MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 10 agosto 2012 , n. 161
Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione  delle  terre  e rocce da scavo.

G.U. n. 221 del 21.9.2012 Entrata in vigore 6.10.2012

 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
                           di concerto con 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  «Norme  in
materia ambientale» e, in particolare, la parte quarta, relativa alla
gestione dei  rifiuti  come  modificata  dal  decreto  legislativo  3
dicembre 2010, n. 205,  recante  «Disposizioni  di  attuazione  della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  19
novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive»; 
  Vista  la  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 19 novembre 2008  relativa  ai  rifiuti  e  che  abroga
alcune direttive; 
  Considerati, in particolare, gli articoli 184-bis, 185  e  186  del
decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 49  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
recante disposizioni urgenti per la concorrenza,  lo  sviluppo  delle
infrastrutture e la competitivita',  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il  quale  prevede  che  l'utilizzo
delle terre e  rocce  da  scavo  e'  regolamentato  con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  di
concerto con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  da
adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore  del  suddetto
decreto; 
  Visto l'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo  n.  205  del
2010, come modificato dalla legge 24 marzo  2012,  n.  27,  il  quale
prevede che dalla data di entrata in vigore del regolamento  adottato
ai sensi dell'articolo 49 del sopracitato decreto-legge n. 1 del 2012
e' abrogato l'articolo 186 del decreto legislativo medesimo; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 16 novembre 2011
e dell'8 marzo 2012; 
  Vista la notifica di cui alla direttiva 98/34/CE,  come  modificata
dalla direttiva 98/48/CE che prevede una  procedura  di  informazione
nel settore delle norme e regole tecniche; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni  di
cui all'articolo 183, comma 1, del decreto  legislativo  n.  152  del
2006 e successive modificazioni, nonche' le seguenti: 
    a. «opera»: il risultato di un insieme di lavori di  costruzione,
demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione,  che
di per se'  esplichi  una  funzione  economica  o  tecnica  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
163, e successive modificazioni; 
    b. «materiali da scavo»: il suolo  o  sottosuolo,  con  eventuali
presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali,
a titolo esemplificativo: 
      scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.); 
      perforazione,  trivellazione,  palificazione,   consolidamento,
ecc.; 
      opere infrastrutturali in  generale  (galleria,  diga,  strada,
ecc.); 
      rimozione e livellamento di opere in terra; 
      materiali  litoidi  in  genere  e  comunque  tutte   le   altre
plausibili  frazioni  granulometriche  provenienti   da   escavazioni
effettuate negli alvei, sia dei corpi  idrici  superficiali  che  del
reticolo  idrico  scolante,  in  zone  golenali  dei  corsi  d'acqua,
spiagge, fondali lacustri e marini; 
      residui di lavorazione di materiali  lapidei  (marmi,  graniti,
pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non
contenenti sostanze pericolose  (quali  ad  esempio  flocculanti  con
acrilamide o poliacrilamide). 
  I materiali da scavo possono contenere, sempreche' la  composizione
media dell'intera massa non  presenti  concentrazioni  di  inquinanti
superiori ai limiti massimi previsti dal presente Regolamento,  anche
i  seguenti  materiali:  calcestruzzo,  bentonite,   polivinilcloruro
(PVC),  vetroresina,  miscele  cementizie  e   additivi   per   scavo
meccanizzato; 
    c. «riporto»: orizzonte stratigrafico costituito da  una  miscela
eterogenea di materiali di origine antropica e suolo/sottosuolo  come
definito nell'allegato 9 del presente Regolamento; 
    d. «materiale inerte di origine antropica»: i  materiali  di  cui
all'Allegato 9. Le tipologie che si riscontrano piu' comunemente sono
riportate in Allegato 9; 
    e. «suolo/sottosuolo»: il suolo e'  la  parte  piu'  superficiale
della   crosta   terrestre   distinguibile,    per    caratteristiche
chimico-fisiche e contenuto di sostanze  organiche,  dal  sottostante
sottosuolo; 
    f.  «autorita'  competente»:  e'  l'autorita'  che  autorizza  la
realizzazione dell'opera e, nel caso di opere soggette a  valutazione
ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale,  e'  l'autorita'
competente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera  p),  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni; 
    g.  «caratterizzazione  ambientale  dei  materiali   di   scavo»:
attivita' svolta  per  accertare  la  sussistenza  dei  requisiti  di
qualita' ambientale dei materiali da scavo in  conformita'  a  quanto
stabilito dagli Allegati 1 e 2; 
    h. «Piano di Utilizzo»:  il  piano  di  cui  all'articolo  5  del
presente Regolamento; 
    i.  «ambito  territoriale  con  fondo  naturale»:   porzione   di
territorio  geograficamente  individuabile   in   cui   puo'   essere
dimostrato per il  suolo/sottosuolo  che  un  valore  superiore  alle
Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e
B della tabella 1 dell'allegato 5, alla  parte  quarta,  del  decreto
legislativo  n.  152  del  2006  e   successive   modificazioni   sia
ascrivibile a fenomeni naturali legati alla specifica pedogenesi  del
territorio  stesso,  alle  sue  caratteristiche  litologiche  e  alle
condizioni chimico-fisiche presenti; 
    l. «sito»: area o porzione di territorio geograficamente definita
e  determinata,  intesa  nelle  sue  componenti  ambientali   (suolo,
sottosuolo e acque sotterranee, ivi incluso l'eventuale riporto) dove
avviene lo scavo o l'utilizzo del materiale; 
    m. «sito di produzione»: uno o piu' siti perimetrati  in  cui  e'
generato il materiale da scavo; 
    n.  «sito  di  destinazione»:  il  sito,  diverso  dal  sito   di
produzione,  come  risultante  dal  Piano  di  Utilizzo,  in  cui  il
materiale da scavo e' utilizzato; 
    o. «sito di deposito intermedio»: il sito, diverso  dal  sito  di
produzione, come risultante dal Piano di Utilizzo di cui alla lettera
h)  del  presente  articolo,  in  cui  il  materiale  da   scavo   e'
temporaneamente depositato in attesa del suo trasferimento al sito di
destinazione; 
    p. «normale  pratica  industriale»:  le  operazioni  definite  ed
elencate, in via esemplificativa, nell'Allegato 3; 
    q. «proponente»: il soggetto che presenta il Piano di Utilizzo; 
    r. «esecutore»: il soggetto che attua il Piano di Utilizzo. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. Al fine di migliorare l'uso delle risorse naturali e  prevenire,
nel rispetto dell'articolo 179, comma 1, del decreto  legislativo  n.
152 del 2006 e successive modificazioni, la produzione di rifiuti, il
presente Regolamento stabilisce, sulla base delle condizioni previste
al comma 1, dell'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152  del
2006 e successive modificazioni, i criteri qualitativi da  soddisfare
affinche' i materiali di scavo, come definiti all'articolo  1,  comma
1,  lettera  b)   del   presente   regolamento,   siano   considerati
sottoprodotti e non rifiuti ai  sensi  dell'articolo  183,  comma  1,
lettera qq) del decreto legislativo n.  152  del  2006  e  successive
modificazioni. 
  2. Il presente regolamento stabilisce inoltre, le  procedure  e  le
modalita' affinche' la gestione e l'utilizzo dei materiali  da  scavo
avvenga senza  pericolo  per  la  salute  dell'uomo  e  senza  recare
pregiudizio all'ambiente. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                Ambiti di applicazione ed esclusione 
 
  1. Il presente regolamento si applica alla gestione  dei  materiali
da scavo. 
  2.  Sono  esclusi  dall'ambito   di   applicazione   del   presente
regolamento i rifiuti  provenienti  direttamente  dall'esecuzione  di
interventi di demolizione di edifici o altri manufatti  preesistenti,
la cui gestione e' disciplinata  ai  sensi  della  parte  quarta  del
decreto legislativo n. 152 del 2006. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                        Disposizioni generali 
 
