TAR Trento, Sez. Unica, n. 383, del 20 novembre 2013
Rifiuti.Le varianti al piano regolatore generale possono comprendere, oltre alle aree contaminate da bonificare, porzioni di aree contigue.

Il d.lgs. n. 152/2006, all’art. 301, c. 1, stabilisce che “In applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione”. Ne consegue che, su tale scorta, vi è l’obbligo delle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire rischi, anche se unicamente potenziali, per la salute, per la sicurezza e per l’ambiente, facendo in ciò necessariamente prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali valori sugli interessi economici dei singoli.  Ebbene, l’art. 77-bis, comma 10-undecies, del T.U. Provinciale dell’Ambiente appare coerente con il principio di precauzione, laddove prevede che “le varianti al piano regolatore generale … possono comprendere, oltre alle aree contaminate da bonificare, porzioni di aree contigue…” e ciò all’evidente fine di elevare il livello di protezione scelto dall’autorità, nell’esercizio del suo potere discrezionale. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00383/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00020/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 20 del 2012, proposto da: 
Elma S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Flavio Maria Bonazza e Bruno Giudiceandrea, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Trento, piazza Mosna 8;

contro

Comune di Trento, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Colpi, con domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale in Trento, via Calepina 12;

nei confronti di

Consorzio di Bonifica e Sviluppo di Trento Nord s.c.a.r.l., Mit S.r.l., Tim S.r.l. e Imt S.r.l., rappresentate e difese dagli avv. Daniela Anselmi, Sarah Garabello e Mario Maccaferri, con domicilio eletto presso lo studio del terzo in Trento, via Grazioli 27;

per l'annullamento

- della deliberazione del Consiglio comunale di Trento 26.10.2011, n. 104, avente ad oggetto: "Art. 43 della L.P. 4.3.2008, n. 1. Consorzio di Bonifica e sviluppo di Trento Nord. Piano guida zona C6 di Trento Nord. Approvazione";

- nonché, per quanto occorrer possa, della deliberazione del Consiglio comunale di Trento 26.10.2011, n. 103, recante: "Ordine del giorno avente ad oggetto: "La Giunta Provinciale non rispetta le decisioni del Consiglio comunale di Trento né del Consiglio provinciale e consente l'utilizzo edificatorio dell'area ex carbochimica di Trento Nord prima della bonifica dell'area ex Sloi";

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Trento e delle parti controinteressate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2013 il cons. Lorenzo Stevanato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La società Elma è proprietaria di un compendio fondiario dell’estensione di 23.417 mq. che ricade all’interno di un’area in edificata, posta alla periferia nord della città di Trento, posizionata a sud della più ampia area già occupata dallo stabilimento Sloi e confinante ad est con la ferrovia del Brennero (oltre la quale si trova l’estesa area già occupata dallo stabilimento Carbochimica) e ad ovest con via Maccani.

Le aree industriali occupate in precedenza dagli stabilimenti “Carbochimica” e “Sloi” sono state classificate dal D.M. 18 settembre 2001 n. 468 come siti di interesse nazionale in quanto gravemente inquinate.

Fin dal 1995 detta area era stata inserita in “zona Cpp - programma integrato di riqualificazione dell’area via Brennero via Maccani” per la riqualificazione ambientale ed urbanistica unitaria dell’intera zona di Trento nord.

2. Con la variante al piano regolatore generale del 2008, per la riqualificazione di Trento nord, l’area è stata mantenuta nella perimetrazione della più ampia zona denominata “C6 di riqualificazione urbana”, suddivisa in due ambiti, rispettivamente via Brennero e via Maccani, e l’edificazione è stata subordinata all’adozione di un unico piano attuativo, la cui approvazione è condizionata al completamento degli interventi di bonifica sulle contigue ex aree industriali Sloi e Carbochimica.

3. Contro gli atti di adozione ed approvazione di tale variante la Società Elma nel 2010 presentava ricorso a questo TRGA, censurando l’illegittimità della previsione di subordinare l’edificazione all’approvazione di un atto di indirizzo e di un piano attuativo, da adottarsi a seguito del completamento delle operazioni di bonifica dei siti inquinati, nel rilievo che i terreni della ricorrente non presentano alcun grado di inquinamento.

