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MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DECRETO 2 maggio 2006
Modalita' di utilizzo per la produzione di energia elettrica del CDR di qualita' elevata (CDR-Q), come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Gazzetta Ufficiale N. 106 del 9 Maggio 2006

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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Considerata la necessita' di sanare le discrepanze sussistenti tra
la normativa prevista dall'art. 229 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e la disciplina tecnica preesistente in tema di
incentivazioni all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, con
particolare riferimento all'art. 12, comma 3, del decreto del
Ministero delle attivita' produttive 24 ottobre 2005;
Visto il contenzioso amministrativo pendente dinanzi al TAR Lazio
sull'art. 12 del sopra menzionato decreto ministeriale;
Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, ed in particolare l'art.
1, comma 30, in base al quale il Governo e' autorizzato ad apportare
modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
8 marzo 2002, conseguenti a quanto previsto all'art. 1, comma 29,
lettera b) della medesima legge;
Visto l'art. 229 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che
disciplina le modalita' per l'utilizzo del CDR di qualita' elevata
(CDR-Q) come definito dall'art. 183, comma 1, lettera s);
Considerato che in data 29 aprile 2006, con l'entrata in vigore del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si e' proceduto
all'abrogazione, fra le altre norme, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002;
Considerato che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 8 marzo 2002, e' espressamente menzionato come norma da
modificare tanto dalla legge n. 308/2004, art. 1, comma 30, quanto
dall'art. 229, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 152/2006;
Ravvisata la necessita' di dover procedere con tempestivita' ed
urgenza all'attuazione dell'art. 1, comma 30, della legge n.
308/2004, anche al fine di fornire una compiuta disciplina alle
modalita' di utilizzo del CDR-Q;
Considerata la necessita' di fornire chiarezza giuridica e certezza
comportamentale in modo uniforme sull'intero territorio nazionale,
tanto alle autorita' deputate al controllo che agli operatori
interessati;
Premesso che l'art. 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(richiamato nel prosieguo come: il decreto legislativo n. 152/2006),
recante norme in materia ambientale, dispone criteri per l'adozione
dei provvedimenti successivi aventi ad oggetto le norme di cui al
medesimo decreto;
Premesso che con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro della salute ed il Ministro delle attivita'
produttive, in attuazione dell'art. 12 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, e' stata istituita una
Commissione interministeriale (richiamata nel prosieguo come: la
Commissione) per l'esame delle proposte di integrazione ed
aggiornamento al citato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 8 marzo 2002, anche in riferimento alle condizioni di
utilizzo dei combustibili;
Visti i lavori della Commissione relativi alle problematiche
connesse alla produzione e l'utilizzo del CDR-Q, che si e' avvalsa
delle competenze dell'APAT, del CNR, dell'ENEA, dell'ISS e del CTI
(Comitato Termotecnico Italiano);
Vista la nota tecnica, prodotta dal Comitato Termotecnico Italiano,
relativa ad una possibile regolamentazione del CDR-Q come
combustibile consentito per alcuni usi industriali;
Ritenuto di dover promuovere con urgenza l'utilizzo del CDR-Q che
costituisce fonte energetica alternativa e rinnovabile,
particolarmente rilevante in situazioni di carenze e crisi
energetiche anche al fine di concorrere al raggiungimento degli
obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto cosi' come, in
particolare, previsto dall'art. 267, comma 4, del decreto legislativo
n. 152/2006;
Considerato che la Commissione e' decaduta con l'entrata in vigore
dell'art. 297 del decreto legislativo n. 152/2006, che abroga il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002;
Verificato che non e' stato portato a compimento il disposto
dell'art. 1, comma 30, della legge n. 308/2004;
Ritenuto di recepire con proprio decreto, gli elaborati tecnici ed
i contributi prodotti dalla Commissione ed in particolare la nota
tecnica prodotta dal Comitato Termotecnico Italiano, relativamente
alle problematiche connesse alla produzione e all'utilizzo del CDR-Q;
Decreta:

Art. 1.
L'art. 12, comma 3, del decreto 24 ottobre 2005 del Ministro delle
attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, recante «Aggiornamento delle direttive
per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79», e' cosi' modificato: «In attuazione dell'art.
229, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, ha diritto ai certificati verdi la produzione di energia
elettrica degli impianti che utilizzano combustibile da rifiuti di
qualita' elevata (CDR-Q) come descritto dalle norme tecniche UNI
9903-1 (RDF di qualita' elevata).».

Art. 2.
Le modalita' di utilizzo del CDR-Q di cui agli articoli 183,
comma 1, lettera s), e 229 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono quelle contenute nell'Allegato 1 al presente decreto che e'
da considerarsi parte integrante del medesimo.

Art. 3.
Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale o dalla data di pubblicazione sul sito del
Ministero delle attivita' produttive all'indirizzo:
www.attivitaproduttive.gov.it
Roma, 2 maggio 2006

Il Ministro delle attività produttive
Scajola

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli

Allegato 1