Nuova pagina 2

DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 2003, n.182
Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico.

Gazzetta Ufficiale N. 168 del 22 Luglio 2003

Nuova pagina 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo
32 e l'allegato B che conferisce delega al Governo per il recepimento
della direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di
raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni;
Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
19 aprile 2000, n. 432;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 14 marzo 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province di Trento e di Bolzano, reso nella
seduta del 27 marzo 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 giugno 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
i Ministri degli affari esteri, della salute, della giustizia,
dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti,
della difesa, dell'interno, delle attivita' produttive e per gli
affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Obiettivi
1. Il presente decreto ha l'obiettivo di ridurre gli scarichi in
mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del
carico prodotti dalle navi che utilizzano porti situati nel
territorio dello Stato, nonche' di migliorare la disponibilita' e
l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti
e residui.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2001.» L'art. 32 e l'allegato «B» cosi' recitano:
«Art. 32 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE,
relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti
prodotti dalle navi e i residui del carico). - 1. Il
Governo e' delegato ad emanare, senza nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine e con
le modalita' di cui all'art. 1, commi 1 e 2, uno o piu'
decreti legislativi al fine di dare organica attuazione
alla direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti
portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i
residui del carico, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi generali di cui all'art. 2, nonche' dei seguenti
principi e criteri direttivi: prevedere per il naviglio
militare dello Stato che con decreto del Ministro della
difesa, di concerto con i Ministri interessati, siano
determinate, tenuto conto della particolare struttura delle
unita' navali, le specifiche prescrizioni tecniche cui le
navi da guerra ed ausiliarie si devono attenere, con
riferimento alle caratteristiche di ogni classe di unita';
prevedere altresi' per le navi delle Forze di polizia ad
ordinamento civile che, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con gli altri Ministri
interessati, siano determinate, tenuto conto della
particolare struttura delle unita' navali, le specifiche
prescrizioni tecniche cui le navi delle predette Forze di
polizia si devono attenere, con riferimento alle
caratteristiche di ogni classe di unita'.».

«Allegato B (Art. 1, commi 1 e 3)
93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993,
concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
di lavoro.
94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994,
riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo
o di una procedura per l'informazione e la consultazione
dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di
dimensioni comunitarie.
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa
alle discariche di rifiuti.
1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di
riconoscimento delle qualifiche per le attivita'
professionali disciplinate dalle direttive di
liberalizzazione e dalle direttive recanti misure
transitorie e che completa il sistema generale di
riconoscimento delle qualifiche.
1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa
all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della
gente di mare concluso dall'Associazione armatori della
Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati
dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
l999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che
modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che
le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo
appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da
persone giuridiche distinte.
1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il
miglioramento della tutela della sicurezza e della salute
dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di
atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai
sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE).
2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura
e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la
relativa pubblicita'.
2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione
della responsabilita' civile risultante dalla circolazione
di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e
88/357/CEE del Consiglio (quarta direttiva assicurazione
autoveicoli).
2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei
servizi della societa' dell'informazione, in particolare il
commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul
commercio elettronico»).
2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del
Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione
dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e
le attivita' esclusi dalla suddetta direttiva.
2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali.
2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di
cioccolato destinati all'alimentazione umana.
2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua
il principio della parita' di trattamento fra le persone
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.
2003/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso.
2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di
raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del
carico.
2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che
stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di
lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.
2000/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 dicembre 2000, recante modifica della direttiva 95/53/CE
del Consiglio che fissa i principi relativi
all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore
dell'alimentazione animale.
2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che
stabilisce un quadro generale per la parita' di trattamento
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000,
relativa all'attuazione dell'accordo europeo
sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di
volo nell'aviazione civile concluso da Association of
European Airlines (AEA), European Transport Workers'
Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA),
European Regions Airline Association (ERA) e International
Air Carrier Association (IACA).
2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del
Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie
comunitarie.
2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del
Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie.
2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della
capacita' di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione
dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
e alla certificazione di sicurezza.
2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001,
sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi
nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad
un'alimentazione particolare.
2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 marzo 2001, relativa all'interoperabilita' del sistema
ferroviario transeuropeo convenzionale.
2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambieme di
organismi geneticamente modificati e che abroga la
direttiva 90/220/CEE del Consiglio.
2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51
/CEE del Consiglio relative al sistema generale di
riconoscimento delle qualifiche professionali e le
direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE,
78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE,
85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del
Consiglio concernenti le professioni di infermiere
responsabile dell'assistenza generale, dentista,
veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.
2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei
lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di
stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.
2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del
diritto d'autore e dei diritti connessi nella societa'
dell'informazione.
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull'ambiente.
2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del
Consiglio relativa ai requisiti di sicurezza e di salute
per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei
lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare
ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE.
2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
3 luglio 2001, recante modificazione della direttiva
95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi
all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore
dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE,
96/25/CE e 1999/29/CE del Consiglio, relative
all'alimentazione animale.
2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE,
83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di
valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni
tipi di societa' nonche' di banche e di altre istituzioni
finanziarie.
2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell'elettricita'.
2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di
un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.
2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che
completa lo statuto della societa' europea per quanto
riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.».
- La direttiva 2000/59/CE e' pubblicata in GUCE n. L
332 del 28 dicembre 2000.
- Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, reca:
«Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggi.
- La legge 29 settembre 1980, n. 662, reca: «Ratifica
ed esecuzione della Convenzione internazionale per la
prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del
protocollo d'intervento in alto mare in caso di
inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi,
con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973.».
- Il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 19 aprile 2000, n. 432, reca: «Regolamento di
recepimento della direttiva 95/21/CE relativa
all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza
delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le
condizioni di vita e di lavoro a bordo, come modificata
dalle direttive 98/25/CE, 98/42/CE e 99/97/CE.