4. Il Collegio, con sentenza n.30/2011, accoglieva il ricorso. La sentenza veniva però appellata dall’Amministrazione comunale.

5. Nella pendenza del sopra menzionato appello il Consiglio comunale di Trento adottava due deliberazioni, entrambe assunte in data 26 ottobre 2011:

a) la deliberazione n. 103, con cui veniva approvato un ordine del giorno nel quale si “impegna” il Sindaco e la Giunta a “ribadire pertanto che anche il piano guida non consente sub-ambiti di lottizzazione e quindi piani di attuazione diversificati per le varie aree, permettendo di intervenire prima sull'area ex Carbochimica, senza nessuna garanzia per l'area ex Sloi, e quindi a perseguire il fine della bonifica integrale secondo quanto previsto dalla legge per l'insediamento delle funzioni urbane proposte con la proposta di deliberazione n. 314/2011”;

b) la deliberazione n. 104, con cui veniva approvato il Piano Guida della zona C6, sulla base del progetto redatto dal citato studio dell'Arch. Prof. Vittorio Gregotti Associati Int di Milano.

6. Tali deliberazioni vengono impugnate col presente ricorso, assistito dai seguenti motivi:

A) relativamente al provvedimento deliberativo consiliare n. 103/2011:

1) eccesso di potere per difetto di competenza e conseguente carenza di potere, atipicità dell'atto impugnato rispetto al numero chiuso di provvedimenti di carattere pianificatorio individuati dalla legislazione urbanistica, per elusione della vincolatività delle statuizioni di carattere giurisdizionale, carenza assoluta di motivazione e violazione di legge (disposizioni normative già contenute nelle ll.pp. n. 22/1991 ed 1/2008, che disciplinano i poteri della Giunta Provinciale in sede di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale comunale).

La delibera n. 103 si configurerebbe come un provvedimento atipico, immotivato e contrastante con la sentenza di questo TRGA n. 30/2011, che ha distinto gli ambiti inquinati da quelli che non lo sono;

B) In relazione alla deliberazione n. 104:

2) eccesso di potere per carenza del medesimo, travisamento della realtà, difetto di istruttoria, illogicità manifesta, omessa valutazione degli effetti esplicati dalla sentenza di questo TRGA n. 30/2011, carenza assoluta di motivazione, nonché difetto dei presupposti per l'approvazione del piano guida e conseguente erronea applicazione dell'art. 43 della L.p. n. 1/2008.

Poiché il vincolo urbanistico di previa bonifica integrale, anche relativamente ai siti non inquinati, è stato dichiarato illegittimo con la citata sentenza n. 30/2011, l’approvazione del piano guida che ha mantenuto tale assetto urbanistico avrebbe postulato la previa modifica dello strumento urbanistico generale;

3) in subordine, eccesso di potere per illogicità manifesta, erronea applicazione di legge (art. 43 della L.p. n. 1/2008 sotto diverso profilo) ed, ancora, travisamento della realtà e perplessità della motivazione.

Il piano guida approvato non individuerebbe concrete soluzioni, ma sarebbe condizionato ad una serie di variabili relative alla bonifica, in contrasto con la natura e le funzioni ad esso assegnate dall’art. 43 della L.p. n. 1/2008.

C) In relazione ad entrambi i provvedimenti impugnati:

4) nullità degli atti impugnati per elusione e violazione del giudicato e/o, comunque, degli effetti della sentenza di annullamento emessa dall'intestato Tribunale o, in subordine, relativa illegittimità per omessa valutazione degli effetti prodotti dalla decisione emessa da questo TRGA n. 30/2011 e per violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi pianificatori e sviamento dalla causa tipica, nonché violazione di legge e, segnatamente, dell'art. 43 della L.p. n. 1/2008.

Le deliberazioni impugnate contrasterebbero con la citata sentenza n. 30/2011 e sarebbero nulle o, comunque, illegittime per violazione ed elusione delle relative statuizioni;

5) Violazione di legge e, segnatamente, degli artt. 43 della L.p. 22/1991 e 38 della L.p.1/2008; eccesso di potere per difetto di istruttoria, manifesta illogicità e difetto di motivazione.