  1. In applicazione dell'articolo  184-bis,  comma  1,  del  decreto
legislativo n.  152  del  2006  e  successive  modificazioni,  e'  un
sottoprodotto di cui all'articolo 183,  comma  1,  lettera  qq),  del
medesimo decreto legislativo, il materiale da scavo che  risponde  ai
seguenti requisiti: 
    a) il materiale da scavo e' generato durante la realizzazione  di
un'opera, di  cui  costituisce  parte  integrante,  e  il  cui  scopo
primario non e' la produzione di tale materiale; 
    b) il materiale da scavo e' utilizzato, in conformita'  al  Piano
di Utilizzo: 
      1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel  quale  e'
stato generato, o  di  un'opera  diversa,  per  la  realizzazione  di
reinterri,  riempimenti,  rimodellazioni,   rilevati,   ripascimenti,
interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre  forme
di ripristini e miglioramenti ambientali; 
      2) in processi produttivi,  in  sostituzione  di  materiali  di
cava; 
    c)  il  materiale  da  scavo  e'  idoneo  ad  essere   utilizzato
direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento  diverso  dalla
normale pratica industriale secondo i criteri di cui all'Allegato 3; 
    d) il materiale da scavo, per le modalita' di utilizzo  specifico
di cui alla precedente lettera b), soddisfa i requisiti  di  qualita'
ambientale di cui all'Allegato 4. 
  2. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1  del  presente
articolo e' comprovata dal proponente tramite il Piano di Utilizzo. 
  3. L'Istituto superiore per la protezione e la  ricerca  ambientale
(ISPRA), entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento,
predispone un tariffario nazionale da applicare al proponente per  la
copertura dei costi sopportati dall'Agenzia regionale  di  protezione
ambientale (ARPA) o dall'Agenzia provinciale di protezione ambientale
(APPA)  territorialmente  competente  per   l'organizzazione   e   lo
svolgimento delle  attivita'  di  cui  all'articolo  5  del  presente
regolamento, individuando il costo minimo e un costo proporzionale ai
volumi di materiale da scavo. Nei successivi  tre  mesi  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  adotta,  con
proprio decreto, il tariffario nazionale, e definisce le modalita' di
stipula  di  idonee   garanzie   finanziarie   qualora   l'opera   di
progettazione ed il relativo Piano di Utilizzo non vada a buon  fine.
Nelle more di approvazione e adozione  del  tariffario  nazionale,  i
costi sono definiti dai tariffari delle ARPA o APPA  territorialmente
competenti. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                          Piano di Utilizzo 
 
  1. Il Piano di Utilizzo del materiale da scavo  e'  presentato  dal
proponente  all'Autorita'  competente  almeno  novanta  giorni  prima
dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera. Il proponente
ha  facolta'  di  presentare  il  Piano  di  Utilizzo   all'Autorita'
competente  in  fase  di   approvazione   del   progetto   definitivo
dell'opera. Nel caso in cui l'opera sia oggetto di una  procedura  di
valutazione   ambientale,   ai   sensi   della   normativa   vigente,
l'espletamento di  quanto  previsto  dal  presente  Regolamento  deve
avvenire prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale. 
  2. Il proponente  trasmette  il  Piano  di  Utilizzo  all'Autorita'
competente redatto in conformita'  all'Allegato  5.  La  trasmissione
puo'  avvenire,  a  scelta  del  proponente,  anche  solo   per   via
telematica. La sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma
1, del presente regolamento, e' attestata dal  Legale  rappresentante
della persona giuridica o dalla  persona  fisica  proponente  l'opera
mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui
all'articolo 47  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n.  445.  L'Autorita'  competente  puo'  chiedere,  in
un'unica soluzione entro trenta giorni dalla presentazione del  Piano
di Utilizzo, integrazioni alla documentazione presentata. 
  3. Nel caso in cui per il materiale da scavo il Piano  di  Utilizzo
dimostri che le concentrazioni di elementi e  composti  di  cui  alla
tabella 4.1 dell'allegato 4 del presente regolamento non superino  le
Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e
B della tabella 1 dell'allegato  5  alla  parte  quarta  del  decreto
legislativo  n.  152  del  2006  e  successive   modificazioni,   con
riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di
produzione e del sito di destinazione secondo il Piano  di  Utilizzo,
l'Autorita' competente, entro novanta giorni dalla presentazione  del
Piano di Utilizzo o delle eventuali integrazioni,  in  conformita'  a
quanto previsto dal comma 2,  approva  il  Piano  di  Utilizzo  o  lo
rigetta. In caso di  diniego  e'  fatta  salva  la  facolta'  per  il
proponente di presentare un  nuovo  Piano  di  Utilizzo.  L'Autorita'
competente ha  la  facolta'  di  chiedere  all'Agenzia  regionale  di
protezione ambientale (ARPA) o all'Agenzia provinciale di  protezione
ambientale (APPA), con provvedimento motivato secondo  i  criteri  di
cui al seguente comma 10, entro  trenta  giorni  dalla  presentazione
della documentazione di cui al comma 2 o dell'eventuale integrazione,
di verificare, sulla base del  Piano  di  Utilizzo  ed  a  spese  del
proponente secondo il tariffario di cui all'articolo 4, comma  3,  la
sussistenza dei requisiti dell'articolo 4, comma 1, lettera  d),  del
presente regolamento. In tal caso l'ARPA o  APPA,  puo'  chiedere  al
proponente un approfondimento d'indagine in contraddittorio,  accerta
entro quarantacinque giorni  la  sussistenza  dei  requisiti  di  cui
sopra, comunicando gli esiti  all'Autorita'  competente.  Decorso  il
sopra menzionato termine di novanta giorni  dalla  presentazione  del
Piano  di  Utilizzo  all'Autorita'  competente  o   delle   eventuali
integrazioni, il  proponente  gestisce  il  materiale  da  scavo  nel
rispetto del Piano di Utilizzo, fermi restando gli obblighi  previsti
dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera. 
  4. Nel caso in cui la realizzazione dell'opera interessi un sito in
cui, per fenomeni naturali, nel materiale da scavo le  concentrazioni
degli elementi e composti di cui alla Tabella  4.1  dell'allegato  4,
superino le Concentrazioni  Soglia  di  Contaminazione  di  cui  alle
colonne A e B della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte  quarta  del
decreto legislativo n. 152 del 2006 e  successive  modificazioni,  e'
fatta salva la possibilita' che le concentrazioni di tali elementi  e
composti vengano assunte pari al valore di fondo  naturale  esistente
per  tutti  i  parametri  superati.  A   tal   fine,   in   fase   di
predisposizione del Piano  di  Utilizzo,  il  proponente  segnala  il
superamento di cui sopra  all'Autorita'  competente,  presentando  un
piano di accertamento per definire i valori  di  fondo  da  assumere.
Tale piano e' eseguito in contraddittorio con l'Agenzia regionale  di
protezione  ambientale  (ARPA)  o  con   l'Agenzia   provinciale   di
protezione ambientale (APPA) competente per  territorio.  Sulla  base
dei valori di fondo definiti dal piano di accertamento, il proponente
presenta il Piano di Utilizzo secondo quanto indicato al comma 3.  In
tal  caso  l'utilizzo  del  materiale  da  scavo   sara'   consentito
nell'ambito dello stesso sito di produzione. Nell'ipotesi di utilizzo
in sito diverso rispetto a quello di produzione cio' dovra'  accadere
in un ambito territoriale  con  fondo  naturale  con  caratteristiche
analoghe e confrontabili per tutti i parametri oggetto di superamento
nella caratterizzazione del sito di produzione. 
  5. Nel caso in cui il sito di produzione interessi un sito  oggetto
di interventi di bonifica rientranti nel campo  di  applicazione  del
Titolo V, Parte quarta, del decreto  legislativo  n.  152  del  2006,
ovvero di ripristino ambientale rientranti nel campo di  applicazione
del Titolo II, Parte sesta, del decreto legislativo  medesimo  previa
richiesta del proponente, i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera d) sono  individuati  dall'Agenzia  regionale  di  protezione
ambientale (ARPA) o dall'Agenzia provinciale di protezione ambientale
(APPA)  competente  per  territorio  secondo  il  tariffario  di  cui
all'articolo 4, comma 3. L'ARPA o APPA, entro sessanta  giorni  dalla
data della richiesta, comunica al proponente se per  i  materiali  da
scavo, ivi compresi i materiali da riporto, i valori riscontrati  per
tutti gli elementi e i composti di cui alla Tabella  1  dell'allegato
5, alla parte quarta del decreto legislativo n.  152  del  2006,  non
superano le Concentrazioni  Soglia  di  Contaminazione  di  cui  alle
colonne  A  e  B  della  medesima  Tabella  1  sopra  indicata,   con
riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di
destinazione indicata  dal  Piano  di  Utilizzo.  In  caso  di  esito
positivo, il proponente puo' presentare il Piano di Utilizzo  secondo
quanto indicato al comma 3. 
  6. Il Piano di Utilizzo definisce la durata di validita' del  piano
stesso. Decorso tale termine temporale il Piano di Utilizzo cessa  di
produrre effetti ai sensi del  presente  regolamento.  Salvo  deroghe
espressamente motivate dall'Autorita'  competente  in  ragione  delle
opere da realizzare, l'inizio dei lavori deve avvenire entro due anni
dalla presentazione del Piano di Utilizzo. 
  7. Allo scadere dei termini di  cui  al  comma  6,  viene  meno  la
qualifica di sottoprodotto del materiale  da  scavo  con  conseguente
obbligo di gestire il predetto materiale come rifiuto ai sensi e  per
gli effetti dell'articolo 183,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006.  Resta  impregiudicata  la  facolta'  di
presentare, entro i due mesi antecedenti  la  scadenza  dei  predetti
termini, un nuovo Piano di Utilizzo che ha la durata  massima  di  un
anno. 
  8. In caso di  violazione  degli  obblighi  assunti  nel  Piano  di
Utilizzo viene meno la qualifica di sottoprodotto  del  materiale  da
scavo con conseguente obbligo di gestire il predetto  materiale  come
rifiuto ai sensi e  per  gli  effetti  dell'articolo  183,  comma  1,
lettera a), del decreto legislativo n.  152  del  2006  e  successive
modificazioni. 
  9. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, il  venir  meno  di
una delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, fa  cessare  gli
effetti del Piano di Utilizzo e  comporta  l'obbligo  di  gestire  il
relativo materiale da scavo come rifiuto. 
  10. L'Autorita' competente nel richiedere all'Agenzia regionale  di
protezione ambientale (ARPA) o all'Agenzia provinciale di  protezione
ambientale (APPA) le verifiche di cui al precedente comma 3,  tenendo
conto  dei  criteri  di  caratterizzazione  adottati  nel  Piano   di
Utilizzo, dovra' motivare  la  sua  richiesta  con  riferimento  alla
tipologia di  area  in  cui  viene  realizzata  l'opera  e  alla  sua
eventuale  conoscenza   di   pregressi   interventi   antropici   non
sufficientemente indagati nell'area di intervento. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                       Situazioni di emergenza 
 