 

Art. 2.
Definizioni
1. Al fine del presente decreto, si intende per:
a) nave: unita' di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente
marino, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i
sommergibili, i galleggianti, nonche' le unita' di cui alle lettere
f) e g);
b) Marpol 73/78: convenzione internazionale del 1973 per la
prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal
relativo protocollo del 1978, in vigore nell'Unione europea alla data
del 27 novembre 2000 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n.
662;
c) rifiuti prodotti dalla nave: i rifiuti, comprese le acque
reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le
acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano
nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol
73/78, nonche' i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida
definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della
Marpol 73/78;
d) residui del carico: i resti di qualsiasi materiale che
costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in
cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico o di
pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio (slop) e le acque di
zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui; tali
resti comprendono eccedenze di carico-scarico e fuoriuscite;
e) impianto portuale di raccolta: qualsiasi struttura fissa,
galleggiante o mobile all'interno del porto dove, prima del loro
avvio al recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i
rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico;
f) peschereccio: qualsiasi imbarcazione equipaggiata o utilizzata
a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine
viventi;
g) imbarcazione da diporto: unita' di qualunque tipo a
prescindere dal mezzo di propulsione, che viene usata con finalita'
sportive o ricreative;
h) porto: un luogo o un'area geografica cui siano state apportate
migliorie e aggiunte attrezzature tali da consentire l'attracco di
navi, pescherecci ed imbarcazioni da diporto;
i) Autorita' competente: l'Autorita' portuale, ove istituita, o
l'Autorita' marittima.
2. I rifiuti prodotti dalla nave e i residui del carico sono
considerati rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, e successive modificazioni.


Note all'art. 2:
- Per la legge 29 settembre 1980, n. 662, vedi note
alle premesse.
- Per il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
vedi note alle premesse.

 

Art. 3.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica:
a) alle navi, compresi i pescherecci e le imbarcazioni da
diporto, a prescindere dalla loro bandiera, che fanno scalo o che
operano in un porto dello Stato, ad esclusione delle navi militari da
guerra ed ausiliarie o di altre navi possedute o gestite dallo Stato,
se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali;
b) ai porti dello Stato ove fanno scalo le navi di cui alla
lettera a).
2. Il Ministro della difesa, con decreto adottato di concerto con i
Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'economia e
finanze e della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce le misure
necessarie ad assicurare che le navi militari da guerra ed ausiliarie
escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto, ai sensi
del comma l, lettera a), conferiscano i rifiuti ed i residui del
carico in conformita' alla normativa vigente in materia, tenuto conto
delle specifiche prescrizioni tecniche previste per dette navi e
delle caratteristiche di ogni classe di unita'.
3. Il Ministro dell'interno, con decreto adottato di concerto con i
Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute,
della giustizia, delle politiche agricole e forestali e dell'economia
e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, stabilisce le misure
necessarie ad assicurare che le navi delle Forze di polizia ad
ordinamento civile, escluse dall'ambito di applicazione del presente
decreto, ai sensi del comma 1, lettera a), conferiscano i rifiuti ed
i residui del carico in conformita' alla normativa vigente in
materia, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste
per dette navi e delle caratteristiche di ogni classe di unita'.

 

Art. 4.
Impianti portuali di raccolta
1. In attuazione del piano previsto all'articolo 5, il porto e'
dotato, con oneri a carico del gestore del servizio, di impianti e di
servizi portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei
residui del carico adeguati in relazione alla classificazione dello
stesso porto, laddove adottata ovvero in relazione al traffico
registrato nell'ultimo triennio, al fine di assicurare il rapido
conferimento di detti rifiuti e residui, evitando ingiustificati
ritardi e garantendo nel contempo standard di sicurezza per
l'ambiente e per la salute dell'uomo raggiungibili con l'applicazione
delle migliori tecnologie disponibili.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, la capacita' degli impianti
portuali di raccolta realizzati, siano essi strutture fisse, mobili o
galleggianti, e' commisurata alla tipologia ed al quantitativo di
rifiuti prodotti da navi e di residui del carico provenienti dalle
navi che in via ordinaria approdano nel porto, tenuto conto delle
esigenze operative degli utenti dello scalo, dell'ubicazione
geografica e delle dimensioni del porto, della tipologia delle navi
che vi fanno scalo, nonche' delle esenzioni di cui all'articolo 7,
comma 1.
3. Gli impianti portuali di cui al comma 1 si conformano alle
vigenti disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione
incendi.
4. Fatta salva la disciplina in materia di concessione di beni
demaniali e di servizi esplicati con mezzi navali in regime di
concessione, gli impianti portuali di raccolta fissi sono autorizzati
ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, salvo che gli stessi impianti rispettino le condizioni
stabilite all'articolo 6, comma 2, lettera m), del citato decreto.
5. L'affidamento dei lavori per la realizzazione degli impianti
portuali di raccolta, nonche' del servizio di raccolta dei rifiuti,
avviene mediante gara ad evidenza pubblica in conformita' alla
legislazione nazionale e comunitaria vigente.
6. Il gestore dell'impianto portuale di raccolta e del servizio di
raccolta di cui al comma l provvede agli adempimenti relativi alla
comunicazione annuale ed alla tenuta dei registri previsti agli
articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 22 del 1997.
7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, stabilisce, in conformita' alle procedure definite
dall'Organizzazione marittima internazionale, le modalita' di
segnalazione allo Stato di approdo delle eventuali inadeguatezze
degli impianti portuali di raccolta di cui al comma 1.


