione cautelare avverso l'ordinanza con la quale il Presidente della Giunta Regionale della Campania dispone lo smaltimento dei rifiuti urbani della Povincia di Napol nelle discariche esistenti nelle altre province campane.

N. 04601/2010 REG.DEC.

N. 08889/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

 

Il Consigliere delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 8889 del 2010, proposto dalla Provincia di Avellino, rappresentato e difeso dagli avv. Giancarlo Viglione, Gennaro Galietta, con domicilio eletto presso Giancarlo Viglione in Roma, via Ovidio, 32;

contro

Regione Campania in Persona del Presidente P.T., Provincia di Napoli, Presidenza del Consiglio dei Ministri;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell’ordinanza del 19 ottobre 2010 della Regione Campania pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 69 del 19 ottobre 2010 ed avente ad oggetto: “Ordinanza con tingibile ed urgente ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 267/2000 per il conferimento dei rifiuti della provincia di Napoli presso le discariche di San Tammaro (CE), Sant’Arcangelo Trimonte (BN) e Savignano Irpino (AV);

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso

 

- vista l’istanza di misure cautelari monocratiche formulata dalla parte ricorrente;

- rilevato come, alla stregua di quanto disposto dal comma 2 dell’art. 56 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, ai fini dell’adozione delle misure di cui sopra “il presidente o un magistrato da lui delegato verifica che la notificazione del ricorso si sia perfezionata nei confronti dei destinatari o almeno della parte pubblica e di uno dei controinteressati e provvede con decreto motivato non impugnabile”; ulteriormente precisandosi che “qualora l'esigenza cautelare non consenta l'accertamento del perfezionamento delle notificazioni, per cause non imputabili al ricorrente, il presidente può comunque provvedere, fatto salvo il potere di revoca”;

- osservato come parte ricorrente abbia documentalmente comprovato l’intervenuta notificazione del ricorso a mezzo posta, depositando le ricevute della accettazione della raccomandata A.R., senza che tuttavia risulti depositata la prova dell’intervenuta ricezione, da parte dei destinatari del piego;

- valutata, peraltro, l’indilazionabilità della sollecitata misura cautelare, con conseguente immediata adottabilità del richiesto provvedimento, nonché l’impossibilità per la parte ricorrente di documentare l’intervenuto perfezionamento delle notificazioni, in ragione della partecipazione dell’atto introduttivo alla data odierna;

- conseguentemente dato atto dell’adottabilità delle misure cautelari monocratiche, salva la revocabilità delle stesse - ai sensi del citato art. 56, comma 2 - laddove la parte ricorrente non comprovi idoneamente il perfezionamento della notificazione;

- esaminati i contenuti dell’atto introduttivo del giudizio, con il quale l’Amministrazione provinciale di Avellino ha contestato la legittimità dell’ordinanza in data 19 ottobre 2010, con la quale il Presidente della Regione Campania ha disposto, fino alle ore 24.00 del 26 ottobre 2010, che i Comuni ed i gestori degli impianti STIR della Provincia di Napoli, che attualmente conferiscono i rifiuti nella discarica di Terzigno, provvedano al conferimento presso gli impianti di Savignano Irpino (AV), San Tammaro (CE) e Sant’Arcangelo Tremonte (BN);

- rilevato come il provvedimento gravato, adottato dall’Autorità regionale nell’esercizio di poteri contingibili ed urgenti ai sensi dell’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, sia motivato con riferimento alla presenza di una eccezionale situazione emergenziale “che comporta gravi e imminenti pericoli per la salute e l’igiene pubblica”;

- dato atto della attuale consistenza delle surriportate ragioni, anche a fronte della notoria situazione emergenziale determinatasi nel settore dello smaltimento rifiuti nell’ambito della Provincia di Napoli;

- peraltro osservato come la determinazione gravata non rechi, con carattere di compiuta evidenza, alcuna effusione dimostrativa in ordine alla non altrimenti fronteggiabile esigenza di temporanea allocazione dei rifiuti presso gli impianti precedentemente indicati, a fronte della presenza di altri impianti parimenti ubicati nel territorio regionale (e, segnatamente, nel territorio della Provincia di Napoli);

- osservato come il provvedimento impugnato, pur recando l’espressa delimitazione temporale della relativa efficacia alla data del 26 ottobre 2010, tuttavia espressamente dia atto della possibilità di una “limitata proroga” degli effetti dell’atto, anche successivamente alla scadenza sopra indicata;

- conseguentemente osservato che l’eventuale differimento dell’efficacia temporale dell’atto non potrà non essere proceduto dallo svolgimento di congrui ed approfonditi accertamenti con i quali l’Autorità regionale, previo opportuno monitoraggio degli impianti ubicati nel territorio di pertinenza, evidenzi l’esigenza di diverso dislocamento dei rifiuti prodotti nel territorio provinciale di Napoli; escludendosi, sotto tale profilo, che la generica proroga di efficacia dell’atto – sia pur soltanto ipotizzata nel provvedimento stesso – sia coerente con le finalità contingibili ed urgenti a fondamento della determinazione del Presidente della Giunta Regionale;

- per effetto delle considerazioni di cui sopra dato atto dell’apprezzabile fondatezza della formulata istanza di provvedimenti cautelari monocratici, sia pure limitatamente alla indicata proroga degli effetti della gravata ordinanza;

- fin da ora fissata, ai fini della trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta, la Camera di Consiglio del 10 novembre 2010;

 

P.Q.M.

ACCOGLIE l’istanza di provvedimenti cautelari monocratici limitatamente a quanto indicato in motivazione; e, per l’effetto, SOSPENDE l’esecuzione della gravata ordinanza del Presidente della Regione Campania nella sola parte in cui prevede la possibilità di “limitata proroga” degli effetti dell’atto anche successivamente alla scadenza del termine del 26 ottobre 2010, nella medesima ordinanza indicato;

FISSA, ai fini della trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare, la Camera di Consiglio del 10 novembre 2010.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 20 ottobre 2010.





Il Consigliere delegato

Roberto Politi





DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 20/10/2010