TAR Emilia Romagna (PR), Sez. I, n. 302, del 5 novembre 2013
Caccia e animali.Illegittimità piano provinciale di controllo con abbattimento della specie “volpe”

Né il provvedimento impugnato né il correlato parere dell’ISPRA si soffermano in alcun modo sulla eventuale possibilità di utilizzare mezzi di controllo ecologici della specie considerata, ovvero sulle ragioni della non praticabilità di detti mezzi alternativi. Inoltre, la delibera di Giunta Provinciale dispone una serie d’interventi per il controllo della specie “volpe” consistenti, in estrema sintesi, nell’abbattimento a fucilate dei capi ritenuti in eccesso, con sparo da veicoli, forma di intervento vietato dalla della L. 157/1992, senza possibilità di deroghe. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00302/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00346/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 346 del 2012, proposto da: 
LAC - Lega per l'Abolizione della Caccia, Associazione Vittime della Caccia, Animal Liberation, rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Rizzato, con domicilio eletto presso l’avv. Antonella Costa in Parma, Piazzale Borri, 3;

contro

Provincia di Reggio Emilia, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Merlo, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR in Parma, Piazzale Santafiora, 7;

nei confronti di

Ambito Territoriale Caccia N.1, Federcaccia, Ambito Territoriale di Caccia N. 3, Ambito Territoriale di Caccia N.4, Arci Caccia, ciascuno con separato atto rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Morellini, con domicilio eletto presso l’avv. Giulia Galloni in Parma, borgo Tommasini, 20;

per l'annullamento

della deliberazione 10 luglio 2012 n. 187, pubblicata all’albo pretorio il 17 luglio successivo, con la quale la Giunta provinciale di Reggio Emilia ha approvato il piano di controllo della specie “volpe”.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Reggio Emilia, dell’Ambito Territoriale Caccia N.1 e di Federcaccia;

Visti gli atti di intervento ad opponendum dell’Ambito Territoriale di Caccia N. 3, dell’Ambito Territoriale di Caccia N.4 e di Arci Caccia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Laura Marzano;

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2013, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe le associazioni ricorrenti hanno impugnato la delibera di Giunta della Provincia di Reggio Emilia n. 187/2012 con cui è stata approvata la prosecuzione del piano di controllo delle specie volpe.

Si sono costituiti in giudizio sia la Provincia intimata sia i controinteressati A.T.C. n. 1 di Reggio Emilia e Federcaccia chiedendo la reiezione del ricorso.

Hanno, inoltre, spiegato intervento ad opponendum A.T.C. n. 3, A.T.C. n. 4 e A.R.C.I. Caccia.

Con ordinanza n. 213 del 7 novembre 2011 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare.

In vista della discussione la Provincia di Reggio Emilia ha depositato breve memoria conclusiva insistendo per le conclusioni già rassegnate.

All’udienza pubblica del 23 ottobre 2013, sentiti i difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.

Le associazioni ricorrenti, istituzionalmente dedite alla tutela delle specie animali contro la caccia e alla abolizione della stessa caccia, hanno impugnato delibera di Giunta Provinciale che dispone una serie di interventi per il controllo della specie “volpe” consistenti, in estrema sintesi, nell’abbattimento a fucilate dei capi ritenuti in eccesso (doc. 1 ricorrenti, copia deliberazione).

Il ricorso è affidato a due motivi: con il primo la parte ricorrente censura l’atto per violazione dell’art. 19 della L. 157/1992, atteso che mancherebbe la dimostrazione della impossibilità di controllare la specie con i metodi ecologici da impiegarsi in via prioritaria a tenore della suddetta norma.

Con il secondo motivo è dedotta la violazione dell’art. 21 comma 1 lettera i) della stessa legge, in quanto la delibera consentirebbe anche l’abbattimento con sparo da veicoli, forma di intervento vietato dalla richiamata norma senza possibilità di deroghe.

L’amministrazione intimata, adiuvata dagli intervenienti, resiste difendendo la legittimità del proprio operato.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Dall’esame degli atti di causa emerge che, come già ritenuto in sede cautelare, né il provvedimento impugnato né il correlato parere dell’ISPRA (docc. 2 e 3 del fascicolo di parte ricorrente) si soffermano in alcun modo sulla eventuale possibilità di utilizzare mezzi di controllo ecologici della specie considerata ovvero sulle ragioni della non praticabilità di detti mezzi alternativi.

Il rilevato difetto di motivazione è motivo sufficiente per disporre l’annullamento dell’atto impugnato (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 7 giugno 2011, n. 3419).

Non può condividersi, in proposito, l’obiezione, formulata dalla Provincia nelle prime difese e riproposta nella memoria conclusiva, per cui l’atto impugnato andrebbe inserito nel contesto di analoghi interventi posti in essere fin dal 2003, essendo quanto meno logicamente possibile nonché altamente probabile che dall’epoca i presupposti di fatto siano cambiati.

Per quanto precede, stante la fondatezza del primo motivo, il ricorso va accolto, assorbito l’ulteriore motivo e, per l’effetto, l’atto impugnato va annullato.

Le spese del giudizio, in ragione della soccombenza, sono poste in solido a carico della Provincia di Reggio Emilia, dei controinteressati e degli intervenienti, che in solido dovranno corrisponderle a favore del difensore della parte ricorrente, essendo state ammesse le stesse ricorrenti L.A.C., Associazione vittime della Caccia e Animal Liberation al patrocinio a spese dello Stato con deliberazione della Commissione in data 10 ottobre 2012, ai sensi dell’art. 133 D.Lgs. 115/02.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione distaccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'ordinanza impugnata.

Condanna, ex 133 D.Lgs. 115/02, Provincia di Reggio Emilia, l’A.T.C. n. 1 di Reggio Emilia, Federcaccia Sezione di Reggio Emilia, l’A.T.C. n. 3 di Reggio Emilia, l’A.T.C. n. 4 di Reggio Emilia e A.R.C.I. Caccia, Sezione di Reggio Emilia, in solido fra loro, a rifondere, in favore del difensore delle ricorrenti, le spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.800,00 (milleottocento) oltre CA e IVA come per legge, come da motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Angela Radesi, Presidente

Laura Marzano, Primo Referendario, Estensore

Marco Poppi, Primo Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)