Note all'art. 4:
- Per il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
vedi note alle premesse. Gli articoli 27, 28, 6, comma 1,
lettera m), 11 e 12 cosi' recitano:
«Art. 27 (Approvazione del progetto di autorizzazione
alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di
recupero dei rifiuti). - 1. I soggetti che intendono
realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di
rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita
domanda alla regione competente per territorio, allegando
il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione
tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso
dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di
tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro, e
di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto
alla procedura di valutazione di impatto ambientale statale
ai sensi della normativa vigente, alla domanda e' altresi'
allegata la comunicazione del progetto all'autorita'
competente ai predetti fini ed il termine di cui al comma 3
resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla
compatibilita' ambientale ai sensi dell'art. 6, comma 4,
della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche
ed integrazioni.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
cui al comma 1, la regione nomina un responsabile del
procedimento e convoca una apposita conferenza cui
partecipano i responsabili degli uffici regionali
competenti, e i rappresentanti degli enti locali
interessati. Alla conferenza e' invitato a partecipare
anche il richiedente l'autorizzazione o un suo
rappresentante al fine di acquisire informazioni e
chiarimenti.
3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la
Conferenza:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi
alla compatibilita' del progetto con le esigenze ambientali
e territoriali;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente
la valutazione di compatibilita' ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi
atti alla giunta regionale.
4. Per l'istruttoria tecnica della domanda la regione
puo' avvalersi degli organismi individuati ai sensi del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle
conclusioni della Conferenza, e sulla base delle risultanze
della stessa, la giunta regionale approva il progetto e
autorizza la realizzazione dell'impianto. L'approvazione
sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e
concessioni di organi regionali, provinciali e comunali.
L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante
allo strumento urbanistico comunale, e comporta la
dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed
indifferibilita' dei lavori.
6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree
vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e
del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si
applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 82
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 1985,
n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431.
7. Le regioni emanano le norme necessarie per
disciplinare l'intervento sostitutivo in caso di mancato
rispetto del termine complessivo di cui ai commi 2, 3 e 5.
8. Le procedure di cui al presente articolo si
applicano anche per la realizzazione di varianti
sostanziali in corso di esercizio, che comportano modifiche
a seguito delle quali gli impianti non sono piu' conformi
all'utorizzazione rilasciata.
9. Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 puo'
essere presentata domanda di autorizzazione all'esercizio
delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui
all'art. 28. In tal caso la regione autorizza le operazioni
di smaltimento e di recupero contestualmente all'adozione
del provvedimento che autorizza la realizzazione
dell'impianto.».
«Art. 28 (Aurotorizzazione all'esercizio delle
operazioni di smaltimento e recupero). - 1. L'esercizio
delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti
e' autorizzato dalla regione competente per territorio
entro novanta giorni dalla presentazione della relativa
istanza da parte dell'interessato. L'autorizzazione
individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per
garantire l'attuazione dei principi di cui all'art. 2, ed
in particolare:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o
da recuperare;
b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento
alla compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate,
ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla
conformita' dell'impianto al progetto approvato;
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza
ed igiene ambientale;
d) il luogo di smaltimento;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) i limiti di emissione in atmosfera, che per i
processi di trattamento termico dei rifiuti, anche
accompagnati da recupero energetico, non possono essere
meno restrittivi di quelli fissati per gli impianti di
incenerimento dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del
Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del
21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre
1994, e successive modifiche ed integrazioni;
g) le prescrizioni per le operazioni di messa in
sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
h) le garanzie finanziarie;
i) l'idoneita' del soggetto richiedente.
2. (Comma abrogato dall'art. 17, del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36).
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per
un periodo di cinque anni ed e' rinnovabile. A tale fine,
entro centottanta giorni dalla scadenza
dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita
domanda alla regione che decide prima della scadenza
dell'autorizzazione stessa.
4. Quando a seguito di controlli successivi
all'avviamento degli impianti questi non risultino conformi
all'autorizzazione di cui all'art. 27, ovvero non siano
soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute
nell'atto di autorizzazione all'esercizio delle operazioni
di cui al comma 1, quest'ultima e' sospesa, previa diffida,
per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine
senza che il titolare abbia provveduto a rendere
quest'ultimo conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione
stessa e' revocata.
5. Fatti salvi l'obbligo della tenuta dei registri di
carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'art. 12,
ed il divieto di miscelazione, le disposizioni del presente
articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato
nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 6, comma
1, lettera m).
6. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di
carico e scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti
in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche
disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.
L'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco
non puo' essere rilasciata se il richiedente non dimostra
di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'art. 16,
nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti.
7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad
esclusione della sola riduzione volumetrica, sono
autorizzati, in via definitiva dalla regione ove
l'interessato ha la sede legale o la societa' straniera
proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza.
Per lo svolgimento delle singole campagne di attivita' sul
territorio nazionale interessato, almeno sessanta giorni
prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare
alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto
le specifiche dettagliate relative alla campagna di
attivita', allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e
l'iscrizione all'albo nazionale delle imprese di gestione
dei rifiuti, nonche' l'ulteriore documentazione richiesta.
La regione puo' adottare prescrizioni integrative oppure
puo' vietare l'attivita' con provvedimento motivato qualora
lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia
compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute
pubblica.».
«Art. 6 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) - l) (omissis);
m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei
rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui
sono prodotti alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti depositati non devono contenere
policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani,
policlorodibenzofenoli in quantita' superiore a 2,5 ppm ne'
policlorobifenile, policlorotrifenili in quantita'
superiore a 25 ppm;
2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed
avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con
cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantita'
in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo
di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri
cubi; il termine di durata del deposito temporaneo e' di un
anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i