Il piano guida, configurandosi come servente alla bonifica, si risolverebbe per i suoi contenuti in un atipico atto di indirizzo che confermerebbe la previsione della variante urbanistica annullata dalla citata sentenza n. 30/2011, senza distinguere gli ambiti inquinati da quelli che non lo sono;

6) Violazione di legge (artt. 38 e 43 della L.p. 1/2008), nonché eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento, elusione del precetto contenuto nella sentenza n. 30/2011, emessa dal TRGA di Trento, travisamento della realtà, illogicità manifesta e carenza assoluta di motivazione.

Il piano guida non fisserebbe un termine temporale al quale sia collegato lo sviluppo edificatorio dell’area, non inquinata, di proprietà della ricorrente.

7. Si è costituito in giudizio il Comune di Trento, a mezzo della propria Avvocatura, eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, sia perché la deliberazione n. 103 si configurerebbe come mero atto di indirizzo politico, sia perché la deliberazione n. 104 non recherebbe alla ricorrente alcun pregiudizio, concreto ed attuale.

Nel merito, l’Amministrazione ha controdedotto concludendo per la reiezione del gravame.

8. Si è costituita in giudizio anche la società Mit S.r.l., a sostegno della pretesa fatta valere dalla ricorrente Elma, assumendo che il ricorso è fondato in quanto il piano guida condizionerebbe, illegittimamente, l’edificazione all’interno del perimetro C6 al previo integrale completamento delle operazioni di bonifica.

9. Nelle more del giudizio, precisamente il 4.9.2013, è stata pubblicata la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 4454/2013 con cui è stata riformata la sentenza di questo TRGA n. 30/2011 e, conseguentemente, è stato rigettato il ricorso in primo grado della società Elma.

Le parti, quindi, anche alla luce di tale pronuncia, hanno ulteriormente illustrato le già dedotte censure e deduzioni con nuove memorie.

10. In particolare, il difensore della ricorrente ha chiesto che non si tenga conto della citata sentenza del Consiglio di Stato, in quanto l’interpretazione dell’art. 77bis del testo unico provinciale dell’ambiente, assunta dal giudice d’appello, si porrebbe in contrasto con i principi di tutela della proprietà privata affermati dalla Corte di giustizia, coerentemente all’art. 1 del primo protocollo addizionale della CEDU.

In subordine, è stato chiesto di valutare la questione di legittimità comunitaria dell’interpretazione dell’art. 77bis citato, assunta dal Consiglio di Stato, mediante rimessione alla Corte di giustizia ex art. 267 del Trattato CE.

11. Alla pubblica udienza del 7 novembre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

12. Passando al giudizio del Collegio, pregiudizialmente vanno esaminate le eccezioni in rito del Comune di Trento.

13. E’ fondata l’eccezione di inammissibilità dell’impugnativa della deliberazione consiliare n. 103.

Con essa, come già detto, è stato approvato un ordine del giorno con cui si “impegna” il Sindaco e la Giunta a “ribadire pertanto che anche il piano guida non consente sub-ambiti di lottizzazione e quindi piani di attuazione diversificati per le varie aree, permettendo di intervenire prima sull'area ex Carbochimica, senza nessuna garanzia per l'area ex Sloi, e quindi a perseguire il fine della bonifica integrale secondo quanto previsto dalla legge per l'insediamento delle funzioni urbane proposte con la proposta di deliberazione n. 314/2011”.

Si tratta, invero, di un atto di indirizzo politico, consistente in una raccomandazione rivolta al Sindaco ed alla Giunta, mediante le indicazioni in essa contenute sulle future iniziative dell'esecutivo stesso, senza, peraltro, che ciò possa neppure produrre effetti vincolanti e, perciò, direttamente lesivi.

