MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DECRETO 10 febbraio 2004
Istituzione presso l'APAT del comitato geologico.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
1° ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 239 dell'11 ottobre 1993, con il quale e' stato istituito
il comitato nazionale per il coordinamento della cartografia
geologica e geotematica presso il Servizio geologico nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 agosto 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 253 del 28 ottobre 1995, recante nuove disposizioni per
il comitato della cartografia geologica e geotematica, che ivi assume
la nuova denominazione di «comitato geologico»;
Visto l'art. 38 del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300,
e successive modifiche ed integrazioni, con cui e' stata istituita
l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
(APAT), a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di
approvazione dello statuto dell'Agenzia suddetta e atteso che alla
stessa sono state trasferite le funzioni e le attribuzioni del
Servizio geologico nazionale;
Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, recante
«Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato
ed in materia di protezione civile, nonche' a favore di zone colpite
da calamita' naturali», che all'art. 3-bis istituisce un comitato
composto dai responsabili del Servizio geologico nazionale e delle
corrispondenti strutture tecniche delle regioni e province autonome,
al fine di assicurare il coordinamento e l'armonizzazione dei
programmi di competenza del Servizio geologico nazionale e delle
corrispondenti strutture tecniche delle regioni e province autonome;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio 4 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001, che stabilisce
l'organizzazione e i compiti di detto comitato, denominato «Comitato
di coordinamento geologico tra lo Stato, le regioni e le province
autonome»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n.
207, concernente «Regolamento recante l'approvazione dello statuto
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici», a norma dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300;
Ritenuto che i compiti assegnati al comitato di coordinamento
geologico tra lo Stato, le regioni e le province autonome rendono
necessaria una modifica e un adeguamento dei compiti del comitato
geologico;
Decreta:
Art. 1.
Composizione
1. Il comitato geologico, istituito presso il dipartimento difesa
del suolo dell'APAT quale organo consultivo, resta in carica cinque
anni ed e' costituito:
dal direttore del dipartimento difesa del suolo dell'APAT che lo
presiede;
dal direttore della Direzione generale per la difesa del suolo
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
dal responsabile del servizio CARG, rilevamento geologico e
analisi di laboratorio, del dipartimento difesa del suolo dell'APAT;
da tre esperti designati dal dipartimento difesa del suolo
dell'APAT;
dal presidente della Federazione italiana di scienze della terra;
da tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano;
da cinque esperti designati dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio.
Art. 2.
Compiti
1. Al comitato geologico sono assegnati i seguenti compiti:
a) proporre programmi e progetti su aree e tematiche di
particolare rilevanza per la difesa del suolo;
b) provvedere, nell'ambito del progetto di cartografia geologica
e geotematica ufficiale alla scala 1:50.000 (progetto CARG), a:
1) segnalare aree e tematiche di particolare interesse;
2) esprimere il parere sui programmi operativi di lavoro
predisposti dai soggetti realizzatori;
3) esprimere il parere scientifico sui dati geologici e sugli
elaborati cartografici da inviare alla stampa;
4) partecipare, anche attraverso singoli componenti, alle
riunioni di coordinamento ed alle attivita' di controllo in corso
d'opera, anche fuori della sede del dipartimento, dei progetti in
corso di realizzazione;
5) proporre la redazione di normative per il rilevamento e
l'informatizzazione dei dati e le modifiche alle stesse che si
rendessero necessarie nel corso dei lavori;
c) supportare, su richiesta del direttore del dipartimento difesa
del suolo dell'APAT, alcune attivita' che il dipartimento svolge sia
in ambito nazionale che internazionale;
d) garantire la consulenza scientifica a specifiche esigenze del
dipartimento difesa del suolo dell'APAT, nonche' al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, nel caso di interventi
di prevenzione e difesa da calamita' naturali che, qualora motivati
da situazioni urgenti, potrebbero comportare la consultazione diretta
di uno o piu' componenti del comitato.
Art. 3.
Organizzazione
1. Il comitato geologico e' convocato dal presidente e puo' essere
articolato in sottocomitati per specifiche materie.
2. La segreteria del comitato geologico e' assicurata dal
dipartimento difesa del suolo dell'APAT.
3. Per l'esame di problemi specifici possono essere invitati alle
sedute del comitato geologico esperti particolarmente qualificati
nelle materie da trattare.
Art. 4.
Spese di missione
1. Gli oneri relativi alle indennita' di missione e al rimborso
delle spese di trasporto per le riunioni del comitato geologico e per
i controlli in corso d'opera, anche fuori della sede del dipartimento
difesa del suolo dell'APAT, dei componenti del comitato geologico e
degli esperti invitati, sono posti a carico del pertinente capitolo
di spesa dell'APAT.
Roma, 10 febbraio 2004
Il Ministro: Matteoli