  1. In deroga all'articolo 5, in situazioni di  emergenza  dovute  a
causa  di  forza  maggiore,  la  sussistenza  dei  requisiti  di  cui
all'articolo  4,  comma  1,  e'  attestata  all'Autorita'  competente
mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui
all'articolo 47  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, resa nella forma di cui all'allegato 7.  Dalla
data della predetta dichiarazione il materiale da scavo  puo'  essere
gestito nel rispetto di  quanto  dichiarato.  Entro  quindici  giorni
dalla data di  inizio  lavori,  il  soggetto  che  ha  rilasciato  la
dichiarazione di cui al precedente periodo deve  comunque  presentare
il Piano di Utilizzo secondo le modalita' previste dall'articolo 5. 
  2. E'  facolta'  dell'Autorita'  competente  eseguire  controlli  e
richiedere verifiche e integrazioni alla documentazione presentata. 
  3. La deroga di cui al comma 1 non puo' essere applicata  a  quanto
disciplinato all'articolo 5, comma 5. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                          Obblighi generali 
 
  1.  Il  Piano  di  Utilizzo  di  cui  all'articolo  5  nonche'   le
dichiarazioni  rese  conformemente  all'articolo  6,  devono   essere
conservati presso il sito di  produzione  del  materiale  escavato  o
presso  la  sede  legale  del  proponente  e,   se   diverso,   anche
dell'esecutore. 
  2. La documentazione di cui al comma 1  e'  conservata  per  cinque
anni  e  resa  disponibile  in  qualunque  momento  all'Autorita'  di
controllo che ne faccia richiesta. Copia di tale documentazione  deve
essere conservata anche presso l'Autorita' competente. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                   Modifica del Piano di Utilizzo 
 
  1.  In  caso  di  modifica  sostanziale  dei   requisiti   di   cui
all'articolo  4,  comma  1,  indicati  nel  Piano  di  Utilizzo,   il
proponente o l'esecutore aggiornano il Piano di Utilizzo  secondo  la
procedura prevista all'articolo 5. 
  2. Costituisce modifica sostanziale: 
    a) l'aumento del volume in banco oggetto del Piano di Utilizzo in
misura superiore al 20%; 
    b)  la  destinazione  del  materiale  escavato  ad  un  sito   di
destinazione o ad un utilizzo diverso da quello indicato nel Piano di
Utilizzo; 
    c) la destinazione del materiale escavato ad un sito di  deposito
intermedio diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo; 
    d) la modifica delle tecnologie di scavo. 
  3. Nei casi previsti dal comma 2, lettera a), il Piano di  Utilizzo
deve essere aggiornato entro quindici giorni dal momento in  cui  sia
intervenuta la variazione. Decorso tale termine  cessa,  con  effetto
immediato, la qualifica del materiale escavato come sottoprodotto. 
  4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c),  in  attesa  del
completamento della  procedura  di  cui  al  comma  1,  il  materiale
escavato non puo' essere destinato ad un utilizzo diverso  da  quello
indicato nel Piano di Utilizzo. 
  5. Nei casi previsti  dal  comma  2,  lettera  d),  in  attesa  del
completamento della procedura di cui al comma  1,  il  materiale  non
potra' essere escavato con tecnologie diverse da quelle previste  dal
Piano di Utilizzo. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                 Realizzazione del Piano di Utilizzo 
 
  1.  Il  proponente  del   Piano   di   Utilizzo   deve   comunicare
all'Autorita' competente l'indicazione dell'esecutore  del  Piano  di
Utilizzo prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'opera. 
  2. A far data dalla comunicazione di cui al  comma  1,  l'esecutore
del Piano di Utilizzo e' tenuto a far proprio e rispettare  il  Piano
di Utilizzo e ne e' responsabile. 
  3. L'esecutore del  Piano  di  Utilizzo  redigera'  la  modulistica
necessaria a garantire la tracciabilita' del materiale  di  cui  agli
allegati 6 e 7. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                   Deposito in attesa di utilizzo 
 
  1. Il deposito del materiale escavato in  attesa  dell'utilizzo  ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), avviene  all'interno  del
sito di produzione e dei siti di deposito intermedio e  dei  siti  di
destinazione. Il Piano di  Utilizzo  indica  il  sito  o  i  siti  di
deposito intermedio. In caso  di  variazione  dei  siti  di  deposito
intermedio indicati nel Piano di Utilizzo, il proponente aggiorna  il
piano medesimo in conformita' alla procedura prevista all'articolo 8.
Il deposito di materiale escavato deve essere fisicamente separato  e
gestito in modo autonomo rispetto ai rifiuti  eventualmente  presenti
nel sito in un deposito temporaneo. 
  2. Il deposito del materiale escavato  avviene  in  conformita'  al
Piano  di  Utilizzo  identificando,  tramite   apposita   segnaletica
posizionata in modo visibile, le informazioni  relative  al  sito  di
produzione, le quantita' del materiale  depositato,  nonche'  i  dati
amministrativi del Piano di Utilizzo. 
  3. Il deposito del materiale escavato avviene  tenendo  fisicamente
distinto  il  materiale  escavato  oggetto  di  differenti  piani  di
utilizzo. 
  4. Il  deposito  del  materiale  escavato  non  puo'  avere  durata
superiore alla durata del Piano di Utilizzo. 
  5. Decorso il periodo di cui al comma 4  viene  meno,  con  effetto
immediato, la qualifica di sottoprodotto del materiale  escavato  non
utilizzato in conformita' al Piano  di  Utilizzo  e,  pertanto,  tale
materiale deve essere trattato quale rifiuto, nel rispetto di  quanto
indicato dalla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e
successive  modificazioni.  Resta  impregiudicata  la   facolta'   di
presentare un nuovo Piano di Utilizzo. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                              Trasporto 
 
  1. In tutte le fasi successive all'uscita del materiale dal sito di
produzione, il trasporto del materiale escavato e' accompagnato dalla
documentazione di cui all'allegato 6. 
  2. La documentazione di cui al precedente comma e'  predisposta  in
triplice copia, una per l'esecutore, una per il trasportatore  e  una
per il destinatario e conservata, dai predetti soggetti,  per  cinque
anni e resa  disponibile,  in  qualunque  momento,  all'Autorita'  di
controllo  che  ne  faccia  richiesta.  Qualora   il   proponente   e
l'esecutore siano diversi, una quarta copia della documentazione deve
essere conservata presso il proponente. 
  3. La documentazione di cui al comma 1 e' equipollente, ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 3 del decreto  ministeriale  30  giugno
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4  luglio  2009,
alla scheda di trasporto prevista  dall'articolo  7-bis  del  decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modificazioni. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
             Dichiarazione di avvenuto utilizzo - D.A.U. 
 