10 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle
quantita', il deposito temporaneo e effettuato in
stabilimenti localizzati nelle isole minori;
3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti
ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con
cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle
quantita' in deposito, ovvero, in alternativa, quando il
quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito
raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del
deposito temporaneo e' di un anno se il quantitativo di
rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno o
se, indipendentemente dalle quantita', il deposito
temporaneo e' effettuato in stabilimenti localizzati nelle
isole minori;
4) il deposito temporaneo deve essere effettuato
per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme
tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi, nel rispetto
delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze
pericolose in essi contenute;
5) devono essere rispettate le norme che
disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti
pericolosi;
6) (numero soppresso dall'art. 1, del decreto
legislativo 8 novembre 1997, n. 389).
«Art. 11 (Catasto dei rifiuti). - 1. Entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 12
della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede con proprio
decreto alla riorganizzazione del catasto dei rifiuti ai
sensi dell'art. 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n.
397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
1988, n. 475, e successive modificazioni, in modo da
assicurare un quadro conoscitivo completo e costantemente
aggiornato, anche ai fini della pianificazione delle
connesse attivita' di gestione, sulla base del sistema di
raccolta dei dati relativi alla gestione dei rifiuti di cui
alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, utilizzando la
nomenclatura prevista nel Catalogo europeo dei rifiuti
istituito con decisione della Commissione delle Comunita'
europee del 20 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale delle Comunita' europee n. 5 del 7 gennaio 1994.
2. Il Catasto e' articolato in una sezione nazionale
che ha sede in Roma presso l'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente (ANPA) e in sezioni regionali o
delle province autonome presso le corrispondenti agenzie
regionali e delle province autonome per la protezione
dell'ambiente (ARPA) e, ove tali agenzie non siano ancora
costituite, presso la regione.
3. Chiunque effettua a titolo professionale attivita'
di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i
commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge
le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti,
nonche' le imprese e gli enti che producono rifiuti
pericolosi e le imprese e gli enti che producono rifiuti
non pericolosi di cui all'art. 7, comma 3, lettere c), d) e
g), sono tenuti a comunicare annualmente con le modalita'
previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantita' e
le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle
predette attivita'. Sono esonerati da tale obbligo gli
imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice
civile con un volume di affari annuo non superiore a lire
quindicimilioni e, limitatamente alla produzione di rifiuti
non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani di cui
all'art. 2083 del codice civile che non hanno piu' di tre
dipendenti. Nel caso in cui i produttori di rifiuti
conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta,
la comunicazione e' effettuata dal gestore del servizio
limitatamente alla quantita' conferita.
4. I comuni, o loro consorzi o comunita' montane ovvero
aziende speciali con finalita' di smaltimento dei rifiuti
urbani e assimilati comunicano annualmente secondo le
modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le
seguenti informazioni relative all'anno precedente:
a) la quantita' dei rifiuti urbani raccolti nel
proprio territorio;
b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei
rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e
la quantita' dei rifiuti gestiti da ciascuno;
c) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e
finanziario degli investimenti per le attivita' di gestione
dei rifiuti, nonche' i proventi della tariffa di cui
all'art. 49;
d) i dati relativi alla raccolta differenziata.
5. Le Sezioni regionali e provinciali e delle province
autonome del Catasto provvedono all'elaborazione dei dati
ed alla successiva trasmissione alla Sezione nazionale
entro trenta giorni dal ricevimento, ai sensi dell'art. 2,
comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, delle
informazioni di cui ai commi 3 e 4. L'ANPA elabora i dati,
evidenziando le tipologie e le quantita' dei rifiuti
prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti,
nonche' gli impianti di smaltimento e di recupero in
esercizio, e ne assicura la pubblicita'.
6. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in
materia.
7. La riorganizzazione del Catasto di cui ai commi 1 e
2 non deve comportare oneri ulteriori ed aggiuntivi per il
bilancio dello Stato.».
«Art. 12 (Registri di carico e scarico). - 1. I
soggetti di cui all'art. 11, comma 3, hanno l'obbligo di
tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati
e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono
annotare, le informazioni sulle caratteristiche qualitative
e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della
comunicazione annuale al Catasto. Le annotazioni devono
essere effettuate:
a) per i produttori almeno entro una settimana dalla
produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il
trasporto almeno entro una settimana dalla effettuazione
del trasporto;
c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro
una settimana dalla effettuazione della transazione
relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di
ricupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla
presa in carico dei rifiuti.
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle
imprese che svolgono attivita' di smaltimento e di recupero
dei rifiuti deve, inoltre, contenere:
a) l'origine, la quantita', le caratteristiche e la
destinazione specifica dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed
il mezzo di trasporto utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato.
3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di
produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di
rifiuti nonche' presso la sede delle imprese che effettuano
attivita' di raccolta e trasporto, e presso la sede dei
commercianti e degli intermediari. I registri integrati con
i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono
conservarti per cinque anni dalla data dell'ultima
registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle
operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che
devono essere conservati a tempo indeterminato ed al
termine dell'attivita' devono essere consegnati
all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione.
3-bis. I registri di carico e scarico relativi ai
rifiuti prodotti dalle attivita' di manutenzione delle reti
e delle utenze diffuse svolte dai soggetti pubblici e
privati titolari di diritti speciali o esclusivi ai sensi
della direttiva 93/38/CE attuata con il decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 158, che installano e gestiscono,
direttamente o mediante appaltatori, reti ed impianti per
l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico,
possono essere tenuti, nell'ambito della provincia dove
l'attivita' e' svolta, presso le sedi di coordinamento
organizzativo o altro centro equivalente comunicato
preventivamente alla provincia medesima.
4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non
eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una
tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere
all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico
dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria
interessate o loro societa' di servizi che provvedono ad
annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo
presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.
5. Le informazioni contenute nel registro sono rese in
qualunque momento all'autorita' di controllo che ne faccia
richiesta.
6. In attesa dell'individuazione del modello uniforme
di registro di carico e scarico e degli eventuali documenti
sostitutivi, nonche' delle modalita' di tenuta degli
stessi, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
che disciplinano le predette modalita' di tenuta dei
registri.
6-bis. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 i
consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente
decreto e i consorzi di cui all'art. 9-quinquies del
decreto-legge 9 settembre l988, n. 397, convertito con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e
all'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.
95.».