Tale deliberazione, infatti, pur impegnando il Sindaco sotto il profilo della responsabilità politica, non produce effetti esterni all’apparato di governo dell’ente locale e, dunque, la delibera consiliare è atto privo di lesività, cosicché, la sua impugnazione è inammissibile non solo per la natura intrinseca del provvedimento, ma anche per difetto di interesse (cfr.: C.d.S., Sez. II, 16 gennaio 2008, n. 1584).

14. Non è fondata, invece, l’eccezione di difetto di interesse all’intero ricorso, nell’assunto che la deliberazione n. 104 non recherebbe alla ricorrente un pregiudizio concreto ed attuale.

Il pregiudizio - osserva il Collegio – è, invece, davvero attuale e consiste nel fatto che la deliberazione di approvazione del piano guida reca la prescrizione che l’edificazione all’interno del perimetro C6 resta condizionata al previo, integrale completamento di tutte le operazioni di bonifica: con ciò, incidendosi sull’interesse edificatorio di parte ricorrente.

15. Nel merito, peraltro, il ricorso è infondato.

16. Invero, secondo quanto disposto dalla ricordata sentenza del Consiglio di Stato n. 4454/2013, che riguardava la variante urbanistica presupposta alla qui impugnata deliberazione consiliare e sulla quale si è formato il giudicato, il vincolo di previa bonifica integrale ( anziché per settori ) dell’intera area - introdotto con la citata variante e riproposto nel piano guida qui impugnato - è legittimo.

In particolare, secondo quanto deciso dal giudice d’appello in dichiarata critica alla coerenza della motivazione del TRGA, la pretesa della ricorrente di sottrarsi all’obbligo di attendere il completamento della bonifica, sull’intera area del sito Trento Nord, in quanto il terreno di sua proprietà non è inquinato, si scontra con il divieto legislativo di procedere all’edificazione fino al completamento delle operazioni di bonifica, imposto dal comma 10quater dell’art. 77 bis del DPGP n1/41, nonché con la possibilità, ex comma 10undecies, che lo strumento urbanistico comprenda, nel divieto, anche porzioni contigue a quelle contaminate.

E’, perciò, coerente con tale normativa lo strumento urbanistico che, per imprescindibili esigenze di tutela ambientale e della salute, anche alla luce del principio di precauzione, ha sospeso ogni utilizzo edificatorio delle aree contigue a quelle interessate dalla, non facilmente circoscrivibile, contaminazione, in attesa del completamento integrale della bonifica.

17. Anche la contestazione relativa all’atipico ”atto di indirizzo”, previsto dalla variante urbanistica, è stata risolta dallo stesso giudice di secondo grado nel senso che l’utilizzazione di tale atto, non incluso nel novero degli strumenti di pianificazione urbanistica, al di là del nomen iuris, è legittima, essendo essa utilizzazione idonea a garantire i contenuti e le procedure del piano guida.

Peraltro, il Comune di Trento, anziché l’atipico “atto di indirizzo”, ha poi approvato il tipico piano guida.

18. Ciò posto, il Collegio osserva che la maggior parte delle censure svolte con il presente ricorso, diretto contro il piano guida, denunciano, sotto diversi profili, la violazione o comunque l’elusione della sentenza di questo Tribunale n. 30/2011 che, però, come detto, è stata assai criticamente riformata dal giudice d’appello, con l’effetto che, come già detto, resta confermata integralmente la legittimità della presupposta variante urbanistica, recante il vincolo in controversia, anche sul terreno della ricorrente.

Dunque, tali censure sono infondate.

19. Restano da esaminare il terzo ed il sesto motivo di ricorso, tra loro connessi, con cui è stato dedotto che il piano guida approvato non individuerebbe concrete soluzioni, ma sarebbe condizionato ad una serie di variabili relative alla bonifica, in contrasto con la natura e le funzioni ad esso assegnate dall’art. 43 L.p. 1/2008; inoltre, esso non fisserebbe un termine temporale, al quale sia collegato lo sviluppo edificatorio dell’area, non inquinata, di proprietà della ricorrente.

20. Anche queste censure sono infondate.

Invero, la funzione del piano guida è quella di orientare preventivamente le iniziative edificatorie private , le quali, nella specie, sono condizionate alla previa bonifica dei suoli, com’è stabilito dal sovraordinato strumento urbanistico generale: le variabili della bonifica sono quindi legittimamente connaturate al piano guida approvato.