  1. L'avvenuto utilizzo del materiale  escavato  in  conformita'  al
Piano  di  Utilizzo   e'   attestato   dall'esecutore   all'autorita'
competente,  mediante  una  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di
notorieta' di cui all'articolo 47 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in conformita' all'allegato 7  e
corredata  della  documentazione  completa  richiamata  al   predetto
allegato. 
  2. Il deposito o altre forme di stoccaggio  di  materiali  escavati
non costituiscono un utilizzo ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  1,
lettera b). 
  3. La dichiarazione di cui al precedente comma 1 e' conservata  per
cinque anni dalla dichiarazione  di  avvenuto  utilizzo  ed  e'  resa
disponibile in qualunque momento all'autorita' di  controllo  che  ne
faccia richiesta. 
  4. La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa entro  il
termine in cui  il  Piano  di  Utilizzo  cessa  di  avere  validita'.
L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo nel termine previsto  dal
precedente periodo comporta la  cessazione,  con  effetto  immediato,
della qualifica del materiale escavato come sottoprodotto. 
  5. Nel caso l'utilizzo  avvenga  non  da  parte  del  proponente  o
dell'esecutore, nella dichiarazione di avvenuto utilizzo deve  essere
riportato il  periodo  entro  il  quale  il  soggetto  indicato  deve
completare l'utilizzo. Dell'avvenuto utilizzo  deve  comunque  essere
data comunicazione all'Autorita' competente.  L'omessa  dichiarazione
di avvenuto utilizzo da parte del soggetto terzo indicato comporta la
cessazione, con effetto  immediato,  della  qualifica  del  materiale
escavato come sottoprodotto. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                          Gestione dei dati 
 
  1. Al fine di garantire pubblicita' e trasparenza dei dati relativi
alla qualita' ambientale del  territorio  nazionale,  ogni  Autorita'
competente  comunica  i  pareri  in  merito  ai  piani  di   utilizzo
all'Istituto superiore per la  protezione  e  la  ricerca  ambientale
(ISPRA) onde consentire l'aggiornamento della cartografia relativa ai
vari punti di campionatura eseguiti, cui va associato un archivio dei
valori delle concentrazioni di inquinanti riscontrati nelle verifiche
pervenute. 
  2. L'Istituto superiore per la protezione e la  ricerca  ambientale
(ISPRA), entro trenta giorni dalla entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, pubblica  sul  proprio  sito  web  un  disciplinare  che
definisca le informazioni da trasmettere, gli standard e le modalita'
di trasmissione. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                        Controlli e ispezioni 
 
  1. Fermi restando i compiti  di  vigilanza  e  controllo  stabiliti
dalle norme vigenti, le autorita' di controllo  effettuano,  mediante
ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare
il rispetto degli obblighi assunti nel Piano di Utilizzo ovvero nella
dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 2, secondo quanto previsto
all'allegato 8, parte B. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                  Disposizioni finali e transitorie 
 
  1. Fatti salvi gli interventi realizzati e conclusi  alla  data  di
entrata in vigore del presente regolamento, al fine di garantire  che
non vi sia  alcuna  soluzione  di  continuita'  nel  passaggio  dalla
preesistente  normativa  prevista  dall'articolo  186   del   decreto
legislativo n. 152 del  2006  e  successive  modificazioni  a  quella
prevista dal presente regolamento,  entro  centottanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento, i progetti per  i
quali  e'  in  corso  una  procedura  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo 186, del decreto legislativo n. 152 del  2006,  possono
essere assoggettati alla disciplina prevista dal presente regolamento
con la presentazione di un Piano di  Utilizzo  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'articolo 5. Decorso il predetto termine  senza  che  sia
stato presentato un Piano di Utilizzo ai  sensi  dell'articolo  5,  i
progetti  sono  portati  a  termine  secondo  la  procedura  prevista
dall'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del  2006.  In  ogni
caso, dall'applicazione del presente comma non possono derivare oneri
aggiuntivi per la spesa pubblica. 
  2. Gli introiti derivanti dalle attivita' di cui all'articolo 5  da
parte dell'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA) o  delle
Agenzie provinciali di protezione ambientale (APPA) sono  accantonati
su apposito capitolo di entrata.  Detti  fondi  sono  utilizzati  per
acquisire risorse umane e strumentali  finalizzate  all'esercizio  di
dette attivita' e a quelle di controllo di cui all'articolo 14. 
  3. In caso di inottemperanza alla corretta gestione  dei  materiali
di  scavo  secondo  quanto  disposto  dal  presente  regolamento   il
materiale scavato verra' considerato rifiuto  ai  sensi  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
                Clausola di riconoscimento reciproco 
 
  1. La  presente  regolamentazione  non  comporta  limitazione  alla
commercializzazione di materiali legalmente  commercializzati  in  un
altro Stato membro dell'Unione europea o  in  Turchia  ne'  a  quelle
legalmente  fabbricate  in  uno  Stato  dell'EFTA,  parte  contraente
dell'accordo  SEE,  purche'  le  stesse  garantiscano  i  livelli  di
sicurezza,  prestazioni  ed   informazione   equivalenti   a   quelli
prescritti dal presente decreto. 
  2. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 9 luglio 2008, l'Autorita'  Competente,  ai  fini
dell'applicazione, ove necessario,  delle  procedure  di  valutazione
previste, e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare. 
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  Ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. 
    Roma, 10 agosto 2012 
 
                                          Il Ministro dell'ambiente   
                                        e della tutela del territorio 
                                                  e del mare          
                                                     Clini            
 
Il Ministro delle infrastrutture 
         e dei trasporti 
             Passera 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2012 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 11, foglio n. 240 

        
      
                              (Articolo 1, comma 1, lettere b) e g) ) 
 
                             ALLEGATO 1 
 
         CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DEI MATERIALI DA SCAVO 
 
La  caratterizzazione  ambientale  viene  svolta  per  accertare   la
sussistenza dei requisiti di qualita'  ambientale  dei  materiali  da
scavo e deve essere inserita nella progettazione dell'opera. 
La caratterizzazione ambientale viene svolta a carico del  proponente
in fase progettuale e comunque prima  dell'inizio  dello  scavo,  nel
rispetto di quanto riportato agli allegati 2 e 4. 
Inoltre, la caratterizzazione  ambientale  deve  avere  un  grado  di
approfondimento  conoscitivo  almeno  pari  a  quello  della  livello
progettuale soggetto all'espletamento della procedura di approvazione
dell'opera  e  nella  caratterizzazione  ambientale   devono   essere
esplicitate  le  informazioni   necessarie,   recuperate   anche   da
accertamenti documentali, per  poter  valutare  la  caratterizzazione
stessa producendo i documenti di cui all'allegato 5. 
Nel caso in cui si preveda il ricorso a metodologie di scavo in grado
di non determinare un rischio di contaminazione  per  l'ambiente,  il
Piano di Utilizzo potra' prevedere che, salva diversa  determinazione
dell'Autorita'  competente,  non   sara'   necessario   ripetere   la
caratterizzazione ambientale durante l'esecuzione dell'opera. 
Qualora, gia' in  fase  progettuale,  si  ravvisi  la  necessita'  di
effettuare una caratterizzazione  ambientale  in  corso  d'opera,  il
Piano di Utilizzo dovra' indicarne le modalita' di esecuzione secondo
le indicazioni di cui all'allegato 8 
La caratterizzazione ambientale in corso d'opera  andra'  eseguita  a
cura dell'esecutore, nel rispetto di quanto riportato nell'allegato 8
Parte A. 
 

        
      
 
                                   (Articolo 1, comma 1, lettera g) ) 
 
                             ALLEGATO 2 
 
         PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE 
 
Le procedure di campionamento devono essere illustrate nel  Piano  di
Utilizzo. 
La    caratterizzazione    ambientale    dovra'    essere    eseguita
preferibilmente mediante scavi esplorativi (pozzetti o trincee) ed in
subordine con sondaggi a carotaggio. 
La densita' dei punti di indagine nonche' la loro  ubicazione  dovra'
basarsi  su   un   modello   concettuale   preliminare   delle   aree
(campionamento ragionato) o sulla  base  di  considerazioni  di  tipo
statistico (campionamento sistematico su griglia o casuale). 
Nel caso in cui si proceda con una disposizione a griglia, il lato di
ogni maglia potra' variare da 10 a 100 m a secondo del tipo  e  delle
dimensioni del sito oggetto dello scavo. 
I punti d'indagine potranno essere localizzati in corrispondenza  dei
nodi della griglia (ubicazione  sistematica)  oppure  all'interno  di
ogni maglia in posizione opportuna (ubicazione sistematica causale). 
Il numero di punti d'indagine non sara' mai inferiore  a  tre  e,  in
base alle dimensioni dell'area d'intervento, dovra' essere  aumentato
secondo  il  criterio  esemplificativo  di  riportato  nella  Tabella
seguente. 
 