 

Art. 5.
Piano di raccolta e piano di gestione dei rifiuti
1. Nel rispetto delle prescrizioni previste dall'Allegato I e
tenuto conto degli obblighi di cui agli articoli 4, 6, 7, 10 e 14,
comma 1, l'Autorita' portuale, previa consultazione delle parti
interessate e, in particolare, degli enti locali, dell'ufficio di
sanita' marittima e degli operatori dello scalo o dei loro
rappresentanti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto elabora un piano di raccolta dei rifiuti prodotti
dalle navi e dei residui del carico e ne da' immediata comunicazione
alla regione competente per territorio.
2. Entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione del piano di
cui al comma 1, la regione valuta ed approva lo stesso piano,
integrandolo, per gli aspetti relativi alla gestione, con il piano
regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del decreto
legislativo n. 22 del 1997 e ne controlla lo stato di attuazione.
3. In caso di inadempimento da parte dell'Autorita' portuale
dell'obbligo di cui al comma 1 nei termini ivi stabiliti, la regione
competente per territorio nomina, entro sessanta giorni dalla
scadenza di detto termine, un commissario ad acta per la elaborazione
del piano di raccolta dei rifiuti, da approvarsi secondo quanto
previsto al comma 2.
4. Nei porti in cui l'Autorita' competente e' l'Autorita'
marittima, le prescrizioni di cui al comma 1 sono adottate, d'intesa
con la regione competente, con ordinanza che costituisce piano di
raccolta.
5. Nel caso di porti ricadenti nello stesso territorio regionale,
l'Autorita' portuale puo' elaborare un unico piano di raccolta dei
rifiuti, purche' il piano stesso indichi per ciascun porto il
fabbisogno di impianti di raccolta e l'entita' degli impianti
disponibili.
6. Il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti e' aggiornato ed
approvato in coerenza con la pianificazione regionale in materia di
rifiuti, almeno ogni tre anni e, comunque, in presenza di
significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto.