Il piano guida costituisce soltanto lo schema degli indirizzi in materia urbanistico-edilizia, ma è, a sua volta, nella fattispecie condizionato dalla bonifica dei suoli (vd. pag. 41 del piano guida); né rientra nei poteri del Consiglio comunale che l’ha approvato la fissazione dei relativi termini.

Peraltro, esso reca sufficienti indicazioni per la sistemazione urbanistica della zona (vd. pag. 46 e ss.) e, quindi, non merita la censura di indeterminatezza che gli viene mossa dalla ricorrente.

21. Circa, invece, i tempi della bonifica che condizionano (illegittimamente, secondo parte ricorrente) gli interventi edificatori sull’intera zona C6, va detto che tra le Amministrazioni pubbliche interessate e le società proprietarie dei terreni inquinati venne stipulato, il 9 dicembre 2002, un accordo di programma, cui faceva seguito l’atto aggiuntivo del 20 novembre 2003, aventi ad oggetto la caratterizzazione e la progettazione preliminare degli interventi di bonifica e ripristino ambientale delle predette aree, nonché un’integrazione del 6 maggio 2004, relativa alle spese rimborsabili alla provincia.

Infine, il 9 luglio 2012 è stato approvato l’accordo di programma definitivo.

Quest’ultimo ha stabilito, tra l’altro:

a) che gli accordi precedenti dovessero adeguarsi alla normativa introdotta con il d.lgs. 152/2006; b) che il progetto relativo alla bonifica è affidato ai tecnici delle società firmatarie;

c) che il termine per la bonifica delle rogge demaniali è di 5 anni e che la Provincia è autorizzata ad accedere alle aree ex Sloi ed ex Carbochimica;

d) che l’impianto della barriera idraulica, previo dissequestro dell’Autorità giudiziaria, è affidato all’Agenzia provinciale della depurazione.

22. Va poi aggiunto che l’art. 252, comma 4, del d.lgs. 152/2006 attribuisce “la procedura di bonifica di cui all'articolo 242 dei siti di interesse nazionale [com’è quello di cui si controverte: n.d.r.]…alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle attività produttive”.

23. Ciò posto, nella specie le norme di legge attributive del potere, in concreto esercitato dalle amministrazioni interessate, prevedono l'adozione di atti che presentano una pluralità di contenuti e perseguono più finalità, contestualmente ambientali, urbanistiche e di tutela della salute. Le amministrazioni ed i privati, mediante la stipula dell'accordo di programma sopra menzionato, hanno realizzato un assetto di interessi e previsto un procedimento per l'effettuazione degli interventi di bonifica della zona, che è però destinato a concludersi al livello di competenza ministeriale.

Ora, è vero che nel citato accordo di programma, accanto a clausole di immediata esecutività (come quella dalla bonifica delle rogge demaniali) non mancano previsioni la cui concreta applicazione è subordinata allo svolgimento di ulteriori sequenze procedurali, senza l’indicazione di termini finali certi; tuttavia, è altrettanto vero che il piano guida non è lo strumento deputato ad incidere sul procedimento di bonifica, avendo esso, come detto, valenza solo di indirizzo urbanistico-costruttivo.

24. A quanto sin qui detto va aggiunto che la società ricorrente non è priva di strumenti sollecitatori per far valere l’eventuale inerzia dei soggetti che dovrebbero provvedere alla bonifica ed impedire che l’utilizzazione edificatoria dei propri suoli resti – inammissibilmente - sospesa sine die.

Infatti, relativamente ai siti di interesse nazionale, l’art. 252, comma 4, del d.lgs. 152/2006 stabilisce che “nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato, gli interventi sono predisposti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A. nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati.”

Alla stregua di tale norma, l’interessata ben può sollecitare l'esercizio del menzionato pubblico potere, essendo legislativamente stabilito che il Ministero ha l’obbligo di provvedere in via sostitutiva, allorquando i proprietari dei fondi inquinati siano rimasti inadempienti.