    

---------------------------------------------------------------------
|Dimensione dell'area            |   Punti di prelievo              |
|--------------------------------|----------------------------------|
|Inferiore a 2.500 metri quadri  |   Minimo 3                       |
|--------------------------------|----------------------------------|
|Tra 2.500 e 10.000 metri quadri |   3 + 1 ogni 2.500 metri quadri  |
|--------------------------------|----------------------------------|
|Oltre i 10.000 metri quadri     |   7 + 1 ogni 5.000 metri quadri  |
|                                |    eccedenti                     |
---------------------------------------------------------------------

    
 
Nel caso di opere infrastrutturali lineari, il  campionamento  andra'
effettuato almeno ogni 500 metri lineari  di  tracciato  ovvero  ogni
2.000 metri lineari  in  caso  di  progettazione  preliminare,  salva
diversa previsione del Piano di Utilizzo, determinata da  particolari
situazioni locali, quali,  ad  esempio,  la  tipologia  di  attivita'
antropiche svolte nel sito; in ogni caso dovra' essere effettuato  un
campionamento ad ogni variazione significativa di litologia. 
Nel caso di scavi in galleria,  la  caratterizzazione  dovra'  essere
effettuata prevedendo almeno un sondaggio  e  comunque  un  sondaggio
indicativamente ogni 1000 metri  lineari  di  tracciato  ovvero  ogni
5.000  metri  lineari  in  caso  di  progettazione  preliminare,  con
prelievo, alla quota di scavo, di tre  incrementi  per  sondaggio,  a
formare il campione  rappresentativo;  in  ogni  caso  dovra'  essere
effettuato un  campionamento  ad  ogni  variazione  significativa  di
litologia. 
La profondita' d'indagine sara' determinata in base alle  profondita'
previste  degli  scavi.  I  campioni   da   sottoporre   ad   analisi
chimico-fisiche saranno come minimo: 
- campione 1: da 0 a 1 m dal piano campagna; 
- campione 2: nella zona di fondo scavo; 
- campione 3: nella zona intermedia tra i due; 
e in ogni caso andra' previsto un campione  rappresentativo  di  ogni
orizzonte  stratigrafico  individuato  ed  un  campione  in  caso  di
evidenze organolettiche di potenziale contaminazione. 
Per scavi  superficiali,  di  profondita'  inferiore  a  2  metri,  i
campioni da sottoporre  ad  analisi  chimico-fisiche  possono  essere
almeno due: uno per ciascun metro di profondita'. 
Nel caso in cui gli scavi interessino la porzione satura del terreno,
per  ciascun  sondaggio  oltre  ai  campioni  sopra  elencati   sara'
necessario   acquisire   un   campione   delle   acque   sotterranee,
preferibilmente e  compatibilmente  con  la  situazione  locale,  con
campionamento dinamico. In presenza di sostanze  volatili  si  dovra'
procedere   con   altre   tecniche   adeguate   a    conservare    la
significativita' del prelievo. 
Qualora si preveda, in funzione della profondita' da raggiungere, una
considerevole diversificazione dei materiali da scavo da campionare e
si renda necessario tenere separati i vari strati al  fine  del  loro
riutilizzo, puo' essere  adottata  la  metodologia  di  campionamento
casuale stratificato, in grado di  garantire  una  rappresentativita'
della variazione della qualita' del suolo sia  in  senso  orizzontale
che verticale. 
In  genere  i  campioni  volti   all'individuazione   dei   requisiti
ambientali dei  materiali  da  scavo  devono  essere  prelevati  come
campioni  compositi  per  ogni  scavo  esplorativo  o  sondaggio   in
relazione alla tipologia ed agli orizzonti individuati. 
Nel  caso  di  scavo  esplorativo,  al  fine   di   considerare   una
rappresentativita' media, si prospettano le seguenti casistiche: 
- campione composito di fondo scavo 
- campione composito su singola parete o campioni compositi  su  piu'
pareti in  relazione  agli  orizzonti  individuabili  e/o  variazioni
laterali 
Nel caso di sondaggi a carotaggio il campione sara' composto da  piu'
spezzoni di carota rappresentativi dell'orizzonte individuato al fine
di considerare una rappresentativita' media. 
Invece   i   campioni   volti   all'individuazione    di    eventuali
contaminazioni ambientali (come nel caso di evidenze  organolettiche)
dovranno essere prelevati con il criterio puntuale. 
Qualora si  riscontri  la  presenza  di  riporto,  non  essendo  nota
l'origine   dei   materiali   inerti   che   lo   costituiscono,   la
caratterizzazione ambientale, dovra' prevedere: 
- l'ubicazione dei campionamenti in modo tale da poter caratterizzare
ogni porzione di suolo interessata dai  riporti,  data  la  possibile
eterogeneita' verticale ed orizzontale degli stessi; 
- la valutazione della percentuale in massa degli elementi di origine
antropica. 
Fermo  restando  quanto   stabilito   dal   Decreto   del   Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 novembre
2008 “Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti  di  bonifica
di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 1,  comma  996,  della
legge 27 dicembre  2006,  n.  296”  (GU  n.  284  del  4-12-2008)  la
caratterizzazione dei materiali derivanti dalle operazioni  di  scavo
di sedimenti marini, fluviali,  lacustri  e  palustri  potra'  essere
effettuata sia in sito sia in banco dopo la loro rimozione. 
Per  la  caratterizzazione  in   sito   si   potra'   effettuare   un
campionamento, a seconda delle condizioni del corpo  idrico,  secondo
le seguenti modalita': 
- transetti: caratterizzazione in aree di notevole estensione,  senza
specifiche   indicazioni    di    attivita'    contaminanti    (linee
perpendicolari alla linea di costa o di riva); 
- maglie:  caratterizzazione  di  dettaglio  laddove  sia  atteso  un
medio-alto grado di contaminazione in relazione  alle  attivita'  sul
territorio; 
- linee: lungo canali o fiumi, integrato con transetti in  situazioni
particolari; 
- misto: transetti-maglie-linee dove  sono  presenti  tutte  o  parte
delle situazioni precedentemente considerate. 
 

        
      
 
                                   (Articolo 4, comma 1, lettera c) ) 
 
                             ALLEGATO 3 
 
                    (NORMALE PRATICA INDUSTRIALE) 
 
 
Costituiscono un trattamento di normale  pratica  industriale  quelle
operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali puo'  essere
sottoposto il materiale da scavo, finalizzate al miglioramento  delle
sue   caratteristiche   merceologiche   per    renderne    l'utilizzo
maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Tali  operazioni  in
ogni caso devono fare salvo il rispetto dei requisiti previsti per  i
sottoprodotti, dei  requisiti  di  qualita'  ambientale  e  garantire
l'utilizzo del materiale da scavo conformemente  ai  criteri  tecnici
stabiliti dal progetto. 
Fermo  restando  quanto  sopra,  si  richiamano  le  operazioni  piu'
comunemente effettuate, che rientrano tra le  operazioni  di  normale
pratica industriale: 
- la selezione granulometrica del materiale da scavo; 
- la riduzione volumetrica mediante macinazione; 
- la stabilizzazione a calce, a cemento  o  altra  forma  idoneamente
sperimentata per conferire ai materiali da scavo  le  caratteristiche
geotecniche necessarie per il loro  utilizzo,  anche  in  termini  di
umidita', concordando preventivamente le modalita'  di  utilizzo  con
l'ARPA o APPA competente in fase di redazione del Piano di Utilizzo; 
- la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione del
materiale  da  scavo  al  fine  di  conferire  allo  stesso  migliori
caratteristiche di movimentazione,  l'umidita'  ottimale  e  favorire
l'eventuale biodegradazione naturale degli  additivi  utilizzati  per
consentire le operazioni di scavo; 
-  la  riduzione  della  presenza  nel  materiale  da   scavo   degli
elementi/materiali antropici (ivi inclusi, a titolo  esemplificativo,
frammenti di vetroresina, cementiti, bentoniti), eseguita sia a  mano
che  con  mezzi  meccanici,  qualora  questi  siano  riferibili  alle
necessarie operazioni per esecuzione dell'escavo. 
Mantiene la caratteristica di sottoprodotto quel materiale  di  scavo
anche qualora contenga la presenza di pezzature eterogenee di  natura
antropica  non   inquinante,   purche'   rispondente   ai   requisiti
tecnici/prestazionali per l'utilizzo delle terre  nelle  costruzioni,
se tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile. 
 

        
      
 
                                 ( (Articolo 1, comma 1, lettera b) ) 
 
                             ALLEGATO 4 
 
          PROCEDURE DI CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-FISICHE E 
               ACCERTAMENTO DELLE QUALITA' AMBIENTALI 
 
 
Le procedure di caratterizzazione ambientale dei materiali  di  scavo
di cui all'art. 1,  comma  1,  lett.  b)  del  presente  Regolamento,
incluso - in caso di riporti - il materiale di origine antropica fino
alla percentuale massima del 20% in massa, sono riportate di seguito. 
Rimangono esclusi dal campo di applicazione del presente Allegato  4,
i  riempimenti,  i  reinterri  ed  i  ritombamenti   eseguiti   prima
dell'entrata in vigore del presente Regolamento. 
I campioni da portare in laboratorio o da  destinare  ad  analisi  in
campo dovranno essere privi della  frazione  maggiore  di  2  cm  (da
scartare in campo) e  le  determinazioni  analitiche  in  laboratorio
dovranno essere condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2
mm.  La  concentrazione  del  campione  dovra'   essere   determinata
riferendosi alla totalita' dei materiali  secchi,  comprensiva  anche
dello scheletro campionato (frazione compresa tra 2 cm e 2 mm). 
Il set di parametri analitici da ricercare dovra' essere definito  in
base alle possibili sostanze ricollegabili alle attivita'  antropiche
svolte sul sito o nelle sue vicinanze, ai parametri caratteristici di
eventuali pregresse contaminazioni, di potenziali anomalie del  fondo
naturale, di  inquinamento  diffuso,  nonche'  di  possibili  apporti
antropici legati all'esecuzione dell'opera. Il set analitico minimale
da considerare e' quello riportato in Tabella 4.1 fermo restando  che
la lista delle sostanze da ricercare puo' essere modificata ed estesa
in  accordo  con  l'Autorita'  competente  in  considerazione   delle
attivita' antropiche pregresse. 
Nel caso in cui in sede progettuale sia prevista  una  produzione  di
materiale di scavo compresa tra i 6.000 ed i 150.000 metri cubi,  non
e' richiesto che, nella totalita'  dei  siti  in  esame,  le  analisi
chimiche dei campioni di materiale  da  scavo  siano  condotte  sulla
lista completa delle sostanze di Tabella 4.1. Il proponente nel Piano
di Utilizzo  di  cui  all'Allegato  1,  potra'  selezionare,  tra  le
sostanze della Tabella 4.1, le "sostanze indicatrici": queste  devono
consentire di definire in maniera esaustiva  le  caratteristiche  del
materiale da scavo al fine di escludere che  tale  materiale  sia  un
rifiuto ai sensi del presente Regolamento e rappresenti un potenziale
rischio per la salute pubblica e l'ambiente. 
I parametri da considerare sono i seguenti: 
 