Note all'art. 5:
- Per il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi alle
premesse. L'articolo 22, cosi' recita:
«Art. 22 (Piani regionali). - 1. Le regioni, sentite le
province ed i comuni, nel rispetto dei principi e delle
finalita' di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, ed in
conformita' ai criteri stabiliti dal presente articolo,
predispongono piani regionali di gestione dei rifiuti
assicurando adeguata pubblicita' e la massima
partecipazione dei cittadini, ai sensi dell'art. 25 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. I piani regionali di gestione dei rifiuti promuovono
la riduzione delle quantita', dei volumi e della
pericolosita' dei rifiuti.
3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede
inoltre:
a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai
quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia,
gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione
delle discariche, possono essere localizzati nelle aree
destinate ad insediamenti produttivi;
b) la tipologia ed il complesso degli impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare
nella regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare
la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno
degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 23,
nonche' dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte
del sistema industriale;
c) il complesso delle attivita' e dei fabbisogni
degli impianti necessari a garantire la gestione dei
rifiuti urbani secondo criteri di efficienza e di
economicita', e l'autosufficienza della gestione dei
rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli
ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 23, nonche' ad
assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi
prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la
riduzione della movimentazione dei rifiuti;
d) la stima dei costi delle operazioni di recupero e
di smaltimento;
e) i criteri per l'individuazione da parte delle
province, delle aree non idonee alla localizzazione degli
impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonche' per
l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo
smaltimento dei rifiuti;
f) le iniziative dirette a limitare la produzione dei
rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il
recupero dei rifiuti;
g) le iniziative dirette a favorire il recupero dei
rifiuti di materiali e di energia;
h) le misure atte a promuovere la regionalizzazione
della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei
rifiuti urbani;
h-bis) i tipi, le quantita' e l'origine dei rifiuti
da recuperare o da smaltire;
h-ter) la determinazione, nel rispetto delle norme
tecniche di cui all'art. 18, comma 2, lettera a), di
disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.
4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti e'
coordinato con gli altri piani di competenza regionale
previsti dalla normativa vigente, ove adottati.
5. Costituiscono parte integrante del piano regionale i
piani per la bonifica delle aree inquinate che devono
prevedere:
a) l'ordine di priorita' degli interventi, basato su
un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'ANPA;
b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle
caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
c) le modalita' degli interventi di bonifica e
risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente
l'impiego di materiali provenienti da attivita' di recupero
di rifiuti urbani;
d) la stima degli oneri finanziari;
e) le modalita' di smaltimento dei materiali da
asportare.
6. L'approvazione del piano regionale o il suo
adeguamento e' condizione necessaria per accedere ai
finanziamenti nazionali.
7. La regione approva o adegua il piano entro due anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in
attesa restano in vigore i piani regionali vigenti.
8. In caso di inutile decorso del termine di cui al
comma 7 e di accertata inattivita', il Ministro
dell'ambiente diffida gli organi regionali competenti ad
adempiere entro un congruo termine e, in caso di
protrazione dell'inerzia, adotta, in via sostitutiva, i
provvedimenti necessari alla elaborazione del piano
regionale.
9. Qualora le autorita' competenti non realizzino gli
interventi previsti dal piano regionale nei termini e con
le modalita' stabiliti, e tali omissioni possono arrecare
un grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo il
Ministro dell'ambiente diffida le autorita' inadempienti a
provvedere entro un termine non inferiore a centottanta
giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Ministro
dell'ambiente puo' adottare, in via sostitutiva tutti i
provvedimenti necessari ed idonei per l'attuazione degli
interventi contenuti nel piano. A tal fine puo' avvalersi
anche di commissari delegati.
10. I provvedimenti di cui al comma 9 possono
riguardare interventi finalizzati a:
a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;
b) provvedere al reimpiego, al recupero e al
riciclaggio degli imballaggi conferiti al servizio
pubblico;
c) introdurre sistemi di deposito cauzionale
obbligatorio sui contenitori;
d) favorire operazioni di trattamento dei rifiuti
urbani ai fini del riciclaggio e recupero degli stessi;
e) favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti
per il recupero dei rifiuti solidi urbani.
11. Sulla base di appositi accordi di programma
stipulati con il Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
d'intesa con la regione, possono essere autorizzati, ai
sensi degli articoli 31 e 33, la costituzione e l'esercizio
o il solo esercizio all'interno di insediamenti industriali
esistenti di impianti per il recupero di rifiuti urbani non
previsti dal piano regionale qualora ricorrano le seguenti
condizioni:
a) siano riciclati e recuperati come materia prima
rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto
composto da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da
rifiuti;
b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli
articoli 31 e 33;
c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela
dell'ambiente,
d) sia garantita una diminuzione delle emissioni
inquinanti.

