Consiglio di Stato Sez. III decreto n. 1861 del 9 aprile 2020
Caccia e animali,Esercizio della caccia ed emergenza Covid-19

Non riveste carattere di gravità e irreparabilità il danno lamentato dall’appellante, consistente nella impossibilità di praticare la caccia nelle more della definizione della fase di giudizio di merito innanzi al T.A.R. Calabria, e ciò – inoltre, nel caso concreto – a prescindere dalla mancanza di qualunque elemento circa l’esistenza di attuale possibilità di caccia, sia in relazione ai periodi di apertura sia alle restrizioni in vigore per effetto della epidemia COVID-19 (segnalazione e massima Avv. M. Balletta)



Pubblicato il 09/04/2020
N. 01861/2020 REG.PROV.CAU.
N. 02603/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 2603 del 2020, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Crotone, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il diniego al rilascio del porto di fucile per uso caccia;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’art. 84 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18;
Considerato che, come l’ordinanza appellata ha correttamente affermato, non riveste carattere di gravità e irreparabilità il danno lamentato dall’appellante, consistente nella impossibilità di praticare la caccia nelle more della definizione della fase di giudizio di merito innanzi al T.A.R. Calabria, e ciò – inoltre, nel caso concreto – a prescindere dalla mancanza di qualunque elemento circa l’esistenza di attuale possibilità di caccia, sia in relazione ai periodi di apertura sia alle restrizioni in vigore per effetto della epidemia COVID-19;


P.Q.M.
Respinge l’istanza cautelare.
Fissa, per la discussione collegiale, la camera di consiglio del 21 maggio 2020.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma il giorno 9 aprile 2020.





 
Il Presidente
 
Franco Frattini