25. Di fronte, poi, all’eventuale comportamento pure inerte del Ministero, la ricorrente sarà legittimata ad agire con il rimedio dell’azione avverso il silenzio-rifiuto che si sia formato sulla sua istanza.

26 Tali considerazioni inducono il Collegio a disattendere l’istanza, formulata dalla ricorrente nelle ultime memorie presentate alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 4454/2013, di disapplicazione della sentenza d’appello, per contrasto con i principi di tutela della proprietà privata espressi nell’art. 1 del primo protocollo addizionale della CEDU.

Infatti, per un verso la sentenza del giudice di secondo grado costituisce giudicato intangibile; per altro verso, la tutela del diritto di proprietà, garantito dall'art. 1 del primo protocollo addizionale della CEDU, è da considerarsi recessiva di fronte alle esigenze di salvaguardia dei valori ambientali e di tutela della salute, in quanto l'art. 1 del Prot. n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, essendo ispirato alla necessaria proporzionalità tra l'interesse pubblico perseguito e la tutela della proprietà privata (cfr.: Corte europea diritti dell'uomo, sez. II, 20/01/2009, n. 75909) non esclude un sacrificio dello jus aedificandi per la salvaguardia di tali superiori interessi.

Per la stessa ragione, non può essere assecondata l’istanza, sempre proposta dalla ricorrente, affinché sia sollevare la questione di legittimità comunitaria dell’interpretazione dell’art. 77bis davanti alla Corte di giustizia, ex art. 267 del Trattato CE.

Del resto, con l’art. 77bis, comma 10undecies, si è inteso seguire il principio di precauzione, che è di genesi comunitaria.

L’art. 174 del Trattato CE ha indicato, al comma 1, la protezione della salute umana fra gli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale e il principio stesso è stato introdotto al comma 2, il quale dispone che “La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga”.

La rilevanza di quest’ultimo principio generale, che è come tale direttamente cogente per tutte le pubbliche amministrazioni, ha trovato ampio riconoscimento, ancorché sia menzionato nel Trattato soltanto in relazione alla politica ambientale, da parte degli organi comunitari soprattutto nel settore della salute, con una valenza non solo programmatica, ma direttamente imperativa nel quadro degli ordinamenti nazionali, vincolati ad applicarlo qualora sussistano incertezze riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone (cfr., sul punto, ad es.: Tribunale I grado CE, sez. II, 19.11.2009, n. 334; Corte giustizia CE, sez. III, 12.1.2006, n. 504).

Detto principio generale integra, quindi, un criterio orientativo generale e di larga massima (T.A.R Lazio, Roma, sez. I, 31.5.2004, n. 5118), che deve caratterizzare non soltanto le attività normative, ma prima ancora quelle amministrative, come prevede espressamente l’art. 1 della legge 7.8.1990 n. 241, ove si stabilisce che “L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta … dai principi dell’ordinamento comunitario” .

Anche il d.lgs. n. 152/2006, all’art. 301, comma 1, stabilisce che “In applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione”.

Ne consegue che, su tale scorta, vi è l’obbligo delle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire rischi, anche se unicamente potenziali, per la salute, per la sicurezza e per l’ambiente, facendo in ciò necessariamente prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali valori sugli interessi economici dei singoli (Corte di Giustizia CE, sentenza 26 novembre 2002 n. T-132; Consiglio di Stato, sez. VI, 5.12.2002, n. 6657).

Ebbene, l’art. 77bis, comma 10undecies, appare coerente con il principio di precauzione, appena illustrato, laddove prevede che “le varianti al piano regolatore generale … possono comprendere, oltre alle aree contaminate da bonificare, porzioni di aree contigue…” e ciò all’evidente fine di elevare il livello di protezione scelto dall’autorità, nell’esercizio del suo potere discrezionale.

27 . Conclusivamente il ricorso va respinto

Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, attesa l’anzidetta oscillazione di pronunce giurisdizionali (di questo TRGA e del Consiglio di Stato) relative alla presupposta variante urbanistica.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese del giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Lorenzo Stevanato, Consigliere, Estensore

Alma Chiettini, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)