 

Art. 6.
Notifica
1. Il comandante della nave diretta verso un porto situato nel
territorio nazionale adempie agli obblighi di notifica di cui agli
articoli 11, comma 3, 12 e 15, comma 1, del decreto legislativo n. 22
del 1997 con la compilazione del modulo di cui all'Allegato III e con
la trasmissione delle informazioni in esso riportate all'Autorita'
marittima da effettuarsi:
a) almeno 24 ore prima dell'arrivo nel porto di scalo, se detto
porto e' noto;
b) non appena il porto di scalo e' noto, qualora conosciuto a
meno di 24 ore dall'arrivo;
c) prima della partenza dal porto di scalo precedente, se la
durata del viaggio e' inferiore a 24 ore.
2. L'Autorita' competente trasmette le informazioni di cui al comma
1 all'Autorita' portuale, ove istituita, ai gestori dell'impianto di
raccolta, agli uffici di sanita' marittima ed agli uffici veterinari
di porto, di aeroporto e di confine.
3. Le informazioni di cui al comma 1 sono conservate a bordo almeno
fino al successivo porto di scalo e sono messe a disposizione
dell'Autorita' competente, qualora richieste.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai
pescherecci e alle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo
di dodici passeggeri. Le navi in servizio di linea con scali
frequenti e regolari, che ai sensi dell'articolo 7, comma 1, non
hanno l'obbligo di conferire i rifiuti prodotti dalla nave prima di
lasciare ciascuno dei porti di approdo, forniscono le informazioni di
cui al comma 1 in forma cumulativa all'Autorita' marittima del porto
di scalo presso il quale conferiscono i rifiuti prodotti dalla nave
ed i residui del carico.
5. I mezzi che svolgono attivita' di raccolta e di trasporto di
rifiuti nell'ambito e per conto del proprio impianto portuale di
raccolta e che ne costituiscono parte integrante ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera e), non sono tenuti agli
adempimenti di cui al comma 1.


Nota all'art. 6:
- Per il decreto legislativo n. 22 del 1997 e gli
articoli 11, comma 3, e 12 vedi note all'art. 4. L'art. 15,
comma 1, cosi' recita:
«1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i
rifiuti sono accompagnati da un formulario di
identificazione dal quale devono risultare, in particolare,
i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.».

 

Art. 7.
Conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave
1. Il comandante della nave, ogniqualvolta lascia il porto di
approdo, conferisce i rifiuti prodotti dalla nave all'impianto
portuale di raccolta prima di lasciare il porto. Detta disposizione
non si applica alle navi in servizio di linea con scali frequenti e
regolari.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la nave puo'
proseguire verso il successivo porto di scalo senza avere adempiuto
alle disposizioni di cui allo stesso comma 1, previa autorizzazione
dell'Autorita' marittima, che avvalendosi dell'Autorita' sanitaria
marittima e del chimico del porto, ove presenti, ha accertato, sulla
base delle informazioni fornite a norma dell'articolo 6 e
dell'Allegato III, che la stessa nave ha una capacita' di stoccaggio
sufficiente per i rifiuti gia' prodotti e accumulati e per quelli che
saranno prodotti fino al momento dell'arrivo presso il successivo
porto di conferimento. L'Autorita' competente, qualora ritiene che
nel porto di conferimento previsto non sono disponibili impianti
adeguati o nel caso in cui detto porto non e' conosciuto e sussiste
il rischio che i rifiuti vengano scaricati in mare, richiede alla
nave di conferire i rifiuti prodotti prima di lasciare il porto.
3. Sono fatte salve le prescrizioni piu' rigorose in materia di
conferimento adottate in base al diritto internazionale.
4. Ai rifiuti sanitari ed ai rifiuti alimentari prodotti a bordo di
mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali si
applicano le disposizioni vigenti in materia.
5. Il conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi e' considerato
immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 79 del
regolamento (CEE) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, che istituisce un
codice doganale comunitario. Le autorita' doganali non esigono la
presentazione della dichiarazione sommaria di cui all'articolo 45 del
codice doganale comunitario.


Note all'art. 7:
- Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992
e' pubblicato in GUCE n. L 302 del 19 ottobre 1992. L'art.
79, cosi' recita:
«Art. 79. - L'immissione in libera pratica attribuisce
la posizione doganale di merce comunitaria ad una merce non
comunitaria.
Essa implica l'applicazione delle misure di politica
commerciale, l'espletamento delle altre formalita' previste
per l'importazione di una merce, nonche' l'applicazione dei
dazi legalmente dovuti.».

 

Art. 8.
Regime tariffario applicabile ai rifiuti prodotti dalla nave
1. Gli oneri relativi all'impianto portuale di raccolta dei rifiuti
prodotti dalle navi, ivi compresi quelli di investimento e quelli
relativi al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti stessi, sono
coperti da tariffa a carico delle navi che approdano nel porto,
tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 5.
2. La tariffa di cui al comma 1 e' determinata dall'Autorita'
competente ed e' calcolata in conformita' alle disposizioni
dell'Allegato IV.
3. Nel caso di navi in servizio di linea che effettuano scali
frequenti e regolari, le Autorita' competenti definiscono specifici
criteri per la determinazione della tariffa di cui al comma 2, da
applicare su base portuale o regionale, in modo tale da assicurare il
conferimento dei rifiuti prodotti in un porto lungo la rotta nonche',
eventualmente, adeguati meccanismi di ripartizione dei proventi tra
gli impianti portuali interessati.
4. Nel caso di pescherecci ed imbarcazioni da diporto omologate per
un massimo di dodici passeggeri l'Autorita' competente, in
considerazione della ridotta quantita' e della particolarita' dei
rifiuti prodotti da dette imbarcazioni, definisce una tariffa piu'
favorevole non correlata alla quantita' di rifiuti conferiti, in
deroga alle disposizioni di cui all'Allegato IV.
5. Il conferimento dei rifiuti accidentalmente raccolti durante
l'attivita' di pesca non comporta l'obbligo della corresponsione
della tariffa di cui al comma 2.

