Cass. Sez. III n. 39514 del 19 ottobre 2022 (UP 29 set 2022)
Pres. Ramacci Est. Gai Ric. Leone
Rumore.Contravvenzione di cui all’art. 659 cod.pen.

La contravvenzione di cui all’art. 659 cod.pen. è integrata allorché l’attività posta in essere dall’autore del fatto sia concretamente idonea ad arrecare disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, da cui la conseguenza che la prova del disturbo può essere liberamente raggiunta, purché il convincimento del giudice sia sorretto da adeguata motivazione. In tale ambito è stato condivisibilmente affermato che la responsabilità per il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone non implica, attesa la natura di reato di pericolo presunto, la prova dell'effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente l'idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata sentenza, il Tribunale di Avellino ha condannato l’imputato, alla pena di € 400,00 di ammenda, perché responsabile del reato di cui all’art. 659 cod.pen. perché, quale legale rappresentante dell’esercizio pubblico adibito a bar, mediante emissioni sonore anche notturne, disturbava le occupazioni e il riposo delle persone, limitatamente alla condotta da giugno 2018 ad aprile 2019, ed ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato, per essere già stato giudicato per gli stessi fatti, per il periodo da maggio 2019 a dicembre 2019.
Con la medesima sentenza l’imputato era stato condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separato giudizio.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputato e ne ha chiesto l’annullamento deducendo i seguenti motivi enunciati nei limiti necessari per la motivazione secondo il disposto di cui all’art. 173 disp.att.cod.proc.pen.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. in relazione all’art. 649 cod.proc.pen., violazione del divieto di secondo giudizio per essere già stato giudicato per gli stessi fatti con sentenza del Tribunale di Avellino, in data 04/10/2021.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione all’affermazione della responsabilità. contraddittorietà e carenza delle ragioni poste a fondamento della decisione di condanna, violazione dell’art. 27 Cost. Mancanza di un percorso logico argomentativo.
2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al trattamento sanzionatorio, al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
È manifestamente infondato il primo motivo di ricorso con cui si eccepisce la violazione del divieto di secondo giudizio, che neppure si confronta appieno con le ragioni della decisione.
Sotto un primo profilo deve rilevarsi che la condotta ascritta all’imputato, per la quale è stata affermata la responsabilità, è ben delineata dal giudicante nell’arco temporale da “giugno 2018 ad aprile 2019”.
Sotto altro profilo la sentenza impugnata dà atto che non sussiste alcuna preclusione derivante dal divieto di secondo giudizio in quanto la diversa condanna afferiva ad un periodo di contestazione diverso da quello qui giudicato (cfr. pag. 6), sicchè in definitiva la censura è manifestamente infondata.
Ora il ricorrente non contesta specificatamente tale conclusione, né allega la sentenza di condanna sulla base della quale deduce la violazione del divieto di secondo giudizio, tenuto conto che è precluso alla Corte di cassazione la valutazione della sollevata censura qualora richieda un accertamento di fatto.
La preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, risolvendosi in un "error in procedendo", è deducibile nel giudizio di cassazione a condizione che la decisione della relativa questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto (Sez. 1, n. 37282 del 24/06/2021, De Santis, Rv. 282044 – 01).
4. Il secondo motivo che contesta la motivazione sull’affermazione della responsabilità penale è manifestamente infondato.
La sentenza impugnata contiene una congrua e logica motivazione che si fonda sulle fonti testimoniali (m.llo dei CC di Cervinara) che, in data 21/07/2018, alle ore 2,35 aveva personalmente rilevato la presenza di rumori molesti generati  dalla musica ad alto volume che proveniva dal locale bar gestito dal ricorrente, oltre l’orario consentito dall’ordinanza comunale, locale bar sopra il quale abitava la parte civile Greco. Tale situazione era già stata rilevata nel passato da colleghi della Stazione di Valle Caudina.
L’imputato è stato correttamente ritenuto responsabile, quale gestore del bar, di aver arrecato disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone, ex art. 659 cod.pen.
La contravvenzione di cui all’art. 659 cod.pen. è integrata allorchè l’attività posta in essere dall’autore del fatto sia concretamente idonea ad arrecare disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, da cui la conseguenza che la prova del disturbo può essere liberamente raggiunta, purchè il convincimento del giudice sia sorretto da adeguata motivazione. In tale ambito è stato condivisibilmente affermato che la responsabilità per il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone non implica, attesa la natura di reato di pericolo presunto, la prova dell'effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente l'idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato (Sez. 1, n.44905 dell’11/11/2011, Mistretta, Rv. 251462), di tal chè priva di rilievo è l’ulteriore censura secondo cui la circostanza che il disturbo sia stato arrecato ad un’unica persona (poi costituita parte civile) esclude il reato. Ed ancora, la prova dello stesso, poi, ben può essere argomentata sulla scorta degli elementi di prova in atti non essendo condizionata dalla osservanza delle norme dettate in tema di inquinamento acustico.
Infine, il ricorrente, nel dedurre il travisamento probatorio, non ha osservato l'onere di allegazione dell’integrale verbale da cui si assume il travisamento. E’ affermazione costante nella giurisprudenza la necessità, per il principio di autosufficienza del ricorso, di un’integrale allegazione mediante riproduzione integrale del verbale di deposizione testimoniale ovvero di allegazione del verbale fonografico, non di meri spezzoni (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, Buzi, Rv 241023) come è avvenuto nel caso in esame.

5. Il terzo motivo di ricorso con cui il ricorrente censura la sentenza in punto trattamento sanzionatorio, diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato e, anche in parte, generico.
Il Tribunale ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sul rilievo che la condotta di reato era proseguita, tant’è che aveva pronunciato sentenza ex art. 649 cod.proc.pen. in relazione alla condanna per fatti dal maggio al dicembre 2019, motivazione del tutto congrua a fronte della quale il ricorrente si limita ad invocarne il riconoscimento.
Va, infine, rilevata anche la manifesta infondatezza del motivo attesa la congrua e adeguata motivazione sul trattamento sanzionatorio, peraltro genericamente contestato nella sua “eccessività”, sulla scorta degli elementi di cui all’art. 133 cod.pen. e della permanenza della condotta, tenuto conto che è stata applicata la sola pena pecuniaria.

6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
L’imputato deve anche essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi € 3.500 oltre accessori di legge.
Così deciso il 29/09/2022