    

--------------------------------------------------
Arsenico;                                        |
-------------------------------------------------|
Cadmio;                                          |
-------------------------------------------------|
Cobalto;                                         |
-------------------------------------------------|
Nichel;                                          |
-------------------------------------------------|
Piombo;                                          |
-------------------------------------------------|
Rame;                                            |
-------------------------------------------------|
Zinco;                                           |
-------------------------------------------------|
Mercurio;                                        |
-------------------------------------------------|
Idrocarburi C>12;                                |
-------------------------------------------------|
Cromo totale;                                    |
-------------------------------------------------|
Cromo VI;                                        |
-------------------------------------------------|
Amianto;                                         |
-------------------------------------------------|
BTEX*                                            |
-------------------------------------------------|
IPA*                                             |
-------------------------------------------------|
* Da eseguire nel  caso  in cui  l'area da scavo |
si collochi a 20 m di distanza da infrastrutture |
viarie di grande comunicazione, e ad insediamenti|
che possono  aver influenzato le  caratteristiche|
del  sito mediante  ricaduta  delle  emissioni in|
atmosfera. Gli  analiti  da ricercare sono quelli|
elencati nella  abella 1 Allegato 5 Parte Quarta,|
Titolo V,  del decreto legislativo 152 del 2006 e|
s.m.i..                                          |
--------------------------------------------------

    
 
Tabella 4.1 
I risultati delle analisi sui campioni  dovranno  essere  confrontati
con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne  A
e B  Tabella  1  allegato  5,  al  titolo  V  parte  IV  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., con riferimento alla  specifica
destinazione d'uso urbanistica 
Le analisi chimico-fisiche  saranno  condotte  adottando  metodologie
ufficialmente riconosciute, tali da garantire l'ottenimento di valori
10 volte inferiori  rispetto  ai  valori  di  concentrazione  limite.
Nell'impossibilita' di raggiungere  tali  limiti  di  quantificazione
dovranno  essere  utilizzate  le  migliori   metodologie   analitiche
ufficialmente   riconosciute   che   presentino    un    limite    di
quantificazione il piu' prossimo ai valori di cui sopra. 
Il rispetto dei requisiti di qualita' ambientale di cui all'art.  184
bis, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 152 del  2006  e
s.m.i. per l'utilizzo dei materiali da scavo come  sottoprodotti,  e'
garantito quando il contenuto di sostanze inquinanti all'interno  dei
materiali da  scavo  sia  inferiore  alle  Concentrazioni  Soglia  di
Contaminazione (CSC), di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5,
al Titolo V parte IV del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006  e
s.m.i.,   con   riferimento   alla   specifica   destinazione   d'uso
urbanistica, o ai valori di fondo naturali. 
I materiali da scavo sono utilizzabili  per  reinterri,  riempimenti,
rimodellazioni,  ripascimenti,  interventi  in  mare,   miglioramenti
fondiari o viari oppure altre forme  di  ripristini  e  miglioramenti
ambientali, per rilevati, per sottofondi e nel corso di  processi  di
produzione industriale in sostituzione dei materiali di cava: 
- se la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di  cui  alla
colonna A, in qualsiasi sito a prescindere dalla sua destinazione 
- se la concentrazione di inquinanti e' compresa fra i limiti di  cui
alle colonne A e B, in siti a destinazione produttiva (commerciale  e
industriale). 
Per  i  materiali  provenienti  da  dragaggi  marini,  da   alvei   e
quant'altro,  e  nei  casi  in  cui  si  effettuino  ripascimenti  ed
interventi in mare, si dovra' tenere conto della normativa previgente
in materia, ovvero l'art. 5, comma 11-bis, della legge n. 84 del 1994
e s.m.i.. 
A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, nel caso
in cui il materiale da scavo venga utilizzato per nuove attivita'  di
riempimenti  e  reinterri,  ad  esempio  ritombamento  di  cave,   in
condizioni  di  falda  affiorante  o  subaffiorante,   al   fine   di
salvaguardare le acque sotterranee ed assicurare un elevato grado  di
tutela ambientale si dovra' utilizzare dal fondo sino alla  quota  di
massima escursione della falda piu' un metro di franco  materiale  da
scavo per il quale sia stato verificato il rispetto dei limiti di cui
alla colonna A della Tabella 1, allegato 5, al Titolo  V,  parte  IV,
del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. Restano  fermi,  in
ogni caso, gli effetti dei procedimenti di bonifica gia' avviati,  ai
sensi dell'art. 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.,
al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento. 
Per ritombamenti e reinterri pregressi rispetto all'entrata in vigore
del  presente  Regolamento,  in  condizioni  di  falda  affiorante  e
subaffiorante  non  si  applica  quanto   descritto   nel   paragrafo
precedente. 
Il riutilizzo in impianti industriali dei materiali da scavo  in  cui
la concentrazione di inquinanti e' compresa tra i limiti di cui  alle
colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del  decreto
legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e' possibile solo  nel  caso  in
cui il processo industriale di destinazione preveda la produzione  di
prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dai materiali  da
scavo,   che   comporti   la   sostanziale   modifica   delle    loro
caratteristiche chimico-fisiche iniziali. 
Qualora si rilevi il superamento di uno o piu'  limiti  di  cui  alle
colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del  decreto
legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., e' fatta salva la  possibilita'
del proponente di dimostrare, anche avvalendosi di  analisi  e  studi
pregressi gia' valutati dagli Enti, che tali superamenti sono  dovuti
a caratteristiche naturali del terreno o da fenomeni naturali  e  che
di conseguenza le concentrazioni misurate sono relative a  valori  di
fondo naturale. 
In tale ipotesi, l'utilizzo dei materiali da scavo  sara'  consentito
nell'ambito dello stesso sito di produzione o in altro  sito  diverso
rispetto a quello di produzione, solo a condizione che non vi sia  un
peggioramento della qualita' del sito di destinazione e che tale sito
sia nel medesimo ambito territoriale di quello di produzione  per  il
quale e' stato verificato che il superamento dei limiti e'  dovuto  a
fondo naturale. 
 

        
      
 
                                                        (Articolo 5 ) 
 