 

Art. 9.
Esenzioni
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica alla
Commissione europea, almeno una volta all'anno, le esenzioni
rilasciate alle navi in servizio di linea con scali frequenti e
regolari di cui all'articolo 6, comma 4, all'articolo 7, comma 1, ed
all'articolo 8, comma 3.

 

Art. 10.
Conferimento dei residui del carico
1. Il comandante della nave che fa scalo nel porto conferisce i
residui del carico ad un impianto di raccolta di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera e), in base alle disposizioni della convenzione
Marpol 73/78.
2. I residui del carico sono in via prioritaria avviati al
riciclaggio ed al recupero nel rispetto della normativa vigente.
3. Le tariffe per il conferimento dei residui del carico, di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera d), sono poste a carico
esclusivamente delle navi che utilizzano gli impianti ed i servizi di
raccolta e sono determinate dall'Autorita' competente in conformita'
alle disposizioni di cui all'Allegato IV.
4. Il conferimento dei residui del carico e' considerato come
immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 79 del
regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che
istituisce un codice doganale comunitario. Le autorita' doganali non
esigono la presentazione della dichiarazione sommaria di cui
all'articolo 45 del codice doganale comunitario.


Nota all'art. 10:
- Per il regolamento (CEE) n. 2913/92 vedi note
all'art. 7.

 

Art. 11.
Ispezioni
1. L'Autorita' marittima esegue le ispezioni ai fini della verifica
dell'osservanza degli articoli 7 e 10, anche applicando le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 19 aprile 2000, n. 432, ed assicurando il rispetto della
percentuale minima delle ispezioni da effettuare prevista nello
stesso decreto.
2. Nella scelta delle navi da ispezionare, l'Autorita' marittima si
interessa in particolare:
a) della nave che non ha adempiuto agli obblighi di notifica di
cui all'articolo 6;
b) della nave per la quale le informazioni fornite dal
comandante, ai sensi dell'articolo 6, possano far ritenere
l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 10.
3. L'Autorita' marittima che accerti la violazione degli articoli 7
e 10 provvede affinche' la nave non lasci il porto fino al
conferimento dei rifiuti e dei residui del carico all'impianto di
raccolta, in misura tale da ottemperare ai citati articoli.
4. L'Autorita' marittima che accerta che la nave ha lasciato il
porto in violazione degli articoli 7 e 10, informa immediatamente
l'Autorita' marittima del successivo porto di scalo che vieta alla
nave stessa di lasciare il porto fino alla verifica dell'osservanza
delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 10. E' fatta salva
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 13.
5. L'Autorita' marittima definisce le procedure di controllo atte a
verificare il rispetto degli articoli 7 e 10 anche da parte dei
pescherecci e delle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo
di dodici passeggeri.


Nota all'art. 11:
- Per il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione aprile 2000, n. 432, vedi note alle premesse.

 

Art. 12.
Procedura di modifica degli allegati
1. Gli Allegati I, II e III sono modificati, con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in conformita'
alle variazioni intervenute in sede di comunitaria. L'Allegato IV e'
modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e dell'economia e delle finanze, in conformita' alle
variazioni intervenute in sede comunitaria.

 

Art. 13.
Sanzioni
1. Al gestore dell'impianto e del servizio portuale di raccolta di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), che non provvede agli
adempimenti di cui all'articolo 4, comma 6, si applicano le sanzioni
previste dall'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22.
2. Il comandante della nave che non ottempera agli obblighi di cui
all'articolo 6, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro tremila a euro trentamila.
3. Il comandante di una nave, diversa da un peschereccio o da
un'imbarcazione da diporto che, approdando in un porto, non
conferisce i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico, in
violazione degli articoli 7 comma 1, e 10 comma 1, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro trentamila.
4. Il comandante di un peschereccio o di un'imbarcazione da diporto
che non conferisce i rifiuti prodotti ad un sistema di raccolta e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centotre a
euro cinquecento.


Note all'art. 13:
- Per il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
vedi note alle premesse. L'art. 52, commi 1 e 2, cosi'
recitano:
1. Chiunque non effettua la comunicazione di cui
all'art. 11, comma 3, ovvero la effettua in modo incompleto
o inesatto e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se
la comunicazione e' effettuata entro il sessantesimo giorno
dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge
25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire
trecentomila.
2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo
incompleto il registro di carico e scarico di cui all'art.
12, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se
il registro e' relativo a rifiuti pericolosi si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire trenta milioni a
lire centottanta milioni, nonche' la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad
un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile
dell'infrazione e dall'amministratore. Le sanzioni di cui
sopra sono ridotte rispettivamente da lire duemilioni a
lire dodicimilioni per i rifiuti non pericolosi, da lire
quattromilioni a lire ventiquattromilioni per i rifiuti
pericolosi, nel caso