                             ALLEGATO 5 
 
                          PIANO DI UTILIZZO 
 
 
Il Piano di Utilizzo indica che i materiali da scavo derivanti  dalla
realizzazione di opere o attivita' manutentive  di  cui  all'art.  1,
comma 1 lettera a) del presente Regolamento saranno  utilizzate,  nel
corso dello stesso o di un successivo processo  di  produzione  o  di
utilizzazione,  da  parte  del  produttore   o   di   terzi   purche'
esplicitamente indicato. 
Il Piano di Utilizzo deve definire: 
    1. ubicazione dei siti di produzione dei materiali da  scavo  con
    l'indicazione  dei  relativi  volumi  in  banco  suddivisi  nelle
    diverse litologie; 
    2. ubicazione dei siti di utilizzo e individuazione dei  processi
    industriali di impiego dei materiali da scavo  con  l'indicazione
    dei relativi volumi di utilizzo suddivisi nelle diverse tipologie
    e sulla base della provenienza dai vari  siti  di  produzione.  I
    siti  e  i  processi  industriali  di  impiego   possono   essere
    alternativi tra loro; 
    3.  operazioni  di  normale  pratica  industriale  finalizzate  a
    migliorare   le   caratteristiche   merceologiche,   tecniche   e
    prestazionali dei materiali da scavo per il  loro  utilizzo,  con
    riferimento a quanto indicato all'allegato 3; 
    4. modalita' di esecuzione e risultanze  della  caratterizzazione
    ambientale dei materiali da scavo eseguita in  fase  progettuale,
    indicando in particolare: 
      - i risultati dell'indagine conoscitiva dell'area di intervento
      (fonti bibliografiche, studi  pregressi,  fonti  cartografiche,
      ecc)  con  particolare  attenzione  alle  attivita'  antropiche
      svolte nel sito o di  caratteristiche  naturali  dei  siti  che
      possono  comportare  la  presenza  di  materiali  con  sostanze
      specifiche; 
      - le modalita' di campionamento, preparazione dei  campioni  ed
      analisi  con  indicazione  del  set  dei  parametri   analitici
      considerati che tenga conto  della  composizione  naturale  dei
      materiali da scavo, delle attivita' antropiche pregresse svolte
      nel sito di produzione e delle tecniche di scavo che si prevede
      di adottare e  che  comunque  espliciti  quanto  indicato  agli
      allegati 2 e 4 del presente Regolamento; 
      -  indicazione   della   necessita'   o   meno   di   ulteriori
      approfondimenti  in  corso  d'opera  e  dei  relativi   criteri
      generali da eseguirsi secondo quanto indicato nell'allegato  8,
      parte a); 
    5. ubicazione delle eventuali  siti  di  deposito  intermedio  in
    attesa di utilizzo, anche alternative tra loro con  l'indicazione
    dei tempi di deposito; 
    6.  individuazione  dei  percorsi  previsti  per   il   trasporto
    materiale da scavo tra le diverse aree impiegate nel processo  di
    gestione (siti di produzione, aree di caratterizzazione, aree  di
    deposito in attesa di  utilizzo,  siti  di  utilizzo  e  processi
    industriali  di  impiego)  ed  indicazione  delle  modalita'   di
    trasporto previste (a mezzo strada, ferrovia, slurrydotto, nastro
    trasportatore, ecc.). 
Al fine di esplicitare quanto richiesto il  Piano  di  Utilizzo  deve
avere, anche in riferimento alla caratterizzazione dei  materiali  da
scavo, i  seguenti  elementi  per  tutte  i  siti  interessati  dalla
produzione  alla  destinazione,   ivi   comprese   aree   temporanee,
viabilita', ecc: 
    1. inquadramento territoriale 
      a) denominazione dei  siti,  desunta  dalla  toponomastica  del
      luogo; 
      b)  ubicazione  dei  siti  (comune,  via,  numero   civico   se
      presente); 
      c) estremi cartografici da Carta Tecnica Regionale (CTR); 
      d) corografia (preferibilmente scala l:5.000); 
      e) planimetrie con  impianti,  sottoservizi  sia  presenti  che
      smantellati e da realizzare (preferibilmente scala l:5.000); 
    2. inquadramento urbanistico: 
    2.1 Individuazione della destinazione d'uso urbanistica attuale e
    futura,  con  allegata  cartografia  da   strumento   urbanistico
    vigente; 
    3. Inquadramento geologico ed idrogeologico: 
    3.1 descrizione del contesto geologico della zona, anche mediante
    l'utilizzo  di  informazioni  derivanti  da  pregresse  relazioni
    geologiche e geotecniche; 
    3.2 ricostruzione stratigrafica  del  suolo/sottosuolo,  mediante
    l'utilizzo dei risultati di  eventuali  indagini  geognostiche  e
    geofisiche gia' attuate. I riporti se  presenti  dovranno  essere
    evidenziati     nella     ricostruzione     stratigrafica     del
    suolo/sottosuolo; 
    3.3 descrizione del contesto idrogeologico della zona (presenza o
    meno di acquiferi  e  loro  tipologia)  anche  mediante  indagini
    pregresse; 
    3.4 livelli piezometrici degli acquiferi principali, direzione di
    flusso, con  eventuale  ubicazione  dei  pozzi  e  piezometri  se
    presenti (cartografia preferibilmente a scala 1:5.000); 
    4. descrizione delle attivita' svolte sul sito: 
    4.1  uso  pregresso  del  sito  e  cronistoria  delle   attivita'
    antropiche svolte sul sito; 
    4.2  definizione  delle   aree   a   maggiore   possibilita'   di
    inquinamento e dei possibili percorsi di migrazione; 
    4.3 identificazione delle possibili sostanze presenti; 
    4.4  risultati  di  eventuali  pregresse  indagini  ambientali  e
    relative analisi chimiche fisiche; 
    5. piano di campionamento e analisi 
    5.1 descrizione  delle  indagini  svolte  e  delle  modalita'  di
    esecuzione; 
    5.2 localizzazione dei punti mediante planimetrie; 
    5.3  elenco  delle  sostanze  da   ricercare   come   dettagliato
    nell'allegato 4; 
    5.4 descrizione delle metodiche analitiche e dei relativi  limiti
    di quantificazione. 
 

        
      
 
                                               (Articolo 11, comma 1) 
 
                             ALLEGATO 6 
 
                       DOCUMENTO DI TRASPORTO 
 
Preventivamente al trasporto del  materiale  da  scavo,  deve  essere
inviata all'Autorita'  competente  una  comunicazione  attestante  le
generalita' della stazione appaltante, della ditta  appaltatrice  dei
lavori di scavo/intervento, della ditta che trasporta  il  materiale,
della ditta che riceve il  materiale  e/del  luogo  di  destinazione,
targa del mezzo utilizzato, sito  di  provenienza,  data  e  ora  del
carico, quantita' e tipologia del materiale trasportato. 
Qualora  intervengano  delle  modifiche,   queste   dovranno   essere
comunicate   tempestivamente,   anche   solo   per   via   telematica
all'Autorita' competente. 
Dovra' essere inoltre compilato un  modulo  per  ogni  automezzo  che
compie il trasporto dei materiali da scavo a partire da un unico sito
di  produzione  verso  un  unico  sito  di  utilizzo  o  di  deposito
provvisorio previsti da apposito piano di utilizzo. Il documento, che
deve  viaggiare  insieme  al  materiale,  una  volta  completato   il
trasporto, deve essere conservato in originale dal  responsabile  del
sito di  utilizzo  e  in  copia  dal  produttore,  dal  proponente  e
responsabile del trasporto 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
 
                                               (Articolo 12, comma 1) 
 
                             ALLEGATO 7 
 
             DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO (D.A.U.) 
 
La dichiarazione deve essere compilata dall'esecutore  del  Piano  di
Utilizzo a conclusione dei lavori di escavazione ed a conclusione dei
lavori di utilizzo. 
 
          DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
 
(Art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
        esente da bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
 
                                                      ( Articolo 14 ) 
 
                             ALLEGATO 8 
 
        PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO IN FASE ESECUTIVA E PER I 
                      CONTROLLI E LE ISPEZIONI 
 
 
La caratterizzazione  ambientale  potra'  essere  eseguita  in  corso
d'opera solo nel caso  in  cui  sia  comprovata  l'impossibilita'  di
eseguire  un'indagine  ambientale  propedeutica  alla   realizzazione
dell'opera da cui deriva la produzione dei materiali  da  scavo;  nel
Piano di Utilizzo dovranno essere  indicati  i  criteri  generali  di
esecuzione. 
Qualora si  faccia  ricorso  a  metodologie  di  scavo  in  grado  di
determinare una potenziale contaminazione  dei  materiali  da  scavo,
questi  dovranno   essere   ricaratterizzati   durante   l'esecuzione
dell'opera. 
Parte A: caratterizzazione dei materiali da scavo in corso d'opera  -
verifiche da parte dell'esecutore 
Le attivita' di campionamento durante l'esecuzione dell'opera possono
essere condotte  a  cura  dell'esecutore,  in  base  alle  specifiche
esigenze operative e logistiche della cantierizzazione, in una  delle
seguenti modalita': 
- su cumuli all'interno di opportune aree di caratterizzazione, 
- direttamente sull'area di scavo e/o sul fronte di avanzamento, 
- sul fondo o sulle pareti di corpi idrici superficiali; 
- nell'intera area di intervento. 
Indipendentemente  dalle  modalita'  di  campionamento  adottate,  il
trattamento  dei  campioni  ai  fine  della  loro   caratterizzazione
analitica, il set analitico, le metodologie di analisi, i  limiti  di
riferimenti ai fini di riutilizzo, devono essere  conformi  a  quanto
indicato negli Allegati 2 e 4. 
Caratterizzazione su cumuli 
Le piazzole di caratterizzazione dovranno essere impermeabilizzate al
fine di evitare che i materiali non ancora caratterizzati entrino  in
contatto con la matrice suolo. Tali aree dovranno avere superficie  e
volumetria sufficiente a garantire il tempo di permanenza  necessario
per l'effettuazione di campionamento  ed  analisi  dei  materiali  da
scavo ivi depositate, come da Piano di Utilizzo. 
Compatibilmente con le specifiche  esigenze  operative  e  logistiche
della cantierizzazione, le aree di caratterizzazione saranno  ubicate
preferibilmente  in  prossimita'  delle  aree  di  scavo  e   saranno
opportunamente distinte e identificate con adeguata  segnaletica.  Se
le aree di cantiere presso il sito di produzione  non  dispongono  di
spazio sufficiente, le  aree  di  caratterizzazione  potranno  essere
predisposte in un'area esterna che puo' coincidere  con  le  aree  di
utilizzo finale. 
I materiali da  scavo  saranno  disposti  in  cumuli  nelle  aree  di
caratterizzazione in quantita' comprese  tra  3.000  e  5.000  mc  in
funzione dell'eterogeneita'  del  materiale  e  dei  risultati  della
caratterizzazione in fase progettuale. 
Posto  uguale  a  (n)  il  numero  totale  dei  cumuli   realizzabili
dall'intera  massa  da  verificare,  il  numero  (m)  dei  cumuli  da
campionare e' dato dalla seguente formula 
  m = k n1/3 
    

dove k=5 mentre i singoli m cumuli da campionare  sono scelti in modo
casuale. (Il campo di validita' della formula e' n>m,  al di fuori di
detto  campo ( per n < m ) si dovra' procedere alla caratterizzazione
di tutto il materiale).

    
Qualora previsto, il  campionamento  sui  cumuli  e'  effettuato  sul
materiale tal quale, in modo da ottenere un campione  rappresentativo
secondo la norma UNI 10802. 
Salvo evidenze organolettiche  per  le  quali  si  puo'  disporre  un
campionamento   puntuale,   ogni   singolo   cumulo   dovra'   essere
caratterizzato in modo da prelevare almeno 8 campioni elementari,  di
cui 4 in profondita' e 4  in  superficie,  al  fine  di  ottenere  un
campione composito che, per quartatura, dara' il campione  finale  da
sottoporre ad analisi chimica. 
Oltre ai cumuli individuati con il metodo su esposto sara' sottoposto
a caratterizzazione il primo cumulo prodotto e, successivamente, ogni
qual volta si verifichino  variazioni  del  processo  di  produzione,
della litologia dei materiali  e  nei  casi  in  cui  si  riscontrino
evidenze di potenziale contaminazione. 
Altri  criteri  possono  essere  adottati  in  considerazione   delle
specifiche esigenze operative e logistiche della cantierizzazione,  a
condizione che il livello di caratterizzazione dei materiali da scavo
sia almeno pari a quello che si  otterrebbe  con  l'applicazione  del
criterio sopra esposto. 
Le  modalita'  di  gestione  dei  cumuli   dovranno   garantirne   la
stabilita',  l'assenza  di  erosione  da  parte  delle  acque  e   la
dispersione in atmosfera di polveri, ai fini anche della salvaguardia
dell'igiene e della salute umana, nonche' della sicurezza sui  luoghi
di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008. 
Caratterizzazione sull'area di scavo o sul fronte di avanzamento 
La caratterizzazione sull'area di scavo o sul fronte  di  avanzamento
si eseguira' in occasione dell'inizio dello scavo, ogni qual volta si
verifichino variazioni del processo di produzione o  della  litologia
dei materiali da scavo e nei casi in cui si riscontrino  evidenze  di
potenziale contaminazione. 
Si forniscono nel seguito dei criteri di caratterizzazione  sull'area
di scavo e sul fronte di avanzamento, tuttavia altri  criteri  ovvero
modifiche ai  criteri  sotto  esposti,  possono  essere  adottati  in
considerazione delle specifiche esigenze operative e logistiche della
cantierizzazione, a condizione che il  livello  di  caratterizzazione
dei materiali da scavo sia almeno pari a quello che si otterrebbe con
l'applicazione dei criteri sotto indicati. 
La  caratterizzazione  sul  fronte   di   avanzamento   va   eseguita
indicativamente ogni 500 m di avanzamento del fronte  della  galleria
ed in ogni caso in occasione dell'inizio dello scavo della  galleria,
ogni qual volta si verifichino variazioni del processo di  produzione
o della litologia dei  materiali  scavati,  e  nei  casi  in  cui  si
riscontrino evidenze di potenziale contaminazione. 
Il campione medio sara' ottenuto da sondaggi  in  avanzamento  ovvero
dal  materiale  appena  scavato  dal  fronte   di   avanzamento.   In
quest'ultimo caso  si  preleveranno  almeno  8  campioni  elementari,
distribuiti uniformemente sulla superficie dello scavo,  al  fine  di
ottenere un campione composito che, per quartatura, dara' il campione
finale da sottoporre ad analisi chimica. 
Caratterizzazione nell'intera area di intervento 
Qualora in corso d'opera si decida di compiere una  caratterizzazione
areale,  questa  dovra'  essere   eseguita   secondo   le   modalita'
dettagliate negli Allegati 2 e 4. 
Parte B: verifiche per i controlli e le ispezioni 
Le attivita' di campionamento per i controlli e  le  ispezioni  della
corretta attuazione del Piano di Utilizzo sono eseguiti  dall'ARPA  o
APPA territorialmente competente e  in  contraddittorio  direttamente
sull'area di destinazione finale del materiale da scavo. 
Le verifiche possono essere eseguite sia a completamento che  durante
la posa in opera del materiale. 
Sono utilizzati gli stessi criteri adottati per il controllo in corso
d'opera. In particolare ai fini della definizione  della  densita'  e
della ubicazione dei  punti  di  indagine,  possono  essere  adottate
metodologie di campionamento sistematiche o casuali,  la  cui  scelta
deve tener conto delle eventuali campagne gia' eseguite  in  fase  di
realizzazione. 
Il numero di campioni deve essere valutato in funzione  dell'ampiezza
areale e verticale da cui si produrranno i materiali da  scavo  oltre
che della storia pregressa del sito di provenienza. 
Il numero di punti d'indagine non sara' mai inferiore  a  tre  e,  in
base alle dimensioni dell'area di intervento, dovra' essere aumentato
secondo  il  criterio  esemplificativo  di  riportato  nella  Tabella
seguente 
 
    

---------------------------------------------------------------------
| Dimensione dell'area           |    Punti di prelievo             |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Inferiore a 2.500 metri quadri |    Minimo 3                      |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Tra 2.500 e 10.000 metri quadri|    3 + 1 ogni 2.500 metri quadri |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Oltre i 10.000 metri quadri    |    7 + 1 ogni 5.000 metri quadri |
|                                |      eccedenti                   |
---------------------------------------------------------------------

    
 
Tabella 8.2 
La profondita' di indagine sara' determinata in base alle profondita'
del sito di riutilizzo. I campioni da sottoporre ad analisi  chimiche
saranno: 
- campione 1: da 0 a 1 m dal piano campagna; 
- campione 2: nella zona intermedia; 
- campione 3: nella zona di posa in prossimita' del piano di  imposta
del materiale da scavo (gia' piano campagna) . 
In  genere  i  campioni  volti   all'individuazione   dei   requisiti
ambientali dei materiali posti in opera devono essere prelevati  come
campioni  compositi  per  ogni  scavo  esplorativo  o  sondaggio   in
relazione alla tipologia ed agli orizzonti individuati. 
Nel  caso  di  scavo  esplorativo,  al  fine   di   considerare   una
rappresentativita' media, si prospettano le seguenti casistiche: 
- campione composito di fondo scavo 
- campione composito su singola parete o campioni compositi  su  piu'
pareti in  relazione  agli  orizzonti  individuabili  e/o  variazioni
laterali 
Nel caso  di  sondaggi  a  carotaggio  ci  si  dovra'  attenere  alle
specifiche di cui agli allegati al Titolo V, alla Parte  Quarta,  del
decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. 
 

        
      
 
                                    (Articolo 1, comma 1, lettera c)) 
 
                             ALLEGATO 9 
 
              MATERIALI DI RIPORTO DI ORIGINE ANTROPICA 
 
 
I  riporti  di  cui  all'articolo  1  del  presente  Regolamento   si
configurano come orizzonti stratigrafici costituiti da  materiali  di
origine antropica, ossia derivanti da attivita'  quali  attivita'  di
scavo, di  demolizione  edilizia,  ecc,  che  si  possono  presentare
variamente frammisti al suolo e al sottosuolo. 
In particolare, i riporti sono per lo piu' una miscela eterogenea  di
terreno naturale e  di  materiali  di  origine  antropica,  anche  di
derivazione edilizio-urbanistica pregressa che, utilizzati nel  corso
dei secoli per successivi riempimenti e livellamenti del terreno,  si
sono  stratificati  e  sedimentati  nel  suolo  fino  a   profondita'
variabili e che, compattandosi  con  il  terreno  naturale,  si  sono
assestati determinando un nuovo orizzonte stratigrafico. I  materiali
da riporto sono stati impiegati per  attivita'  quali  rimodellamento
morfologico, recupero ambientale, formazione di rilevati e sottofondi
stradali, realizzazione di massicciate  ferroviarie  e  aeroportuali,
riempimenti e colmate, nonche' formazione di terrapieni. 
Ai fini del presente regolamento, i materiali  di  origine  antropica
che si possono riscontrare nei riporti, qualora frammisti al  terreno
naturale  nella  quantita'  massima  del  20%,  sono  indicativamente
identificabili con le  seguenti  tipologie  di  materiali:  materiali
litoidi, pietrisco tolto d'opera,  calcestruzzi,  laterizi,  prodotti
ceramici, intonaci.